STATUTO COMITATO DI VOLONTARIATO P.E.T.- O.



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STATUTO COMITATO DI VOLONTARIATO P.E.T.- O. TITOLO I Generalità ART. 1 Scopo- denominazione sede componenti. E costituito ai sensi degli artt. 39 e segg. del Codice civile, un comitato di volontariato apolitico, apartitico, aconfessionale, senza scopo di lucro, con lo scopo della gestione dell area di sgambatura cani situata presso il parco Lunetta Gamberini, in Bologna. Il Comitato di volontariato assume la denominazione di Comitato P.e.t.- o. Padroni e teneroni organizzati. Il comitato ha sede legale in Bologna, XXXXXX. Ogni variazione di indirizzo non prevede modifica statutaria. I promotori del Comitato sono riportati nell elenco allegato (circa 50 nominativi). All atto della costituzione e fino al rinnovo delle cariche di rappresentanza il comitato è rappresentato da: Carlo Caini, presidente; Nazario Voto vice Presidente; Carlotta Chiodi, Cristina Collina, membri del Comitato Esecutivo (comprendente anche Presidente e vice Presidente). Aderenti del comitato sono i promotori e tutti coloro che vorranno eventualmente aggiungersi in seguito secondo le modalità specificate sotto. ART. 2 Compiti del Comitato Il comitato ha come finalità primaria lo svolgimento di compiti ausiliari di sorveglianza e pulizia dell area di sgambatura nel Parco Lunetta Gamberini, in Bologna, ed in particolare: pulizia da cartacce e rifiuti vari, svuotamento giornaliero o settimanale dei cestini portarifiuti, raccolta immediata degli escrementi dei cani, costante richiusura del cancello pedonale ed eventuali ulteriori operazioni di cura e mantenimento, secondo le modalità concordate con i competenti uffici comunali. Più in generale ha lo scopo di migliorare la qualità e la quantità delle aree di sgambatura cani, ivi compreso il ripristino di aree dismesse e/o la realizzazione di nuove aree. Ai fini di cui sopra gli aderenti del comitato si impegnano oltre alle attività di pulizia di cui sopra a: 1) collaborare al mantenimento dell area mediante una tempestiva segnalazione alle autorità comunali di competenza di anomalie, atti vandalici, comportamenti scorretti, guasti e problemi sorti nell area in questione, ferme restando a carico del Comune le responsabilità per la straordinaria e l ordinaria manutenzione dell area, con totale esclusione di qualsiasi forma di responsabilità del comitato; 2) a svolgere attività di educazione ad un corretto uso dell area nei confronti dei sui fruitori e più in generale alla promozione di un corretto rapporto di cittadinanza fra padroni di cani ed altri fruitori del parco; 3) a prendere contatto e a promuovere eventuali collaborazioni con gli altri portatori di interessi presenti all interno della Lunetta Gamberini; 4) all organizzazione di eventi, quali sfilate canine, per raccolta fondi a fini di manutenzione dell area o da devolversi a canili della zona, ferma restando a carico dei singoli partecipanti la responsabilità civile e penale per la condotta dei loro cani, con totale esclusione di qualsiasi forma di responsabilità del comitato; E' fatto divieto al comitato di svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 1

TITOLO III Organizzazione del comitato ART. 3 Organi del Comitato Sono organi del Comitato: a) il Presidente b) il Vice Presidente c) il Comitato Esecutivo d) l Assemblea degli aderenti Le cariche di rappresentanza e gestione indicate sopra (a, b e c) scadono in coincidenza con la scadenza della convenzione di gestione dell area cani stipulata con il Quartiere (ogni 12 o 24 mesi). Durante i tre mesi precedenti la scadenza, l Assemblea degli aderenti dovrà essere convocata per procedere al rinnovo delle cariche di rappresentanza e gestione secondo le modalità indicate in seguito. ART. 4 Presidente Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale del comitato. Ha il compito di presiedere il Comitato Esecutivo, di cui è membro di diritto, e l Assemblea degli aderenti. Il Presidente cura l esecuzione delle deliberazioni del Comitato Esecutivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva. In caso di dimissioni del Vice presidente convoca entro 30 giorni l'assemblea degli aderenti per l elezione del nuovo Vice presidente. ART. 5 Vice presidente Il Vice presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. E membro di diritto del Comitato Esecutivo. In caso di dimissioni del presidente convoca entro 30 giorni l'assemblea degli aderenti per l elezione del nuovo Presidente. ART. 6 Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri elettivi, nominati dall'assemblea degli aderenti, e dal Presidente e dal Vicepresidente, che ne fanno parte di diritto. Il compito del Comitato Esecutivo consiste nella gestione delle attività del comitato e nella gestione dei fondi raccolti. Spetta, pertanto, fra l altro a titolo esemplificativo, al Comitato Esecutivo: curare l esecuzione delle deliberazioni Assembleari; redigere il rendiconto economico - finanziario; stipulare gli atti e contratti inerenti all attività sociale ed in particolare la convenzione di gestione con il Comune; compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie alla corretta gestione del Comitato che non siano spettanti all Assemblea degli aderenti Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza, dal Vicepresidente, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due membri fra i tre elettivi. La convocazione è fatta a mezzo email da spedirsi non meno di 10 giorni prima della data prevista per l adunanza. 2

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Comitato Esecutivo provvede a sostituire i componenti mancati o decaduti nominando al loro posto i primi dei non eletti. Nell impossibilità di attuare tale modalità, il Comitato Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea degli aderenti, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell organo fino alla sua naturale scadenza. ART. 7 Assemblea degli aderenti L Assemblea degli aderenti è il massimo organo deliberativo del Comitato. In particolare sono compiti dell Assemblea: a) la nomina di tutte le cariche di rappresentanza (Presidente, Vice presidente, Comitato Esecutivo); b) l approvazione del rendiconto economico-finanziario; c) l approvazione delle linee di indirizzo sulle attività da svolgere; d) l approvazione di modifiche allo statuto; e) la ratifica delle decisioni del Comitato Esecutivo riguardo a nuovi aderenti ed esclusioni. La convocazione dell Assemblea viene effettuata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, e pubblicizzata, con indicazione dei punti all ordine del giorno, mediante e-mail ai aderenti ed avviso da affiggersi nella bacheca dell area cani almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della convocazione. L Assemblea deve essere convocata almeno una volta all anno e comunque ogni qualvolta sia necessario provvedere al rinnovo delle cariche di rappresentanza. L Assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice presidente ed è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli aderenti secondo il principio del voto singolo (una testa un voto). Non sono previste deleghe Assembleari. Le votazioni riguardo ai punti a) ed e) sono a scrutinio segreto. Le deliberazioni dell Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente o dal Vicepresidente. TITOLO IV Appartenenza al comitato ART. 8 Condizioni per l appartenenza al comitato. Nuovi aderenti. In generale possono essere aderenti del comitato tutte le persone che: 1) ne condividono gli scopi, descritti nel Titolo I, e che si impegnano secondo le proprie possibilità e capacità, a realizzarli; 2) sono inoltre utenti abituali dell area di sgambatura, possedendo e/o accudendo un cane regolarmente iscritto all anagrafe canina. Chi intende essere ammesso come nuovo membro dovrà farne richiesta per lettera o per e-mail, sottoscrivendo un apposita domanda e comunicando il domicilio/residenza e nome del proprio cane al Presidente o al Vicepresidente, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi del Comitato. L accettazione provvisoria (senza diritto di voto) è subordinata all approvazione da parte del Comitato Esecutivo. Le accettazioni provvisorie devono essere ratificate dalla prima Assemblea degli aderenti utile per poter diventare definitive. In caso di diniego della domanda da parte del Comitato Esecutivo è possibile richiedere una sola volta il ri-esame della domanda di ammissione da parte 3

dell Assemblea degli aderenti, a cui spetta sempre il giudizio definitivo su ogni questione riguardante l appartenenza o meno al comitato. La qualifica di membro dà diritto alla partecipazione all Assemblea degli aderenti, con diritto di voto attivo e passivo. ART. 9 Perdita della qualifica di membro. La qualifica di membro si perde per recesso, esclusione proposta dal Comitato Esecutivo e ratificata dall Assemblea degli aderenti, per causa di morte Le dimissioni da membro del comitato dovranno essere presentate per lettera firmata al Presidente o al Vicepresidente. Un membro può essere inoltre privato del suo status dal Comitato Esecutivo, qualora: non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi del Comitato; svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi del Comitato; in qualunque modo, arrechi, o cerchi di arrecare gravi danni, anche morali, al Comitato. Successivamente, il provvedimento del Comitato Esecutivo dovrà essere ratificato alla prima occasione utile dall Assemblea degli aderenti. Nel corso di tale Assemblea, a richiesta del membro interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti prima della votazione. L esclusione diventa operante dall annotazione nel libro degli aderenti. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai aderenti destinatari mediante lettera. TITOLO V Varie ART. 10 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali I nomi degli aderenti, le cariche sociali, i verbali delle assemblee sono pubblici e liberamente consultabili. Essi sono conservati presso la sede sociale e messi a disposizione degli aderenti previa richiesta e-mail da indirizzarsi al Presidente e/o al Vice presidente. ART. 11 Risorse economiche - Fondo Comune Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: contributi liberali degli aderenti; entrate derivanti da iniziative promozionali, quali cene canine, eventi, gite, ecc..; altre entrate compatibili con le finalità del Comitato; Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dal Comitato non è mai ripartibile fra gli aderenti. E fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Comitato ha l obbligo di reinvestire l eventuale avanzo di gestione a favore dei canili presenti nel territorio. Analogamente in caso di scioglimento del comitato. Il Comitato Esecutivo deve predisporre un rendiconto economico-finanziario annuale da presentare alla prima riunione successiva alla sua redazione all Assemblea degli aderenti. ART. 12 Clausola compromissoria Qualsiasi controversia che insorgesse tra gli aderenti o tra questi e qualsiasi organo del Comitato, 4

sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. ART.13 Norma finale Per quanto non e espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Data Firma 5