REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE



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REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI VOLONTARI IN SERVIZIO SOSTITUTIVO DI LEVA NELLA POLIZIA MUNICIPALE ( art. 46, Legge 27 Dicembre 1997, n. 449. ) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 27/07/1998

Art. 1 Finalità 1. Ai sensi dell art. 46 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449, il Comune di Signa si avvale del personale volontario in servizio sostitutivo di leva da destinare al Corpo di Polizia Municipale. 2. Il servizio sostitutivo di leva e disciplinato dal presente regolamento. 3. Il Sindaco, per il raggiungimento del fine di cui al comma 1, avanza richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il termine fissato dalle disposizioni vigenti affinché sia disposta la destinazione del contingente di volontari stabilito nel numero massimo di sei unita. Il contingente dei volontari da assegnare, fuori organico, puo essere modificato con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle esigenze di servizio. 4. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 e considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva ed al termine di esso le unita interessate sono poste in congedo illimitato. Art. 2 Diritti e doveri dei volontari in servizio sostitutivo di leva 1. Il personale volontario in servizio sostitutivo le leva assegnato al Corpo di Polizia Municipale e equiparato ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare ed economico, ad ogni altro cittadino in servizio di leva. 2. Lo stesso personale e tenuto all osservanza delle norme, in quanto compatibili con il proprio stato giuridico, contenute nella Legge 7 Marzo 1986 n. 65 e nel regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Signa. Art. 3 Oneri finanziari 1. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva, compresi quelli riferiti al compenso, al vitto, all equipaggiamento ed alla formazione del personel e con esclusione del pernottamento e dell alloggio, sono posti a carico del Comune di Signa salvo che sia diversamente stabilito dalle normative vigenti e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Ai fini di cui al comma precedente viene previsto annualmente un apposito stanziamento nel bilancio di previsione.

Art. 4 Gestione dei volontari in servizio sostitutivo di leva 1. Il Comandante, o altro appartenente al Corpo di Polizia Municipale da lui delegato, cura i rapporti con i competenti uffici militari e ministeriali e, congiuntamente ad altri uffici comunali, secondo le rispettive competenze, provvede a quanto necessario alla gestione del personale volontario. Art. 5 Formazione dei volontari in servizio sostitutivo di leva 1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva viene preparato in modo adeguato allo svolgimento dei compiti previsti dall art. 7. A tal fine dovra partecipare obbligatoriamente ad un corso di formazione della durata di 80 ore, distribuite nell arco massimo di due mesi, presso lo stesso corpo o presso una scuola di Formazione Professionale, concernente le seguenti materie: diritto costituzionale ed amministrativo; ordinamento degli enti locali. codice della strada e relativo sistema sanzionatorio. infortunistica stradale. disciplina sanzionatoria nelle violazioni amministrative. codice penale e di procedura penale. leggi di pubblica sicurezza. normativa di tutela ambientale. norme di comportamento e relazioni con il pubblico. 2. Al termine del periodo di formazione i volontari che, a giudizio del Comandante del Corpo o del Responsabile della Scuola di Formazione Professionale, non siano ritenuti idonei tecnicamente o per ragioni disciplinari, saranno messi a disposizione delle competenti autorita militari al fine di valutare la possibilita di interrompere il servizio sostitutivo di leva. 3. In caso di superamento con esito positivo del periodo di formazione il personale volontario sara chiamato ad assolvere le funzioni ed i compiti di cui all art. 7.

Art. 6 Direzione, vigilanza e comportamento in servizio 1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale vigila sull espletamento dei servizi ed adotta i provedimento previsti da leggi e regolamenti. 2. I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco e di cortesia. 3. Durante lo svolgimento dei servizi i volontari dovranno tenere un comportamento rispettoso delle disposizioni contenute nel Regolamento del Corpo di Polizia Municipale. Art. 7 Denominazione, funzione e compiti 1. I volontari in servizio sostitutivo di leva assumono la denominazione tecnico operativa di AUSILIARI DI POLIZIA MUNICIPALE 2. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva presso il Corpo di Polizia Municipale esercita: a) servizi di polizia stradale di cui all art. 11 del Codice della Strada limitatamente a: accertamento delle violazioni in materia di sosta; esecuzione di servizi diretti a regolare il traffico negli orari di entrata e di uscita degli alunni dalle scuole; rilevazione di incidenti stradali in ausilio al personale di ruolo appartenente al Corpo di Polizia Municipale. b) Scorta al Gonfalone Comunale ed assistenza agli organi istituzionali; c) funzioni di collegamento con gli uffici della Regione, della Provincia e quelli periferici dello Stato; d) Attivita ausiliarie per quanto riguarda tutte le attivita di Polizia Municipale in pattuglia con personale a tempo indeterminato appartenente al Corpo. Art. 8 Turni ed orari di servizio 1. Gli ausiliari di Polizia Municipale svolgono turni ed orari di servizio analoghi a quelli previsti per gli altri appartenenti al Corpo. In caso di lavoro prestato nei giorni festivi hanno diritto ad un giorno di riposo infrasettimanale.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli ausiliari di Polizia Municipale dovranno uniformarsi ai servizi ed orari riportati nel foglio dei servizi settimanali e nel giornale dei servizi predisposti e comunicati ai sensi dell art. del Regolamento del Corpo. 3. Relativamente alla concessione di permessi, licenze, aspettative, e quant altro non previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di servizio militare di leva. Art. 9 Qualifiche rivestite 1. Il personale volontario in servizio sostitutivo di leva che svolge servizio di Polizia Municipale riveste le seguenti qualifiche: a) pubblico ufficiale ai sensi dell art. 357 del codice penale; b) agente di Polizia Giudiziaria, nell ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle attribuzioni stabilite dal presente regolamento, ai sensi dell art. 5, comma 1, lett. A) della Legge 7 Marzo 1986 n. 65; 2. Il Sindaco puo avanzare richiesta al Prefetto di Firenze per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale volontario di leva. Art. 10 Vestiario e tessera di riconoscimento 1. Agli ausiliari della Polizia Municipale vengono forniti i capi di vestiario di cui alla tabella A allegata al presente regolamento. 2. Gli stessi saranno dotati di una tessera di riconoscimento dello stesso tipo, per quanto compatibile, di quella in possesso degli appartenenti al Corpo a tempo indeterminato. 3. Durante l espletamento del servizio di Polizia Stradale, qualora il personale non sia dotato di uniforme, dovra fare uso del segnale distintivo di cui all art. 24 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495. Art. 11 Uso dei veicoli ed attrezzature 1. Gli ausiliari di Polizia Municipale, purche in possesso dei requisiti prescritti per la guida, per l espletamento del loro servizio, avranno a disposizione i veicoli in dotazione al corpo.

2. L uso dei veicoli, degli strumenti e delle apparecchiature e consentito previa espressa autorizzazione del Comandante del Corpo o da un sostituto. L autorizzazione si intende concessa mediante l annotazione sul giornale dei servizi. 3. I veicoli, le attrezzature e gli strumenti assegnati devono essere sempre usati correttamente ed ai soli fini del servizio comandato. Essi devono essere conservati in buono stato segnalando all Istruttore di Polizia Municipale ogni necessita di manutenzione o riparazione. Art. 12 Attestato di servizio 1. Gli ausiliari di Polizia Municipale che avranno prestato la propria attività verrà rilasciato, al termine del periodo previsto, un attestato di servizio. Art. 13 Disposizioni finali ed entrata in vigore 1. Per quanto non compreso nel presente regolamento si rimanda al regolamento del Corpo di Polizia Municipale. 2. Il presente regolamento, pubblicato per quindici giorni consecutivi all Albo Pretorio del Comune di Signa, entra in vigore il giorno successivo all ultimo di pubblicazione.