Così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 6974/2018 depositata il 13 febbraio scorso e sotto allegata).

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Cassazione: non punibile chi va a spasso con un coltello in auto Per i giudici l'episodio è ritenuto non grave dato il comportamento non abituale tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. di Redazione Non punibile l'automobilista che viene beccato con un coltello di ben 18 centimetri nel portaoggetti del veicolo. Per i giudici l'episodio non è grave, anche perché il comportamento non è abituale e tenuto da soggetto incensurato, per cui va applicata la causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. Così ha deciso la prima sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 6974/2018 depositata il 13 febbraio scorso e sotto allegata). La vicenda L'uomo veniva ritenuto dal tribunale di Asti responsabile del reato ex art. 4 della legge 110 1975, per aver portato fuori dalla propria abitazione e senza giustificato motivo un cccoltello con blocco lama in acciaio della lunghezza complessiva di cm. 18, e condannato alla pena di 800 euro di ammenda, con esecuzione sospesa. L'imputato ricorreva in Cassazione denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonche carenza, contraddittorieta' e illogicita' della motivazione. Nello specifico, evidenziava che il coltello era stato ritrovato all'interno del vano portaoggetti dell'auto di proprieta' del cognato, che il giorno prima era stata data in prestito a quest'ultimo. Osservava inoltre che, al fine di ritenere la penale responsabilita' dell'imputato non e' sufficiente fare riferimento alla circostanza che il porto dell'arma era avvenuto per semplice distrazione e neppure alla circostanza che era doveroso da parte dello stesso, prima di prendere in consegna l'auto, verificarne il contenuto. Lamentava infine la mancata applicazione della causa di non punibilita' ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, nonostante esplicita richiesta in tal senso, il Tribunale di Asti aveva omesso qualsiasi valutazione.

Non punibilità per tenuità del fatto Per gli Ermellini, pur essendo destituiti di fondamento gli altri motivi del ricorso, sul fronte della causa di esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p. l'uomo ha ragione. Nel caso di specie, rilevano i giudici, il fatto addebitato, sebbene non inoffensivo, presenta i caratteri della particolare tenuità perché "trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità, posto in essere da soggetto incensurato. Per cui, la sentenza va annullata senza rinvio e l'uomo è dichiarato non punibile. Cassazione, sentenza n. 6974/2018 ( da www.studiocataldi.it )

Penale Sent. Sez. 1 Num. 6974 Anno 2018 Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA Relatore: TALERICO PALMA Data Udienza: 28/11/2017 sul ricorso proposto da: GUCE LUCIANO N. IL 13/05/1993 SENTENZA avverso la sentenza n. 1321/2015 TRIBUNALE di ASTI, del 26/10/2016 visti gli atti, la séntenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A.tt9-A-i Q- e Ut che ha concluso per t ci, w..,.....1,;(2,qtwea,t, ' -r,, u_o,' o du jàbil KOTtvA-2_to/u-G 5 E 0-t L..1 n c T4 Udito, per la parte civile, A vv Uditi difensor Avv.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 26 ottobre 2016, il Tribunale di Asti riconosceva Guce Luciano responsabile del reato di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 (per avere portato fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo un coltello con blocco lama in acciaio della lunghezza complessiva di cm. 18) e, conseguentemente, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui al comma 3 del citato art. 4, operata la riduzione per la scelta del rito, lo condannava alla pena di euro 800,00 di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a' termini e condizioni di legge. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato Ferruccio Rattazzi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea motivazione in relazione agli artt. 4 della legge n. 110 del 1975 e 530 del codice di rito. Ha, in proposito, evidenziato che il coltello di che trattasi era stato ritrovato all'interno del vano portaoggetti dell'auto di proprietà del cognato del Guce, che il giorno prima era stata data in prestito a quest'ultimo; e ha osservato che al fine di ritenere la penale responsabilità dell'imputato non è sufficiente fare riferimento alla circostanza che il porto dell'arma era avvenuto per semplice distrazione e neppure alla circostanza che era doveroso da parte del Guce, prima di prendere in consegna l'auto, verificarne il contenuto. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea motivazione in ordine all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., evidenziando che, nonostante esplicita richiesta in tal senso, il Tribunale di Asti ha omesso ogni qualsivoglia valutazione. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha denunciato inosservanza ed erronea motivazione in relazione alla quantificazione della pena (determinata senza alcuna indicazione delle ragioni a sostegno) e alla indebita sospensione condizionale della stessa (richiesta dall'imputato solo in caso di condanna a pena detentiva). 3. Destituito di fondamento è il primo motivo di ricorso, atteso che la decisione del Tribunale di Asti - nella parte in cui ha ritenuto che, ai fini della punibilità della contravvenzione di porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di oggetti atti a offendere, di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 2

1975 n. 110, è irrilevante che manchi l'elemento intenzionale, essendo, invece, sufficiente che la condotta sia stata posta in essere per negligenza - non è censurabile. 4. Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di ricorso relativo all'applicazione al caso di specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., richiesta dall'imputato in sede di conclusioni rassegnate dinnanzi al Tribunale di Asti. In proposito, occorre rilevare che l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., può essere ritenuta in questa sede, senza necessità di disporre un rinvio al giudice di merito, a norma dell'art. 620, comma primo lett. I), cod. proc. pen., sulla base del fatto accertato e valutato nella decisione impugnata. Intanto, nel caso di specie, non risultano superati i limiti di pena indicati dall'art. 131- bis, comma 1, cod. pen.; va, altresì, rilevato che il fatto addebitato al ricorrente - come accertato e ricostruito nella motivazione del provvedimento impugnato - sebbene non inoffensivo, presenta i caratteri della particolare tenuità perché trattasi di comportamento non abituale e di modesta entità (come si desume anche dalla circostanza che all'imputato è stata inflitta la sola pena pecuniaria, nonché concesse le circostanze attenuanti generiche), posto in essere da soggetto incensurato. 5. Le argomentazioni sin qui svolte hanno carattere assorbente rispetto all'altra doglianza articolata con il terzo motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato non è punibile ai sensi dell'art. 131 -bis c.p.. Così deciso, il 28 novembre 2017