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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 novembre 1944, n. 382 Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali. (044U0382) Vigente al: 12-11-2014 Capo I. Del Consiglio degli ordini e collegi professionali. UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto l'art. 4 decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Art. 1. Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio e' formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento. Art. 2. I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine o collegio di cui convoca e presiede l'assemblea. Il

presidente deve in ogni modo convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni. Art. 3. ((L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresi' avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'ordine nazionale. E' posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni)). Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, puo' tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive. L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonche' il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio. L'assemblea e' valida in prima convocazione se interviene una meta' almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi. Art. 4. Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinche' diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne da' subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia. Art. 5. Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale, maggioranza. In caso di parita' di voti e' preferito il candidato piu' anziano per Iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' di iscrizione, il maggiore di eta'. Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo puo' proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione. Art. 7. Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'ordine o collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio puo', entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonche' una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, puo' essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo. Art. 8. Il Consiglio puo' essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente. In caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale. Il commissario ha facolta' di nominare un comitato di non meno di due e di non piu' di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti nell'albo, che lo coadiuva, nell'esercizio delle funzioni predette. Art. 9. Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del commissario e del comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio. Capo II. Delle Commissioni centrali. Art. 10. Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione centrale e' formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi e' inferiore a undici. Art. 11. Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto, il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parita' di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma secondo. Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero. Art. 12. Quando gli iscritti appartengono ad unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale e' eletta dall'assemblea ed e' formata di nove componenti. Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio. Art. 13. I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale. Non si puo' fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione si presume la rinunzia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni. Art. 14. I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento.

Capo III. Disposizioni comuni. Art. 15. I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno alcun componente nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale. Art. 16 Per la validita' delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del presidente del Consiglio, del presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere piu' anziano per iscrizione nell'albo. Art. 17. Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni prevedute dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto. CAPO IV. Disposizioni speciali per le professioni di avvocato e di procuratore. Art. 18. Fino a quando non si sara' provveduto alla riforma dell'ordinamento forense, le disposizioni di questo decreto si applicano anche alle professioni di avvocato e di procuratore. Art. 19. Per ciascun circondario di tribunale e' costituito unico Consiglio dell'ordine degli avvocati e dei procuratori.

Art. 20. L'avviso della convocazione dell'assemblea preveduto dall'art. 3 deve essere altresi' affisso nelle sale di udienza del tribunale e della pretura almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Art. 21. Le funzioni spettanti al Consiglio superiore forense sono attribuite ad un Consiglio nazionale forense formato di trentasei componenti eletti due per ciascun distretto di Corte d'appello, tra gli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione. Per la elezione del Consiglio nazionale forense i singoli Consigli degli ordini di ciascun distretto procedono alla elezione dei due componenti spettanti al distretto medesimo. S'intendono eletti i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti. Le elezioni suppletive di cui all'art. 15 si svolgono nei Consigli del distretto a cui apparteneva il componente da sostituire. Art. 22. Il Consiglio nazionale forense elegge nel proprio seno un presidente, due vicepresidenti ed un segretario. Per la validita' delle sedute occorre la presenza di almeno un quarto dei componenti, compreso il presidente o uno dei due vicepresidenti. Capo V. Disposizioni finali. Art. 23. Nella prima attuazione di questo decreto l'assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio e' convocata per ciascun ordine o collegio, nella citta' in cui e' costituito l'albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in seconda convocazione per la domenica successiva. Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'amministrazione del Governo italiano l'assemblea e' convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente. La presidenza dell'assemblea e' assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianita' professionale. Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le funzioni del Consiglio nazionale forense sono esercitate da una Commissione forense straordinaria nominata dal Ministro per la grazia e giustizia e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di cassazione. La Commissione elegge nel proprio seno il presidente, il vicepresidente ed il segretario. Si osserva per la validita' delle sedute la disposizione di cui all'art. 16, comma primo. Art. 25. Fino a quando non saranno elette le Commissioni centrali: a) il reclamo di cui all'art. 6 e' deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11; b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio, dal parere di cui all'art. 8, terzo comma; c) il ricorso del professionista alla Commissione centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'albo pronunciata a seguito di condanna penale. Art. 26. Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli ordini e la Commissione centrale dei giornalisti. Art. 27. II presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 23 novembre 1944 Visto, il Guardasigilli: Tupini UMBERTO DI SAVOIA Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1944 Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 81. - Petia Bonomi - Tupini