Corso teorico-pratico per operatori di ascolto di vittime di violenza Dott. Pasqualino Marsico Mobile: +39 340 899 8284 Mail: pasqualinomarsico@associazionelaic.it - mrmarsico.p@gmail.com Criminologo esperto in scienze forensi (Master di II Livello in Scienze Forensi presso l'università di Roma "Sapienza") Fondatore e vicepresidente del LAIC - Laboratorio di Avvocati-Investigatori-Criminologi iscritto nell'elenco degli esperti criminologi del distretto di Corte d'appello di Cagliari e Sassari socio della Società Italiana di Criminologia Perfezionato in Sicurezza Urbana P.Avv del Foro di Cosenza info@associazionelaic.it
Violenza: 1. Forza impetuosa e incontrollata. 2. Azione volontaria, esercitata da un soggetto su un altro, in modo da determinarlo ad agire contro la sua volontà. Violenza assoluta (o violenza materiale), se la resistenza del soggetto è totale. Violenza morale, se è relativa e basata sul timore di chi la subisce. Violenza fisica, se attuata come costrizione materiale. Violenza sessuale, la condotta di chi impone ad altri con la forza un rapporto sessuale. Violenza privata, il reato che consiste nel costringere altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. Reati: delitti e contravvenzioni.
L azione penale è sempre promossa dal Pubblico Ministero, il quale, una volta verificata la condotta oggetto di indagine, può chiedere che il procedimento sia oggetto di verifica (giudizio - processo) o di archiviazione. La notizia di reato: 1) Denuncia da parte dei Pubblici Ufficiali; 2) Denuncia da parte dei privati; 3) Referto. Per i reati che sono procedibili d ufficio 4) Querela Per i reati che sono procedibili solo per volontà della parte interessata Formalità Termini Rimettibilità Procedimento e Processo Dalla CNR all avviso di conclusione delle indagini preliminari (415 bis) Garanzia dell'imputato Scelta del rito
Criticità Velocità della scienza Lentezza del diritto Norma positiva e pubblico sentire Nascita delle norme Criminalistica: si avvale di metodi scientifici e tecnologici, ponendo in essere tutte quelle attività d investigazione volte a scoprire l autore di un delitto attraverso l analisi della scena del crimine Norme interne e ordinamento internazionale Interpretazione delle norme Certezza delle pene Riti alternativi Pene alternative Processo penale e risarcimento Criminologia: è la scienza che studia i comportamenti criminali, i loro autori e le loro vittime Processo civile e reati (fatto illecito) Tutela della vittima Criminologia e Processo
Codice Penale: pur ampiamente modificato nel corso degli anni, il codice del 1930 (Codice Rocco) è tuttora sostanzialmente in vigore Libro II - Titolo XI Delitti contro la famiglia artt. 556-574 ter Libro II - Titolo XII Delitti contro la persona artt. 575-623 bis
Violenza contro le donne La violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffusa nel mondo: essa nega il diritto delle stesse all uguaglianza, alla sicurezza, alla dignità, all autostima e, inoltre, il loro diritto a godere delle libertà fondamentali. La realtà è che le violazioni contro i diritti umani delle donne vengono spesso tollerate come pratiche culturali oppure giustificate sulla base di errate interpretazioni di principi religiosi. La Dichiarazione delle Nazioni Unite sull eliminazione della violenza contro le donne del 1993, definisce la violenza sulle donne come qualunque atto di violenza in base al sesso, o la minaccia di tali atti, che produca, o possa produrre, danni o sofferenze fisiche, sessuali, o psicologiche, coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata delle donne. Questa definizione presenta la violenza nella sua dimensione di rapporto di forza tra i sessi, e parte dalla constatazione che la violenza contro le donne è uno dei principali meccanismi sociali tramite i quali le donne vengono costrette alla subordinazione dagli uomini. Diverse forme di violenza perpetrata a danno delle donne - violenza interpersonale: comprende quelle forme di prevaricazione che si consumano nei rapporti interpersonali quotidiani, sia all interno delle mura domestiche sia in ambito extrafamiliare, spesso con finalità di sfruttamento sessuale; - violenza organizzata: si concretizza in tutte le forme di violenza compiute all insegna di motivazioni politiche, sociali ed economiche, rivolte spesso contro uno specifico gruppo etnico; - violenza auto-inflitta: è generata dall umiliazione subita.
Focus MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI (art. 572 c.p.) Perché sussista il reato, la condotta deve essere reiterata, tale da determinare uno stato di mortificazione e subordinazione della vittima che si traduca in un regime di vita vessatorio. La caratteristica dei maltrattamenti risiede nella varietà della condotta. ATTI PERSECUTORI (art. 612 bis c.p.) Sono atti continui, reiterati nel tempo, che rappresentano una condotta persecutoria nei confronti della vittima tale da determinare un perdurante stato d ansia o di paura o di timore per l incolumità propria e dei propri cari o da costringere la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita. REATI SESSUALI (artt. 609 bis e ss. c.p.) I reati sessuali, prima annoverati fra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, con la L. n. 66/1996 vennero inseriti fra i Delitti contro la persona. In tutte e tre le tipologie di reato è possibile che i comportamenti sfocino in una spirale di violenza: si parte da dispetti o atteggiamenti all apparenza meno gravi, che però crescendo possono trasformarsi in vere e proprie lesioni o, nei casi più gravi, in omicidio. È importante sottolineare che da un punto di vista normativo non esiste il reato speciale di femminicidio (v. peraltro L. n. 119/2013).
Atti Persecutori - Art. 612 bis c.p. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d ufficio.
Delitto di regola punito a querela della persona offesa. Atti Persecutori (stalking) - Art. 612 bis c.p. Il termine per proporre querela è di sei mesi (corrispondente a quello più elevato previsto per i reati di violenza sessuale) e inizia a decorrere "dalla consumazione del reato, che coincide con l'evento di danno consistente nell alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante stato di ansia o di paura, ovvero con «l evento di pericolo» consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto" (Cass. n. 17082/2015). La remissione può essere soltanto processuale. In ogni caso, la querela è irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui al secondo comma dell'art. 612 c.p. (ovvero minacce gravi commesse con armi o scritti anonimi, in modo simbolico, da persone travisate o da più persone riunite, ecc.). Il reato diventa procedibile d'ufficio nelle ipotesi delle aggravanti di cui al terzo comma e in particolare nei confronti di un minore o di persona con disabilità ex art. 3 L. n. 104/1992, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d'ufficio. Procedura di Ammonimento Competenza: Tribunale Monocratico Arresto: obbligatorio Fermo: non consentito Misure cautelari: consentite - divieto di avvicinamento
Atti Persecutori (stalking) - Art. 612 bis c.p. Lo stalking tende ad essere clandestino e segreto fino ad arrivare ad un'azione dell'offender sulla sua vittima. Caratteristiche distintive dell'offender Vittimologia Indicatori più frequenti rilevati sulla scena del crimine Comuni reperti d interesse sulla scena del crimine Stalking domestico: un ex intimo o un familiare minaccia o molesta un membro della stessa famiglia. Il molestatore domestico all'inizio è spinto dal desiderio di continuare o ristabilire un rapporto per poi perpetrare azioni minacciose progressivamente più pericolose.
Atti Persecutori (stalking) - Art. 612 bis c.p. Stalking non domestico Lo stalker bersaglia un individuo e interagisce con lui attraverso telefonate in cui aggancia il ricevitore senza parlare e pronuncia frasi oscene o di molestia. L offender potrebbe ricorrere anche a lettere anonime ed altre comunicazioni non firmate, o ad appostamenti presso la residenza del bersaglio, il luogo di lavoro, un centro commerciale, un centro sportivo o una scuola. Il molestatore è spesso sconosciuto al bersaglio ed è improbabile che la vittima si accorga di essere pedinata, fintanto che l attività dello stalker si svolge per strada. Solo dopo che il molestatore sceglie di stabilire un contatto personale con il bersaglio, quest ultimo si renderà conto del problema.
Atti Persecutori (stalking) - Art. 612 bis c.p. Stalking erotomane Relazione basata su una fissazione (psicosi) dell offender. Questa fantasia è comunemente espressa sottoforma di fusione o di erotomania. Il molestatore può essere spinto da fantasie religiose o da voci che lo inducono a bersagliere un individuo in particolare. Questa ossessione potrebbe divenire così logorante da portare l offender ad uccidere il bersaglio. Il bersaglio è considerato dal molestatore come un soggetto prestigioso o inarrivabile. La vittima diventa un amante immaginario dello stalker attraverso messaggi segreti conosciuti soltanto da quest ultimo.
«Soltanto i deboli commettono crimini: chi è potente e chi è felice non ne ha bisogno». Voltaire Dott. Pasqualino Marsico Mobile: +39 340 899 8284 Mail: pasqualinomarsico@associazionelaic.it - mrmarsico.p@gmail.com Criminologo esperto in scienze forensi (Master di II Livello in Scienze Forensi presso l'università di Roma "Sapienza") Fondatore e vicepresidente del LAIC - Laboratorio di Avvocati-Investigatori-Criminologi iscritto nell'elenco degli esperti criminologi del distretto di Corte d'appello di Cagliari e Sassari socio della Società Italiana di Criminologia perfezionato in Sicurezza Urbana P.Avv del Foro di Cosenza