Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 aprile 2016 (OR. en)

Documenti analoghi
Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 maggio 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 luglio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 giugno 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 luglio 2015 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 4165 final (Ghana).

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 giugno 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 29 luglio 2015 (OR. fr)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 febbraio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 21 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 aprile 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 20 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 22 febbraio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 4 dicembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 agosto 2018 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 luglio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 febbraio 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 25 novembre 2011 (OR. en) 17625/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0388 (NLE) STAT 48 FIN 978 PROPOSTA

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 3333 final ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 7 ottobre 2016 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 1.

REGOLAMENTO (UE) N. 169/2010 DELLA COMMISSIONE

15083/16 hio/pdn/s 1 DRI

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 giugno 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 giugno 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 dicembre 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 settembre 2016 (OR. en)

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 aprile 2016 (OR. en)

visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 207,

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 26 ottobre 2011 (10.11) (OR. en) 16064/11 Fascicolo interistituzionale: 2011/0305 (NLE)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 10 gennaio 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 5 settembre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 467 final - ANNEX 1.

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 2 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 agosto 2017 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2013 (24.06) (OR. en) 11236/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0159 (NLE)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 maggio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 marzo 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 323 final - ANNEXES 1 to 4.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D048570/03.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D039870/02.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 11 marzo 2008 (OR. en) 6850/08 UD 28 FISC 22 TDC 3

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 maggio 2018 (OR. en)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 12 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 17 maggio 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2017) 4296 final ANNEX 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 24 novembre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D035899/03.

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 31 ottobre 2017 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 402 final ANNEX 1.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 14 novembre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 19 gennaio 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 27 marzo 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 febbraio 2017 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DIRETTIVA DELEGATA../ /UE DELLA COMMISSIONE. del

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 15 maggio 2008 (23.05) (OR. en) 9192/08 Fascicolo interistituzionale: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166

Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 16 dicembre 2015 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 8 luglio 2016 (OR. en)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 512 final ANNEX 1 - Part 2/2.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 22 final ANNEXES 1 to 2.

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 456 final - ANNEX 3.

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 24 giugno 2009 (OR. en) 11343/09 Fascicolo interistituzionale: 2009/0079 (ACC) ATO 68 AGRI 282 COMER 99

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 23 ottobre 2017 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 3 giugno 2016 (OR. en)

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 19 giugno 2007 (OR. en) 10764/07 Fascicolo interistituzionale: 2007/0087 (ACC) UD 59 ENFOCUSTOM 67 COMER 94

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 26 gennaio 2016 (OR. en)

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 9 giugno 2017 (OR. en)

Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Data: 18 ottobre 2013

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 28 settembre 2015 (OR. en)

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 791 final - ANNEX 3.

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 6 aprile 2016 (OR. en) 7604/16 UD 69 DELACT 58 NOTA DI TRASMISSIONE Origine: Data: 5 aprile 2016 Destinatario: n. doc. Comm.: C(2016) 1934 final Oggetto: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 5.4.2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell Unione Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2016) 1934 final. All.: C(2016) 1934 final 7604/16 pdn DG G 3 B IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 5.4.2016 C(2016) 1934 final REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 5.4.2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell Unione IT IT

RELAZIONE 1. CONTESTO DELL ATTO DELEGATO Il regolamento (UE) n. 952/2013 (il codice), coerente con il trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE), delega alla Commissione il potere di integrare determinati elementi non essenziali del codice in conformità all articolo 290 del TFUE. La Commissione ha pertanto esercitato questi nuovi poteri e il 28 luglio 2015 ha adottato il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell Unione. Con tale regolamento delegato la Commissione stabiliva disposizioni generali di applicazione per integrare il codice, in virtù della sua delega di potere, allo scopo di consentirne un applicazione chiara e corretta. Successivamente all entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sono stati evidenziati riferimenti incrociati errati, dovuti alla revisione finale del testo e alla riorganizzazione della struttura di talune disposizioni. Nelle disposizioni mancano inoltre alcuni elementi, involontariamente omessi nel testo dell atto. La correzione di tali imprecisioni è di estrema importanza per la Commissione, gli Stati membri e il commercio, ed è una condizione imprescindibile per la corretta attuazione della normativa doganale dell Unione. Il regolamento (UE) n. 952/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione sono applicabili a decorrere dal 1 maggio 2016. È pertanto necessario rettificare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per sostituire i riferimenti problematici e rettificare le omissioni quanto prima, allo scopo di garantire che siano in vigore le disposizioni necessarie all applicazione del codice e delle relative disposizioni di attuazione. 2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L ADOZIONE DELL ATTO Si è svolta una consultazione in conformità del paragrafo 4 dell intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea. Il progetto di atto è stato presentato ai rappresentanti delegati degli Stati membri nella riunione del gruppo di esperti del codice doganale del 17 marzo 2016. Gli Stati membri hanno approvato le rettifiche proposte. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELL ATTO DELEGATO Occorre rettificare gli articoli 139 e 141 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione al fine di rettificare le omissioni individuate. Poiché tali modifiche incidono sulla sostanza dell atto delegato, lo strumento appropriato a tal fine è un regolamento delegato della Commissione recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446. Il nuovo regolamento entrerà in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio solleveranno obiezioni entro il termine di due mesi, eventualmente prorogabile di altri due mesi. IT 2 IT

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE del 5.4.2016 recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell Unione LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell Unione 1, in particolare l articolo 160, considerando quanto segue: (1) Successivamente alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione 2 sono stati rilevati due errori. (2) Il primo errore riguarda la presunzione di una dichiarazione doganale stabilita all articolo 139 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per alcuni tipi di merci di cui all articolo 136, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato. Tale presunzione era intesa a coprire gli stessi tipi di merci di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione 3 attualmente d applicazione, vale a dire palette, container e mezzi di trasporto, pezzi di ricambio, accessori e attrezzature per palette, container e mezzi di trasporto, gli effetti personali e gli articoli da utilizzare nell ambito di un attività sportiva, materiale destinato al conforto dei marittimi utilizzato a bordo di una nave adibita al traffico marittimo internazionale, il materiale medico-chirurgico e di laboratorio, i materiali per la lotta contro le conseguenze di catastrofi quando questi siano usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi o situazioni analoghe che colpiscono il territorio doganale dell Unione e gli strumenti musicali portatili importati in regime di ammissione temporanea e destinati ad essere utilizzati come materiale professionale. Al momento di finalizzare il regolamento delegato (UE) 2015/2446, l ordine delle merci riportate all articolo 136 è stato modificato, ma per errore i riferimenti a quelle stesse merci nell articolo 139 del medesimo regolamento delegato non stati aggiornati. Occorre pertanto aggiornare i riferimenti. 1 2 3 GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1. Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1). Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell 11.10.1993, pag. 1). IT 3 IT

(3) Il secondo errore riguarda l articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. L articolo 233, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93 attualmente d applicazione prevede la possibilità, in un numero limitati di casi molto specifici, di considerare l attraversamento della frontiera come una dichiarazione per l ammissione temporanea, l esportazione o la riesportazione. Per errore, tale disposizione non è stata inclusa nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 e risulta pertanto impossibile la dichiarazione di talune merci mediante l atto di varcare la frontiera del territorio doganale dell Unione. Con l adozione del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non si intendeva apportare alcuna modifica della disposizione relativa ai tipi di atto che possono essere considerati una dichiarazione in dogana. Occorre pertanto rettificare l articolo 141, paragrafo 1. (4) Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza. (5) È opportuno che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1 maggio 2016 al fine di consentire la piena applicazione del codice, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Rettifiche del regolamento delegato (UE) 2015/2446 Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così rettificato: (1) l articolo 139 è sostituito dal seguente: 1. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per l ammissione temporanea a norma dell articolo 141. 2. Se non sono state dichiarate utilizzando altri mezzi, le merci di cui all articolo 136, paragrafo 1, lettere da a) a d), lettera h) e lettera i), si considerano dichiarate per la riesportazione a norma dell articolo 141 all atto dell appuramento del regime di ammissione temporanea. ; (2) all articolo 141, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d): d) varcare la frontiera del territorio doganale dell Unione in una delle seguenti situazioni: i) se è applicabile una deroga all obbligo di trasportare le merci fino al luogo appropriato in conformità delle norme speciali di cui all articolo 135, paragrafo 5, del codice; ii) iii) se le merci sono considerate dichiarate per la riesportazione in conformità dell articolo 139, paragrafo 2, del presente regolamento; se le merci sono considerate dichiarate per l esportazione in conformità dell articolo 140, paragrafo 1, del presente regolamento.. IT 4 IT

Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 maggio 2016. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5.4.2016 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT 5 IT