con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 - Finalità della convenzione Il Politecnico ed API Torino si propongono di consolidare il collegamento tra la realtà accademica e quella imprenditoriale attuando alcune forme di collaborazione per quanto riguarda studi, ricerche specifiche e consulenze di carattere scientifico su problematiche di comune interesse. Le varie attività saranno definite, di volta in volta, mediante la stipula di appositi contratti - secondo quanto previsto dal "Regolamento convenzioni e contratti per attività in collaborazione o per conto terzi" del Politecnico- che richiameranno la presente convenzione quadro. Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca e consulenza Il Politecnico ed API collaboreranno per supportare ed incrementare l attività di ricerca svolta dalle Aziende associate. Tali collaborazioni, senza vincolo di materia o settore e congrue alle competenze espresse dal Politecnico, potranno svolgersi nelle forme sotto indicate: collaborazione per studi e ricerche, per i quali si prevede una durata medio/lunga ed un elevato impegno di risorse; consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici o relativi a problemi contingenti da espletarsi in tempi brevi e con limitato impegno di risorse; partecipazione congiunta, tra il Politecnico, Api Torino e le Aziende associate ad Api Torino, a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali. I tempi e le modalità relative alle singole collaborazioni saranno regolate da specifici accordi. Articolo 3 - Oggetto della collaborazione per attività di didattica e formazione API dichiara la propria disponibilità ad offrire al Politecnico, attraverso opportuni accordi, il supporto per attività didattiche integrative da svilupparsi presso Api Torino o presso le Aziende associate che si mostreranno disponibili, quali: lo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea; lo svolgimento di esercitazioni; l'organizzazione di visite in azienda e stage (curricolari e/o volontari) indirizzati agli studenti e laureati; l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari. Le attività di tirocinio verranno regolate da apposita convenzione redatta ai sensi della legge 196/97. API Torino si rende inoltre disponibile a promuovere, tra le proprie Aziende ed in funzione delle esigenze rilevate, il finanziamento di posti aggiuntivi di Dottorato con programmi di ricerca, di 2
borse di studio e/o assegni di ricerca. Detta attività, sviluppata in coerenza con le esigenze riscontrate sul territorio, sarà oggetto di specifica disciplina. Il Politecnico, previo accordo dei Direttori dei Dipartimenti/Centri interessati, si impegna a: consentire al personale di API Torino e -previa specifica autorizzazione-, al personale delle Aziende associate, di accedere alle biblioteche dei Dipartimenti/Centri del Politecnico di Torino e consultare libri e letteratura scientifica ivi disponibili; sottoporre agli allievi interessati argomenti per monografie e tesi di laurea su temi di interesse di API e delle Associate. API ed il Politecnico dichiarano altresì il proprio interesse a collaborare congiuntamente, ed eventualmente con terze parti, nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, sui seguenti temi: realizzazione di corsi di aggiornamento e riqualificazione per ingegneri e/o architetti; realizzazione di corsi integrativi per neolaureati; realizzazione e attivazione di Master universitari; sperimentazione di corsi e/o seminari con tecnologie e-learning; preparazione e svolgimento di seminari su tematiche di avanguardia; sviluppo del project work. Sono ipotizzabili ulteriori iniziative e sinergie nel campo della formazione (permanente e continua) e nell individuazione e nell analisi dei relativi fabbisogni, con particolare attenzione: all erogazione della formazione (anche con la collaborazione di Docenti del Politecnico); al potenziamento di azioni di monitoraggio e valutazione degli esiti formativi (contenuti, metodologie,efficacia, ecc.) con particolare riferimento alle azioni previste dai fondi interprofessionali. 3
Articolo 4 - Responsabili della convenzione Il Politecnico indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Claudio Demartini. L API indica quale proprio referente responsabile della presente convenzione il Dr. Roberto Arfinengo. Per la definizione dei singoli progetti ed attività saranno individuati da entrambe le parti i rispettivi referenti dello specifico accordo. La sostituzione dei referenti potrà avvenire per iniziativa di ciascuna delle parti, tramite comunicazione scritta alla controparte. Articolo 5 Durata e rinnovo La presente convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per pari periodi tramite scambio di lettera fra le parti. L'eventuale disdetta di una delle parti dovrà essere comunicata all'altra parte con lettera raccomandata, con un preavviso di almeno sei mesi. Articolo 6 Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature Qualora si rendesse necessario, API consentirà al personale del Politecnico incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l accesso alle strutture proprie e delle aziende associate, previo assenso delle stesse e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente convenzione, ha diritto di accesso alle strutture e/o alle apparecchiature dell altra parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell esercizio della propria attività. Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l altra parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. Articolo 7 Titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale E riconosciuta la contitolarità delle eventuali invenzioni brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, derivanti dall esecuzione dei contratti per studi e ricerche stipulati tra le Parti in attuazione della presente convenzione. La gestione di tali diritti verrà regolata nell ambito dei contratti attuativi. Articolo 8 - Utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati I risultati scaturenti dalle prestazioni effettuate nell abito della presente convenzione, qualora non tutelabili attraverso privative industriali, potranno, di norma, essere liberamente utilizzati e divulgati dalle parti, previa informazione. 4
Nel caso invece di risultati brevettabili, o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, le Parti avranno il diritto di utilizzare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca interna, previo accordo, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto. Articolo 9 Utilizzo dei segni distintivi delle parti La collaborazione di cui alla presente convenzione non conferisce alle parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell altra parte (incluse abbreviazioni). Articolo 10 Riservatezza Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a: segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall altra parte; non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo. Articolo 11 Trattamento dei dati Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento -nonché dal Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici sottoscritto dalla CRUI il 13.5.2004- in attuazione del decreto legislativo del 30/06/2003 n. 196 sul trattamento dei dati personali e si impegna a non farne alcun altro uso. Il Titolare del trattamento dei dati personali per il Politecnico è il Rettore. Nel merito delle attività attuative della presente 5