C o p i a COMUNE DI CHAMPORCHER Regione Autonoma Valle d'aosta Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 OGGETTO: "PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMU SULLE AREE EDIFICABILI AL 16.12.2017".- L anno duemiladiciassette addì nove del mese di giugno alle ore quindici e minuti zero presso il palazzo municipale nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con l intervento delle seguenti persone: COGNOME e NOME GLAREY Alessandro Augusto - Sindaco CHANOUX Alice - Vice Sindaco BAUDIN Fausta Emerica - Assessore PAGANI Roberto - Assessore SAVIN Grato Pietro - Assessore PRESENTE Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0 Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora ROLLANDOZ Paola la quale provvede alla redazione del presente verbale. Il signor GLAREY Alessandro Augusto - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell oggetto sopra indicato.
OGGETTO : "PROROGA DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL'IMU SULLE AREE EDIFICABILI AL 16.12.2017".- L A G I U N T A C O M U N A L E RICHIAMATI i seguenti atti: il Bilancio di Previsione Pluriennale e il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.03.2017; la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 31.03.2017, con la quale è stato approvato il documento equivalente al Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati ai responsabili le quote di bilancio triennale 2017/2019; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 01.06.2017, con la quale è stato approvato il rendiconto per l esercizio finanziario 2016; lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 06.12.2004 e s.m.i.; il Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 27.12.2007; il verbale di deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 in data 02.10.2015 avente ad oggetto: "Convenzione quadro tra i comuni di Hône, di Pontboset, di Champorcher e di Bard per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati - organizzazione e disposizioni temporanee degli uffici comunali", con la quale, tra l altro, viene individuata, in via transitoria e comunque fino all avvio dell esercizio in forma associata degli uffici comunali dell ambito territoriale, la Dott.ssa Paola ROLLANDOZ quale responsabile all interno del Comune di Champorcher dell area Tecnica e Manutentiva, compresi gli acquisti e le forniture CONSIP di tutte le aree, nonché i lavori pubblici, e il Sig. Dario GAIDO quale responsabile all interno del Comune di Champorcher dell area Economico Finanziaria, nonché delle Entrate; la Legge regionale 21.12.2016, n. 24 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Regione autonoma Valle d Aosta/Vallée d Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019). Modificazioni di leggi regionali ; il TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e smei; il decreto Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; PREMESSO CHE: con propria Deliberazione n. 2 del 09.03.2016 veniva adottato, ai sensi ai sensi dell art. 15 comma 7 della L.R. 11/98, il testo preliminare della variante sostanziale al P.R.G. ; con propria deliberazione n. 32 del 29.09.2016 il Comune si pronunciava sulle osservazioni prodotte ai sensi del comma 8 della LR 11/1998; con propria deliberazione n. 44 del 22.12.2016 il Comune adottava, ai sensi dell art. 15 comma 7 della L.R. 11/98, il testo definitivo della variante sostanziale al P.R.G.; con propria deliberazione n. 27 in data 14.04.2016 il Comune approvava i valori venali in comune commercio delle aree edificabili ai fini dell I.M.U. a decorrere dall anno 2016 e individuava altresì gli indici di deprezzamento da applicare ai valori venali individuati, in relazione agli specifici vincoli gravanti su ogni singola area ai fini I.M.U.; con propria deliberazione n. 9 in data 8.02.2017 venivano approvate, tra l altro, le aliquote relative ai tributi comunali per l anno 2017, confermando, implicitamente, il valore delle aree edificabili approvato con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 27/2016; VISTO l art. 5 comma 5 del D.Lgs. 504/1992, istitutivo dell I.C.I., il quale dispone che per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla
destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche ; VISTO altresì l art. 59 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il quale dispone che con regolamento adottato a norma dell articolo 52, i comuni possono determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l insorgenza di contenzioso ; VISTO altresì l art. 11-quaterdecies, comma 16 della L. 02.12.2005, n. 248, la quale dispone che ai fini dell applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la disposizione prevista dall articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall adozione di strumenti attuativi del medesimo ; VISTO altresì il successivo art. 36 comma 2 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito in L. 04.08.2006, n. 248 (cd. Decreto Bersani), il quale - sempre in materia di interpretazione della definizione di area edificabile ai fini tributari - ha stabilito che ai fini dell applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, del Testo unico delle disposizioni concernenti l imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall approvazione della regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo ; VISTA la necessità di definire le aree oggetto di pagamento dell IMU sulla base della nuova classificazione approvata con la variante sostanziale in questione al fine di effettuare l attività di accertamento dell I.C.I./IMU e di aggiornare la banca dati relativa alle aree edificabili a seguito dell adozione della variante sostanziale generale di adeguamento del vigente Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) al nuovo P.T.P., in vigore dal a partire dal 27.12.2016; ATTESO che alla data odierna non risultano ancora approvate le nuove cartografie relative agli ambiti inedificabili, ancora oggetto di concertazione con gli uffici regionali; APPURATO che l attività necessaria per l aggiornamento della banca dati IMU relativa alle aree edificabili necessita di particolare impegno e che il Comune non possiede dati facilmente leggibili per agevolare il versamento in autotassazione da parte dei contribuenti per la rata di acconto 2017; RITENUTO pertanto di prorogare i termini di versamento IMU esclusivamente per le aree edificabili dal 16.06.2017 al 16.12.2017, senza l applicazione di alcuna sanzione né d interessi, ratificando tale scelta nella prima seduta utile consiliare. CON il parere favorevole in merito alla regolarità contabile della proposta reso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000; DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni; CON VOTI unanimi e palesi D E L I B E R A
1. DI PROROGARE, per le ragioni di cui in premessa, i termini di versamento IMU esclusivamente per le aree edificabili dal 16.06.2017 al 16.12.2017, senza l applicazione di alcuna sanzione né d interessi, ratificando tale scelta nella prima seduta utile consiliare. 2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell art. 20 comma 1 del regolamento del consiglio comunale, l adozione della presente verrà comunicata ai Capigruppo consiliari.
Del che si è redatto il presente verbale, che viene così sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to GLAREY Alessandro Augusto IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ROLLANDOZ Paola RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE N. 202 Registro Pubblicazioni. Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio comunale dal giorno 12/06/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al giorno 27/06/2017 ai sensi dell art. 52bis, della L.R. 08/12/1998 N.54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3. IL MESSO COMUNALE F.to VUILLERMOZ Sonia ESECUTIVITÀ La presente deliberazione diventa esecutiva oggi 12/06/2017, primo giorno di pubblicazione, ai sensi dell art. 52ter della L.R. 08.12.1998 N. 54, modificata con L.R. 12.03.2003 N. 3. IL SEGRETARIO COMUNALE F.to ROLLANDOZ Paola Deliberazione in copia conforme all'originale per uso amministrativo. IL SEGRETARIO COMUNALE/IL FUNZIONARIO INCARICATO