proposta di legge n. 67



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REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 67 a iniziativa del Consigliere Latini presentata in data 24 gennaio 2011 NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI pdl 67

REGIONE MARCHE 2 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Signori Consiglieri, la presente proposta di legge promuove, nel pieno rispetto della normativa statale vigente, interventi atti a garantire i necessari provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili. Per opportunità di vita autonoma dei soggetti disabili, si intende anche la tecnologia domotica che è un nuovo modo di abitare che può aiutare a vivere meglio. La presente proposta di legge è composta da cinque Titoli e 13 articoli. Il titolo I, composto da 3 articoli, riguarda i principi e gli obiettivi ; l articolo 1 definisce le finalità della legge; l articolo 2 specifica i significati di persona disabile, di facilitatori della vita di relazione e di fruibilità. L articolo 3 prevede quali sono gli interventi utili a perseguire gli obiettivi elencati nell articolo 1. Il Titolo II Servizio di aiuto Personale è composto da 5 articoli e detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104. L articolo 4 detta criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonché i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio. L articolo 5 indica i destinatari degli interventi; l articolo 6 gli ambiti di intervento e l articolo 7 l'istituzione del servizio di aiuto personale e le sue modalità organizzative. L articolo 8 tratta del concetto degli interpreti della lingua dei segni ; infatti in conformità all articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva. Il Titolo III Interventi a sostegno dell'autonomia è composto da 3 articoli. L articolo 9 che enuncia le finalità e i destinatari degli interventi a sostegno dell'autonomia. L articolo 10 prevede la concessione da parte della Regione di contributi per l'acquisto e adattamento di veicoli privati, mentre l articolo 11 predispone finanziamenti al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita. Il Titolo IV Sensibilizzazione culturale, informazione e partecipazione enuncia all articolo 12 tutte le iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione che la Giunta regionale promuove e sostiene per la vita autonoma e l'integrazione delle persone disabili. Inoltre, l articolo 13 istituisce il Centro Ausili Tecnologici (CAT) al fine di consentire lo svolgimento di numerose attività rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, agli operatori della riabilitazione, della scuola e del sociale. Il CAT che si dovrà relazionare con le aziende del mercato degli ausili e con le realtà della ricerca. L articolo 14 riguarda il reperimento delle risorse finanziarie.

REGIONE MARCHE 3 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Titolo I Principi ed obiettivi Art. 1 (Finalità) 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 39 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ed in particolare di quanto disposto alla lettera g) del comma 2, la Regione favorisce la vita di relazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, residenti nel territorio regionale, attraverso un potenziamento ed una maggiore personalizzazione degli interventi finalizzati a migliorare le opportunità di vita indipendente. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge s intende per: a) persona con disabilità: soggetto con disabilità fisica, sensoriale, psicologico-cognitiva, permanenti o temporanee; b) facilitatori della vita di relazione: le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane; c) fruibilità: la possibilità, per le persone, di poter utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature e svolgere attività in sicurezza ed in autonomia. Art.3 (Interventi) 1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti mediante: a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione, per rimuovere gli ostacoli di ordine culturale che possono impedire l'integrazione sociale delle persone disabili; b) il coordinamento delle attività di informazione e di consulenza sulle tematiche delle disabilità, sul superamento delle barriere e sugli ausili; c) il sostegno all'istituzione del servizio di aiuto personale; d) la promozione di interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale mediante contributi finanziari per l'acquisto di ausili ed attrezzature e per l'adattamento dei mezzi di locomozione privati, nonché favorendo il miglioramento dell'accessibilità dei servizi di interes-

REGIONE MARCHE 4 ASSEMBLEA LEGISLATIVA se pubblico e privato e degli spazi aperti al pubblico; e) gli interventi finanziari per l'acquisto di facilitatori della vita di relazione. Titolo II Servizio di Aiuto al personale Art. 4 (Definizione) 1. Il presente titolo detta norme per l'istituzione del servizio di aiuto personale, così come definito dall'art. 9 della legge 104/1992. 2. La Giunta regionale definisce con propria direttiva, sentite la competente Commissione consiliare e la Consulta regionale, istituita con la l.r. 5 novembre 1988, n. 43 (Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione), i criteri generali di accesso e di fruizione del servizio di aiuto personale, nonché i requisiti minimi dei corsi di formazione specifica per coloro che prestano la loro opera all'interno del servizio. 3. Il servizio di aiuto personale si realizza attraverso interventi di appoggio per le esigenze di socializzazione e di indipendenza dei cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale e si effettua, in via prioritaria, avvalendosi di prestazioni volontarie. 4. Il servizio di aiuto personale non è sostitutivo delle prestazioni socio-assistenziali e sociosanitarie previste dalla programmazione nazionale e regionale ed è integrato e coordinato con i servizi esistenti sul territorio. 5. Al fine di incentivare l'avvio del servizio di aiuto personale, la Giunta regionale concede contributi, secondo le modalità previste al comma 6 dell articolo 7, ai Comuni, alle Comunità montane e alle ASUR che istituiscono il servizio entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Art. 5 (Destinatari) 1. Gli interventi di cui al presente titolo sono rivolti ai portatori di disabilità che si trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale. Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge:

REGIONE MARCHE 5 ASSEMBLEA LEGISLATIVA a) gli enti pubblici; b) le aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale; c) i soggetti privati proprietari di spazi o edifici aperti al pubblico, ivi comprese le imprese; d) le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile. Art. 6 (Ambiti di intervento) 1. Il servizio di aiuto personale, che comprende anche l'interpretariato per i non udenti, è volto a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale delle persone disabili ed è indirizzato prevalentemente ai seguenti ambiti: a) mobilità, comunicazione ed integrazione sociale nell'ambiente; b) sostegno aggiuntivo per lo studio, la formazione professionale e l'autonomia cognitiva; c) accessibilità ai servizi individuali ed all'esercizio dei diritti di cittadinanza; d) vita di relazione e rapporti interpersonali; e) ricreazione, cultura, sport e turismo; f) bisogni connessi alla realizzazione del personale progetto di vita e di lavoro. Art. 7 (Istituzione e modalità organizzative) 1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai Comuni singoli o associati, dalle Comunità montane e dall' ASUR tramite le zone territoriali, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale. 2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio. 3. Il servizio di aiuto personale formula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili, promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l'incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l'andamento del rapporto. 4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l'apporto: a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;

REGIONE MARCHE 6 ASSEMBLEA LEGISLATIVA b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale; c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'articolo 18 della l.r. 43/1988, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale. 5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate. 6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale. Art. 8 (Interpreti della lingua dei segni) 1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 104/1992, anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva. 2. Ai fini di cui al comma 1, le Province redigono l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale. 3. La Giunta regionale, sentita la Consulta, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio. 4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti. Titolo III Interventi a sostegno dell autonomia Art. 9 (Finalità e destinatari) 1. La Regione favorisce l'uguaglianza di opportunità, la permanenza nel proprio ambiente di vita e la maggiore autonomia possibile delle persone con disabilità tali da assumere la connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 104/1992. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione sostie-

REGIONE MARCHE 7 ASSEMBLEA LEGISLATIVA ne interventi, non finanziati da altre leggi nazionali o regionali vigenti, rivolti alla dotazione di ausili per la mobilità e l'autonomia, per la gestione dell'ambiente domestico e delle comunicazioni, intese sia dal punto di vista tecnico sia da quello relazionale. 3. Gli interventi sono ammessi a finanziamento sulla base di un progetto personalizzato, su richiesta ed in accordo con i cittadini interessati, predisposto dai competenti servizi pubblici, sociali e sanitari, nonché da un soggetto capace di prestare la propria consulenza tecnica/ tecnologica, iscritto ad un Albo Tecnico, con comprovata esperienza, sia professionale che di ricerca, nell'ambito delle tecnologie domotiche e dell'ambient assisted living. Art. 10 (Acquisto e adattamento di veicoli privati) 1. La Regione concede contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto o l'adattamento di veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di cittadini gravemente disabili. 2. Qualora il destinatario dell'intervento non sia il titolare del veicolo, il contributo potrà essere erogato a favore di soggetti che abbiano con il destinatario legami di parentela o di convivenza. 3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento in caso di acquisto ed al cinquanta per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile. 4. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B e C speciali, con incapacità motorie permanenti, la Regione concede contributi per la modifica degli strumenti di guida, con i medesimi criteri e modalità previsti al comma 1 dell'art. 27 della legge 104/1992. Art. 11 (Interventi per la permanenza nella propria abitazione - Domotica) 1. La Regione, al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita, concede contributi finalizzati alla dotazione: a) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico, per la facilitazione delle comunicazioni, la creazione di un ambiente sicuro ed agevole, l ottimizzazione energetica dell ambiente e lo svolgimento delle attività quotidiane; b) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati

REGIONE MARCHE 8 ASSEMBLEA LEGISLATIVA che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; c) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio, riabilitazione e assistenza medica nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne. d) opere di intervento per adattamento dell ambiente domestico. 2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La Regione è autorizzata ad anticipare od integrare i finanziamenti dei contributi di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private. I contributi sono concessi ed erogati con le procedure e le modalità indicate negli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 13/1989. Titolo IV Sensibilizzazione culturale, informazione e partecipazione Art. 12 (Sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza) 1. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione culturale ed informazione e coordina, direttamente o attraverso convenzione, le attività di documentazione e di consulenza anche con le associazioni di categoria di competenza nell'area della disabilità, mediante: a) l'organizzazione o il sostegno a campagne di informazione e di educazione volte al superamento degli ostacoli di ordine culturale all'integrazione delle persone disabili, all'abbattimento delle barriere ed alla conoscenza dell'offerta dei servizi presenti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni pubbliche, le autonomie locali, le organizzazioni del volontariato, le associazioni e gli enti morali; b) la catalogazione delle disposizioni legislative e amministrative di settore, anche avvalendosi di tecnologie che ne facilitino l'accesso e la consultazione da parte dei soggetti interessati;

REGIONE MARCHE 9 ASSEMBLEA LEGISLATIVA c) la promozione di specifiche iniziative di aggiornamento e di formazione; d) il supporto e la messa in rete di servizi a cui fare riferimento per la valutazione sugli ausili, sui presidi e sulle tecnologie più idonei a favorire l'autonomia; e) la documentazione e la promozione di studi, ricerche e progetti, anche in collaborazione con gli ordini e le associazioni professionali competenti, relativi al superamento delle barriere, alla dotazione domotica degli ambienti, al fine di individuare soluzioni atte a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli edifici, dei percorsi e dei mezzi di trasporto da parte delle persone disabili; f) la presentazione al Consiglio regionale di una relazione annuale sullo stato di attuazione delle politiche a favore delle persone disabili. 2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale, in via prioritaria, dell'apporto e della collaborazione della rete dei Centri Documentazione Handicap, degli Enti pubblici, delle Università e di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura pubblica o privata competente in materia ed anche delle associazioni di categoria che rappresentino le imprese del territorio. Art. 13 (Centro Ausili Tecnologici CAT) 1. Al fine di consentire lo svolgimento di numerose attività rivolte alle persone con disabilità e alle loro famiglie, agli operatori della riabilitazione, della scuola e del sociale è istituito il Centro Ausili Tecnologici (CAT) che si dovrà relazionare con le aziende del mercato degli ausili della progettazione e realizzazione di sistemi domotici con le realtà della ricerca, in ambito tecnologico e sanitario. Dovrà operare come servizio di primo e secondo livello, ovvero sia in risposta alle richieste dell'utente finale sia come consulente dei servizi territoriali, ed inoltre come intermediario tra utente e prestatori di servizio. L accesso alle prestazioni è gratuito. Titolo V Disposizioni finali e transitorie Art. 14 (Norma finanziaria) 1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, l' entità della spesa sarà stabilità a decorrere dall'anno 2012, con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

REGIONE MARCHE 10 ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nell'upb 53007 a carico dei capitoli che la giunta regionale istituisce nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).