Piazza Italia, 2-06121 PERUGIA http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it ATTO N. 1349 PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO di iniziativa dell'ufficio di Presidenza del Consiglio (deliberazione n. 381 del 30/10/2013) RINNOVO DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA S. MARIA DELLA MISERICORDIA - DESIGNAZIONE DI DUE COMPONENTI DI SPETTANZA DELLA REGIONE UMBRIA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 22 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 18/2012, COME MODIFICATO DALL'ART. 18 DELLA L.R. N. 8/2013, E DELL'ART. 2 - COMMA 2 - DELLA L.R. N. 11/1995 Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 04/11/2013 Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 04/11/2013
.01tOl I IIRegione Umbria.DJ! Consiglio Regionale Piazza Italia, 2 06121 PERUGIA PROCESSIVERBALIDELLERIUNIONI DELL'UFFICIODI PRESIDENZA IX LEGISLATURA DELIBERAZIONE N. 381 DEL 30 OTTOBRE 2013 OGGETTO: Rinnovo del Collegio sindacale dell'azienda OspedaIiera di Perugia "Santa Maria della Misericordia - Designazione di due componenti di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della Lr.18/2012, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013, e dell'art. 2, comma 2 della l.r. n. 11/1995". Preso Brega Eros Presidente [K] D Lignani Marchesani Andrea Vice Presidente [K] D Stufara Damiano Vice Presidente [K] D De Sia Alfredo Cons. Segretario D [K] Galanello Fausto Cons. Segretario [K] D Ass. PRESIDENTE: Eros BREGA CONSIGLIERE SEGRETARIO: Fausto GALANELLO ESTENSORE: Daniela VALIGI VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI Servi.zio LavOri d'pltùa c Lcg,isldZiollc/Sezione Assistcl1ZRagli organi Riunione dd 30 ottobrt' 2013 - Oggt'tto o. 09
IRegione _ Umbria Consiglio Regionale Piazza Italia, 2-06121 PERUGIA Tel. 075.576.3210/3227 - Fax 075.576.3291 L'UFFIOO DI PRESIDENZA VISTO ildocumento istruttorio, concernente l'argomento in oggetto; VISTA la legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale) ed in particolare l'art. 14 e l'art. 22, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integra2ioni di leggi regionali), i quali prevedono che: sono organi delle a2iende ospedaliere: a) il Direttore generale; b) il Collegio di direzione; c) il Collegio sindacale; il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda Sanitaria regionale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, cosi come previsto dall'art. 3 ter del d.1gs. 502/1992; il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell'a2ienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'&onomia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno designato dal CAL; fermo restando quanto previsto dalla l.r. n. 11/1995, per i casi di incompatibilità di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Collegio sindacale si applicano le norme contenute negli artt. 2399 e 2404 del codice civile; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' art. 1 della 1. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni ed in particolare: l'art. 3 ter, ilquale prevede che: - il Collegio sindacale: a) verifica l'amministra2ione dell'a2ienda sotto il proillo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultan2e dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'a2ienda stessa; - i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali; l'art. 3, comma 13, che cosi dispone: "li direttore generale dell'unità Sanitaria Locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il Direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministra2ioni competenti. In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'inte! ~~o~e.(':&~: o l '. -.J <5'" a~aneo""" Q(/O R\O(,~
mjfiii Regione Umbria I I ConsiglioRegionale Palazzo Cesaro"1 Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA Tel. 075.576.3210/3227. Fax 075.576.3291 Collegio. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro. n Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità Sanitaria Locale. Al presidente del Collegio compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti" ; ATTESO CHE: con decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 326 del 3 settembre 2009 venivano designati quali componenti effettivi in seno al Collegio in oggetto i sigg.ri Santini Paolo e Cociani Fulvio; il Presidente della Giunta regionale con decreto n. 76 del 29 settembre 2009 provvedeva alla designazione dei componenti del Collegio sindacale di spettanza regionale; il Direttore generale con deliberazione n. 1150 del 23.08.2010 ha provveduto alla nomina dell'intero Collegio sindacale a far data dal 15.09.2010 e pertanto il Collegio è scaduto in data 15.09.2013; VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni ed in particolare rart. 2, comma 2, il quale prevede che sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati; VISTO l'art. 2399 del codice civile il quale prevede che: "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art. 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi" ; VISTO l'art. 2404 del codice civile ed in particolare il comma 2, secondo il quale "n sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio."; RITENUTO necessario proporre al Consiglio regionale di provvedere alla designazione, in seno al Collegio in oggetto, di due componenti, iscritti nel registro dei O\'lE u revisori legali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22 della I.r. n. 18/2012, com cf!'0~. 4io>~
IRegione Umbria I l ConsigIioRegionale Piazza Italia. 2-06121 PERUGIA Tel. 075.576.3210/3227 - Fax 075.576.3291 modificato dall'art. 18, della l.r. n. 8/2013 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) ed in particolare gli artt. 6, 7 e 43; VISTA legge regionale statutaria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria) e successive modificazioni; VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 8 maggio 2007. n. 141 (Regolamento interno del Consiglio regionale) e successive modificazioni; a voti unanimi, espressi nei modi di legge DELIBERA 1) di approvare il documento istruttorio allegato alla presente deliberazione per costituirne quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato A; 2) di proporre al Consiglio regionale di provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della l.r. n. 18/2012, come modificato dall'art. 18 della l.r. n. 8/2013 e dell'art. 2, comma 2, della l.r. 11/1995 e successive modificazioni, alla elezione di due componenti del Collegio in oggetto, con voto limitato ad uno, iscritti nel Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisore dei Conti o di componenti di Collegi sindacali; 3) di trasmettere il presente atto, per il prescritto parere alla I Commissione Consiliare Permanente.
IRegione Umbria I I Consiglio Regionale Palazzo Cesaronl Piazza Italia, 2-06121 PERUGIA Tel. 075.576.3210/3227 - Fax 075.576.3291 Documento Istruttorio ALLEGATO A Oggetto: Rinnovo del Collegio sindacale dell'azienda Ospedali era di Perugia "Santa Maria della Misericordia - Designazione di due componenti di spettanza della Regione Umbria, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della I.r. 18/2012, come modificato dall'art. 18 della I.r. n. 8/2013, e dell'art. 2, comma 2, della l.r. n.11/1995. La legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del servizio sanitario regionale), all'art. 14 e all'art. 22, comma 2, come modificato dall'art. 18 della Lr. n. 8/2013 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), prevede che: sono organi delle aziende Unità Sanitarie Locali: a) il Direttore generale; b) il Collegio di direzione; c) il Collegio sindacale; il Collegio sindacale è istituito presso ogni Azienda Ospedaliera, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile, cosi come previsto dall'art. 3 fer del d.igs. 502/1992; il Collegio sindacale, nominato dal Direttore generale dell'azienda sanitaria regionale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dal CAL;. fermo restando quanto previsto dalla Lr. n. 11/1995, per i casi di incompatibilità di ineleggibilità e di decadenza dei componenti il Collegio sindacale si applicano le norme contenute negli artt. 2399 e 2404 del codice civile. II Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, ali'art~ 3 ter dispone quanto segue: il Collegio sindacale: a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico; b) vigila sull'osservanza della legge; c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa; d) riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità; e) trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa; i componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente; i componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbia- 0\ONE v4t<s> '" Se' 'S! ~ ln ' () o ~ leg one $ o vq l/o REG'
I Regione Umbria ConsiglioRegionale Piazza Italia, 2 06121 PERUGIA Tel. 075.576.3210/3227. Fax 075.576.3291 no esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali, L'art. 3, comma 13, del predetto decreto legislativo prevede, inoltre, che: il direttore generale dell'unità Sanitaria Locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. n presidente del Collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta; ove a seguito di decadenza, dimissioni o decessi il Collegio risultasse mancante di uno o più componenti, il direttore generale provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti, In caso di mancanza di più di due componenti dovrà procedersi alla ricostituzione dell'intero Collegio, Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione del Collegio entro trenta giorni, la Regione provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro, n Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario; l'indennità annua lorda spettante ai componenti del Collegio dei revisori è fissata in misura pari allo per cento degli emolumenti del direttore generale dell'unità Sanitaria Locale, Al presidente del Collegio compete una rnaggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti, L'art, 2399 del codice civile prevede che "Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'art, 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco, Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi". L'art, 2404 del codice civile al comma 2, prevede inoltre che "n Sindaco che, senza giustificato motivo non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio", Il comma 2 dell' art. 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n, 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) e successive modificazioni stabilisce che sono attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati. 0-0l'lE 1I4f6>,ff Servi ~ ri I '": () IJ.J legi zion it <l>. o G~/0 RE'"
Regione Umbria Consiglio Regionale Piazza Italia, 2-06121 PERUGIA Tel. 075.576.3210/3227 - Fax 075.576.3291 Con decisione del Presidente del Consiglio regionale n. 326 del 3 settembre 2009 venivano designati quali componenti effettivi in seno al Collegio in oggetto i sigg.ri Santini Paolo e Cociani Fulvio; con decreto n. 76 del 29 settembre 2009 la Presidente della Giunta regionale recepiva la designazione effettuata dai Consiglio regionale. Con deliberazione n. 1150 del 23.08.2010 il Direttore generale nominava dell'intero Collegio sindacale a far data dal 15.09.2010 e pertanto il Collegio è scaduto in data 15.09.2013. Tutto ciò premesso e considerato il Consiglio regionale deve provvedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 22, comma 2, della I.r. n. 18/2012, come modificato dall'art. 18, della I.r. n. 8/2013 e dell'art. 2, COntma, 2 della I.r. 11/1995 e successive modificazioni, alla elezione di due componenti del Collegio in oggetto, con voto limitato ad uno, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al Decreto legislativo n. 39/2010, ovvero fra i funzionari del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di Revisore dei Conti o di componenti di Collegi sindacali Perugia, 30 ottobre 2013 II Responsabile della Sezione Assistenza agli organi Pott.sS}l El~etUl Braconi, Q..~ Il Responsabile del Servizio ~~~ REGIONE UMBRIA Consiglio Regionale E' copia conforme all'ol~nale e si compone di n. '1f..Q... pagij:j.e Perugia,...94(,M.(2q:B l'istruttore DIREmlVO (Arianna ZoIJJ '0) 7