Federazione Svizzera della Associazioni di Mediazione SDM-FSM STATUTI 9 maggio 05 Entrata in vigore:..06
I. Nome, sede e scopo Art.: Pag.:. Nome Sede. Scopo II. Qualità di socio. Soci attivi 4. Condizioni di ammissione 5 4. Doveri 6 4 4. Dimissione ed esclusione 7 4 5. Soci passivi 8 4 III. Organizzazione. Organi e Commissioni 9 5. Assemblea dei delegati a) Composizione 0 5 b) Competenze 5 c) Convocazione 6 d) Delibere sociali 6. Comitato a) Composizione e durata in carica 4 7 b) Compiti 5 7 c) Convocazione 6 8 d) Delibere 7 8 4. Segretariato Generale / Rappresentanze Regionali 8 8 5. Ufficio di revisione 9 8 IV. Amministrazione dell associazione; finanze. Diritto di firma 0 9. Esercizio annuale 9. Risorse finanziarie 9 4. Responsabilità 9 V. Modifiche statutarie; scioglimento dell Associazione. Modifiche statutarie 4 0. Scioglimento dell Associazione 5 0 VI. Disposizioni transitorie e finali. Iscrizione nel registro di commercio 6 0. Entrata in vigore 7 0. Riconoscimento 8 0
I. Nome, sede e scopo Art.. Nome Sotto il nome di Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione FSM è costituita un'associazione ai sensi dell'art. 60 ss. del Codice civile svizzero. Art.. Sede La Federazione ha sede a Berna.. Scopo Art. La Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM) promuove la mediazione in tutta la Svizzera e all'estero, in tutti i settori della vita sociale; così agendo, intende contribuire in maniera decisiva alla diffusione di una cultura di gestione dei conflitti costruttiva e basata sulla cooperazione. A questo scopo, la FSM ambisce ad ottenere lo statuto d'osservatore quale ONG presso le commissioni dell'onu. La Federazione si impegna a favore dell'interesse comune delle organizzazioni socie (OS), in particolare facendo conoscere la mediazione al pubblico, contribuendo a diffondere la mediazione nella società, nella politica, nell'economia e nella famiglia, promuovendo la qualità della formazione e della pratica, facilitando lo scambio e la creazione di reti al proprio interno e tra le OS, curando il dialogo internazionale, come pure rappresentando gli interessi delle sue organizzazioni socie presso le autorità. A questo scopo, essa si costituisce quale federazione professionale che rilascia titoli e titoli specializzati. II. Statuto di socio Art. 4. Soci attivi Possono aderire alla categoria dei soci attivi, quali organizzazioni socie (OS), le persone giuridiche senza scopo di lucro, che condividono la cultura della mediazione, la promuovono e si impegnano per la sua diffusione. Tutte le persone fisiche che sono membri di un'os, diventano automaticamente membri individuali (MI) della FSM. Tale statuto si estingue con la dimissione o l esclusione dall'os. I membri individuali esercitano i diritti sociali soltanto attraverso l'os di appartenenza. Le persone che desiderano ottenere il titolo di mediatore FSM devono aderire a un OS. Art. 5
4. Condizioni di ammissione Il comitato decide le domande di adesione delle OS. Non esiste un diritto di ammissione.. Obblighi Art. 6 I soci (OS e MI) hanno l obbligo di promuovere gli scopi della FSM, in particolare quelli contenuti nei documenti fondamentali. Soltanto i soci individuali e i soci passivi (art. 8) pagano le quote sociali alla FSM. 4. Disdetta e esclusione Art. 7 L uscita dalla Federazione diventa effettiva al termine dell'anno civile. La disdetta deve giungere al comitato in forma scritta con un preavviso di tre mesi per la fine dell anno civile. Il comitato avvia il dialogo per comprendere le ragioni della disdetta. Prima dell'esclusione di un'os, il conflitto deve, per quanto possibile, essere gestito in una mediazione. Se la mediazione non ha luogo o non giunge ad un risultato, la decisione dell esclusione dell'os spetta all'assemblea dei delegati su proposta del comitato. La decisione è presa con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti e senza indicazione dei motivi. La decisione di esclusione di MI per violazione degli obblighi è di competenza dell'os alla quale sono associati. 5. Soci passivi Art. 8 Possono aderire alla categoria dei soci passivi le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e gli istituti di formazione nell ambito della mediazione che condividono gli scopi della Federazione. Per l'ammissione e l'esclusione dei soci passivi, si applicano per analogia le disposizioni relative alle OS. III. Organizzazione. Organi/Commissioni Art. 9 Gli organi e le commissioni della Federazione sono: a) l'assemblea dei delegati (art. 0 - ); b) il comitato (art. 4-7); c) il segretariato generale (art. 8) e le rappresentanze regionali; d) l'ufficio di revisione (art. 9); e) Le commissioni permanenti (riconoscimento, comitato d'organizzazione delle giornate svizzere di mediazione, pubbliche relazioni e comunicazione/raccolta fondi, ideatorio, conciliazione);
5. Assemblea dei delegati a) Composzione Art. 0 L assemblea dei delegati è composta da almeno un rappresentante dell OS. Il numero di delegati per OS si calcola nel modo seguente: - fino a 0 membri individuali: delegato - fino a 50 membri individuali: delegati - fino a 80 membri individuali: delegati - oltre 80 membri individuali: 4 delegati. Entro gennaio di ogni anno, ogni OS ha il dovere di notificare il numero dei MI a loro associati al segretariato generale. Le OS regolano autonomamente la nomina dei loro delegati. Hanno diritto di voto soltanto i delegati presenti all'assemblea. A richiesta del comitato, i delegati devono esibire all assemblea una delega scritta rilasciata dall'os che rappresentano, qualora sussistano dubbi sul loro potere di rappresentanza. I soci passivi partecipano alle discussioni dell'assemblea dei delegati in modo cooperativo. Essi hanno in particolare il diritto di essere sentiti ma non hanno diritto di voto. Art. b) Competenze L'assemblea dei delegati ha le seguenti competenze: a) Elegge il presidente, i vicepresidenti, gli altri membri del comitato ai sensi dell'art. 4 cpv. lett. b e l'ufficio di revisione; b) Revoca per giusti motivi uno o di più membri del comitato; c) Stabilisce la quota sociale; d) Approva il bilancio; e) Approva la relazione d esercizio e dei conti annuali; f) Decide l esclusione di OS; g) Delibera su trattande proposte dal comitato e delle OS; h) Riesamina la missione e gli statuti, scioglie la Federazione; i) Costituisce o scioglie le commissioni permanenti; j) Apre o chiude le rappresentanze regionali.
6 c) Convocazione d) Delibere sociali Art. L assemblea ordinaria dei delegati ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile. La data dell'assemblea è comunicata alle OS con un preavviso di almeno otto settimane. Le OS devono comunicare le trattande proposte al comitato al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea dei delegati. L'ordine del giorno è inviato alle OS almeno tre settimane prima dell'assemblea dei delegati. Il comitato può convocare un assemblea dei delegati straordinaria in caso di necessità. Il comitato deve convocarla quando almeno 7 delegati ne fanno richiesta per iscritto, indicando gli oggetti che desiderano portare all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria deve tenersi al più tardi entro 0 settimane dal deposito della richiesta scritta. Per il rimanente, è applicabile per analogia la procedura di cui al capoverso. Art. Le delibere sociali e le elezioni dell'assemblea dei delegati sono prese applicando i principi del consenso e della cooperazione. Se per questa via l assemblea dei delegati non riesce a deliberare o a giungere a un elezione, diventano applicabili le disposizioni seguenti. L assemblea dei delegati delibera validamente alla presenza di almeno il 0% dei delegati, che rappresentano almeno tre OS. Il numero totale dei delegati si determina secondo l'art. 0 cpv.. I membri del comitato partecipano all'assemblea con voce consultiva; non hanno tuttavia diritto di voto. 4 Quando le risoluzioni sociali riguardano un interesse privato di un socio, quest ultimo è escluso dal diritto di voto. 5 Le elezioni e le votazioni avvengono a scrutinio pubblico. 6 L assemblea dei delegati può deliberare in modo vincolante soltanto sugli affari all ordine del giorno indicati nelle trattande comunicate con la convocazione. Sugli affari non indicati nelle trattande, l assemblea dei delegati può soltanto condurre una discussione senza deliberare. 7 Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi; rimangono riservati gli art. 7 cpv., art. 4 e art. 5. 8 È eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno; se è necessario un secondo turno, è eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza relativa.. Comitato a) Composizione e durata della funzione Art. 4 Il comitato è composto come segue: a) dal presidente e da massimo due vicepresidenti, che formano il collegio presidenziale, eletti dall'assemblea dei delegati. b) da minimo tre altri membri eletti dall'assemblea dei delegati, tenendo conto della loro provenienza regionale, il sesso e i
7 rispettivi campi di competenza. Il membro di comitato eletto rimane in carica un anno e può essere rieletto al massimo cinque volte. b) Competenze Art. 5 Il comitato è competente di tutti quei compiti della Federazione che la legge o gli statuti non attribuiscono all'assemblea dei delegati. Gestisce gli affari della Federazione, sempre che non li abbia delegati al collegio presidenziale o a al segretariato generale. Esercita la vigilanza sugli affari delegati. Il comitato ha le seguenti competenze, che non può delegare e neppure possono essergli ritirate: a) Dirige la Federazione; b) Stabilisce l'organizzazione della Federazione nei limiti fissati dagli statuti; c) Costituisce commissioni ad hoc; nomina e revoca i loro membri; d) Presenta il bilancio, la pianificazione della strategia finanziaria e contabile; e) Nomina e revoca il segretario generale, i loro rappresentanti e i responsabili delle rappresentanze regionali; f) Nomina le persone autorizzate a rappresentare la Federazione; regolamenta i diritti di firma; g) Prepara e convoca l'assemblea dei delegati; redige la relazione d'attività; prepara le domande relative ai processi decisionali sugli affari in corso; h) Applica le delibere dell'assemblea dei delegati; Il comitato emana a questo scopo i regolamenti e le direttive necessarie. Può invitare terzi con voce consultiva ad assistere alle sue riunioni. c) Convocazione Art. 6 Il comitato si riunisce almeno sei volte all'anno. La convocazione è notificata con almeno 0 giorni di anticipo dal presidente o su richiesta di almeno di due membri del comitato. d) Delibere Art. 7 Il comitato delibera validamente alla presenza di ameno tre soci convocati per scritto. Di principio, le delibere e le preparazioni di voto del comitato sono adottate in modo consensuale e collaborativo. Qualora ciò non avvenga, sono applicabili le disposizioni che seguono. Le elezioni e le delibere si svolgono a scrutinio pubblico. Le delibere sono prese dalla maggioranza semplice delle voci espresse. Il presidente ha diritto di voto; in caso di parità dei voti, il suo voto vale
8 il doppio. 4 Le delibere prese in forma scritta in via circolare sono ammesse a meno che almeno un membro del comitato non chieda una discussione e una delibera in forma orale. 5 Il comitato può discutere e deliberare anche su oggetti che non sono all'ordine del giorno, se la maggioranza dei soci è presente e d'accordo di trattare il punto in questione. 4. Segretariato generale / Rappresentanze regionali 5. Organo di revisione Art. 8 Il segretariato generale esegue i compiti attribuitigli dagli organi della Federazione e ne coordina le attività. Egli funge da punto di contatto tra la FSM e i soci, le autorità, i media e la popolazione. Per garantire una migliore presenza su tutto il territorio del Paese, la FSM può costituire rappresentanze regionali. L organizzazione e la retribuzione del segretariato generale e delle rappresentanze regionali sono stabilite dal comitato con contratto scritto Art. 9 L assemblea dei delegati elegge ogni anno l organo di revisione con il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell'associazione. L organo di revisione presenta annualmente una relazione scritta all'assemblea dei delegati. IV. Gestione dell'associazione; finanze. Diritto di firma Art. 0 La Federazione è vincolata giuridicamente con la firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente con un altro membro del comitato. La facoltà di designare altre persone autorizzate a firmare collettivamente è di competenza del comitato.. Esercizio annuale. Risorse finanziarie Art. L'esercizio annuale corrisponde all'anno civile. Art. Le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dello scopo dell Associazione sono principalmente costituite da: a) quote sociali; b) redditi del capitale;
9 c) pagamenti di terzi; d) prestazioni personali; e) tasse per l ottenimento del titolo e dagli emolumenti per i servizi prestati a favore dei MI e delle OS. L ammontare della quota sociale per gli MI è stabilito dall'assemblea dei delegati. L ammontare non può eccedere CHF 500.- per socio e per anno. Per le persone giuridiche non organizzate associativamente, fanno stato le decisioni speciali dell'assemblea dei delegati. Dal profilo finanziario, le OS sono indipendenti dalla FSM. Esse fissano liberamente le quote sociali dei propri soci. Possono delegare alla FSM l'incasso delle quote di loro spettanza. 4. Responsabilità Art. Unicamente il capitale sociale risponde delle obbligazioni dell Associazione. V. Modifiche statutarie - scioglimento dell'associazione. Modifiche statutarie. Scioglimento dell associazion e Art. 4 Le risoluzioni sociali dell'assemblea dei delegati che modificano gli statuti richiedono, per essere valide, una maggioranza dei due terzi dei soci presenti. Art. 5 Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso soltanto da un'assemblea straordinaria dei delegati, convocata espressamente ed esclusivamente a tale scopo. La risoluzione è presa a maggioranza dei due terzi dei soci presenti. L assemblea dei delegati decide la destinazione dell'utile della liquidazione. Una fusione è possibile soltanto con una persona giuridica d'utilità pubblica senza scopo di lucro, e pertanto esonerata d'imposta, la cui sede è in Svizzera.. Iscrizione nel registro di commercio. Entrata in vigore VI. Disposizioni finali e transitorie Art. 6 Il comitato è competente per iscrivere l'associazione nel registro di commercio. Art. 7 L'assemblea dei delegati ha approvato i presenti statuti il 9 maggio 05 e decretato l entrata in vigore per il 0.0.06.
0. Riconosciment o Art. 8 I mediatori riconosciuti hanno tre anni di tempo per aderire ad un OS; alla scadenza di tale termine, qualora non abbiano provveduto ad aderire a un OS, il titolo sarà loro revocato.