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Comune di Morciano di Romagna Provincia di Rimini DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA SEDUTA: PUBBLICA SESSIONE: STRAORDINARIA CONVOCAZIONE: 1 2 N. 2 IN DATA 16/01/2007 O G G E T T O TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. MODIFICA AL REGOLAMENTO. L anno duemilasette, il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 17.30, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all appello nominale risultano i signori consiglieri: COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES. ASS. 1. CIOTTI GIORGIO Sì == 2. OTTAVIANI DANILO Sì == 10. CIOTTI LANFRANCO Sì == 3. SOPRANI SILVANO Sì == 11. PEDULLI SONIA Sì == 4. GENNARI FILIPPO Sì == 12. TURCI GIANCARLO Sì == 5. GOSTOLI MARIA ROSA Sì == 13. LIVERANI LUIGI EMILIO Sì == 6. CASADEI GIUSEPPE Sì == 14. AUTUNNO PIERLUIGI == Sì 7. MONTANI ENZO Sì == 15. ANDRUCCIOLI RENATA Sì == 8. ODDONE DAVID Sì == 16. GHIGI FILIPPO Sì == 9. MANCINI GIAMPIETRO Sì == 17. GARATTONI MARIO Sì == Presiede il Prof. GIORGIO CIOTTI, quale Sindaco. Partecipa alla seduta la Dott.ssa ANTONIETTA RENZI, Segretario, e ne cura la verbalizzazione (art. 97,4,T.U. 267/00). Fra gli assenti sono giustificati i signori: AUTUNNO PIERLUIGI. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori i signori consiglieri: TURCI GIANCARLO - GARATTONI MARIO - GHIGI FILIPPO. Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione, premettendo che, ai sensi dell art. 49 del T.U. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i relativi pareri: [ ] NON NECESSARI, in quanto mero atto di indirizzo; [x] il Responsabile del Servizio Contabilità, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità tecnica ha espresso parere favorevole.firma il Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa ELENA MASINI, in ordine alla regolarità contabile [ ] ha espresso parere favorevole.. firma [x] non ha espresso alcun parere, non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata... firma

IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamato l articolo 68 del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507, il quale prevede che per l applicazione della tassa i comuni sono tenuti ad adottare un apposito regolamento contenente, tra gli altri, la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali e aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria; Visto il Regolamento comunale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, approvato con propria deliberazione n. 20 in data 05/03/01, esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni; Richiamato in particolare l art. 14 del Regolamento, il quale individua le seguenti classi di contribuenza per la determinazione delle tariffe: Cat. I Cat. II Cat. III Cat. IV Cat. V Cat. VI Cat. VII Cat. VIII Cat. IX Cat. X Cat. XI Cat. XII Cat. XIII Locali destinati ad uso abitazione Esercizi pubblici, osterie, bar, ristoranti caffè e simili; Locali destinati a negozi, botteghe ad uso commerciale od artigianale di servizio, a pubbliche rimesse, a depositi merci e simili; Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili; Alberghi, pensioni, sale convegno, teatri cinematografici; Stabilimenti, opifici industriali, botteghe ad uso artigianale di produzione; Collegi, convitti, case di cura e simili; Uffici pubblici, associazioni sportive, ricreative, sindacali, politiche e associazioni aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private e pubbliche; Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari; Altre aree scoperte ad uso provato ove possono prodursi rifiuti; Case coloniche sparse ed utenze situate al di fuori del centro di raccolta Autorimesse e magazzini senza vendita diretta, esposizioni, autosaloni Supermercati, negozi di generi alimentari, ortofrutta, plurilicenze, banchi di mercato generi alimentari Dato atto che nella categoria XIII sono ricomprese le attività con il maggiore potenziale di produzione dei rifiuti, quali supermercati, negozi di generi alimentari, ortofrutta e banchi del mercato; Riscontrato come, all interno di questa categoria, sussiste una disomogeneità tra le diverse voci d uso, in particolare per quanto riguarda supermercati, che utilizzano superfici più ampie, e banchi di mercato che, in considerazione della ridotta superficie occupata, hanno una potenzialità di produzione di rifiuti molto più elevata delle prime, tenuto conto anche del fatto che si tratta di attività ambulanti con un uso temporaneo ma con livelli elevati di produzione di rifiuti che necessitano di implementazioni straordinarie dei livelli di servizio standard; Ritenuto quindi necessario, al fine di conseguire una più corretta applicazione della tassa in relazione alle specifiche potenzialità di produzione e di garantire una maggiore perequazione contributiva nella ripartizione dei costi del servizio, istituire apposite categorie nelle quali fare rientrare le occupazioni di locali ed aree pubbliche, di uso pubblico o di aree gravate da servitù di pubblico passaggio effettuate in occasione di manifestazioni, eventi e fiere, come di seguito indicato, come di seguito indicato: Cat. XIV Banchi di mercato di qualsiasi genere, occupazioni di locali ed aree pubbliche effettuate in occasione di sagre, manifestazioni, eventi e fiere (escluse le occupazioni realizzate per esposizioni e giochi da divertimento)

Cat. XV Occupazioni di aree pubbliche destinate ad esposizioni e giochi da divertimento Ritenuto pertanto di accogliere la proposta formulata dalla Giunta Comunale e di istituire le nuove categorie di utenza per la determinazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti, modificando l art. 14 del Regolamento comunale per l applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella maniera di seguito indicata (in corsivo sono evidenziate le parti modificate): Visto inoltre l articolo 15 del Regolamento per l applicazione della tassa, ad oggetto Tassabilità e non tassabilità di locali ed aree, ed in particolare il comma 2, il quale contiene l elenco dei locali e aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di inutilizzabilità, non possono produrre rifiuti e, come tali, sono escluse dalla tassazione; Riscontrato come, a seguito del rilievo delle superfici ai fini Tarsu e degli accertamenti realizzati nell ambito del progetto di creazione del sistema informativo territoriale e di recupero dell evasione fiscale, sia emerso il problema relativo alla tassabilità di portici, balconi, terrazzi, ecc. delle abitazioni; Considerato che, per analogia con altre situazioni già previste nel sopra richiamato articolo 15 del Regolamento, anche queste superfici vadano escluse dall applicazione della tassa, inserendo la seguente voce di nell ambito delle superfici escluse contemplate dal comma 2: Art. 15 TASSABILITA E NON TASSABILITA DI LOCALI ED AREE 2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, non possono produrre rifiuti a norma dell art. 62 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507: i) balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili su tre lati con strutture fisse e non utilizzati quali superfici operative di utenze non domestiche; Ritenuto di provvedere in merito; Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; Visto il decreto legislativo 15/11/1993, n. 507; Visto lo Statuto Comunale; Aperta la discussione, interviene Liverani (opposizione). E'd'accordo sulla modifica ma auspicherebbe un meccanismo di tassazione commisurato alla produzione di rifiuti. Forse sarebbe opportuno costituire un tavolo tecnico, anche con tecnici dell'ato. Sindaco Ciotti. La legge finanziaria per il 2007 ha modificato le previsioni del precedente d.d.l. I Comuni che erano già passati da TARSU a TIA mantengono tale sistema mentre per quelli che non avevano proceduto resta il sistema per quelli che non avevano proceduto resta il sistema della tassa (TARSU): così per Morciano di Romagna. La proposta di "buon senso" del Consigliere è condivisibile ma non praticabile per legge. Liverani chiede fino a quando permane la situazione attuale "di privata" per la gestione del servizio a favore di Hera. Garattoni (opposizione) si domanda se sia possibile disattendere la normativa vigente. Sindaco Ciotti evidenzia il fatto che si tratta di una domanda retorica e precisa che il servizio resterà ad Hera per la gestione almeno fino al 2012. Con votazione palese ed unanime DELIBERA

1) di modificare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si fa espresso rinvio, l art. 14 del Regolamento comunale della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani nella maniera di seguito indicata: ART. 14 CLASSI DI CONTRIBUENZA 1. Fino all adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali ed aree, ai sensi dell art. 65 del D.Lgs. n. 507/93, con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini temporali stabiliti dall art. 79, comma 2 del citato decreto come integrato dalle successive disposizioni in materia, si applicano le sotto indicate classi di contribuenza: Cat. I Locali destinati ad uso abitazione Cat. II Esercizi pubblici, osterie, bar, ristoranti caffè e simili; Cat. III Negozi, botteghe ad uso commerciale od artigianale di servizio; Cat. IV Locali destinati ad uffici privati, studi professionali, banche, ambulatori e simili; Cat. V Alberghi, pensioni, sale convegno, teatri cinematografici; Cat. VI Stabilimenti, opifici industriali, botteghe ad uso artigianale di produzione; Cat. VII Collegi, convitti, case di cura e simili; Cat. VIII Uffici pubblici, associazioni sportive, ricreative, sindacali, politiche e associazioni aventi fini costituzionalmente protetti, scuole private e pubbliche; Cat. IX Aree adibite a campeggi, distributori di carburante, stabilimenti balneari; Cat. X Altre aree scoperte ad uso provato ove possono prodursi rifiuti; Cat. XI Case coloniche sparse ed utenze situate al di fuori del centro di raccolta Cat. XII Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta, esposizioni, autosaloni Cat. XIII Supermercati, generi alimentari, ortofrutta, plurilicenze. Cat. XIV Banchi di mercato di qualsiasi genere, occupazioni di locali ed aree pubbliche effettuate in occasione di sagre, manifestazioni, eventi e fiere (escluse le occupazioni realizzate per esposizioni e giochi da divertimento) Cat. XV Occupazioni di aree pubbliche destinate ad esposizioni e giochi da divertimento 2) di aggiungere la seguente lettera i) al comma 2 dell articolo 15 del regolamento, come di seguito specificato: ART. 15 TASSABILITA E NON TASSABILITA DI LOCALI ED AREE 2. Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristiche e destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell anno, non possono produrre rifiuti a norma dell art. 62 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507: ( omissis ) i) balconi, verande, terrazze, tettoie e porticati non chiusi o chiudibili su tre lati con strutture fisse e non utilizzati quali superfici operative di utenze non domestiche; 3) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua esecutività, al Ministero dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell art. 68, comma 3, del D.Lgs. 15/11/93. Infine il Consiglio Comunale, stante l urgenza di provvedere, con votazione palese ed unanime DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Approvato e sottoscritto: IL PRESIDENTE f.to Prof. GIORGIO CIOTTI IL SEGRETARIO GENERALE f.to Dott.ssa ANTONIETTA RENZI PUBBLICAZIONE In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000). Morciano di Romagna, li L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO f.to VERA MANCINI ATTESTAZIONE Il sottoscritto, visti gli atti d ufficio, attesta che la presente deliberazione: è stata pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, senza reclami (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000); è divenuta esecutiva: [x] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. 267/2000); [ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). Morciano di Romagna, li L ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO f.to VERA MANCINI