STATUTO E REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ENTE BILATERALE REGIONALE LOMBARDO PER LE AGENZIE DI VIAGGI E LE AZIENDE RICETTIVE ALL ARIA APERTA

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STATUTO E REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ENTE BILATERALE REGIONALE LOMBARDO PER LE AGENZIE DI VIAGGI E LE AZIENDE RICETTIVE ALL ARIA APERTA STATUTO ARTICOLO 1 COSTITUZIONE (1) Conformemente a quanto previsto dall articolo 13 del CCNL Turismo 6 ottobre 1994 è costituito ad iniziativa delle Organizzazioni Regionali della FIAVET, FAITA, e della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL l Ente Bilaterale regionale lombardo delle Agenzie di Viaggi e Aziende ricettive all aria aperta di seguito denominato E.B.R.L.. ARTICOLO 2 NATURA (1) L E.B.R.L. ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. ARTICOLO 3 DURATA (1) La durata dell E.B.R.L. è a tempo indeterminato. ARTICOLO 4 SEDE (1) L E.B.R.L. ha sede in via Serbelloni n.7-milano ARTICOLO 5 SCOPI (1) L E.B.R.L. promuove e gestisce, a livello locale: A) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato. B) Inoltre, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto. C) L E.B.R.L. istituisce l Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo Studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e riqualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. (2) A tal fine, l Osservatorio: a) programma e organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell Osservatorio Nazionale inviando a quest ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle

disposizioni di cui all articolo 9 della legge n.56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste; b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all Osservatorio Nazionale. c) Promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l incontro di domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di riqualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto; d) Cura la raccolta e l invio degli accordi territoriali ed aziendali all Osservatorio Nazionale; l Osservatorio svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell attività dei Centri di Servizio in materia di mercato del lavoro. (3) L E.B.R.L. istituisce il Centro o i Centri di Servizio quali sue sezioni Territoriali. A Tal fine: a) il Centro o i Centri di Servizio assolvono ai compiti ad essi demandati dal CCNL Turismo e dalla contrattazione collettiva in materia di politiche attive del mercato del lavoro ed ad ogni altra funzione attribuita ad esso dalla contrattazione collettiva e dall E.B.R.L. b) il Centro o i Centri di Servizio si realizzano secondo le modalità ed i contenuti previsti dal CCNL Turismo 6 ottobre 1994 e dall Accordo Quadro Nazionale del 29 settembre 1997; c) L E.B.R.L. svolge funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell attività del Centro o dei Centri di Servizio nelle materie di cui ai punti a) (4) L E.B.R.L. istituisce le apposite Sezioni denominate Organismi Paritetici Provinciali. A tal fine: a) gli Organismi Paritetici Provinciali assolvono ai compiti ad essi demandati dal decreto legislativo del 19 settembre 1994, n.626, dall Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e dalla contrattazione collettiva in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; b) gli Organismi Paritetici sono costituiti secondo le modalità previste dall Accordo Interconfederale del 18 novembre 1996 e possono operare anche all interno dei Centri di Servizio; c) L E.B.R.L. svolge le funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell attività degli Organismi Paritetici Provinciali. (5) L E.B.R.L. svolge ogni altra funzione che sarà attribuita dall E.B.R.L., dalla legge o dalla contrattazione collettiva agli organismi paritetici. ARTICOLO 6 SOCI E BENEFICIARI (1) Sono Soci dell E.B.R.L. le Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori, la FIAVET e la FAITA firmatarie dell accordo stipulato in attuazione dell articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994. (2) Le iniziative di cui all articolo 5 del presente Statuto Integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinate ai dipendenti da Aziende che corrispondono all E.B.R.L. le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7. (3) In coerenza con gli obiettivi di cui sopra e conformemente a quanto disposto dall articolo 6 del CCNL Turismo del 6 ottobre 1994, una quota percentuale del gettito netto globale dell E.B.R.L. derivante dalle quote di cui al successivo articolo 7 è destinato al finanziamento dell Osservatorio Nazionale del Mercato del Lavoro. (4) Le risorse dell Ente Bilaterale Regionale Lombardo saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all articolo 5, in ragione della provenienza del gettito. ARTICOLO 7 FINANZIAMENTO (1) L E.B.R.L. è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo.

(2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all E.B.R.L., unitamente a quella a proprio carico, con le modalità stabilite nel regolamento. (1) Sono organi dell E.B.R.L. - L Assemblea - Il Presidente - Il Comitato Esecutivo - Il Collegio dei Sindaci ARTICOLO 8 ORGANI DELL E.B.R.L. ARTICOLO 9 ASSEMBLEA (1) l Assemblea è composta in modo paritetico tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro da 12 membri, nominati: - n.6 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, di cui n.2 FAITA e 4 FIAVET; - n.6 dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n.2 nominati dalla FILCAMS CGIL, di n.2 nominati dalla FISASCAT CISL, e n.2 nominati dalla UILTuCS UIL Regionali Lombardi. (2) I membri dell Assemblea durano in carica tre anni e si intendono riconfermati di triennio in triennio, qualora dalle rispettive Organizzazioni non siano state fatte diverse nomine almeno un mese prima della scadenza. E però consentito alle stesse Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta. (3) Il nuovo membro avrà per la durata della carica, la stessa anzianità di quello sostituito. ARTICOLO 10 POTERI DELL ASSEMBLEA (1) Spetta all Assemblea di: - eleggere il Presidente ed il Vice Presidente; - approvare i regolamenti interni dell E.B.R.L. ; - deliberare le iniziative per l attuazione degli scopi di cui sopra, di cui all articolo 5 del presente Statuto; - provvedere alla approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell E.B.R.L. ; - promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell interesse dell E.B.R.L. ; - deliberare in ordine all eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci; - stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento; - svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto; - approvare i verbali delle proprie riunioni. ARTICOLO 11 RIUNIONI DELL ASSEMBLEA (1) L Assemblea si riunisce ordinariamente tre volte all anno o, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri effettivi dell Assemblea o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci. (2) La convocazione dell Assemblea è effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. (3) Gli avvisi devono contenere l indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e gli argomenti da trattare. (4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell E.B.R.L..

Per la validità delle adunanze dell Assemblea e le relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. (5) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti. Ciascun membro ha un voto. (6) In caso di impedimento il membro può conferire delega a rappresentarlo ad altro componente dell Assemblea, purché sia componente designato dalla stessa Organizzazione Sindacale a cui appartiene il membro delegante. ARTICOLO 12 IL PRESIDENTE (1) Il Presidente dell E.B.R.L. viene eletto dall Assemblea alternativamente, una volta fra i membri rappresentanti dei Sindacati dei Lavoratori e al volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro. Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora nel corso del triennio, il Presidente venga a mancare, il nuovo Presidente dura in carica fino alla scadenza del triennio (2) Spetta al Presidente dell E.B.R.L. di: - rappresentare l E.B.R.L. di fronte a terzi e stare in giudizio; - promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell Assemblea e del Comitato Esecutivo e presiederne le adunanze; - presiedere le riunioni del Comitato Esecutivo; - sovraintendere alla applicazione del presente Statuto; - dare esecuzione alle deliberazioni dell Assemblea e del Comitato Esecutivo; - svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto e che gli vengano affidati dall Assemblea e dal Comitato Esecutivo. (3) Il Presidente ha la firma sociale. ARTICOLO 13 IL VICE PRESIDENTE (1) Il Vice Presidente dell E.B.R.L. viene eletto dall Assemblea alternativamente, una volta tra membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei datori di lavoro e la volta successiva fra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti l Associazione dei datori di lavoro, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti i Sindacati dei Lavoratori e viceversa. (2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente. ARTICOLO 14 IL COMITATO ESECUTIVO (1) Il Comitato Esecutivo si compone di 6 membri, scelti tra i componenti l Assemblea e così ripartiti: a) Il Presidente dell Assemblea; b) Il Vice Presidente dell Assemblea; c) Due Membri effettivi, coi relativi supplenti, nominati dalle Organizzazioni dei datori di lavoro; d) Due membri effettivi, coi relativi supplenti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori. (2) I membri supplenti di cui alle lettere c) e d) sono scelti sempre tra i componenti dell Assemblea e sono destinati a sostituire con le medesime attribuzioni i membri effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.

ARTICOLO 15 POTERI DEL COMITATO ESECUTIVO (1) Spetta al Comitato esecutivo di : - vigilare sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi; - vigilare sull attuazione delle iniziative promosse dell E.B.R.L. ; - provvedere alla redazione dei bilanci consuntivi e preventivi dell E.B.R.L. ; - assumere e licenziare il personale dell E.B.R.L. e regolarne il trattamento economico; - predisporre i regolamenti interni dell E.B.R.L. e sottoporli all approvazione dell Assemblea; - riferire all Assemblea in merito alla propria delibera; - approvare i verbali delle proprie riunioni. - Provvedere a disciplinare il funzionamento del Centro o dei Centri di Servizio o degli Organismi Paritetici Provinciali e delle altre eventuali Sezioni dell E.B.R.L. con appositi regolamenti e sottoporli all approvazione dell Assemblea. ARTICOLO 16 RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO (1) Il Comitato Esecutivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi, e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due membri effettivi del Comitato o dal Presidente. (2) La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. (3) Gli avvisi devono contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. (4) Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell E.B.R.L.. (5) Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, e cioè di almeno quattro membri. (6) Le delibere sono valide solo se ricevono il voto favorevole di almeno quattro membri. (7) Ciascun membro ha un voto. ARTICOLO 17 IL COLLEGIO DEI SINDACI (1) Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi così designati : uno dalle Associazioni dei datori di lavoro, uno dai Sindacati dei lavoratori, il terzo scelto di comune accordo fra gli iscritti dell Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti, che ne è il Presidente. (2) Le predette Organizzazioni designano inoltre due Sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. (3) I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. (4) I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404, e 2407 c.c. in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l esercizio delle loro funzioni. (5) Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi dell E.B.R.L. per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili. (6) Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. (7) La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o in qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

(8) I Sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell Assemblea senza voto deliberativo. ARTICOLO 18 IL PATRIMONIO DELL E.B.R.L. (1) Le disponibilità dell E.B.R.L. sono costituite dall ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. (2) Costituiscono, inoltre, disponibilità dell E.B.R.L. le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di Legge, entrano a far parte del patrimonio dell E.B.R.L. ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. (3) In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti di aziende del settore Turismo, il patrimonio dell E.B.R.L. è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all articolo 5 o accantonato se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. (4) Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, il patrimonio dell E.B.R.L. è quello del fondo comune regolato per solidale irrevocabile volontà dei Soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. (5) I singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell E.B.R.L. sia durante la vita dell Ente che in caso di scioglimento dello stesso. ARTICOLO 19 GESTIONE DELL E.B.R.L. (1) Per le spese di impianto e di gestione, l E.B.R.L. potrà avvalersi delle disponibilità di cui all articolo 18. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice Presidente. ARTICOLO 20 BILANCIO DELL E.B.R.L. (1) Gli esercizi finanziari dell E.B.R.L hanno inizio il primo Gennaio e termineranno il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato Esecutivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell E.B.R.L. e del bilancio preventivo. (2) Entrambi i bilanci, consuntivo e preventivo, devono essere approvati dall Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell esercizio e cioè entro il 31 marzo dell anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalla relazione del Comitato Esecutivo e dei Sindaci, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall approvazione al Comitato di Vigilanza Nazionale di cui all articolo 6 del CCNL Turismo del 6 Ottobre 1994 ed alle Organizzazioni Sindacali di cui all articolo 1 del presente Statuto. ARTICOLO 21 LIQUIDAZIONE DELL E.B.R.L. (1) La messa in liquidazione dell E.B.R.L. è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti di cui all articolo 2 nei seguenti casi : a) qualora esso cessi da ogni attività per disposizione di legge; b) qualora esso venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale ;

c) qualora, per qualsiasi motivo, cessi l efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle disposizioni contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro in ordine alla trattenuta ed al versamento dei contributi. (2) La messa in liquidazione è disposta su conforme deliberazione dell Assemblea nel caso di recesso di una o più delle Organizzazioni Fondatrici di cui all articolo 1. La delibera è valida solo se riceve il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti dell Assemblea secondo quanto previsto dall articolo 11. (3) Nel momento stesso in cui dovesse verificarsi una delle ipotesi di cui innanzi, cesserà automaticamente l obbligo per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l E.B.R.L. i contributi di cui al precedente comma e per essi e per i lavoratori di pagare i medesimi. (4) Nella ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni stipulanti provvederanno alla nomina di sei liquidatori, di cui tre nominati dalla Associazione dei datori di lavoro e tre nominati dai Sindacati dei Lavoratori; trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della parte diligente, il Presidente del Tribunale. (5) Le anzidette Organizzazioni determinano all atto della messa in liquidazione dell E.B.R.L. i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l operato. (6) Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ad attività assistenziali da concordare tra le Organizzazioni firmatarie del presente atto. (7) In caso di mancato accordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi. ARTICOLO 22 MODIFICHE STATUTARIE (1) Qualunque modifica al presente Statuto, nonché al Regolamento, deve essere proposta dalle Organizzazioni Sindacali di cui all articolo 1, sentito il parere vincolante del Comitato di Vigilanza Nazionale il quale è tenuto ad esprimerlo entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e deliberata dall Assemblea dell E.B.R.L., con votazione di due terzi dei componenti l Assemblea stessa. ARTICOLO 23 CONTROVERSIE (1) Qualsiasi controversia inerente all interpretazione ed applicazione del presente Statuto, nonché del Regolamento, è deferita all esame del Comitato di Vigilanza Nazionale costituito in seno all Ente Bilaterale nazionale. ARTICOLO 24 DISPOSIZIONI FINALI (1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme in cui al Regolamento ed, in quanto applicabili, le norme di Legge in vigore. REGOLAMENTO (1) Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell Ente Bilaterale Regionale Lombardo costituito ai sensi dell articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo Agenzie di Viaggi e Complessi Turistici Ricettivi dell aria aperta del 6 Ottobre 1994. (2) La misura delle quote mensili di finanziamento e stabilità nello 0,40% di paga base e contingenza, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0.20% a carico del lavoratore. La misura delle quote potrà essere variata solo ad opera delle Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il CCNL Turismo. (3) La quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro all atto del pagamento della retribuzione mensile. Il relativo importo deve essere indicato con apposita voce nel foglio paga e sul libro paga.

(4) Le quote a carico dei lavoratori e del datore di lavoro devono essere versate all Ente Bilaterale Regionale Lombardo. (5) Gli importi delle quote di cui all articolo precedente devono essere versati dalle aziende entro il mese successivo al periodo di paga al quale si riferisce il versamento. In caso di ritardato versamento sono dovuti all Ente Bilaterale Regionale Lombardo gli interessi di mora fissati nella misura del dieci per cento in ragione di anno, senza che ciò pregiudichi il diritto dell E.B.R.L medesimo ad adire le vie legali. (6) I lavoratori che intendono avvalersi delle iniziative promosse dall Ente Bilaterale Regionale Lombardo sono tenuti a comprovare l avvenuta trattenuta delle quote di propria competenza mediante l esibizione del foglio paga. (7) Entro il 1 Luglio e il 1 Febbraio di ogni anno, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare all Ente Bilaterale Regionale Lombardo il riepilogo distinto per mese delle quote versate nel mese precedente utilizzando a tal fine esclusivamente i moduli che saranno messi gratuitamente a disposizione dall E.B.R.L. e che dovranno essere compilati in ogni parte. Il riepilogo dovrà essere sottoscritto dal datore di lavoro o dal suo rappresentante legale. Il datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle inesattezze contenute nel riepilogo. (8) La quota di competenza dell Osservatorio Nazionale dovrà essere versata trimestralmente entro e non oltre l ultimo giorno del mese di : Gennaio (versamenti relativi al trimestre Ottobre-Dicembre), Aprile (versamenti relativi al trimestre Gennaio-Marzo), Luglio (versamenti relativi al trimestre Aprile-Giugno) e Ottobre (versamenti relativi al trimestre Luglio-Settembre). (9) Il calcolo della quota percentuale del gettito complessivo dovrà assumere a base l insieme delle quote versate all Ente Bilaterale Regionale entro l ultimo giorno del mese precedente. (10) Entro il medesimo termine di cui al punto (8) l Ente Bilaterale Regionale Lombardo è tenuto ad inviare all Osservatorio Nazionale il riepilogo distinto per mese delle quote versate ed il numero dei dipendenti cui si riferiscono. F.to Guido MALVISI Fabio SORMANNI Luciano BERTELLI Emilio BERNA F.to Gaudenzio TRASPADINI -Notaio- Milano, E copia conforme all originale.