STATUTO DELL ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

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1 STATUTO DELL ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO, DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI LUCCA ARTICOLO 1 COSTITUZIONE Visto l art. 36 del codice civile, visto l articolo 20 sezione prima del CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 2/7/04 è approvato il seguente STATUTO dell Ente Bilaterale del Commercio della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Lucca, abbreviato E.BI.TER..-LU. ARTICOLO 2 NATURA 1) L E.BI.TER- LU ha natura giuridica di Associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. ARTICOLO 3 DURATA 1) La durata dell E.BI.TER.- LU è a tempo indeterminato. ARTICOLO 4 SEDE 1) L E.BI.TER.- LU ha sede in Lucca - Via Fillungo 121. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi secondarie ed uffici, nell ambito della stessa provincia. ARTICOLO 5 SCOPI 1) L E.BI.TER.- LU ha i seguenti scopi: a) Promuove e gestisce a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con la Regione e gli altri Enti competenti; b) svolgere le azioni più opportune affinché, dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto; c) promuovere a livello locale iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti; d) promuovere a livello locale interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipano ai corsi di formazione predisposti dall Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori; e) promuovere la previdenza integrativa; f) promuovere l Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro anche per vigilare sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro;

2 g) stipulare convenzioni di cui all art. 17 della legge 28/2/87, n 56; h) svolgere le funzioni in materia di riallineamento retributivo ad esso affidate dagli accordi territoriali in materia, i) svolgere le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, favoriscano l acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto; j) ricevere dalle Associazioni Imprenditoriali territoriali e dalle corrispondenti Organizzazioni Sindacali gli accordi applicativi in materia di contratti di inserimento - reinserimento realizzati a livello territoriale o nelle imprese che operano in più ambiti regionali; k) ricevere le comunicazioni da parte dei datori di lavoro per poter verificare il rispetto della percentuale di conferma per l assunzione con contratto di apprendistato e/o di inserimento; l) ricevere le intese realizzate a livello territoriale che determinano, per specifiche figure professionali, periodi di apprendistato più ampi di quelli previsti dal CCNL; m) ricevere le intese realizzate a livello territoriale in materia di disciplina del lavoro a tempo determinato, del lavoro a tempo parziale, del lavoro supplementare, della flessibilità dell orario di lavoro, della disciplina del lavoro interinale; n) svolgere la funzione di rappresentanza del settore nei confronti delle Istituzioni regionali, nazionali, europee e locali. Ciò in particolare per quanto riguarda: la destinazione alle risorse relative all apprendistato, alla formazione professionale all incontro della domanda/offerta di lavoro, al monitoraggio del settore, materie tutte regolate dalle varie legislazioni. o) istituire l Osservatorio Provinciale, che costituisce lo strumento per lo studio, a livello locale, delle iniziative in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine l Osservatorio: - programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste alla lettera a) dell art. 14 sezione prima inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 9 della legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628; - ricerca ed elabora ai fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all utilizzo degli accordi in materia di contratti di inserimento/reinserimento, di apprendistato e di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale all Osservatorio Nazionale; - predispone i progetti formativi per le singole figure professionali al fine del migliore utilizzo dei contratti inserimento/reinserimento e/o dei contratti di formazione e lavoro; - riceve dalle Associazioni territoriali aderenti alla Confcommercio anche aggregandole per comparti merceologici e settori omogenei le comunicazioni di cui agli artt. 116, 119, 121, 122 e 123; in questo quadro, possono, inoltre, essere svolte indagini a campione sull utilizzo dell art cura la raccolta e l invio degli accordi territoriali ed aziendali all Osservatorio Nazionale.

3 L Ente Bilaterale, inoltre, promuove e gestisce, a livello locale, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti; - l Ente Bilaterale territoriale svolge attraverso la Commissione Paritetica Bilaterale Territoriale, le funzioni previste: 1) dall art. 61 (contratti a tempo determinato); 2) dall art. 41, (contratti d inserimento); 3) dalla SEZIONE SECONDA (Tutela della salute e della dignità della persona), 4) dagli articoli da 42 a 60 (apprendistato); 5) dagli articoli da 121 a 123 (orario di lavoro) relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanale; 6) dall art. 69, (part-time), relativo ai contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali ovvero dagli eventuali accordi territoriali in materia; 7) dall art. 81 (lavoro supplementare); 8) dall art. 90 (lavoro ripartito). 9) dagli eventuali accordi provinciali/territoriali in materia. p) svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi dell art. 18, legge n. 196/97 e del Decreto ministeriale 25 maggio 1998 n. 142; q) svolgere, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia; r) istituisce la banca dati per l incontro tra la domanda e l offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego; s) volgere, attraverso la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione, le funzioni in materia di conciliazione delle controversie di lavoro; t) svolgere le funzioni di supporto in materia di arbitrato; u) assolvere gli altri compiti espressamente previsti dal contratto collettivo nazionale di categoria. ARTICOLO 6 SOCI 1) Sono soci del E.BI.TER..- LU l Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca la FILCAMS-CGIL di Lucca, la FISASCAT- CISL di Lucca, la UILTuCS-UIL di Lucca. 2) Le iniziative di cui all articolo 5 del presente Statuto integrano i trattamenti minimi normativi contrattuali e sono destinati ai dipendenti da Aziende che corrispondono all E.BI.TER - LU le quote di finanziamento di cui al successivo articolo 7. ARTICOLO 7 FINANZIAMENTO

4 1) L E.BI.TER - LU è finanziato da quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi. 2) La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta da datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all E.BI.TER - LU, unitamente a quella a proprio carico, con le modalità, le forme e i tempi stabilite nel regolamento. 1) Sono organi dell E.BI.TER.- LU: - L assemblea - Il Consiglio Direttivo - Presidenza VicePresidenza - Il Collegio dei Revori ARTICOLO 8 ORGANI DELL E.B.T. Tutte le cariche sono elettive, hanno la durata di tre esercizi finanziari. Qualora in tale periodo uno o più membri venisse a cessare dalla carica, il socio che lo ha designato provvederà alla sua sostituzione. ARTICOLO 9 ASSEMBLEA L Assemblea è composta in modo paritetico da 12 (dodici) delegati, di cui n. 6 (sei) nominati dalla Associazione del Commercio del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca, e n. 6 (sei) dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui n. 2 (due) nominati dalla FILCAMS-CGIL di Lucca, di cui n. 2 (due) nominati dalla FISASCAT-CISL di Lucca e di cui n. 2 (due) nominati dalla UILTuCS-UIL di Lucca. L assemblea è convocata dal Presidente dell Ente almeno una volta l anno, per l approvazione dello stato di previsione e del conto consuntivo, per l approvazione di eventuali modifiche dello Statuto e per l esame delle iniziative sociali intraprese o da intraprendere, ed ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero nell ipotesi in cui la convocazione sia richiesta, con indicazione dei punti di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di voto. La convocazione dell assemblea sarà effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata spedita al domicilio del delegato, contenente l ordine del giorno, il luogo, il giorno, l ora della riunione; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica o via telex o telefax con un preavviso minimo di 48 ore. L assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, mediante avviso che, contenente l ordine del giorno, sarà affisso nella sede sociale, ed eventualmente nelle sedi periferiche dell Ente, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. Il Presidente dell Ente, in relazione a specifiche esigenze o particolarità del caso, potrà avvalersi anche di altre idonee forme di convocazione.

5 L assemblea sarà presieduta dal Presidente dell Ente o, in caso di impedimento od assenza di questi, dal Vice Presidente. Ove anche il Vice Presidente fosse assente od impedito, l Assemblea sarà presieduta da persona indicata dall Assemblea stessa. Il Presidente dell Assemblea designa il segretario, che redigerà il verbale della riunione e, in caso di necessità, due o più scrutatori scelti tra i delegati intervenuti. L assemblea è validamente riunita quando sono presenti in prima convocazione almeno due terzi dei delegati e almeno un delegato per ogni socio; qualora non si raggiunga tale quorum sarà provveduto a convocare nel termine di 15 (quindici) giorni una nuova assemblea la quale sarà validamente costituita quando è presente la maggioranza dei delegati.. Le deliberazioni sia in prima che in seconda convocazione sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti. Per modificare lo Statuto, per deliberare la messa in liquidazione dell Ente è necessaria la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei delegati. In relazione a tali deliberazioni, il verbale di cui appresso dovrà essere redatto da un Notaio designato dal Presidente. Le altre deliberazioni dell Assemblea risultano dal verbale redatto dal segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso. I verbali delle Assemblee saranno a disposizione dei soci. ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) membri, dei quali 3 (tre) designati dall Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca e 1 (uno) designato dalla Filcams-CGIL di Lucca, e 1 (uno) designato dalla Fisascat-CISL di Lucca, e 1 (uno) designato dalla Uiltucs-UIL di Lucca. Tutti i membri sono nominati dall Assemblea. Per ogni membro effettivo deve essere nominato un supplente. Il consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente, i quali rivestiranno anche la carica di Presidente e di Vice Presidente dell Ente, nonché dell Assemblea. Al Consiglio Direttivo è riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione degli scopi e la gestione dell Ente. Ad esso è affidata la gestione dei patrimonio sociale. Il Consiglio, tra l altro: sovraintende a tutte le attività dell Ente, imprimendo e garantendo unità d indirizzo e coordinata pianificazione e sviluppo degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei fini generali dell Ente e gli obbiettivi ritenuti di volta in volta prioritari, disciplina i vari interventi ed iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari. Provvede agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell ente nei modi, forme e tempi da esso deliberati. Provvede, sulla base delle risultanze contabili, ad attribuire le risorse ed i mezzi agli scopi indicati all art. 5; predispone il Regolamento delle attività dell Ente sottoponendolo all approvazione dell assemblea;

6 provvede alla compilazione dello stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea; regola lo svolgimento dell attività sociale, il funzionamento e l uso dei beni dell Ente; sottopone alla assemblea eventuali proposte di partecipazione ad un coordinamento Regionale Toscano tra i vari Enti Bilaterali del Terziario e della Distribuzione e dei Servizi costituiti in seno alle Ascom o Unioni Confcommercio provvede alla convocazione dell Assemblea nei casi previsti dall art. 9. Il Consiglio con apposita deliberazione potrà delegare parte dei propri poteri, così come l esecuzione di determinati atti, al Presidente ed al Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo, si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo di lettera raccomandata spedita al domicilio del Consigliere almeno 10 giorni prima della riunione, contenente l ordine del giorno, il luogo, il giorno, l ora della riunione; in casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione per telegramma o via telex o telefax con un preavviso minimo di 48 ore. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei consiglieri. Alle riunioni, ed in considerazione della eventuale particolarità delle materie da affrontare, potranno essere invitati ad assistere e riferire i componenti dell Osservatorio Provinciale. Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Presidente. Ai Consiglieri competerà il rimborso delle spese documentate sostenute per l esercizio delle funzioni e un gettone di presenza deliberato dalla assemblea. ARTICOLO 11 PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell Ente, ne ha la firma che può delegare al Vice Presidente. Il Presidente ha ogni potere relativo alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell Assemblea ed ad esso spetta la supervisione delle attività sociali, nonché la convocazione dell Assemblea, ai sensi dell art. 9. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente tra i propri membri di designazione dell Associazione Datoriale e quelli di designazione delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. Il Vice Presidente è eletto tra i membri di designazione della parte di cui non è espressione il Presidente. Il Vice Presidente esercita le funzioni ed i poteri del Presidente, in caso di impedimento ed assenza di questi.

7 ARTICOLO 12 IL COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori nominato dall assemblea, sarà composto da tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 tra i delegati di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti nell Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e 3 membri supplenti nominati con gli stessi criteri. Competerà all assemblea la nomina dei Revisori venuti meno per qualsiasi motivo, così come la sostituzione del membro ingiustificatamente assente a più di tre riunioni consecutive del Collegio. Il Collegio dei revisori interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo ed avrà il compito di seguire l attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell Ente, con ogni potere di accertamento e di ispezione, riferendo all Organo Amministrativo, con apposita relazione annuale sulle risultanze di bilancio. Nel caso vengano rilevate irregolarità i componenti del Collegio ne riferiranno al Consiglio Direttivo e, ove lo riterranno necessario, all Assemblea, affinché assuma i provvedimenti di competenza. Il Collegio si riunirà ogni qualvolta convocato dal suo Presidente e comunque almeno ogni tre mesi. Le modalità di convocazione del collegio sono le medesime di quelle previste a proposito della convocazione del Consiglio Direttivo. Ai Revisori spetterà il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell incarico, e, ove deliberato dall Assemblea e nella misura da questa fissata, competerà un gettone di presenza per ogni riunione del Collegio o del Consiglio Direttivo cui il Revisore partecipi. ARTICOLO 13 IL PATRIMONIO SOCIALE Tutti i mezzi patrimoniali dell Ente, le sue rendite ed i suoi proventi, ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare le risorse dell Ente e così qualsiasi bene mobile od immobile che a qualsiasi titolo sia pervenuto nella disponibilità dell Ente, compresi i beni realizzati e/o acquisiti con le entrate di cui sopra, e così i contributi versati in adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Nazionale di Lavoro del terziario, distribuzione e servizi e suoi rinnovi, i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati, e poi lasciti, donazioni, liberalità a qualsiasi titolo conferiti nel patrimonio dell Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento della finalità dell Ente od accantonati, se ritenuto necessario od opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell Ente, è quello del fondo comune, regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione dei beni. I Soci non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell Ente sia durante la vita dell Ente che in caso di scioglimento dello stesso.

8 ARTICOLO 14 GESTIONE DELL E.BI.TER-LU. Per le spese di impianto e di gestione, l E.BI.TER.- LU potrà avvalersi delle disponibilità di cui all articoli 13. Ogni pagamento di spese ed ogni erogazione per qualsiasi titolo ordinario o straordinario, dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente e dal Vice-Presidente. ARTICOLO 15 ESERCIZIO E BILANCIO L esercizio dell Ente Bilaterale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo depositerà presso la sede dell Ente, il conto consuntivo dell anno precedente e lo stato di previsione corredato dalla Relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori sullo stato e le prospettive dell Ente. ARTICOLO 16 SCIOGLIMENTO Nel caso di scioglimento per qualsivoglia motivo, l intero patrimonio dell Ente una volta procedutosi all integrale pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito accordo, a favore di enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle perseguite dall Ente. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo fungerà da liquidatore. ARTICOLO 17 OSSERVATORIO PROVINCIALE E COMMISSIONE PARITETICA BILATERALE L Osservatorio Provinciale e la Commissione Paritetica Bilaterale operano in seno all Ente Bilaterale del Terziario della Distribuzione e dei Servizi della Provincia di Lucca. ARTICOLO 18 REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA DELL ENTE BILATERALE Le attività dell Ente ad ogni altra materia attinente allo svolgimento delle stesse, sono disciplinate oltre che dal presente Statuto, da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall Assemblea. ARTICOLO 19

9 DISPOSIZIONI FINALI Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dal Regolamento delle attività, valgono al riguardo le disposizioni di legge vigenti in materia, e segnatamente quelle in materia di Associazioni di tendenza senza scopo di lucro. In ogni caso, per solidale irrevocabile volontà delle parti stipulanti l interpretazione e l applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari e di legge, dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito e le ampie riconosciute finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi. Modifiche dello Statuto, degli scopi sociali, della messa in liquidazione delle attività, delle modalità di contribuzione, potranno essere deliberate solo in rapporto a disposizioni espressamente pattuite a livello nazionale dalle parti stipulanti il CCNL, o a livello territoriale previo conforme parere, a pena di nullità delle suddette Organizzazioni Nazionali. R E G O L A M E N T O 1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell Ente Bilaterale Territoriale del Commercio costituito ai sensi dell art. 20 del CCNL del 02/07/04 per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi.

10 2) La misura delle quote mensili di finanziamento dell Ente Bilaterale Territoriale è stabilita allo stato attuale nelle seguenti percentuali: 0,10 per cento di paga base e contingenza a carico dei datori di lavoro, 0,05 per cento di paga base e contingenza a carico del lavoratore. 1) Gli importi delle quote di cui al punto precedente devono essere versate tramite apposito bollettino di c/c postale dalle aziende entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. Il trimestre deve essere in ogni caso così inteso: 1 trimestre 1/1-31/3; 2 trimestre 1/4-30/6; 3 trimestre 1/7-30/9; 4 trimestre 1/10-31/12. Qualora il contributo trimestrale da versare all Ente sia inferiore a. 52,00 (cinquantadue) (52,00 Euro) le aziende possono rinviare il versamento del contributo al trimestre successivo. Comunque il versamento non può essere rinviato oltre il termine previsto per il versamento relativo al quarto trimestre (30/1). VERBALE DI ACCORDO Il, presso la sede della Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della provincia di Lucca posta in Lucca - Via Fillungo 121 si sono incontrati: da una parte

11 l Associazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Provincia di Lucca rappresentata e dall altra parte le organizzazioni Sindacali FILCAMS -CGIL rappresentata FISASCAT - CISL rappresentata UILTUCS - UIL rappresentata Le parti ravvisano l opportunità di costituire l Ente Bilaterale per il settore del terziario. Le parti hanno convenuto di dare applicazione a quanto previsto dall art. 20 sezione prima del CCNL del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2/7/2004 in materia di costituzione dell Ente Bilaterale della provincia di Lucca. All uopo hanno concordato l allegato testo di statuto e regolamento che costituiscono parte integrante del presente accordo e che a norma di contratto le parti inviano all Ente Bilaterale Nazionale del Terziario.

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