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COMUNE DI PONTERANICA (Provincia di Bergamo) REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 1 1 Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 24/06/2005

Art. 1 (Lavori che possono eseguirsi in economia) 1. Il presente regolamento disciplina l esecuzione di lavori in economia allorché gli stessi siano indispensabili o urgenti, ovvero le relative opere rientrino come spese minute o ricorrenti di ordinaria manutenzione. 2. I lavori in economia, ai sensi dell art. 24, comma 6 della L. 109/94, sono ammessi fino all importo di 200.000 Euro. 3. I lavori in economia, sia nella forma dell amministrazione diretta sia in quella del cottimo fiduciario, sono caratterizzati dall esecuzione diretta da parte della Pubblica Amministrazione degli stessi tramite la propria organizzazione o con incarichi a terzi che agiscono comunque sotto la direzione degli organi della P.A. e, pertanto, tale sistema si pone in antitesi con quello dell appalto, dove l appaltatore agisce con piena autonomia e propria organizzazione. 4. Le tipologie di lavori eseguibili in economia sono elencati all art. 88 del DPR 21/12/1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94) e precisamente: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme o le procedure previsti dagli art. 19 e 20 della L. 109/94; b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 50.000 Euro; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 5. La manutenzione o riparazione di opere o impianti di cui al comma precedente può riguardare i seguenti interventi: a) per le strade comunali: - le rimozioni necessarie a seguito di calamità naturali; - le riparazioni urgenti per frane, scoscendimenti, corrosioni, rovine di manufatti ecc. nei limiti strettamente necessari a ristabilire il transito o ad evitare danni maggiori e danni alla circolazione stradale; - la manutenzione delle strade stesse, comprendente lo spargimento del pietrisco, i rappezzi dei tronchi asfaltati e lo sgombero della neve, lo spurgo delle cunette e dei pozzetti, le piccole riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la discigliatura delle banchine, la regolazione delle scarpate ed il relativo taglio d'erba. b) per gli acquedotti e le fognature: - la manutenzione degli acquedotti, delle fontane, dei pozzi e delle fognature; - rifacimento di tratti di fognatura; - le prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque dai territori inondati; c) per le proprietà comunali: - la manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale con relativi impianti, infissi e manufatti, la riparazione ed adattamento di locali di proprietà comunale. d) per il servizio di pubblica illuminazione: - la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica; e) per i materiali, gli impianti ed i servizi adibiti ad uso pubblico: - la manutenzione dei giardini, viali, passeggi e piazze pubbliche. nonché dei residui stradali caduti in uso pubblico; - la manutenzione dei cimiteri. f) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto o siano infruttuosamente esperiti gli incanti, oppure nelle condizioni previste dalla legge non siano riuscite le trattative private. 2

g) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze dei Sindaco; h) i lavori indispensabili ed urgenti non compresi nei contratti d'appalto e da eseguirsi in aree, con mezzi d'opera e servendosi di locali e cave già dati in consegna alle imprese. Art. 2 (Modalità di esecuzione dei lavori in economia) 1) I lavori di cui all art. 1 possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta; b) per cottimi; c) con sistema misto, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario. Art. 3 (Lavori in amministrazione diretta) 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati all'articolo 1. 2. Sono eseguiti in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna occorrenti per l'esecuzione dei lavori. 3. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro. Art. 4 (Cottimo) 1. Il cottimo è una procedura negoziata, adottata per l'affidamento dei lavori di particolari tipologie, individuate da ciascuna stazione appaltante, ai sensi dell articolo 88 del DPR 554/99 e di importo non superiore a 200.000 Euro. 2. Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese ai sensi dell articolo 78 del DPR 554/99; per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro si può procedere ad affidamento diretto. 3. L'atto di cottimo deve indicare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) il termine di ultimazione dei lavori; e) le modalità di pagamento; f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell articolo 120 del DPR 554/99. 4. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione all'osservatorio e pubblicazione nell'albo della stazione appaltante dei nominativi degli affidatari. Art. 5 (Provvedimento di ricorso alla gestione di lavori in economia) 3

1. Il ricorso alla gestione in economia dei lavori di cui al precedente art. 1 è disposta con determinazione del Responsabile del Settore competente nell'ambito del "budget" assegnatogli dalla Giunta Comunale. 2. Il Responsabile del Settore può affidare la gestione del lavoro in economia al Responsabile del Procedimento individuato ai sensi dell'art. 4 della legge 241/90. 3. L'attività del Responsabile del Procedimento, qualora rientri tra le previsioni di cui al vigente Regolamento comunale per l applicazione dell incentivo di progettazione interna, sarà incrementata con il fondo di cui all'art. 18 della L. 109/94. Art. 6 (Divieto di frazionamento) 1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento. 2. Tutti gli importi evidenziati nel presente regolamento devono intendersi al netto di IVA. Art 7 (Lavori d'urgenza) 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l autorizzazione dei lavori. Art. 8 (Provvedimenti in casi di somma urgenza) 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 146 del D.P.R. 554/99, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell opera o dei lavori realizzati. Art. 9 (Perizia suppletiva per maggiori spese) 1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. 4

Art. 10 (Ordine di lavoro) 1. L'ordine di lavoro avviene mediante compilazione di apposito atto di ordinazione che dovrà richiamare la determinazione del Responsabile del Settore con la quale veniva stabilito il ricorso all'esecuzione dei lavori in economia, al capitolo di bilancio sul quale la spesa viene imputata e all'impegno contabile registrato sul capitolo stesso. 2. Tale atto, rilasciato dal Responsabile del Procedimento, viene redatto in duplice copia. Art. 11 (Liquidazione) 1. La liquidazione delle somme dovute per lavori eseguiti in amministrazione diretta viene effettuata con atto del Responsabile del Settore, sulla base delle fatture presentate dai creditori unitamente a copia dell'ordine di fornitura ovvero con l'indicazione del numero dell'atto di ordinazione. 2. La liquidazione delle somme dovute per lavori eseguiti in cottimo avviene a seguito della predisposizione, da parte del Responsabile del Procedimento, degli atti di contabilità (ove necessari) ed attestazione della regolare esecuzione dei lavori stessi; in base a regolare fattura. Art. 12 (Esecutività) 1. Il presente regolamento, ai sensi dell art. 99 dello Statuto, entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di inizio della pubblicazione all Albo Pretorio, da effettuare dopo che la delibera sia divenuta esecutiva. 5