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Informazione alla clientela per l assicurazione della mobilia domestica combinata PRISMA Flex, Edizione 2017 Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon INDICE Art. Pagina 1. Partner contrattuale 2 2. Fornitori di prestazioni 2 3. Rischi assicurati ed estensione della copertura 2 4. Validità territoriale 3 5. Validità temporale 4 6. Premi 4 7. Franchigie 4 8. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora 5 9. In caso di sinistro 5 10. Protezione dei dati 5 Generali Assicurazioni Avenue Perdtemps 23 1260 Nyon 1 T +41 58 471 01 01 F +41 58 471 01 02 E-Mail: nonlife.ch@ generali.com generali.ch L informazione alla clientela ha per scopo di far conoscere agli assicurati, per dovere di trasparenza, l identità della loro Compagnia di assicurazione come pure le particolarità dei prodotti. I dettagli di ogni copertura assicurativa, i diritti e gli obblighi risultanti dal contratto sono chiaramente definiti nella polizza assicurativa, nelle Condizioni generali di Assicurazione (CGA) e nelle eventuali Condizioni particolari o complementari che fanno stato in modo esaustivo unitamente a quanto disciplinato dalla legislazione svizzera, segnatamente dalla Legge sul contratto d assicurazione (LCA). I consulenti delle Generali rimangono volentieri a disposizione per ogni ulteriore informazione. 1/5

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA 1. Partner contrattuale Il suo partner contrattuale è Generali Assicurazioni Generali (in seguito Generali), la cui sede sociale è in Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. Generali è una società anonima, ai sensi della legislazione svizzera. Generali fa parte del Gruppo di assicurazioni Generali di Trieste/Italia. Essa offre pure assicurazioni sulla vita (Generali Assicurazioni per persone, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil 1) e di protezione giuridica (FORTUNA Assicurazione di Protezione Giuridica, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil). 2. Fornitori di prestazioni Benché il contratto d assicurazione sia concluso con Generali, in caso di sinistro, le prestazioni d assistenza saranno fornite da EUROP ASSISTANCE (Svizzera) SA, per il conto di Generali. Si tratta di una società di cui la sede sociale si trova Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon 1. EUROP ASSISTANCE (Svizzera) SA fa ugualmente parte del gruppo assicurativo Generali. Le prestazioni di protezione giuridica sono fornite da FORTUNA Assicurazione di Protezione Giuridica, Soodmattenstrasse 2, 8134 Adliswil. L assicuratore degli animali domestici è EPONA società cooperativa mutua d assicurazione generale degli animali, Avenue de Béthusy 54, 1000 Losanna 12. 3. Rischi assicurati ed estensione della copertura Di seguito le presentiamo una breve panoramica delle diverse coperture offerte da Generali, per permetterle di scegliere, secondo i suoi bisogni, l assicurazione ottimale per la sua mobilia domestica. Generali le offre le seguenti coperture assicurative: Assicurazione della mobilia domestica L assicurazione copre la mobilia domestica contro le conseguenze di incendi, furti, danni d acqua orottura vetri e copre anche le spese direttamente cagionate da questi eventi. Dietro pagamento di un supplemento di premio, possono essere assicurati anche il furto fuori di casa, la casco economia domestica e il terremoto. Salvo accordi contrari, l assicurazione è conclusa al valore a nuovo, fino alla somma d assicurazione convenuta. nel diritto contrattuale: Nel quadro della copertura della mobilia domestica, questa assicurazione copre la tutela degli interessi giuridici delle persone assicurate nel quadro delle presenti relazioni: a) compravendita, permuta, donazione; b) noleggio di beni mobili (eccetto veicoli); c) contratto di appalto; d) contratto di leasing; e) contratto di abbonamento; f) comodato; g) contratto per viaggi organizzati a prezzo forfettario; h) contratto di alloggio; i) contratto di pulizia; j) contratto di formazione e perfezionamento professionale con scuole private; k) contratto di telecomunicazione. Inoltre Fortuna fornisce alle persone assicurate informazioni telefoniche. In un caso giuridico coperto Fortuna si assume le proprie prestazioni fino a un importo complessivo di CHF 250 000. L articolo D5 delle condizioni generali di assicurazione per l assicurazione economia domestica combinata PRISMA Flex elenca i casi esclusi dall assicurazione di protezione giuridica. Assicurazione dei bagagli L assicurazione copre il deterioramento, la scomparsa o la distruzione della mobilia domestica che lei porta con sé in viaggio o affida a una ditta di trasporti. Tuttavia, non vi è copertura se lei ha smarrito oppure perso gli oggetti. Tale copertura non si estende ai valori pecuniari. Assicurazione di giardini e colture Generali assicura i giardini dei suoi stabili e le colture che servono ad uso privato contro i danni causati dal fuoco, da eventi naturali e da atti di danneggiamento doloso. L assicurazione è conclusa al valore a nuovo. Il danno viene risarcito fino alla somma d assicurazione convenuta, senza tenere conto di un eventuale sottoassicurazione. Assicurazione di oggetti di valore in proprietà privata L assicurazione copre gli oggetti menzionati nella polizza, quali gioielli, orologi, pellicce, strumenti musicali, attrezzatura fotografica/video, quadri e oggetti d arte, contro il furto, la rapina, la perdita, la scomparsa, la distruzione o il deterioramento. 2/5

Assicurazione della responsabilità civile di privati Generali copre la responsabilità civile da lei incorsa per tutti gli atti della vita privata in caso di ferimento o morte di una persona o di un animale oppure in caso di danni materiali. Sono assicurati anche i pregiudizi pecuniari che ne derivano. L assicurazione si estende, fino a concorrenza dell importo previsto nel contratto, alla liquidazione di pretese fondate e alla difesa contro le pretese infondate. Non sono coperti i danni che subisce un assicurato o una persona che vive nella stessa mobilia domestica. Dietro pagamento di un supplemento di premio, l assicurazione copre anche i danni da lei provocati dall uso occasionale di veicoli appartenenti a terzi. Lei ha la possibilità di concludere un assicurazione individuale o per tutta la sua famiglia. nel diritto penale per i proprietari di una casa abitata dalla persona stessa (max. 3 appartamenti) Nel quadro dell assicurazione responsabilità civile privata, tale copertura si estende alle procedure penali dovute a lesioni corporali per negligenza o a danni materiali. In caso di controversia coperta, FORTUNA si fa carico delle prestazioni a concorrenza di un importo complessivo di massimo CHF 250 000.. L articolo C5 delle condizioni generali di assicurazione per l assicurazione economia domestica combinata PRISMA Flex elenca i casi esclusi dall assicurazione di protezione giuridica. Assicurazione bicicletta L assicurazione copre i velocipedi o tutti gli altri veicoli legalmente equiparati ai velocipedi. In particolare sono coperti i ciclomotori (art. 18 OETV). Secondo l elenco contenuto nella polizza, sono coperte le prestazioni in seguito a collisione (casco, indennità in caso di decesso, pagamento della franchigia furto, protezione giuridica), il furto del velocipede e l assistenza per il velocipede. Assicurazione cyber Secondo l elenco contenuto nella polizza, l assicurazione copre i danni in denaro nel quadro dell utilizzo di Internet (abuso dei dati di carte di credito, abuso da parte di terzi dei mezzi di autentificazione personale), le spese di ricostituzione dei dati e la protezione giuridica in materia di diritto legato a Internet. Assicurazione per animali domestici Sono assicurate le spese di cura veterinarie in caso di infortunio e malattia per gli animali menzionati nella polizza. Mediante sovrappremio anche le malattie ereditarie, l indennità decesso/furto/sparizione/spese di ricerca e la PET Assistance possono essere assicurate. IT Assistance Sono coperte da questa assistenza le prestazioni di servizi in materia di assistenza informatica remota, salvaguardia dei dati online e cyber sicurezza. 4. Validità territoriale La validità dell assicurazione mobilia domestica si estende: a) al domicilio, vale a dire ai luoghi d assicurazione designati nella polizza; b) nel mondo intero per i mobili che si trovano temporaneamente (al massimo 24 mesi) fuori del domicilio. L assicurazione non copre la mobilia domestica che si trova permanentemente fuori del domicilio (casa di vacanza, residenza secondaria e simili). Qualora lei dovesse trasferire all estero il suo domicilio, l assicurazione si estingue alla data da lei auspicata ma al più tardi alla fine dell anno di assicurazione. L assicurazione dei bagagli è valida nel mondo intero. Tuttavia, non copre i bagagli che si trovano al suo domicilio né quelli che si trovano in modo permanente fuori del suo domicilio. Non sono coperti nemmeno gli effetti trasportati dal suo domicilio al suo luogo di lavoro e viceversa. L assicurazione di oggetti di valore in proprietà privata vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein al domicilio e/o nel luogo assicurato menzionati nella polizza. L assicurazione copre i suoi oggetti di valore anche nel mondo intero, eccet-tuati i quadri e gli oggetti d arte: durante soggiorni temporanei al di fuori del luogo di domicilio e/o viaggi; quando sono depositati nella cas-setta di sicurezza di una banca. in ambito contrattuale: L assicurazione copre gli eventi assicurati sempreché il foro competente sia in Svizzera e si applichi il diritto svizzero. Il Principato del Liechtenstein è equiparato alla Svizzera. L assicurazione bicicletta è valida in tutta Europa (compresa la Turchia), negli Stati extraeuropei che circondano il Mediterraneo e negli Stati insulari del Mediterraneo. Per la protezione giuridica, la copertura è valida se una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto è garantita nel paese interessato e se le sentenze emesse nel paese possono essere riconosciute in Svizzera. Per l assistenza bicicletta le prestazioni sono concesse per gli eventi assicurati che si verificano a più di 5 km dal domicilio del contraente. Le prestazioni non sono garantite all estero salvo che lo spostamento non superi 30 giorni consecutivi. 3/5

L assicurazione cyber è valida in tutto il mondo. Tuttavia, la validità dell abuso dei dati di carte di credito è limitata ai conti e alle carte emessi da istituti finanziari con base in Svizzera, nel Liechtenstein, nell Unione Europea, in Norvegia e in Islanda. Per la protezione giuridica, la copertura è valida in tutto il mondo (eccetto negli Stati Uniti e in Canada) se una procedura conforme ai principi dello Stato di diritto è garantita nel paese interessato e se le sentenze emesse nel paese possono essere riconosciute in Svizzera. L assicurazione per animali domestici è valida in tutto il mondo a condizione che gli animali soggiornino per una durata temporale di massimo 6 mesi al di fuori del domicilio svizzero. L assistenza esclude dalla copertura i paesi o le zone non raccomandate dai servizi ufficiali. 5. Validità temporale La durata del contratto e l inizio della copertura sono indicati nella sua polizza. L assicurazione responsabilità civile per privati vale per i danni provocati nel corso della durata del contratto. Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene disdetto da lei o da Generali tre mesi prima della sua scadenza. In seguito a un sinistro che dà diritto al versamento di un indennità, il contratto può essere disdetto rispettando i seguenti termini: da parte di Generali: al più tardi al momento del pagamento dell indennità; da parte sua: entro un termine di 14 giorni da quando ha conoscenza del pagamento. In caso di disdetta in seguito a sinistro, la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta. in ambito contrattuale: La copertura assicurativa si applica a tutti i casi giuridici che si verificano durante la validità del contratto di assicurazione PRISMA Flex e sono comunicati a Fortuna entro tale periodo. Nell assicurazione per animali domestici sono applicabili periodi di carenza specifici a seconda dei tipi di malattia. 6. Premi L ammontare del premio varia in funzione dei rischi assicurati e delle coperture scelte. Il premio è dovuto per ogni anno di assicurazione alla data indicata nella sua polizza. Versando un supplemento è possibile pagare il premio anche ratealmente. Se il contratto viene annullato prima della fine dell anno di assicurazione, Generali le rimborsa la quota di premio corrispondente al periodo non ancora trascorso, fatta eccezione per i seguenti casi: lei viene indennizzata per un danno totale (scomparsa del rischio); nel corso dell anno successivo alla stipulazione lei disdice il contratto in seguito a un danno parziale. In caso di modifica del sistema di premi o di franchigie, Generali è autorizzata ad adattare il suo contratto per il successivo anno assicurativo. In tal caso lei può recedere dal contratto per la fine dell anno di assicurazione in corso. In mancanza di disdetta entro l ultimo giorno dell anno di assicurazione, si riterrà che lei abbia accettato l adattamento. 7. Franchigie In caso di sinistro, lei deve pagare la franchigia prevista nel contratto o nelle CGA. Le CGA prevedono le franchigie seguenti: Assicurazione della mobilia domestica CHF 500. dell indennità dovuta in caso di sinistro provocato dalle forze della natura. CHF 200. dell indennità dovuta in caso di sinistro provocato da abbruciacchiatura, dall esposizione a un fuoco utilitario o al calore o da un furto. Se il danno è stato causato da un terremoto, le sarà addossata una franchigia pari al 10 % della somma d assicurazione, al minimo CHF 500 000. 10 % dell indennità, al minimo però CHF 50. per la casco economia domestica. Assicurazione di giardini e colture Franchigia di CHF 200. dell indennità per ogni evento. Assicurazione di oggetti di valore in proprietà privataz Franchigia, in caso di sinistro, pari al 10 % dell indennità, al minimo CHF 200.. Assicurazione responsabilità civile di privati Franchigia di CHF 500. nelle seguenti eventualità: impiego di veicoli a motore appartenenti a terzi; noleggio e utilizzazione di cavalli. Assicurazione bicicletta Ad eccezione dell assicurazione di protezione giuridica e di assistenza, l assicurato deve assumersi una franchigia del 5 %, ma almeno CHF 100. dell indennità per evento. 4/5

Assicurazione cyber Ad eccezione dell assicurazione di protezione giuridica per il diritto legato a Internet, l assicurato deve assumersi una franchigia del 10 %, ma almeno CHF 50. dell indennità per evento. Assicurazione per animali domestici Ad eccezione dell assistenza, il contraente deve assumersi una franchigia annuale di CHF 200. o CHF 500., a seconda della variante scelta. L assicurazione si fa carico del 90 % delle spese di cura. 8. Ritardo nel pagamento e costituzione in mora In caso di ritardo nel pagamento del premio le viene inviata una diffida. Generali le concede un termine di 14 giorni dal ricevimento della diffida per pagare il premio. Trascorso tale termine, la sua copertura assicurativa è sospesa. Essa viene riattivata dal momento del pagamento del premio, interessi e spese incluse. 9. In caso di sinistro In caso di sinistro lei deve avvertire Generali il più presto possibile al numero gratuito 0800 82 84 86. Deve collaborare all accertamento dei fatti trasmettendo tutte le informazioni e i documenti richiesti da Generali. In caso di inosservanza di questi obblighi o di comportamento contrario alle regole della buona fede, Generali è liberata dai suoi impegni, sempre che non venga stabilito che la mancanza di collaborazione non sia imputabile ad una colpa o non abbia influito sul danno. in ambito contrattuale: Non appena la persona assicurata giunge a conoscenza di un caso giuridico per il quale potrebbe attivarsi l intervento di Fortuna, deve darne immediata comunicazione scritta al seguente indirizzo: FORTUNA Assicurazione di Protezione Giuridica, Soodmattstrasse 2, 8134 Adliswil Tel. +41 58 472 72 00; Fax 41 58 472 72 01 info.rvg@fortuna.ch. 10. Protezione dei dati Nell esercizio della sua attività assicurativa (valutazione del rischio, liquidazione dei sinistri, statistiche, marketing) Generali può avere la necessità di dover trattare dati che la riguardano. Tali dati figurano, in particolare, nei contratti, nelle proposte di assicurazione, negli avvisi di sinistro, nei rapporti medici o nei documenti ufficiali. Essi sono archiviati negli incarti o su supporti elettronici. Generali può essere costretta a dover trasmettere dati che la concernono a terzi, quali coassicuratori, riassicuratori, compagnie del Gruppo Generali, medici consulenti o periti. Essa si riserva inoltre la facoltà di chiedere informazioni a terzi, in particolare ai precedenti assicuratori, in merito all andamento dei sinistri. La proposta di assicurazione contiene una clausola, in base alla quale lei autorizza Generali a trattare i dati indispensabili all esame e alla gestione del contratto. Generali garantisce un trattamento confidenziale delle informazioni ricevute. Oltre al rifiuto delle prestazioni, gli atti fraudolenti possono comportare azioni penali. 5/5