CPRP DIRETTIVA MACCHINE (Conferenza Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012) -INFORMAZIONE - FORMAZIONE - ATTESTAZIONE - ADDESTRAMENTO (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.).) La DIRETTIVA MACCHINE, di cui all Accordo Sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 22/02/2012 e Pubblicata sulla G.U. del 12/03/2012, S.O. N 81, COSTITUISCE Attuazione del Decreto Attuativo, di cui all Art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., con il quale vengono individuate le Attrezzature di Lavoro, per le quali è richiesta una Specifica Abilitazione degli Operatori medesimi. Art. 73, comma 5 D.Lgs. 81/08 In sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione A seguito di tale Accordo, la DIRETTIVA MACCHINE, diventa Obbligatoria a partire dal 12/03/2013 (Sezione B.13- punto 13.2) e pertanto, a partire da tale data, il Datore di Lavoro (D.L.), oltre a garantire a ciascun Lavoratore ed ai loro Rappresentanti, sufficiente ed adeguata Formazione in materia di Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro, di cui agli Artt. 34 e 37 del D.Lgs, 81/08 e s.m.i., è OBBLIGATO a provvedere alla Formazione Integrativa, richiesta da Norme definite Speciali, secondo quanto riportato nell ALLEGATO A di detta Direttiva. L ALLEGATO A della DIRETTIVA MACCHINE, costituisce sempre un ambito dell art. 73 del D.Lgs. 81/08 (Informazione, formazione ed Addestramento) e si compone di due Sezioni, costituite rispettivamente: 1
- SEZIONE A - - Nella quale sono elencate (al Punto A-1-1) le Attrezzature di Lavoro per le quali è richiesta una Specifica Abilitazione da parte degli Operatori, costituite rispettivamente da: a)- Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili; b)- Gru a Torre; c)- Gru per Autocarro; d)- Carrelli Elevatori Semoventi con Conducente a Bordo: (Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico;- Carrelli Industriali Semoventi; - Carrelli/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi); e)- Trattori Agricoli o Forestali; f)- Macchine Movimento Terra: (Escavatori Idraulici; Escavatori a Fune; Pale Caricatrici Frontali; Terne; Autoribaltabile a Cingoli;); g)- Pompa per Calcestruzzo. - SEZIONE B - - Nella quale sono individuati: - Soggetti Formatori, Durata, Indirizzi, Requisiti Minimi dei Corsi Teorico-Pratici (obbligatori per i Lavoratori Incaricati all Uso delle Attrezzature che richiedono di Specifica Abilitazione). Con riferimento a quanto contenuto nella Sezione B, dell Allegato A, di seguito vengono illustrati i seguenti settori. B)-1.1- Individuazione SOGGETTI FORMATORI Sono Soggetti Formatori dei Corsi di Formazione e di Aggiornamento in possesso dei Requisiti Minimi Previsti, rispettivamente: a)- le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; b)- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; c)- l INAIL; d)- le Associazioni Sindacali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori di Settore, anche tramite loro Società di servizi, prevalentemente o totalmente partecipate; e)- gli Ordini o Collegi Professionali dei Soggetti abilitati alle Attività di R.S.P. (Responsabili Sicurezza in fase di Progettazione) ed R.S.E. (Responsabili sicurezza in fase di Esecuzione), di cui al comma 1 dell Art.98 del D.Lgs. 81/08, nonché le Associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi Collegi o Ordini Professionali; f)- le Aziende Produttrici/Distributrici/Noleggiatrici/Utilizzatrici (limitatamente ai Loro Lavoratori) Accreditate presso la Regione; g)- i Soggetti Formatori con Esperienza documentata almeno triennale, nella Formazione per specifiche attrezzature (di cui alla Direttiva Macchine), accreditate presso la Regione; h)- i Soggetti Formatori, con Esperienza di almeno 6 anni nella Formazione in Materia di sicurezza e Salute sul Lavoro, accreditate presso la Regione; 2
i)- gli ENTI BILATERALI (di cui all art. 2, comma 1, lettera h, del D. Lgs. 10/10/2003 N 276 e s.m.i.) e gli ORGANISMI PARITETICI di cui all art. 2, comma 1, letera ee del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: -la programmazione di attività formative e l elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; -lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; -l assistenza alle imprese finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. l)- le SCUOLE EDILI, costituite nell ambito degli Organismi Paritetici di cui sopra; B) 1-2- i Soggetti Formatori di cui alla Sezione B del punto B) 1-1, devono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all ALLEGATO 1 che individua i Requisiti di Natura Generale: Idoneità dell Area e Disponibilità delle attrezzature. B) 1-3- Nel caso i Soggetti di cui sopra volessero avvalersi di Organi Formatori esterni alla propria struttura, questi devono essere in possesso dell Accreditamento Regionale, ai sensi dell Intesa Stato/Regioni del 20/03/2008 pubblicata sul GURI del 23/01/2009. B)- 2 INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI Le docenze sono svolte da personale con Esperienza Documentata almeno triennale, sia nel Settore della Formazione che nel Settore della prevenzione, sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro e da Personale con Esperienza Professionale Pratica, documentata, almeno Triennale nelle Tecniche di Utilizzazione delle Attrezzature in oggetto. B)- 3- INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI In merito agli Indirizzi e requisiti Minimi dei Corsi, gli stessi devono soddisfare, quanto riportato, rispettivamente ai seguenti punti dell Accordo di cui alla Direttiva Macchine in oggetto: 3.1 Organizzazione; 3.2 Articolazione del percorso Formativo; 3.3 Metodologia Didattica. B) -4 PROGRAMMA DEI CORSI 4.1 I Requisiti Minimi dei Programmi dei Corsi di Formazione e la loro valutazione, sono distinti per Categoria di Macchine e riportati negli ALLEGATI dell ACCORDO. Si precisa che, restando fissi gli obblighi di Formazione ed Addestramento Specifici previsti dall art. 73, comma 4 D.Lgs. 81/08, l utilizzo di determinate Categorie di Macchine da Lavoro. richiedono da parte dell Operatore (Lavoratore) il possesso di apposito e specifico ATTESTATO 3
DI ABILITAZIONE/FORMAZIONE, che si acquisisce a seguito di una specifica Formazione della durata e contenuti distinti per categoria e tipo di Macchina. - Art. 73, comma 4 Il Datore di Lavoro provvede affinchè i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all art. 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. Di seguito vengono illustrati i Requisiti Minimi dei Corsi di Formazione tecnico/pratico (contenuti in appositi Allegati dell ALLEGATO A del presente Accordo S/R del 22/02/2012) riferiti ad alcune categorie di Macchine/Attrezzature da lavoro. ALLEGATO III: Corsi di Formazione Tecnico-Pratico per Lavoratori addetti alla Conduzione di PIATTAFORME di Lavoro MOBILI ELEVABILI) intese quali Macchine Mobili (comandate direttamente dalla piattaforma) usate per l accesso aereo di persone con attrezzi, che devono eseguire lavori temporanei in quota superiore a ml. 2,00. Il corso di Formazione, ha una durata (8 12 ore) e si compone dei seguenti Moduli: - 1) Modulo Teorico Giuridico - Normativo (1 ora); - 2) Modulo Teorico Tecnico (3 ora); - 3) Modulo Pratico Specifico per PLE che possono operare con o senza stabilizzatori (4 ore); - 4) Modulo Pratico Specifico ai fini dell abilitazione all uso per PLE che possono operare con o senza stabilizzatori (6 ore); Al termine dei due Moduli Teorici, si svolge una prova intermedia di verifica, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte su un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui Dispositivi di Sicurezza Individuali (DPI) che consente il passaggio ai moduli Pratici Specifici. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli Teorici. 4
Al termine di ognuno dei Moduli Pratici, avrà luogo una Prova Pratica di Verifica Finale, il cui mancato superamento comporta l obbligo di ripetere il Modulo medesimo. L esito positivo delle Prove di Verifica Intermedia e quella Finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore programmato, consente il rilascio di apposito ATTESTATO di ABILITAZIONE. ALLEGATO IV: Requisiti minimi del Corso di Formazione Tecnico-Pratico per Lavoratori addetti alla Conduzione di GRU per AUTOCARRO, inteso quale gru a motore montata su un veicolo, comprendente una colonna ed un gruppo di bracci applicati sulla sua sommità che ruota intorno ad una base e progettata per svolgere attività si carico e scarico del veicolo medesimo. Il Corso di Formazione, ha una durata (12 ore), si compone dei seguenti Moduli: - 1) Modulo Teorico Giuridico - Normativo (1 ora); - 2) Modulo Teorico Tecnico (3 ora); - 3) Modulo Pratico (8 ORE). dell apposito Attestato di Abilitazione. ALLEGATO V: Requisiti minimi del Corso di Formazione Tecnico-Pratico per Lavoratori addetti alla Conduzione di GRU a TORRE, intesa quale gru a braccio orientabile montato sulla parte superiore di una torre che sta in posizione verticale durante le attività di lavoro. 5
Il Corso di Formazione, ha una durata (12 14 16 ore), si compone dei seguenti Moduli: - 1) Modulo Teorico Giuridico - Normativo (1 ora); - 2) Modulo Teorico Tecnico (7 ora); - 3) Modulo Pratico gru a rotazione in basso (4 ore); - 4) Modulo Pratico gru a rotazione in alto (4 ore); - 5) Modulo Pratico gru a rotazione in basso ed in alto (6 ore); dell apposito Attestato di Abilitazione. ALLEGATO VI : Corsi di Formazione Tecnico-Pratico per Lavoratori addetti alla Conduzione di CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI con CONDUCENTE a BORDO, intesa quale carrello elevatore dotato di uno o più bracci telescopici o meno, concepito per trasportare, trainare, spingere, impilare, etc. qualsiasi tipo di carico. Il Corso di Formazione, ha una durata (12 16 20 ore) e si compone dei seguenti Moduli: - 1) Modulo Teorico Giuridico - Normativo (1 ora); - 2) Modulo Teorico Tecnico (7 ora); - 3) Modulo Pratico carrelli industriali semoventi (4 ore); - 4) Modulo Pratico carrelli semoventi a braccio telescopico (4 ore); - 5) Modulo Pratico carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (4 ore); - 5) Modulo Pratico carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (8 ore); dell apposito Attestato di Abilitazione. 6
ALLEGATO VII: Corsi di Formazione Tecnico-Pratico per Lavoratori addetti alla Conduzione di GRU MOBILI, che richiede da parte dell operatore anche delle seguenti Abilitazioni: 1 CORSO BASE Per GRU MOBILI AUTOCARRATE e SEMOVENTI su RUOTE con BRACCIO TELESCOPICO o TRALICCIATO ed EVENTUALE FALCONE FISSO; Il Corso di Formazione, ha una durata (14 ore) e si compone dei seguenti Moduli: - 1) Modulo Teorico Giuridico - Normativo (1 ora); - 2) Modulo Teorico Tecnico (6 ora); - 3) Modulo Pratico (7 ore); dell apposito Attestato di Abilitazione. 2 MODULO AGGIUNTIVO (al Corso Base) Per GRU MOBILE su RUOTE con FALCONE TELESCOPICO o BRANDEGGIABILE. Il Corso di Formazione, ha una durata (12 16 20 ore) e si compone dei seguenti Moduli: 7
- 1) Modulo Teorico (4 ora); - 3) Modulo Pratico (4 ore); dell apposito Attestato di Abilitazione. ALLEGATO X: Corsi di Formazione Tecnico-Pratico per Lavoratori addetti alla Conduzione POMPE per CALCESTRUZZO, dispositivo costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare attraverso pompaggio il calcestruzzo omogeneo. Il Corso di Formazione, ha una durata (12 - ore) e si compone dei seguenti Moduli: - 1) Modulo Teorico giuridico normativo (1 ora); - 2) Modulo Teorico Tecnico (6 ore); - 3) Modulo Pratico (7 ore). dell apposito Attestato di Abilitazione B- 5 ATTESTAZIONE - Al termine dei Corsi o Moduli di cui ai precedenti ALLEGATI da N III a X, il singolo Operatore, viene Verificato da parte del Responsabile del progetto formativo, che redige apposito VERBALE di GIUDIZIO di da trasmettere alle Regioni e Province Autonome; - Gli ATTESTATI di ABILITAZIONE vengono rilasciati sulla base dei Verbali di cui sopra da Soggetti Abilitati di cui alla SEZIONE B 1-1- e vengono custoditi/archiviati unitamente alla documentazione di ogni Corso; - Ogni Attestato di Abilitazione dovrà contenere i seguenti Elementi Comuni: 8
a)- Denominazione del Soggetto Formatore; b)- Dati Anagrafici del Partecipante al Corso; c)- Specifica Tipologia del Corso e Monte Ore Frequentato; d)- Periodo di Svolgimento del Corso; e)- Firma del Soggetto formatore o di suo Delegato; - Le Regioni e le Province Autonome, in attesa di definizione Nazionale di regolamentazione del Sistema, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli Attestati di Abilitazione rilasciati. B-6- DURATA della VALIDITA ed AGGIORNAMENTO - L Abilitazione deve essere RINNOVATA entro 5 Anni dalla data di Rilascio dell ATTESTATO; - Il Corso di Aggiornamento, ha durata di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono di moduli pratici; B-7 REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO - Le Competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle Attività Formative, vengono registrate nel LIBRETTO FORMATIVO del CITTADINO (art. 2-D.Lgs. 10/10/2003 N 276 e s.m.i.) del cui contenuto il D.L. (Datore di Lavoro) e gli Organi di Vigilanza tengono conto, rispettivamente ai fini della Verifica ed Obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.. B-8- DOCUMENTAZIONE - Presso il Soggetto Formatore, deve essere conservata, per un periodo di 10 ani, il FASCICOLO DEL CORSO contenente: a)- Dati Anagrafici del Partecipante; b)- Registro del corso, riportante: - elenco dei Partecipanti (con firme); - Nominativo e Firma del Docente; - Contenuti del Corso; - ora di inizio e fine e Valutazione complessiva Finale di Ogni Partecipante.. PRASSI -I Corsi di formazione di cui al presente Accordo, fanno propri le Buone Prassi di cui all art. 2, lettera v del D-Lgs. 81/08 e s.m.i.. -Art. 2, lett. v Buone Prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAI) e dagli organismi paritetici di cui all art. 51, validate dalla commissione consultiva e permanente di cui all articolo6, previa istruttoria tecnica dell ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione. 9
-B-12- NORME TRANSITORIE - I Lavoratori, che alla data di entrata in vigore del presente ACCORDO, sono incaricati all uso delle Attrezzature di che trattasi, devono Regolarizzare la Loro Posizione, effettuando i Relativi Corsi di Formazione, entro 24 mesi dall entrata in vigore del presente Accordo e cioè entro e non oltre il 12/03/2014. -B-13- CLAUSOLA DI SALVAGUARDI E DI NON REGRESSO - Il presente ACCORDO, individua le Attrezzature di Lavoro che richiedono per gli Operatori, di Speciali abilitazioni, Fissando i Requisiti di Formazione ed Opera nell Intero Territorio Nazionale. Le Regioni, hanno facoltà di mantenere o Introdurre Disposizioni più Favorevoli in Materia di Sicurezza e Salute sul Lavoro. -13.2- Sono fatte salve, le competenze delle Regioni a statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, che abbiano disciplinato in materia, prima dell entrata in vigore del presente Accordo, i cui Corsi di Formazione siano Conformi ai Contenuti minimi di quelli previsti nel presente Accordo. Gli stessi, rimangono in vigore fino alla scadenza della Validità dell Abilitazione (punto 6.1) e fino al termine del periodo di Conservazione degli atti Amministrativi (punto 9.3). Il presente ACCORDO, è ENTRATO in VIGORE dopo 12 mesi dalla sua Pubblicazione sulla G.U. (avvenuta il 12/03/2012) e pertanto a Partire dal 12/03/2013. Lecce, 01/02/2018 IL CONSULENTE TECNICO CPRP Ing. Andrea RETUCCI 10