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17.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 98/31 DIRETTIVE DIRETTIVA 2009/36/CE DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2009 che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici per adeguare al progresso tecnico l'allegato III (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ( 1 ), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, valutazione da parte del CSPC. Per diciassette di tali sostanze, il CSPC ha già espresso pareri definitivi. Di conseguenza, è possibile porre in essere una regolamentazione definitiva di tali sostanze sulla base delle valutazioni effettuate. (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE. previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo, considerando quanto segue: (6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, (1) In seguito alla pubblicazione di uno studio scientifico nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, attualmente comitato scientifico per i prodotti di consumo (di seguito «CSPC») ( 2 ), ha concluso che i rischi potenziali erano preoccupanti. Ha raccomandato che la Commissione adotti nuove misure per controllare l'utilizzazione delle sostanze per la tintura dei. (2) Il CSPC ha inoltre raccomandato una strategia globale di valutazione della sicurezza per le sostanze utilizzate per la tintura dei, e in particolare i requisiti per le prove da effettuare sulle sostanze utilizzate a tale scopo, al fine di stabilire la loro genotossicità/mutagenicità potenziale. HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 15 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. (3) In seguito ai pareri del CSCP, la Commissione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, ha concordato una strategia globale per regolamentare le sostanze utilizzate nei prodotti per la tintura dei, in base alla quale l'industria era tenuta a presentare fascicoli contenenti i dati scientifici sulle sostanze usate per la tintura dei destinate ad essere valutate dal CSPC. (4) Le sostanze per le quali sono stati sino ad oggi presentati fascicoli di sicurezza sono attualmente oggetto di una ( 1 ) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. ( 2 ) Il nome del comitato è stato modificato dalla decisione 2004/210/CE della Commissione (GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45). Applicano le disposizioni dell'allegato della presente direttiva a decorrere dal 15 maggio 2010. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri decidono le modalità di detto riferimento. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

L 98/32 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.4.2009 Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2009. Per la Commissione Günter VERHEUGEN Vicepresidente

17.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 98/33 ALLEGATO La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue: 1) Nella parte prima dell'allegato III sono aggiunti i seguenti numeri d ordine 189-205: Numero d ordine Sostanze Campo di applicazione e/o uso Restrizioni Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito Altre limitazioni e prescrizioni Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull etichetta «189 5-idrossi-1-(4-sulfonatofenil)-4- (4-sulfonatofenilazo)pirazol-3- carbossilato di trisodio e lacca di alluminio ( 15 ) Acid Yellow 23 CAS 1934-21-0 EINECS 217-699-5 Acid Yellow 23 Aluminum lake CAS 12225-21-7 EINECS 235-428-9 CI 19140 190 Benzenemetanamminio, N-etil- N-[4-[[4-[etil-[(3-solfofenil)-metil]-ammino]-fenil] [2-solfofe- nil)metilen]-2,5-cicloesadien-1- iliden]-3-solfo, sale interno, sale di disodio e suoi sali di ammonio e di alluminio ( 15 ) Acid Blue 9 CAS 3844-45-9 EINECS 223-339-8 Acid Blue 9 Ammonium salt CAS 2650-18-2 EINECS 220-168-0 Acid Blue 9 Aluminum lake CAS 68921-42-6 EINECS 272-939-6 CI 42090

L 98/34 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.4.2009 191 6-idrossi-5-[(2-metossi-4-solfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sofonato di di sodio ( 15 ) 0,4 % Curry Red CAS 25956-17-6 EINECS 247-368-0 CI 16035 192 1-(1-naftilazo)-2-idrossinaftalen-4,6,8-trisolfonato di trisodio e lacca di alluminio ( 15 ) Acid Red 18 CAS 2611-82-7 EINECS 220-036-2 Acid Red 18 Aluminum lake CAS 12227-64-4 EINECS 235-438-3 CI 16255 193 Idrogeno 3,6-bis(dietilam- mino)-9-(2,4-disofonatofenil)- xantilio, sale di sodio ( 15 ) Acid Red 52 CAS 3520-42-1 EINECS 222-529-8 b) b) 0,6 % non deve superare l'1,5 % CI 45100 194 5-ammino-4-idrossi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disolfonato di di sodio ( 15 ) Acid Red 33 CAS 3567-66-6 EINECS 222-656-9 CI 17200

17.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 98/35 195 1-ammino-4-(cicloesilammino)- 9,10-diidro-9,10-diossoantracen-2-solfonato di sodio ( 15 ) Acid Blue 62 per Non impiegare con sistemi CAS 4368-56-3 EINECS 224-460-9 CI 62045 196 1-[(2 -metossitil) ammino]-2-nitro-4-[di-(2 -idrossietil)ammino] benzene ( 15 ) HC Blue No 11 CAS 23920-15-2 2,0 % Non impiegare con sistemi EINECS 459-980-7 197 1,5-bis-(ß-idrossietilammino)-2- nitro-4-clorobenzene ( 15 ) HC Yellow No 10 CAS 109023-83-8 EINECS 416-940-3 0,1 % Non impiegare con sistemi 198 3-metilammino-4-nitrofenossietanolo ( 15 ) 3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI) 0,15 % Non impiegare con sistemi CAS 59820-63-2 EINECS 261-940-7 199 2,2 -[[4-[(2-idrossietil)am- mino]-3-nitrofenil]immino]- bioetanolo ( 15 ) HC Blue No 2 2,8 % Non impiegare con sistemi CAS 33229-34-4 EINECS 251-410-3

L 98/36 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 17.4.2009 200 1-propanolo, 3-[[4-[di(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino] ( 15 ) HC Violet No 2 2,0 % Non impiegare con sistemi CAS 104226-19-9 EINECS 410-910-3 201 Fenolo, 2-cloro-6-(etilammino)- 4-nitro-2-chloro-6-ethylamino- 4-nitrophenol ( 15 ) CAS 131657-78-8 per 3,0 % Non impiegare con sistemi EINECS 411-440-1 202 4,4 -[1,3-propandiilbis(ossi)]bisbenzene-1,3-diammina e suo sale tetracloridrato ( 15 ) 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)- propane CAS 81892-72-0 EINECS 279-845-4 1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)- propane HCl b) b) 1,2 % come base libera (1,8 % come sale tetracloridrato) non deve superare l'1,2 % calcolato in base libera (1,8 % come sale tetracloridrato) CAS 74918-21-1 EINECS 278-022-7 203 6-metossi-N2-metil-2,3-cloridrato di piridindiammina e suo sale di cloridrato ( 15 ) 6-Methoxy-2-methylamino-3- aminopyridine HCl CAS 90817-34-8 (HCl) non deve superare lo 0,68 % calcolato in base libera (1,0 % come sale dicloridrato) CAS 83732-72-3 (2HCl) EINECS 280-622-9 (2HCl) Non impiegare con sistemi b) b) 0,68 % come base libera (1,0 % come dicloridrato)

17.4.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 98/37 204 2,3-diidro-1H-indol-5,6-diol e suo bromidrato ( 15 ) Dihydroxyindoline CAS 29539-03-5 Dihydroxyindoline HBr CAS 138937-28-7 EINECS 421-170-6 2,0 % 205 4-idrossipropilammino-3-nitrofenolo ( 15 ) 4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI) CAS 92952-81-3 b) b) 2,6 % non deve superare il 2,6 % calcolato in base libera EINECS 406-305-9 Non impiegare con sistemi ( 15 ) L'utilizzazione della base libera e dei sali di questo colorante è autorizzata, salvo divieto a titolo dell'allegato II.» 2) nella colonna «c» e nella colonna «d» del numero d ordine 55 della parte 2 dell'allegato III, la sezione b è soppressa; 3) nella parte 2 dell'allegato III, i numeri d ordine 7, 9, 14, 24, 28, 47 e 58 sono soppressi.