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Transcript:

LEGGE REGIONALE 30 APRILE 2018, N. 18 Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale)

2 LEGGE REGIONALE Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale) Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge: Art. 1 Modifiche all articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 1. All articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media intensità assistenziale), la lettera c) del comma 1, è abrogata. Art. 2 Modifiche all articolo 3 della l.r. 53/2017 1. All articolo 3 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

3 a) eroga trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle ventiquattro ore. I trattamenti, erogati mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale. I trattamenti estensivi, di cui al presente comma, sono a carico integrale del servizio sanitario regionale; ; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. La RSA a media intensità assistenziale eroga, prevalentemente: a) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di ri-orientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17 del d.p.c.m. del 12 gennaio 2017, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione. I trattamenti di lungoassistenza, di cui al presente comma, sono a carico del servizio sanitario regionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. ;

4 c) il comma 4 è abrogato; d) al comma 5 le parole alfanumeriche: commi 1, 2, 3, e 4, sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, e 3"; e) al comma 6 le parole alfanumeriche: commi 1, 2, 3, 4 e 5", sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3 e 5. Art. 3 Modifiche all articolo 4 della l.r. 53/2017 1. L'articolo 4 della l.r. 53/2017 è sostituito dal seguente: Art. 4 Gestione diretta 1. Per i nuovi posti letto da attivare nelle RSA ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia) o di ulteriori incrementi successivi di posti letto, si procederà tramite la sperimentazione, per un periodo massimo di tre anni, della gestione diretta della quota dell'assistito, al fine di garantire al massimo il principio della libera scelta. 2. Per gestione diretta s'intende l'utilizzo di un tagliando (voucher) rilasciato dalle unità valutative distrettuali delle ASL (UVM) competenti, previa presa in carico del paziente e sua valutazione multidimensionale. 3. Tale tagliando (voucher) potrà essere utilizzato, esclusivamente, per i ricoveri in RSA accreditate, quale compartecipazione della spesa sanitaria a carico del SSR, secondo le tariffe e le quote di compartecipazione disciplinate dalla presente legge. 4. Per le procedure di realizzazione, autorizzazione e accreditamento di nuove RSA si rinvia alla disciplina prevista dalla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)..

5 Art. 4 Modifiche all articolo 6 della l.r. 53/2017 1. All articolo 6 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, la parola: tre è sostituita con la seguente: due ; b) al comma 1, le parole: e alla bassa, sono soppresse. Art. 5 Modifiche all articolo 7 della l.r. 53/2017 1. All articolo 7 della l.r. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1, le parole: e Residenza sociale di assistenza e accoglienza (RSAA), sono soppresse, e dopo le parole: "ad alta", la virgola è sostituita dalla congiunzione: "e"; alla medesima lettera a), dopo le parole: a media, sono soppresse le seguenti: e a bassa ; b) alla lettera c) del comma 1, le parole: e bassa, sono soppresse, e tra le parole: ad alta e a media, la virgola è sostituita dalla congiunzione e. Art. 6 Integrazioni alla l.r. 53/2017 1. Alla l.r. 53/2017, dopo l articolo 7, è inserito il seguente: Art. 7 bis. Norma transitoria finale 1. Le RSAA di cui all'articolo 67 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), autorizzate

6 all'assistenza di persone anziane in età superiore ai sessantaquattro anni, con deficit psicofisici, entro novanta giorni dall'emanazione del regolamento attuativo possono richiedere di essere qualificate quali strutture a media intensità assistenziale. In caso contrario continuano a esercitare l'attività mantenendo l'autorizzazione amministrativa in atto.. IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Giuseppe Longo) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli) IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)

7 E estratto del verbale della seduta del 17 aprile 2018 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale. IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Giuseppe Longo) IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli) IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice) IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI (Domenico De Giosa)