COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Provincia di Udine

Documenti analoghi
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

SCHEMA DI REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ACCERTAMENTO CON COMUNALI

COMUNE DI RIO NELL ELBA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI FALCADE Provincia di Belluno REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA

REGOLAMENTO DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI PORDENONE. REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE Al TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 Introduzione dell istituto dell accertamento con adesione

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO PROVINCIA DI MILANO

ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

Comune di POMARANCE. Provincia di Pisa. Carta carayta. Carta carayta

COMUNE DI CORDOVADO (Provincia di Pordenone) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Città di Cinisello Balsamo

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI OCCHIOBELLO Provincia di Rovigo REGOLAMENTO. per l applicazione ai tributi comunali dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO Provincia di Firenze

C O M U N E D I B R A N D I Z Z O PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CESENA Settore Tributi REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI (Prov. di Cremona) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI FERMO ISTITUZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI NOVARA ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

COMUNE DI POTENZA PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

CAPO I Accertamento con adesione. Articolo 1 Principi generali

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI SENSI DEL D.LGS N. 218

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera

C O M U N E D I M O N D A V I O

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI MANSUE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI BARASSO (Provincia di Varese)

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI. DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art. 15 regolamento entrate)

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE

C I T T À D I A F R A G O L A P R O V I N C I A D I N A P O L I REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI TORRE DI MOSTO

R E G O L A M E N T O

COMUNE DI FIESSO D ARTICO PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

ACCERTAMENTO CON ADESIONE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL COMUNE DI SPRESIANO

COMUNE DI SANT AGATA BOLOGNESE Provincia di Bologna REGOLAMENTO. per l applicazione dell ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI ROVIGO REGOLAMENTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

SETTORE FINANZE Ufficio TRIBUTI REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E AUTOTUTELA SOMMARIO:

COMUNE DI VERBANIA DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO SERVIZIO ICI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Regolamento per l applicazione dell Accertamento con Adesione ai Tributi Comunali

COMUNE DI NOLI Provincia di Savona AREA ECONOMICO FINANZIARIA Ufficio Tributi REGOLAMENTO ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI BELLANTE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI PROVINCIA DI TERAMO

COMUNE DI GRANCONA Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI SESTU REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI. Provincia di Cagliari

CAPO I Accertamento con adesione

COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE PROVINCIA DI LECCO REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI VICOPISANO Provincia di Pisa Ufficio Tributi REGOLAMENTO PER ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale di Lavarone (TN) n. 40 di data TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

C O M U N E D I C O M A C C H I O

COMUNE DI BASTIGLIA. (Provincia di Modena) REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE PER I TRIBUTI LOCALI

COMUNE DI DERVIO Provincia di Lecco REGOLAMENTO DELL ACCERTAMENTO TRIBUTARIO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

!"#!$!%!!&"'(!)*+!,+-..-,/// ""#!$!%!!&"'(!)+0!.1-.,-,////

COMUNE DI PONTE LAMBRO

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI PINCARA Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO. Per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNEDI ALBAIRATE Provincia di Milano

COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO Provincia di Verona

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

COMUNE DI BRESCELLO Provincia Reggio nell' Emilia REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI ALA Provincia Autonoma di Trento

COMUNE DI FONTANELLE Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI ANDEZENO SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE INDICE DEGLI ARTICOLI

REGOLAMENTO. per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Art. 1 - Principi generali

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI TORRILE REGOLAMENTO. per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO per l applicazione ai tributi comunali DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL ISTITUTO DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

COMUNE DI CORSICO. (Provincia di Milano) REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE DELL ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE n. 449/1997)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Comune di San Polo d Enza (Provincia di Reggio nell Emilia)

COMUNE DI TRAVO Provincia di Piacenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' ISTITUTO DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE. Approvato con delibera C.C. n. 67 del

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Transcript:

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI Provincia di Udine Regolamento per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi comunali. Approvato con delibera di C.C. n. 41 del 21/12/1999 Modificato con delibera di C.C. n. 20 del 5/4/2000

INDICE CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE 3 Art. 1 - Principi generali 3 Art. 2 - Ambito di applicazione 3 CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE 4 Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione 4 Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio 4 Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente 5 Art. 6 - Invito a comparire per definire l'accertamento 5 Art. 7 - Atto di accertamento con adesione 5 Art. 8 - Perfezionamento della definizione 6 Art. 9 - Effetti della definizione 6 CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE 7 Art. 10 - Riduzione della sanzione 7 CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI 7 Art. 11 - Decorrenza e validità 7 Pagina 2

CAPO I Accertamento con adesione Art. 1 Principi generali 1. Il Comune di Cividale del Friuli, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e riduzione del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione. 2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. n.218/97 e secondo le disposizioni seguenti. Art. 2 Ambito di applicazione 1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni. 2. L'accertamento può essere definito per l'intera obbligazione anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati. 3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. 4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costi - benefici dell'operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso. 5. In ogni caso resta fermo il potere - dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi. Pagina 3

CAPO II Procedimento per la definizione degli accertamenti con adesione del contribuente Art. 3 Attivazione del procedimento per la definizione 1. Il procedimento per la definizione può essere attivato: a) a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento; b) su istanza del contribuente, anche prima della notifica dell'avviso di accertamento. Art. 4 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio 1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a presentarsi, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, contenente: 1) il giorno, l ora ed il luogo fissati per definire l accertamento con adesione munito di ogni elemento, atto o notizia utile ai fini del procedimento; 2) il nominativo del responsabile del procedimento; 3) il periodo o i periodi d imposta suscettibili di definizione; 4) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento; 5) i dati e le notizie rilevanti ai fini dell accertamento in possesso del Comune. 2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. Pagina 4

Art. 5 Procedimento ad iniziativa del contribuente 1. Il contribuente può chiedere all ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell eventuale definizione. 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può presentare, entro il termine previsto per l impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, con consegna diretta al protocollo del Comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. 3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. 4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. 5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio invita il contribuente a comparire per definire l accertamento con adesione. Art. 6 Invito a comparire per definire l'accertamento 1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione. 2. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data. 3 Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene redatto verbale da parte del responsabile del procedimento. Art. 7 Atto di accertamento con adesione 1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da un suo rappresentante) e dal funzionario nominato nelle forme di legge responsabile del tributo (o suo delegato). 2. Nell'atto di definizione vanno indicati: - gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti; Pagina 5

-la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione; - la modalità di pagamento prescelta (rateale o in un unica soluzione). 3. Il Comune è tenuto a dare comunicazione scritta al contribuente della somma da pagare risultante dall atto di accertamento con adesione. Art. 8 Perfezionamento della definizione 1. Entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione il contribuente effettua il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso, fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la definizione si intende perfezionata. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso. 2. Ove il pagamento delle somme di cui al comma precedente avvenga nei venti giorni successivi alla scadenza prevista nel medesimo comma, si considera tardivo e si applica la sanzione amministrativa del dieci per cento del tributo dovuto. 3. Ove il pagamento delle somme di cui al comma precedente avviene decorsi quaranta giorni dalla redazione dell atto di accertamento con adesione la definizione si intende non perfezionata e l importo versato dal contribuente costituisce anticipazione di quanto accertato dall ufficio con apposito atto. 4. La definizione si intende altresì non perfezionata in caso di omesso pagamento delle somme di cui al primo comma del presente articolo. 5. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. n.507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata. Art. 9 Effetti della definizione 1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio. 2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuove fattispecie imponibili Pagina 6

sconosciute alla data del precedente accertamento e non rilevabili nè dal contenuto della dichiarazione, nè dagli atti in possesso dell ufficio alla data medesima. 3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione. CAPO III Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione Art. 10 Riduzione della sanzione 1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. 2. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione. CAPO IV Disposizioni finali Art. 11 Decorrenza e validità 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1.1.2000; 2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento. 3. Eventuali e successive modifiche delle norme oggetto del presente regolamento disposte dal legislatore si intendono immediatamente recepite. regacc0 Pagina 7