«CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ»

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Allegato parte integrante Allegato A - Aiuti alle piccole imprese di autotrasporto per la cessazione dell'attività Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» articolo 11 bis - comma 1 «CRITERI E LIMITI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PICCOLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO PER LA CESSAZIONE DELL ATTIVITÀ» Pag. 1 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056

INDICE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI 2. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 3. OBBLIGHI E REVOCHE 3.1 OBBLIGHI 3.2 RIDETERMINAZIONE E DECADENZA DEGLI AIUTI 4. PROCEDURE 4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL AIUTO Pag. 2 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E REQUISITI 1. L aiuto previsto dall articolo 11 bis, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 e ss.mm. (di seguito indicata come «legge provinciale») è destinato alle piccole imprese di autotrasporto con meno di nove dipendenti che cessano l attività e che abbiano iniziato l attività prima del 30 ottobre 2009. 2. L aiuto è incompatibile con eventuali aiuti concessi dalla Provincia autonoma di Trento per favorire l aggregazione aziendale disciplinata dall articolo 11bis, comma 2 bis, della legge provinciale. 3. Per accedere agli aiuti disciplinati dai presenti criteri le piccole imprese di autotrasporto devono possedere i seguenti requisiti: a) iscrizione all albo degli autotrasportatori della provincia di Trento; b) possesso di almeno un autoveicolo adibito al trasporto di cose per conto di terzi di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate. 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 3 sono valutati con riferimento alla data del 1 gennaio 2014. 5. Sono in ogni caso escluse dalla concessione dell aiuto le imprese che hanno cessato l attività a causa di procedura concorsuale o che alla data della domanda abbiano in corso procedure concorsuali. Sono inoltre escluse le imprese che a partire dal 17 settembre 2008, data di entrata in vigore della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 che ha aggiunto l articolo 11 bis alla «legge provinciale», sono incorse nelle sanzioni di sospensione o radiazione dall albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Trento ai sensi dell articolo 21, secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298. 6. Per le domande carenti dei requisiti richiesti sarà disposto il non accoglimento. 2. MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 1. L aiuto è accordato nel rispetto della normativa dell Unione europea in materia di aiuti d importanza minore («de minimis»), nelle seguenti misure: a) possesso di 1 autoveicolo di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate adibito al trasporto di cose per conto di terzi: euro 15.000,00 Pag. 3 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056

b) possesso di 2 o più autoveicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate adibiti al trasporto di cose per conto di terzi: euro 30.000,00. 2. Il numero di autoveicoli di cui al comma 1 è valutato con riferimento alla data del 1 gennaio 2014 ed ha riguardo ai mezzi di proprietà o in disponibilità in forza di contratti di leasing. 3. OBBLIGHI E REVOCHE 3.1 OBBLIGHI 1. Il beneficiario dell aiuto deve avere cessato qualsiasi attività di autotrasporto merci conto terzi tra il 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della domanda di concessione dell aiuto ovvero cessare la medesima attività entro il 30 giugno 2015. 2. Il beneficiario dell aiuto non può trasferire a qualsiasi titolo l azienda di autotrasporto di merci per conto di terzi né cedere l intero parco veicolare o singoli veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a 80 tonnellate a soggetti che attraverso l acquisto avviino l attività di autotrasporto merci conto terzi a norma dell articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.. 3. Il titolare o i soci, siano essi persone fisiche o giuridiche, dell impresa beneficiaria dell aiuto nonché i collaboratori nel caso di impresa familiare, non possono per un periodo di 10 anni decorrente dalla data di cessazione dell attività: a) svolgere, direttamente o indirettamente, attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; b) partecipare, in qualità di socio, a società che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; c) esercitare la carica di amministratore in imprese che svolgano, direttamente o indirettamente, attività di autotrasporto di cose per conto di terzi; d) svolgere le funzioni di direzione dell attività di trasporto in un impresa ai sensi dell articolo 3 del D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 concernente «Attuazione della direttiva 98/76/CE del 1 ottobre 1998 del Consiglio dell'unione europea, modificativa della direttiva 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, Pag. 4 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056

certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali e s.m.». 4. Per svolgimento indiretto dell attività indicato al comma 3, si deve intendere quello tramite: 1) società collegate o controllate ai sensi dell articolo 2359 del Codice Civile; 2) «imprese associate» o «imprese collegate», come definite dall articolo 3 dell allegato alla Raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 5. Il divieto di cui ai commi 3 e 4 è esteso al coniuge e ai parenti fino al secondo grado delle persone fisiche ivi indicate nonché alle persone ad esse legate da vincoli di affidamento e adozione. 6. La cessazione dell attività da parte dell impresa beneficiaria comporta anche l obbligo in capo ai soggetti indicati al comma 3 di riconsegna, non oltre 240 giorni dalla predetta cessazione, all albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Trento dell attestato di idoneità professionale per dirigere imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui siano eventualmente in possesso. 3.2 RIDETERMINAZIONE E DECADENZA DEGLI AIUTI 1. La verifica del possesso in capo all impresa richiedente di un numero di autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi di massa superiore a 11,5 tonnellate inferiore a quello indicato nella domanda, comporta la rideterminazione dell aiuto sulla base del numero accertato ovvero la decadenza dai benefici dell aiuto stesso qualora l impresa non risulti possedere alla data di riferimento alcun autoveicolo della medesima specie. 2. La presentazione di dichiarazioni non veritiere che hanno consentito di ottenere aiuti di cui ai presenti criteri altrimenti non spettanti comporta la decadenza dei benefici con la restituzione delle somme indebitamente percepite. 3. Il mancato rispetto di uno degli obblighi elencati al precedente punto 3.1, comporta la decadenza dai benefici dell aiuto concesso. 4. La decadenza dai benefici dell aiuto per qualsiasi motivo comporta la restituzione delle somme eventualmente erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale. Pag. 5 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056

4. PROCEDURE 4.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1. Le domande per ottenere la concessione dei contributi previsti dalle presenti disposizioni sono presentate a partire dal 1 settembre 2014 ed entro il 31 dicembre 2014 in relazione all affidamento disposto dalla Giunta provinciale ai sensi dell articolo 15, comma 1, della legge provinciale, a: a) Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, società cooperativa, per le imprese iscritte all Albo imprese artigiane della provincia di Trento alla data del 1 gennaio 2014; b) Cooperfidi, società cooperativa, per le società cooperative; c) Confidimpresa Trentino, per le altre imprese. 2. Qualora non sia reso operativo l affidamento ai Confidi di cui al comma 1 le domande sono presentate alla competente struttura provinciale. 3. Le domande, compilate utilizzando la modulistica predisposta dalla struttura provinciale competente e resa disponibile online, devono essere presentate tramite posta elettronica certificata (PEC). 4. Per le domande validamente inoltrate tramite posta elettronica certificata la data di presentazione della domanda corrisponde alla data di invio. 5. Le domande di aiuto possono essere presentate da: a) imprese individuali del settore autotrasporto merci per conto terzi che abbiano cessato l attività a partire dal 1 gennaio 2014; b) società del settore autotrasporto merci per conto terzi che abbiano cessato l attività a partire dal 1 gennaio 2014 ancorché iscritte al registro delle imprese all atto della domanda; c) imprese del settore autotrasporto merci per conto terzi che intendono cessare l attività entro il 30 giugno 2015. 6. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa, attestante: 1. di non avere in corso procedure concorsuali; 2. di avere occupato alla data del 1 gennaio 2014 un numero di dipendenti inferiore a 9; 3. l entità degli aiuti «de minimis» ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell esercizio finanziario in corso; b) fotocopia della carta di circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate Pag. 6 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056

posseduti alla data del 1 gennaio 2014; in alternativa dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa dal legale rappresentante o dal titolare dell impresa, attestante la targa degli autoveicoli posseduti alla data del 1 gennaio 2014; c) scheda riportante i dati per la verifica dei requisiti dimensionali dell impresa. 7. La presentazione della domanda carente della documentazione indicata al comma 6 comporta l inammissibilità della stessa. 4.2 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL AIUTO 1. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Il soggetto competente a svolgere l istruttoria accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni nonché il rispetto delle disposizioni per poter accedere all aiuto di cui ai presenti criteri. La concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria. 2. Per le domande non accolte a seguito dell esaurimento delle risorse finanziarie, è disposto il diniego dell aiuto. 3. Per procedere all erogazione dell aiuto l organismo istruttore verifica: a) l avvenuta cancellazione dall albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di Trento; b) l assenza di sanzioni di sospensione o radiazione dall albo predetto; c) la riconsegna all albo medesimo degli attestati di idoneità professionale secondo le disposizioni di cui al punto 3.1, comma 6; d) nel caso l impresa beneficiaria abbia forma societaria, che la stessa risulti iscritta, ancorché inattiva, al registro delle imprese. Pag. 7 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2014-D323-00056