CPI Prestiti Personali COFIDIS



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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONNESSO A UN PRESTITO CPI Prestiti Personali COFIDIS Il presente Fascicolo informativo, contenente: a) Nota Informativa b) Condizioni di Assicurazione c) Glossario d) Modulo di Adesione deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del contratto AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ACM VIE SA, società anonima, con capitale sociale di Euro 646.318.240, iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n. 332377597, con sede legale in 34, Rue du Wacken - 67000 Strasburgo - Francia. Impresa autorizzata a svolgere le attività assicurative in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi Iscrizione all Elenco II delle Imprese presso IVASS al n. 40372. Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B. Cassinis, 21-20139 MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, Numero REA della CCIAA di Milano 1886321, Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n.1. 00153. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 - G.U. N. 256 del 3 novembre 2006. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Una Società del Gruppo

INFORMATIVA PER L ACCESSO ALL AREA CLIENTI: ART. 38 DEL PROVVEDIMENTO IVASS N.7/2013 Gentile Cliente, la informiamo che, come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7/2013, potrà consultare la Sua posizione assicurativa con Chiara Assicurazioni S.p.A., per i contratti stipulati dal 01 settembre 2013, accedendo via web ad un apposita area riservata, c.d. Area Clienti. Per poter accedere alla suddetta Area Clienti occorre che richieda preventivamente le sue credenziali identificative personali di accesso seguendo i seguenti veloci passaggi: 1. Acceda al sito www.chiaraassicurazioni.it, selezioni il link Area Clienti e clicchi sulla voce Registrazione Nuovo Utente ; 2. Inserisca i dati anagrafici che le vengono richiesti; 3. Inserisca il numero identificativo di una polizza che ha sottoscritto con Chiara Assicurazioni; 4. Inserisca un suo indirizzo di posta elettronica (presti molta attenzione all inserimento di questa informazione perché a quell indirizzo e-mail sarà inviata la password che le permetterà di accedere all Area Clienti ); 5. Stampi e custodisca la user-id o codice utente che il sistema le assegnerà; 6. Acceda alla casella di posta elettronica precedentemente indicata, prenda nota e custodisca la password di accesso che le è stata comunicata via e-mail dalla Compagnia; 7. Entri nuovamente nell Area Clienti del sito www.chiaraassicurazioni.it inserendo negli appositi campi le proprie credenziali, ovvero user-id e password, per avere accesso immediato alla consultazione della propria posizione assicurativa. Dal secondo accesso in poi le sarà sufficiente inserire user-id e password. Le informazioni contenute nell Area Clienti sono aggiornate e la relativa data di aggiornamento è riportata nell Area stessa. Il servizio è totalmente gratuito e l accesso all Area Clienti è possibile da qualsiasi postazione connessa ad internet tramite le proprie credenziali di accesso rilasciate dalla Compagnia, seguendo le istruzioni sopra riportate. Per qualunque chiarimento, potrà contattare Chiara Assicurazioni S.p.A. al seguente numero verde: 800.312955 CHIARA ASSICURAZIONI S.P.A. Una Società del Gruppo Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B.Cassinis, 21 20139 MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it; Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, REA n. 1886321 Imp. Autor. all eser. delle Ass. sui Danni con Provv. ISVAP N. 2470 del 26/10/2006 G.U. N. 256 del 3/11/2006 Società soggetta alla Direzione ed al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'italia Iscr. Albo Imprese di Ass. n.1. 00153- Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d ordine 031

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 NOTA INFORMATIVA Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 30/10/2015 La presente copertura assicurativa prevede l offerta congiunta e inscindibile delle seguenti garanzie: Garanzia assicurativa Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell Assicurato; Prestazione in caso di Malattia Grave rientrante tra quelle oggetto di copertura dell Assicurato; Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell Assicurato. Compagnia d assicurazione ACM VIE S.A. Chiara Assicurazioni S.P.A. NOTA INFORMATIVA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO E IN CASO DI MALATTIA GRAVE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS La Contraente e l Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Convenzione assicurativa e del Modulo di adesione alla copertura assicurativa. La Nota informativa si articola in quattro sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell art. 5 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 ( Regolamento Trasparenza ) il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze dal Regolamento Trasparenza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali La polizza collettiva n 16.36.63-10/2013 che prevede la copertura assicurativa per Decesso, Malattia Grave è stipulata con ACM VIE SA, con sede legale in 34, Rue du Wacken- 67000 Strasburgo Francia. Telefono : + 33 3 88 13 22 35, indirizzo di posta elettronica: acme5c@acm.fr. ACM VIE SA, è iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n. 332377597, è regolata dal Codice delle assicurazioni francese, ed è un impresa autorizzata per svolgere le attività assicurative in Italia in regime di libera prestazione di servizi, numero d iscrizione all Elenco II delle Imprese presso l IVASS n. 40372. L autorità incaricata di controllare ACM VIE SA è l Autorità francese ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, 61, rue Taitbout -75436 Paris - Cedex 09 - Francia). 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Dall ultimo bilancio approvato, l ammontare del patrimonio netto di ACM VIE SA è pari a 3.489,819 milioni di euro di cui 646,318 milioni di euro di Capitale Sociale (i.v.) e 2.843,501 milioni di euro di Riserve Patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa di Assicurazione riferito alla gestione vita è pari a 129%. L indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte La durata del contratto di assicurazione corrisponde alla durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi. Il contratto di assicurazione è stipulato senza clausola di tacito rinnovo. Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di Decesso per qualsiasi causa dell Assicurato; Prestazione in caso di Malattia Grave dell Assicurato, rientrante tra quelle oggetto di copertura; Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione. Avvertenza: si richiama l attenzione della Contraente e dell Assicurato sulle disposizioni contenenti limitazioni, esclusioni, massimali e limiti massimi di età assicurabile applicabili alla garanzia assicurativa e si rinvia agli artt. 2, 3, 7 e 8 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Premi Il premio è calcolato applicando il tasso di premio, determinato in funzione della durata del contratto, al capitale iniziale del finanziamento. La totalità del premio viene utilizzata dall Assicuratore per far fronte ai rischi assunti in contratto. Pertanto, nel caso in cui l evento assicurato non si verifichi, i premi rimarranno totalmente acquisiti dall Assicuratore quale corrispettivo del rischio corso. Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest ultima, su delegazione dell Assicurato, all Assicuratore in via anticipata ed in un unica soluzione. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio. Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. Si informa l Assicurato che, a titolo di remunerazione dell attività di distribuzione del prodotto assicurativo, viene corrisposto all intermediario/i quanto segue: Durata del finanziamento in mesi Remunerazione dell intermediario/i in % del Premio netto imposte Remunerazione dell intermediario/i ogni 100 di premio netto imposte 1 84 55,00% 55,00 > 84 e fino a 120 43,00% 43,00 Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento da parte dell Assicurato, la copertura assicurativa cessa e per il tramite del Contraente, ACM VIE SA restituirà all Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento e la sua scadenza originaria. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. L Assicurato, in alternativa può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento. Si rinvia all Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE 5. Costi Costi applicati ai premi versati in forma tabellare: Durata del finanziamento in mesi 1 84 > 84 e fino a 120 Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del contratto 70% del premio assicurativo netto imposte (di cui il 0,00 % corrisposto come costo di emissione) 58% del premio assicurativo netto imposte (di cui il 0,00 % corrisposto come costo di emissione) 6. Sconti Non sono previsti sconti di premio 7. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Imposte sui premi I premi per le garanzie del Ramo Vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 Detrazione fiscale dei premi Il contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, è soggetto alla normativa fiscale italiana, la quale prevede alla data dell ultimo aggiornamento del Fascicolo informativo in relazione alle coperture assicurative offerte da ACM Vie S.A.: - una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% dei premi versati che su base annua, La detrazione è riconosciuta nei limiti anzidetti all Assicurato; - la totale esenzione da imposte della prestazione assicurata corrisposta ai Beneficiari, in caso di Decesso. AVVERTENZA: Il regime fiscale di cui sopra può variare secondo la regolamentazione fiscale applicabile pro tempore. D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 8. Riscatto e riduzione Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza. 9. Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia agli artt. 3 e 4 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative. 10. Diritto di recesso L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione, dandone comunicazione all Impresa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tramite l Intermediario all'indirizzo seguente: COFIDIS SPA - Via A. Bono Cairoli, 34-20127 MILANO Italia. In tal caso l Impresa rimborserà all Assicurato, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l importo del Premio ricevuto, al netto di ogni imposta applicabile. L Articolo 6 delle Condizioni di Assicurazione regola i termini e le modalità per l esercizio di tale diritto. L esercizio del diritto di recesso dalla presente Polizza implica altresì, necessariamente, il recesso dalla Polizza Collettiva n.30000169 costituendo tali Polizze un unico ed inscindibile pacchetto assicurativo. 11. Documentazione da consegnare all Impresa per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione In caso di sinistro, per consentire la liquidazione della prestazione assicurata, i beneficiari devono fornire all Assicuratore la documentazione indicata nell art. 10 delle Condizioni di assicurazione. In caso di indennizzo, l Assicuratore si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, salvo casi particolari. Ai sensi dell art. 2952 del Codice civile, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Si fa inoltre presente che ai sensi della Legge 266 del 23 dicembre 2005, così come implementata dal D.P.R. 116 del 22 giugno 2007, in caso di mancata riscossione delle somme dovute a titolo di indennizzo nei 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità, le somme stesse andranno ad alimentare il fondo pubblico relativo ai rapporti contrattuali dormienti previsto dalla summenzionata Legge 266 del 2005. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. 14. Reclami Ogni reclamo che riguarda la relazione contrattuale o la gestione dei sinistri deve essere inviato per iscritto all'assicuratore tramite COFIDIS SPA all'indirizzo seguente: Via A. Bono Cairoli, 34-20127 MILANO - Italia - Tel. +39 (02) 36 61 62 35. Se l'assicurato non si ritiene soddisfatto del risultato del reclamo o in caso d'assenza di risposta entro un termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi alla IVASS (istituto per la vigilanza delle assicurazioni private e d'interesse collettivo) Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 ROMA - Italia, tel. +39 (06) 42.13.31 unendo alla sua posta tutta la documentazione riguardante il reclamo trattato dalla società. In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Comunicazioni dell Assicurato all Assicuratore Le comunicazioni da parte dell Assicurato alla Compagnia, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte, tramite COFIDIS, per iscritto a mezzo posta al seguente indirizzo: Via A. Bono Cairoli, 34-20127 MILANO, fax. n. +39 (02) 36 61 62 99. Eventuali comunicazioni da parte della Compagnia saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato.

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 16. Conflitto di interessi La Compagnia, nell espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo societario e assicurativo di appartenenza derivante da rapporti di consulenza e/o di intermediazione. La Compagnia, pur in presenza del conflitto di interesse, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e ai Richiedenti, negoziando le migliori condizioni al fine di ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi. Avvertenza: L Assicuratore si impegna a pubblicare sul sito internet del Contraente (www.cofidis.it) gli aggiornamenti relativi alle informazioni normative. Per effetto della pubblicazione, i suddetti aggiornamenti si reputano conosciuti dai contraenti e/o assicurati, senza obbligo di alcuna altra comunicazione. ACM VIE S.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. ACM VIE SA Il Rappresentante Legale

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 NOTA INFORMATIVA GARANZIE INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA, PERDITA INVOLONTARIA DI IMPIEGO Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 30/10/2015 La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS (già ISVAP). Il Contraente e l Assicurato debbono prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione, rispettivamente, della Convenzione assicurativa e del Modulo di adesione alla copertura assicurativa. La Nota informativa si articola in tre sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell art. 31 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 ( Regolamento Trasparenza ) il presente Fascicolo informativo riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico della Contraente e/o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenze dal Regolamento Trasparenza. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Helvetia, iscritto all Albo dei Gruppi di imprese di assicurazione al n. 031. Sede legale in Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di assicurazione al n. 1. 00153. Numero di telefono: 02.6328.811 sito internet: www.chiaraassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica: infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento ISVAP n 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n 256 del 3 novembre 2006. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa Il Patrimonio Netto dell Impresa ammonta a 19,474 milioni di euro; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta a 12,411 milioni di euro, mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta a 4,149 milioni di euro. L indice di solvibilità dell Impresa, che rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari 1,82. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto di assicurazione è stipulato senza clausola di tacito rinnovo ed ha durata pari alla durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento, con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi. Avvertenza: l assicurazione cessa alla scadenza contrattuale stabilita senza obbligo di preventiva disdetta. Ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile la copertura, se di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 4 delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative: Prestazione in caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Prestazione in caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia dell Assicurato; Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo dell Assicurato. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni. Avvertenza: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento della prestazione/indennizzo; si rinvia agli artt. 2 e 8 delle Condizioni di Assicurazione per aspetti di maggior dettaglio.

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 Avvertenza: il contratto prevede la presenza di franchigie e massimali; per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli artt. 7 e 8 delle Condizioni di Assicurazione. A scopo esemplificativo, si illustra di seguito il meccanismo di funzionamento relativo all applicazione di franchigie e massimali nel caso di un sinistro relativo alla garanzia Inabilità Temporanea Totale al lavoro, in tre diverse ipotesi (gli esempi sono formulati con riferimento ad un finanziamento che preveda il pagamento di rate di rimborso mensili pari a 100,00 e con riguardo ad un sinistro che non si verifichi nel periodo di carenza): 1 caso: - periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro comprovato: 05/09/2011 20/11/2011; - data di scadenza della rata di rimborso mensile del finanziamento: il giorno 28 di ogni mese; - indennizzo liquidato, dopo l applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): 0,00. 2 caso: - periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro comprovato: 05/09/2011 20/11/2011; - data di scadenza della rata di rimborso mensile del finanziamento: il giorno 15 di ogni mese; - indennizzo liquidato dopo l applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni): 100,00. 3 caso: - periodo di Inabilità Temporanea Totale al lavoro comprovato: 05/09/2011 20/02/2013; - data di scadenza della rata di rimborso mensile del finanziamento: il giorno 15 di ogni mese; - indennizzo liquidato, dopo l applicazione della franchigia assoluta (pari a 60 giorni) e del limite di 12 mensilità indennizzabili: 1.200,00. Avvertenza: è previsto un limite massimo di età assicurabile. Più precisamente l età dell Assicurato al momento dell adesione alla copertura assicurativa deve essere almeno pari a 18 anni e non può essere pari o superiore a 69 anni. L età dell Assicurato al termine del piano di rimborso del finanziamento non può essere pari o superiore a 70 anni. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenza: si richiama l attenzione dell Assicurato sul fatto che, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze al momento dell adesione alla copertura assicurativa possono determinare l annullamento della copertura stessa, ovvero determinare la riduzione dell indennizzo da corrispondersi in relazione al sinistro. Si rinvia all art. 3 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: si richiama l attenzione dell Assicurato sul fatto che il contratto di assicurazione è nullo allorquando il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della conclusione del medesimo contratto. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Con riferimento alle coperture previste dal contratto, Chiara Assicurazioni S.p.A. non richiede all Assicurato alcuna forma di comunicazione in merito a circostanze rilevanti che in corso di contratto determinano la modificazione del rischio. Chiara Assicurazioni S.p.A. per la determinazione dell eventuale prestazione assicurata terrà esclusivamente conto della professione esercitata dall Assicurato al momento del sinistro. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni di Assicurazione per maggiori dettagli 6. Premi Il premio è calcolato applicando il tasso di premio, determinato in funzione della durata del contratto, al capitale iniziale del finanziamento. Il premio viene finanziato dal Contraente ed è versato da quest ultimo all Assicuratore in via anticipata ed in un unica soluzione. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio. Il premio e le somme assicurate non sono soggette ad adeguamento. Nella sottostante tabella vengono riportati i costi applicati da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. alla componente di premio relativa alle prestazioni Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo, unitamente all indicazione della quota parte di premio corrisposta all intermediario/contraente a titolo di remunerazione dell attività di distribuzione del prodotto assicurativo. Durata del finanziamento (in mesi) Costo complessivo per emissione, gestione e acquisizione del contratto in % del Premio netto imposte Remunerazione dell intermediario/i in % del Premio netto imposte 1 84 70% 55,00% > 84 e fino a 120 58% 43,00%

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 ESEMPLIFICAZIONE - CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. Esempio di commissione percepita dall Intermediario/Contraente: Durata del Capitale iniziale del Premio netto finanziamento (in mesi) finanziamento imposte Commissione 60 10.000 251,71 138,44 96 10.000 265,37 114,11 Avvertenza: in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento da parte dell Assicurato, la copertura assicurativa cessa e per il tramite del Contraente, CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A. restituirà all Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento e la sua scadenza originaria. L Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 7. Diritto di recesso L Assicurato ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all Assicuratore presso il Contraente, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto. Se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, ai sensi dell art. 1899 Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dall Assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere ai sensi e per gli effetti di cui all Art. 2952 c.c., secondo comma. 9. Legge applicabile al contratto In base all art.180 del Codice delle Assicurazioni, al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana. Le Parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall applicazione di norme imperative nazionali e fatta salva in ogni caso la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall ordinamento italiano. 10. Regime fiscale Al presente contratto, stipulato in Italia con soggetti ivi residenti, si applica la normativa fiscale italiana così come disciplinata dal D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche. Imposte sui premi I premi per le garanzie del Ramo Danni sono soggetti ad una imposta sulle assicurazioni pari al 2,50% dell ammontare dei premi. Detrazione fiscale dei premi Il pagamento del premio relativo alla garanzia Invalidità Permanente (6,74% del premio danni) dà diritto ad una detrazione dall Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) dichiarato dall Assicurato alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Sinistri - Liquidazione dell indennizzo Avvertenza: l insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 c.c. Si rinvia all art. 10 delle Condizioni di Assicurazione per conoscere le modalità ed i termini per la denuncia del sinistro nonché tutta l ulteriore documentazione che l Assicurato o i suoi aventi causa sono tenuti a presentare con riferimento alle diverse coperture assicurative. Si specifica che, in casi eccezionali e di particolare difficoltà valutativa, la Compagnia potrà richiedere quegli ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell espletamento della richiesta di liquidazione.

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 12. Reclami Ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per Reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto". Relativamente alle garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Perdita Involontaria d Impiego, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Chiara Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Via G. B. Cassinis, 21-20139 Milano Fax. +39 02 5351794 - E-mail: reclami@chiaraassicurazioni.it La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivolgersi all'ivass ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all IVASS per iscritto (Via del Quirinale 21 00187 Roma Italia, oppure ai fax 06.42133745 / 06.42133353): i reclami per l accertamento dell osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente. I reclami indirizzati all IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato alla compagnia di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'ivass, si rinvia alla sezione Reclami del sito della Compagnia www.chiaraassicurazioni.it. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet : http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm). 2. Per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: la facoltà di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L. 132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione; l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza; la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto; è in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità di seguito specificate. Si ricorda che, in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, permane la competenza esclusiva dell Autorità giudiziaria.

CPI Prestiti Personali COFIDIS NI_APPR005_05 Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, Chiara Assicurazioni S.p.A. rimanda al proprio sito internet www.chiaraassicurazioni.it. Chiara Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Chiara Assicurazioni S.p.A. Il Rappresentante Legale Fabio Carniol

CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR005_03 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 30/05/2014 Polizza collettiva n. 16.36.63-10/2013 e n. 30000169 ART. 1 BASE DELL ASSICURAZIONE L'assicurazione è assunta dall Assicuratore in base alle comunicazioni del Contraente ed alle dichiarazioni degli Assicurati. ART. 2 GARANZIE La copertura assicurativa offerta dall Assicuratore comprende le seguenti garanzie: Decesso per qualsiasi causa (in seguito definita D); Malattia Grave (in seguito definita MG); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, non esercitano alcuna attività lavorativa che produca reddito; Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita IPT); Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (in seguito definita ITT); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori autonomi, dipendenti del settore pubblico, dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo determinato o assunti con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi; Perdita Involontaria d Impiego a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (in seguito definita PII); la garanzia è riservata a coloro che, al momento del sinistro, sono lavoratori dipendenti del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Le garanzie sono valide senza limiti territoriali, ma l IPT, la MG e l ITT devono essere oggetto di accertamento da parte di un medico che eserciti la sua attività in un paese membro dell Unione Europea; la PII è valida solo sul territorio dello Stato Italiano e il contratto di lavoro deve essere regolamentato dalla legge italiana. Le Polizze, che includono le garanzie sopra elencate, e che costituiscono il Pacchetto Assicurativo, sono offerte solo congiuntamente. I clienti del Contraente potranno aderire al Pacchetto Assicurativo mediante un unico atto di adesione. ART. 3 PERSONE ASSICURABILI E FORMALITÀ DI AMMISSIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA E assicurabile l intestatario del contratto di finanziamento a condizione che: al momento dell adesione alla copertura assicurativa, abbia un età compresa tra 18 e 69 anni non compiuti ed abbia espletato le formalità di assunzione medica di seguito riportate; al termine del piano di rimborso del finanziamento, non abbia ancora compiuto 70 anni di età. Formalità di assunzione medica e modalità di perfezionamento del contratto: si richiede la sottoscrizione della Dichiarazione di buona salute e pieno impiego riportata nel Modulo di adesione. In questo caso, l adesione alla copertura assicurativa si perfeziona con la sottoscrizione della Dichiarazione di buona salute e pieno impiego da parte dell Assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile. Anche se non espressamente previsto dalle formalità di ammissione alla copertura assicurativa, è riconosciuta all Assicurato la possibilità di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico. ART. 4 DECORRENZA E DURATA La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del contratto - con un minimo di un mese ed un massimo di 120 mesi - a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato. In caso di rinegoziazione del piano di rimborso del finanziamento la copertura viene prestata con riferimento al piano di ammortamento originario. La copertura assicurativa cessa in ogni caso: - al momento dell estinzione del contratto di prestito o in caso di scioglimento del contratto di finanziamento; - al pagamento della prestazione assicurata con riferimento alle garanzie D, IPT e MG; - in caso di decesso dell Assicurato; - in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell Assicurato; - in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento Il presente contratto è stipulato senza clausola di tacito rinnovo. Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile la copertura, di durata poliennale, è proposta in alternativa ad analoga copertura di durata annuale, a fronte di una riduzione di premio nella misura indicata in polizza rispetto a quello previsto per la stessa copertura di durata annuale. Fascicolo informativo - Condizioni di Assicurazione - Pagina 1 di 4

CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR005_03 ART. 5 ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento da parte dell Assicurato, la copertura assicurativa cessa e, per il tramite del Contraente, l Assicuratore restituirà all Assicurato la porzione di premio relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento e la sua scadenza originaria, al netto delle eventuali imposte governative. ACM VIE S.A. calcola la porzione di premio da restituire secondo il seguente criterio:. calcola la porzione di premio da restituire in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, secondo il seguente algoritmo: R = P/N x T Dove: R = rimborso; P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni); N = durata contrattuale; T = numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione del finanziamento e la data di scadenza contrattuale Chiara Assicurazioni S.p.A. calcola la porzione di premio da restituire in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura, secondo il seguente algoritmo: R = P/N x T Dove: R = rimborso; P = Premio Imponibile (comprensivo di costi e provvigioni); N = durata contrattuale; T = numero di giorni intercorrenti tra la data di estinzione del finanziamento e la data di scadenza contrattuale L Assicurato, in alternativa, può richiedere che la copertura assicurativa rimanga in vigore fino alla scadenza originaria del finanziamento mediante apposita comunicazione, da consegnare al Contraente contestualmente all estinzione o al trasferimento del finanziamento. ART. 6 RECESSO L Assicurato ha diritto di recedere dalla copertura assicurativa, a mezzo di lettera raccomandata A/R indirizzata all Assicuratore presso COFIDIS SPA al seguente indirizzo : Via A. Bono Cairoli, 34-20127 MILANO, entro 60 giorni dalla data di perfezionamento del contratto (così come descritta all art. 4). L esercizio del diritto di recesso libera l Assicurato e l Assicuratore da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione di recesso. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l Assicuratore rimborserà all Assicurato, un importo pari al premio pagato al netto dell eventuale imposta e della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, calcolato secondo quanto indicato nell articolo che precede. Resta inteso che qualora l Assicurato receda dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla sua conclusione, ai sensi dell art. 125 ter del D. Lgs. 385/1993 (T.U.B.) il recesso si estende automaticamente alla copertura assicurativa sottoscritta e l Assicurato ha diritto alla restituzione dell importo calcolato secondo quanto indicato nell articolo che precede. Per le sole garanzie danni, prestate da Chiara Assicurazioni S.p.A., ai sensi dell art. 1899 del Codice Civile, se il contratto supera i cinque anni, l Aderente/Assicurato trascorso il quinquennio, può esercitare annualmente la facoltà di recesso a partire dal quinto anno, senza oneri, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. ART. 7 PRESTAZIONI ASSICURATE In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 8, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 8, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell IPT. L IPT corrisponde ad un invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell evento in caso d infortunio. SOLO PER COLORO CHE, ALLA DATA DEL SINISTRO, NON ESERCITANO ALCUNA ATTIVITÀ LAVORATIVA CHE PRODUCA REDDITO In caso di Malattia Grave (MG) diagnosticata all Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 8, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data della prima diagnosi della MG. Per MG si intende esclusivamente una delle seguenti malattie gravi, o le condizioni che implicano uno dei seguenti interventi chirurgici: cancro (eccetto la leucemia linfocitica cronica, i cancri non invasivi in situ, tutti i cancri della pelle ed i tumori in presenza del virus H.I.V.); ictus (eccetto attacchi ischemici transitori); infarto; insufficienza renale cronica; intervento chirurgico da malattia dell'arteria coronaria (eccetto qualsiasi intervento non chirurgico, come l angioplastica della cavità o interventi attraverso tecniche laser); trapianto dei principali organi (cuore, polmone, fegato, pancreas o midollo osseo). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della prima diagnosi della MG, non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. SOLO PER COLORO CHE, ALLA DATA DEL SINISTRO, SONO LAVORATORI AUTONOMI, DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O ASSUNTI CON LE FORME CONTRATTUALI PREVISTE DALLA LEGGE BIAGI In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all art. 8, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che l ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Per Fascicolo informativo - Condizioni di Assicurazione - Pagina 2 di 4

CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR005_03 poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d inizio dell ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo, dipendente del settore pubblico, dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo determinato o atipica secondo le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o con le forme contrattuali previste dalla Legge Biagi, la durata massima della prestazione non potrà in ogni caso superare la durata residua del contratto di lavoro in vigore alla data del sinistro. SOLO PER COLORO CHE, AL MOMENTO DEL SINISTRO, SONO LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all art. 8, l Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 18 mensilità per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o si raggiunga l età di quiescenza. ART. 8 LIMITAZIONI Carenza: non sono garantite le malattie gravi diagnosticate (garanzia MG) e/o i licenziamenti notificati (garanzia PII) durante i primi 90 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa. Franchigia: per le garanzie ITT e PII è previsto un periodo di franchigia assoluta di 60 giorni, che decorre dal 1 giorno di interruzione del lavoro. Con riferimento alla garanzia ITT se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Esclusioni Per tutte le garanzie, le conseguenze: - di una malattia insorta o di un infortunio verificatosi prima della data di adesione alla copertura assicurativa; - dell uso di stupefacenti o medicine in dosi non prescritte dal medico; - di stati di alcolismo acuto o cronico; - di un affezione direttamente o indirettamente collegabile al virus HIV o all AIDS; - di tutti gli atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; - di guerra o insurrezione; - di qualsiasi incidente aereo (eccetto se l Assicurato si trova come semplice passeggero a bordo di un volo commerciale); - di atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora l'assicurato vi abbia preso parte attiva; - di tutti i rischi nucleari. Solo per D: il suicidio dell Assicurato accaduto nei 2 anni successivi alla data di adesione alla copertura assicurativa. Solo per IPT, MG e ITT, le conseguenze: - di malattie mentali o disturbi psichici; - di ogni affezione lombare o dorsale in assenza di una patologia comprovata; Solo per MG: le malattie gravi che siano state diagnosticate o si siano manifestate, o gli interventi chirurgici che siano stati intrapresi o richiesti prima della data di adesione alla copertura assicurativa o durante il periodo di carenza; le malattie gravi od interventi chirurgici conseguenti a qualsiasi condizione fisica dell Assicurato già conosciuta prima della data di adesione al la copertura assicurativa. Solo per ITT: i casi di Inabilità Temporanea Totale al lavoro causati da parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi; Solo per PII: i licenziamenti notificati prima della data di adesione alla copertura assicurativa o durante il periodo di carenza; i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; i licenziamenti tra congiunti, ascendenti o discendenti; le dimissioni e le rotture negoziate del contratto di lavoro; le cessazioni - anticipate o alla loro scadenza - dei contratti di lavoro a tempo determinato, stagionali, temporanei o ad interim; il raggiungimento dell età di quiescenza o dell età necessaria per l erogazione della pensione di anzianità, ovvero in caso di applicazione del regime di prepensionamento; ogni forma di cessazione del contratto di lavoro che possa dar luogo al pagamento dei sussidi di disoccupazione senza ricerca attiva di una nuova occupazione; le disoccupazioni parziali; le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria. 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CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR005_03 Prestazione massima: la prestazione massima pagabile per ciascun Assicurato, qualunque sia il numero dei contratti di finanziamento e/o delle coperture assicurative di cui è titolare, è di 45.000,00 in caso di D, IPT o MG e di 1.500,00 al mese in caso di ITT e PII. Eventuali arretrati ed interessi di mora sono esclusi dall ambito della prestazione pagabile. ART. 9 PREMIO ASSICURATIVO Il premio, unico per l intera durata della copertura assicurativa, è calcolato applicando il tasso di premio pari al 5% al capitale iniziale del finanziamento. Il premio viene finanziato dal Contraente ed è versato da quest ultimo all Assicuratore in via anticipata ed in un unica soluzione. Ai sensi dell art. 1901 del Codice civile, in caso di mancato pagamento del premio, la copertura assicurativa resta sospesa sino alle ore 24.00 del giorno in cui l Assicurato paga quanto è da lui dovuto. ART. 10 BENEFICIARIO L Assicurato o, in caso di decesso, i suoi eredi. ART. 11 DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI Per sinistri inerenti alle garanzie Decesso e Malattia Grave, la richiesta dovrà essere rivolta ad ACM VIE S.A.; I sinistri devono essere denunciati in tempo utile, per iscritto, all'assicuratore tramite COFIDIS all'indirizzo seguente: Via A. Bono Cairoli, 34-20127 MILANO - Italia. L'Assicurato può chiedere informazioni sulle modalità di dichiarazione del sinistro telefonando al servizio clienti, al numero +39 02 36 61 62 35. L'Assicurato o i suoi aventi diritto dovranno consegnare all'assicuratore tutti i documenti imposti da quest'ultimo, che sono necessari e sufficienti a verificare il diritto alla prestazione. I documenti da consegnare, che sono necessari per ogni garanzia, sono (con riserva di documenti complementari) imposti dall'assicuratore: Decesso - estratto d'atto di decesso dell'assicurato, - il certificato medico di decesso che indica la causa del decesso, - in caso di decesso accidentale: ogni documento che precisa l'origine e le circostanze, in particolare processo verbale di polizia, ritaglio di giornale. Malattia Grave - notifica di messa in invalidità emessa dall'organismo sociale al quale è affiliato l'assicurato (se vi occorre), - il certificato medico d'inabilità-invalidità. L'Assicuratore si riserva il diritto di fare praticare una perizia medica in qualsiasi momento. In questo caso, l'assicurato può farsi assistere dal suo medico curante. I pagamenti saranno allora sospesi fino a comunicazione delle conclusioni dell'esperto al medico consiglio dell'assicuratore. Per sinistri inerenti alle garanzie Invalidità Permanente Totale, Inabilità Temporanea Totale al lavoro, Perdita Involontaria d Impiego, la denuncia dovrà essere rivolta a Chiara Assicurazioni S.p.A. compilando l apposito modulo, reperibile chiamando il numero verde 800.31.29.55 Si considerano valide solo le denunce inviate in forma scritta utilizzando il modulo prestampato fornito, a condizione che siano complete dei giustificativi richiesti nel modulo di denuncia. Chiara Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione, qualora ciò sia reso indispensabile per la corretta valutazione del sinistro. Chiara Assicurazioni S.p.A. si riserva il diritto di far effettuare in ogni momento ed a sue spese accertamenti per verificare la fondatezza delle informazioni allo stesso comunicate. In caso di indennizzo, l Chiara Assicurazioni S.p.A. si impegna a procedere al regolamento di quanto dovuto al Beneficiario entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, salvo casi particolari. ART. 12 LEGGE APPLICABILE E LINGUA DEL CONTRATTO Al contratto si applica la legge italiana. La lingua in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari e con cui le Parti effettueranno qualsivoglia comunicazione per la durata della copertura assicurativa è l italiano. ART. 13 - COMUNICAZIONI TRA L ASSICURATO E LE COMPAGNIE Le comunicazioni da parte ell Assicurato alle Compagnie, con riferimento alla Polizza, dovranno essere fatte, tramite COFIDIS, per iscritto a mezzo posta al seguente indirizzo: Via A. Bono Cairoli, 34-20127 MILANO, fax. n. +39 (02) 36 61 62 99. Eventuali comunicazioni da parte delle Compagnie saranno indirizzate all ultimo domicilio comunicato dall Assicurato. ART. 14 - CESSIONE DEI DIRITTI L Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa. ART. 15 FORO COMPETENTE Qualsiasi controversia tra l Assicuratore e l Assicurato in relazione all esecuzione, interpretazione, validità o cessazione della copertura assicurativa, sarà risolta mediante ricorso all Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello del luogo di residenza o domicilio dell Assicurato. Fascicolo informativo - Condizioni di Assicurazione - Pagina 4 di 4

CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR005_03 GLOSSARIO Data di aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento: 30/05/2014. Di seguito una spiegazione dei termini solitamente utilizzati nei contratti assicurativi che il Contraente e l Assicurato potranno utilizzare per una migliore comprensione del contratto. Si avvertono tuttavia il Contraente e l Assicurato che le definizioni di seguito riportate non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione della copertura assicurativa, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nelle Condizioni di assicurazione. Assicurato: persona fisica sulla cui vita o persona viene stipulato il contratto o a cui si riferisce il rischio oggetto di assicurazione, che può coincidere o no con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Assicuratore: Società autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto collettivo di assicurazione. Beneficiario: persona fisica o giuridica designata nel contratto, che può coincidere con l Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l evento assicurato. Carenza (o sospensione della copertura assicurativa): periodo di tempo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo l Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata. Caricamenti: parte del premio destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell Assicuratore. Compagnia: Vedi Assicuratore. Condizioni contrattuali (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Conflitto di interessi: l insieme di tutte quelle situazioni in cui l interesse dell Assicuratore può collidere con quello del Contraente o dell Assicurato. Contraente: persona giuridica che stipula il contratto collettivo di assicurazione con l Assicuratore e che versa al medesimo i premi pagati dagli Assicurati. Contratto di assicurazione: contratto con il quale l Assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare la prestazione assicurata al verificarsi di un evento attinente alla vita dell Assicurato. Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono operanti, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. Detraibilità fiscale (del premio versato): misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi. Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace. Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relative alla copertura assicurativa prestata dall Assicuratore, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Fascicolo informativo: l insieme della documentazione informativa da consegnare al Contraente ed all Assicurato, composto da: Nota informativa, Condizioni di assicurazione, Glossario e Modulo di adesione alla copertura assicurativa. Franchigia assoluta: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro. Franchigia relativa: periodo di tempo superato il quale l Assicuratore indennizza il sinistro a partire dalla data dell evento. Garanzia: copertura assicurativa prevista dal contratto in base alla quale l Assicuratore si impegna a pagare la prestazione assicurata al Beneficiario (es. decesso, invalidità permanente totale, ecc.). Impresa: Vedi Assicuratore. Inabilità temporanea totale: incapacità totale ad attendere alle proprie occupazioni per un periodo di tempo limitato. Indennizzo: somma dovuta dall Assicuratore al Beneficiario in caso di sinistro. Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. Intermediario: la persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa. Invalidità permanente totale: definitiva e totale incapacità dell Assicurato ad attendere alle proprie abituali occupazioni. IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. L'Istituto opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori Liquidazione: pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell evento assicurato. Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell Assicurato non dipendente da infortunio. Massimale: somma massima garantita dall Assicuratore al Beneficiario. Montante lordo: la somma delle rate mensili da versare, previste dal piano di rimborso definito in fase di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Perdita involontaria d impiego: perdita dell impiego non dipendente dalla volontà dell Assicurato. Polizza collettiva: contratto di assicurazione stipulato da un Contraente costituito da una persona giuridica per conto di un gruppo di Assicurati. Premio di tariffa: somma di premio puro e dei caricamenti. 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CPI Prestiti Personali COFIDIS CGA_APPR005_03 Premio periodico: premio versato all inizio di ciascun periodo secondo quanto previsto dal contratto. Può essere stabilito in misura costante, e quindi rimanere invariato per tutta la durata del contratto, oppure in misura variabile, per cui la sua entità può cambiare di periodo in periodo. Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dall Assicuratore con il contratto di assicurazione. È la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulle probabilità di morte o di sopravvivenza dell Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all andamento dei mercati finanziari. Premio unico: importo da corrispondere in soluzione unica all Assicuratore al momento della conclusione del contratto di assicurazione. Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Prestazione assicurata: somma che l Assicuratore garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Proposta: documento o modulo sottoscritto dall Assicurato con il quale egli manifesta all Assicuratore la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Copertura assicurativa: insieme delle garanzie assicurative offerte dall Assicuratore. Questionario medico: modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che l Assicuratore utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione. Recesso (o diritto di ripensamento): diritto dell Assicurato di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Ricorrenza annuale: l anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricovero ospedaliero: degenza che comporti almeno un pernottamento in una struttura ospedaliera. Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell evento attinente alla vita dell Assicurato che si ricollega l impegno dell Assicuratore di erogare la prestazione assicurata. Scadenza: data in cui cessano gli effetti del contratto. Sinistro: il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Superpremio: maggiorazione di premio richiesta dall Assicuratore nel caso in cui l Assicurato superi determinati livelli di rischio o presenti condizioni di salute più gravi di quelle normali (superpremio sanitario) oppure nel caso in cui l Assicurato svolga attività professionali o sportive particolarmente rischiose (superpremio professionale o sportivo). Tecniche di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell Assicuratore (o di un intermediario incaricato dall Assicuratore) e dell Assicurato, possa impiegarsi per la trasmissione delle comunicazioni inerenti al contratto. Tasso di premio: importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Fascicolo informativo - Glossario - Pagina 2 di 2

CPI Prestiti Personali COFIDIS ADE_APPR005_02 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi dell articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n 196) 1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1) Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, le Società devono disporre di dati personali che La riguardano dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative ed amministrativo contabili (4), secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e le Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano in Italia o all estero come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. catena assicurativa (7). Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all interno della catena assicurativa effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. 2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali Le Società dichiarano che non tratteranno i Suoi dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di Terzi. Pertanto non verrà richiesto esplicito consenso o diniego; ciò non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. 3) Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (8) dalle Società titolari del trattamento solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirle i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando dati vengono comunicati in Italia o all estero per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nelle Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia operanti talvolta anche all estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9) ; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati. 4) Diritti dell interessato Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso le Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10). Per l esercizio dei Suoi diritti, relativamente alle garanzie Decesso e Malattia Grave, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgere richiesta al Titolare o al Responsabile, presso ACM VIE SA - Correspondant Informatique et Libertés - 34 rue du Wacken - 67906 Strasburgo cedex 9 Francia (Corrispondente permanente informatica e libertà). Fax +33 3 88 14 90 50, e-mail: acme5c@acm.fr anche tramite Cofidis S.p.A. all indirizzo Via A. Bono Cairoli 34, 20127 Milano tel. +39 (02) 36 61 61 o all indirizzo e- mail: relazioneclientela@cofidis.it. Per l esercizio dei Suoi diritti, relativamente alle prestazioni Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia, Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia, Perdita Involontaria di Impiego a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via G. B. Cassinis, 21, 20139 Milano, tel. 02 6328811 fax 02 62086598, e-mail: Infochiaraassicurazioni@chiaraassicurazioni.it (11). NOTE (1) La finalità assicurativa richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche. (2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una

CPI Prestiti Personali COFIDIS ADE_APPR005_02 copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici. (3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. (4) i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale. (5) Cioè dati di cui all art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. (6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. (7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell invito); autofficine (indicate nell invito o scelte dall interessato); centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società del Gruppo a cui appartengono ACM VIE S.A. o Chiara Assicurazioni S.p.A (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge anche per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute sospette ai sensi dell art. 41, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231); ANIA Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all esercizio dell attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell industria assicurativa rispetto alle frodi; organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori; Pool Italiano per l Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di informazione finanziaria per l Italia; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione; Ministero del lavoro e della previdenza sociale;enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.; Ministero dell economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. (8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l operazione di diffusione di dati. (9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti titolari di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. catena assicurativa con funzione organizzativa. (10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre vantare un interesse. L opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l opposizione presuppone un motivo legittimo. (11) L elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nei siti internet www.cofidis.it e www.chiaraassicurazioni.it. La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dall Assicurato.

CPI Prestiti Personali COFIDIS ADE_APPR005_02 MODULO DI ADESIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA CPI PRESTITI PERSONALI COFIDIS Polizza collettiva n. 16.36.63-10/2013 stipulata da Cofidis S.p.A. con ACM VIE S.A. per l assicurazione dei rischi vita caso morte e malattia grave e Polizza collettiva n. 30000169 stipulata da Cofidis S.p.A. con Chiara Assicurazioni S.p.A. per l assicurazione dei rischi invalidità permanente totale, perdita involontaria d impiego e inabilità temporanea totale al lavoro. DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO Numero di Contratto: Durata Finanziamento (mesi): Capitale Iniziale: Importo della Rata di Rimborso: DATI RELATIVI ALL ASSICURATO Nome: Cognome: Luogo di Nascita: Data di Nascita (gg/mm/aa): Sesso: M F Codice Fiscale: Recapito Telefonico: Indirizzo: Cap: Comune: Prov: INFORMATIVA RELATIVA AI COSTI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Importo premio unico: così ripartito fra: a) premo vita: di cui costi a carico dell Assicurato: di cui importo retrocesso all intermediario: b) premio lordo danni: di cui costi a carico dell Assicurato: di cui importo retrocesso all intermediario: (comprensivo di imposte pari al 2,5% del premio imponibile) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO: Il sottoscritto, dopo aver preso visione dell Informativa precontrattuale e del Fascicolo informativo, aderisce alla copertura assicurativa offerta da ACM VIE S.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A. A tal fine dichiara: di essere stato preventivamente informato dal Contraente che la copertura assicurativa è facoltativa e che il sottoscritto ha la possibilità di procurarsi una copertura alternativa a quella offerta da ACM VIE S.A. e da Chiara Assicurazioni S.p.A. di soddisfare i requisiti di assicurabilità indicati nell art. 3 delle Condizioni di assicurazione, di essere in buono stato di salute ed in particolare di non essere affetto da malattie (ad eccezione delle malattie mentali) o lesioni che necessitino di un trattamento medico regolare, a casa o in ospedale; altresì dichiara che nel corso degli ultimi 12 mesi, non è stato assente dal lavoro o in attività parziale a seguito di infortunio o malattia né di essere stato assente dal lavoro per più di 30 giorni (consecutivi o non) a causa di malattia od infortunio, né di essere stato ricoverato in ospedale per più di 10 giorni consecutivi; né di essere titolare di una pensione di invalidità. Inoltre, nel caso di lavoratore dipendente del settore privato con contratto di lavoro a tempo indeterminato, dichiara di esercitare un attività lavorativa retribuita e di non avere ancora ricevuto dal proprio datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione o comunicazione nella quale viene individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità, di cassa integrazione o di licenziamento; di aver ricevuto prima dell adesione copia dell Informativa precontrattuale di cui all art. 49 del Regolamento IVASS n. 5/2006; di aver ricevuto il Fascicolo informativo relativo al prodotto assicurativo contenente Nota informativa (NI_APPR005_01) per il Ramo Danni, e "Nota Informativa" (n. 16.36.63-10/2013) per il Ramo Vita, Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario (CGA_APPR005_01) e Modulo di adesione alla copertura assicurativa (ADE_APPR005_01); di aver autorizzato Cofidis S.p.A. a trattenere dall importo finanziato l ammontare del relativo premio al fine di corrisponderlo direttamente a ACM VIE S.A. e Chiara Assicurazioni S.p.A. Firma dell Assicurato (leggibile) AVVERTENZE: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della sottoscrizione dell Adesione alla Copertura Assicurativa, l Assicurato deve verificare l esattezza delle dichiarazioni di buona salute e pieno impiego in essa contenute; c) anche nei casi non espressamente previsti dall Assicuratore, l Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l effettivo stato di salute, sostenendone direttamente il costo, non quantificabile a priori in quanto dipende dalla struttura medica liberamente prescelta dall Assicurato stesso. CONDIZIONI VALIDE SOLO IN CASO DI POLIZZA DI DURATA POLIENNALE Ad integrazione e/o parziale modifica delle Condizioni di Assicurazione ricevute, con riferimento agli articoli o sezioni riferibili alla durata della copertura Danni prestata da CHIARA ASSICURAZIONI S.p.A., ai sensi dell art. 1899 Codice Civile, l Assicurato prende atto di quanto di seguito indicato: - l applicazione di uno sconto per durata poliennale pari al 15% rispetto al premio previsto per la stessa copertura di durata annuale; - la possibilità, a fronte dello sconto sopraindicato, di esercitare la facoltà di recedere annualmente dal contratto a partire dal quinto anno. Se il contratto supera i cinque anni, l Assicurato, trascorso il quinquennio, può esercitare tale facoltà, con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Luogo, il FERMO IL RESTO Firma dell Assicurato Pag. 1 di 2 ACM Vie SA. Sede Legale : 34 Rue de Wacken 67000 STRASBURGO (Francia) Cap. Soc. Euro 646.318.240 - Iscritta nel Registro del Commercio e delle Società di Strasburgo al n. 332377597, regolata dal Codice delle Assicurazioni francese Impresa autorizzata a svolgere le attività assicurative in Italia in regime di Libera Prestazione di Servizi - Iscrizione all Elenco II delle Imprese presso IVASS al n. 40372 Chiara Assicurazioni S.p.A. - Via G. B. Cassinis, 21-20139 MILANO - chiaraassicurazionipec@postacert.cedacri.it - Cap. Soc. Euro 12.411.000,00 i.v. - CF. P.IVA e Reg. Imprese Milano 05366510963, Numero REA della CCIAA di Milano 1886321, Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese di Assicurazione al n.1. 00153. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 - G.U. N. 256 del 3 novembre 2006. Iscrizione Albo Gruppi Assicurativi n. d ordine 031. 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