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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 Prima convocazione - seduta pubblica OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 L anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di dicembre con inizio della seduta alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. Previa l osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. 1. Diego TOSCANI X 2. Luigi PAONESSA X 3. Valentina PEDRALI X 4. Massimo OTTELLI X 5. Donatella ONGARO X 6. Gianluca GUERINI X 7. Ruggero GERVASONI X 8. Roberta RIVETTI X 9. Giacomo CAMELETTI X P A P A 10. Rosangela BELLERI X 11. Laura LUSSU X 12. Simone PALBERTI X 13. Armando SIGNORINI X 14. Silvia PRANDELLI X 15. Sergio AURORA X 16. Maria PINTOSSI X 17. Diego RODELLA X Risultano assenti i Consiglieri Massimo OTTELLI, Simone PALBERTI, Maria PINTOSSI. Presenti n. 14 Consiglieri. Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l Assessore esterno Fabio Ferraglio. Assiste l adunanza il Segretario Generale, dott.ssa Mariateresa PORTERI, la quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gianluca GUERINI nella Sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.

..Omissis... Il resoconto integrale della discussione relativa al presente verbale sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali. ******************** IL CONSIGLIO COMUNALE Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"); Visto che ai sensi dell art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016; ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"; Rilevato che in ottemperanza a quanto disposto dell'art. 20 T.U.S.P., il Comune deve provvedere, entro il 31 dicembre 2018 con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2017, ad effettuare una ricognizione periodica dell assetto complessivo di tutte le Delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, pag. 2

partecipazioni societarie dallo stesso possedute, predisponendo altresì, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell art. 20 del citato T.U.S.P, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni: 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. l, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico; 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.; 3. sono previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie; b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (per effetto dell art. 26 comma 12- quinquies); e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.; Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato; Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'ente; Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 1 del T.U.S.P.; Dato atto che è stata effettuata la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dal Comune di Sarezzo in enti di tipo societario alla data del 31 dicembre 2017, nonché la disanima di dette partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel TUSP; Visto l'esito della ricognizione effettuata, come risultante dalla Relazione Illustrativa della Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Sarezzo (allegato A ) alla presente Delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, pag. 3

deliberazione, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Rilevato che in caso la mancata adozione dell'atto ricognitivo di cui all art. 20 cit. da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 5 mila euro ad un massimo di 500 mila euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti; Atteso che dagli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni svolte in ordine alle partecipazioni detenute, espresse nella Relazione Illustrativa di cui all allegato A, si evince che non ricorre alcuna delle condizioni di legge che obblighino all alienazione, razionalizzazione, fusione, soppressione o messa in liquidazione delle partecipazioni societarie dell Ente; Dato atto che le partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo sono considerate di sicuro interesse e ritenuto strategico il loro mantenimento, in quanto consentono all Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell Ente; Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Affari Generali nella seduta del 13 dicembre 2018; Visto l art. 42 del D. Lgs. 267/2000; Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai ssensi dell art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Aurora), contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, D E L I B E R A 1. di approvare la revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di Sarezzo alla data del 31 dicembre 2017, contenuta nella Relazione Illustrativa della Revisione periodica delle partecipazioni del Comune di Sarezzo (allegato A ) allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale; 2. di considerare strategico il mantenimento delle partecipazioni detenute dal comune di Sarezzo, considerate di sicuro interesse in quanto consentono all Ente di gestire in modo più efficiente i servizi pubblici di interesse generale e risultano indispensabili per perseguire al meglio le attività istituzionali dell Ente; 3. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune; 4. di comunicare al Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Finanze l esito della revisione periodica ai sensi dell art. 17 del D.L. 90/2014, conv, in legge n 114/2014, mediante il portale https://portale.tesoro.mef.gov.it entro la scadenza ivi prevista; 5. di inviare tempestivamente copia integrale della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Lombardia Delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, pag. 4

Successivamente, ravvisatane la necessità, IL CONSIGLIO COMUNALE Ai sensi e per gli effetti dell art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 1 (Aurora), contrari nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, D E L I B E R A di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, pag. 5

la lettura e l approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare ai sensi dell art. 52 del Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. Il Presidente Gianluca GUERINI * Il Segretario Generale Dott.ssa Mariateresa PORTERI* * Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Delibera Consiglio Comunale n. 65/2018, pag. 6