AUTORITA PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Conferenza Nazionale sulla Regolazione dei Servizi Idrici Lunedì 3 dicembre 2012 Milano, Centro Congressi Auditorium - Via Corridoni 16 OSSERVAZIONI E COMMENTI DI CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO SULLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1
Osservazioni e commenti di Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sulla regolazione del Servizio Idrico Integrato La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE) accoglie con favore ed apprezzamento l orientamento, espresso dall AEEG nel suo Documento per la Consultazione dello scorso maggio (DCO 204/2012/R/IDR) e ripreso nella più recente consultazione di ottobre relativa alle agevolazioni per le popolazioni terremotate dell Emilia (DCO 453/2012/R/COM), secondo il quale l Autorità intenderebbe individuare nella Cassa l organismo nazionale capace di svolgere le funzioni di esattore/erogatore relativamente al servizio idrico, analogamente al ruolo già svolto per energia elettrica e gas sia in generale relativamente a problematiche di perequazione, sia per particolari contesti e situazioni. La Cassa Conguaglio ritiene di essere il soggetto più indicato a gestire operativamente eventuali problematiche perequative nell ambito del servizio idrico. Una molteplicità di fatti e considerazioni ci confortano nel sostenere tale affermazione. Esperienza e metodologie maturate da CCSE nella perequazione tariffaria, con conseguenti economie di scala e miglior efficienza nella gestione La Cassa gestisce già i meccanismi perequativi secondo le indicazioni dell Autorità per i settori energia elettrica e gas. L esperienza pluriennale ed il continuo miglioramento dei processi e della gestione possono essere agevolmente ed efficacemente trasferiti al servizio idrico, anche in considerazione di molte caratteristiche affini ai settori sopra richiamati. Inoltre, un unico soggetto centrale gestisce con maggior efficienza e minori costi i meccanismi su tutto il territorio nazionale, potendo conseguire, in tal modo, economie di scala. In virtù della sua struttura flessibile, la Cassa potrebbe essere rapidamente operativa per le attività in esame. Deve, inoltre, considerarsi che solo un soggetto terzo, può assicurare l indipendenza, l autonomia di giudizio e l imparzialità di trattamento, e fornire queste garanzie sia nei confronti del Regolatore e sia nei confronti degli stessi operatori coinvolti. Conoscenza dei soggetti che operano nel settore Molti dei soggetti nei confronti dei quali la Cassa svolgerebbe il suo servizio operano anche, nell ambito delle medesime realtà territoriali, nei settori di energia elettrica e gas e sono quindi operatori con cui Cassa ha già contatti: questo potrebbe facilitare le relazioni e rendere più agevoli i rapporti di scambio di informazioni. Possibilità di trasferimenti temporanei di fondi tra ambiti territoriali diversi Un unico soggetto a livello nazionale avrebbe la possibilità di razionalizzare le risorse economiche disponibili e, come al momento è già possibile nel settore elettrico e nel settore gas, fornire la copertura di eventuali carenze temporanee di taluni ambiti con disponibilità di altri ambiti. 2
Opportunità di capitalizzare lo sforzo di CCSE per par fronte all attività di perequazione attivata per le agevolazioni ai terremotati dell Emilia Nel caso CCSE dovesse farsi carico dell attività di perequazione collegata alle agevolazioni previste per le popolazioni terremotate dell Emilia, ciò comporterebbe per l Ente la posa in opera di strumenti informatici ed organizzativi, nonché la raccolta di un anagrafica dei gestori, che potrebbero essere utilizzati anche per eventuali attività di perequazione generale e particolare eventualmente previste dalla regolazione tariffaria definitiva attualmente in fase di progettazione. La successiva attribuzione di queste attività di perequazione a soggetti diversi dalla Cassa, richiederebbe quindi di replicare strumenti già esistenti, rappresentando un evidente diseconomia per il sistema. D altra parte, una serie di considerazioni ci porta a ritenere che le nuove AATO non siano il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi (come ipotizzato nel DCO 204/2012) Incertezza della messa a regime del quadro organizzativo a livello locale Va rilevato che le nuove AATO avrebbero necessità di tempo per diventare tutte effettivamente operative, dati i dovuti passaggi di risorse ed attività dalle AATO. Dovrebbero poi acquisire le competenze necessarie per svolgere il ruolo di gestori della perequazione, con il rischio di complicare, appesantire e rallentare ulteriormente la piena messa a regime delle loro funzioni. Rischi di commistione tra nuove AATO e gestori del servizio Le nuove AATO (come le AATO) sarebbero costituite da Enti - Comuni e Province - che in molti casi sono anche azionisti delle aziende che gestiscono il servizio. Pertanto la gestione di meccanismi di perequazione da parte delle nuove AATO potrebbe portare, anche solo indirettamente o involontariamente, a favorire le aziende di proprietà dei suddetti Enti magari a discapito di aziende con diversa proprietà che operano nello stesso ambito territoriale ottimale. Si ritiene auspicabile che venga garantita una distinzione netta tra proprietà e attività regolatoria. Opportunità di separazione tra la funzione di regolazione e la gestione dei flussi economici Tra i compiti e le funzioni di un autorità di regolazione, a livello sia nazionale sia locale, non dovrebbe rientrare la gestione dei flussi economici relativi ai meccanismi di perequazione: infatti, per il settore elettrico ed il gas, l AEEG si affida alla Cassa. In base alle considerazioni sopra esposte, l affidamento definitivo alla Cassa dei meccanismi di perequazione sarebbe a vantaggio di tutti gli attori coinvolti nel settore: l Autorità potrebbe contare su un sistema consolidato per la gestione della perequazione; le nuove AATO non sarebbero gravate di ulteriori compiti in un momento di difficile e complessa riorganizzazione delle loro funzioni; le aziende incaricate del servizio avrebbero un riferimento unico a livello nazionale con procedure standard ed uniformi; 3
i Comuni e le Province avrebbero garantite trasparenza e neutralità nella movimentazione di fondi, dovendo ricoprire il triplice ruolo di fornitori del servizio (tramite le società in cui hanno partecipazioni), regolatori locali (in forma associata tramite le nuove AATO), decisori pubblici; i consumatori avrebbero certezze dalla gestione efficiente da parte della Cassa, evitando così possibili riflessi sulle tariffe o sulla fiscalità generale dovuti all attribuzione di funzioni aggiuntive alle nuove AATO - rispetto alla situazione attuale - che potrebbero comportare nuovi costi. L Autorità, nei suoi documenti di consultazione, ha già individuato in Cassa Conguaglio un attore più che adeguato per un ruolo attivo in materia di perequazione tariffaria. Si ritiene che questo Ente possa essere considerato un eccellente candidato anche per altre attività, sempre dell ambito idrico, che l Autorità sta già progettando o che ha intenzione di affrontare in un prossimo futuro, come dichiarato nella sua audizione presso l VIII Commissione della Camera dei Deputati lo scorso 8 novembre (Memoria 448/2012/I/IDR). Tra queste: a) Promozione degli investimenti Il settore idrico necessita di notevoli investimenti. L Autorità, pur riconoscendo che l incentivazione degli investimenti esula dai suoi compiti primari, osserva che: per quanto riguarda l attività dell Autorità e la più limitata portata della regolazione tariffaria, questa può favorire gli investimenti: - prevedendo forme di accantonamento di costi di investimento futuri finalizzati a costituire un fondo che renda disponibili tali importi nel momento del loro bisogno (ad esempio prevedendo in tariffa la quota di ammortamento degli investimenti finanziati a fondo perduto); - prevedendo meccanismi premi/penalità legati al raggiungimento di certi obiettivi. Ad esempio prevedendo un meccanismo di premio/penalità per il gestore che anticipa/ritarda la realizzazione di un certo intervento prioritario. La previsione in tariffa di una quota per l ammortamento degli investimenti finanziati a fondo perduto, una volta incassata dal gestore, alimenterebbe un fondo che potrebbe essere utilizzato per ricostituire il bene una volta che abbia terminato la sua vita utile. L eventuale quota parte della tariffa riconducibile alla copertura di ammortamenti di beni finanziati a fondo perduto dovrebbe restare indisponibile all azienda che fornisce il servizio, dato che questa non sopporta il costo relativo e quindi non deve ricevere un provento per la copertura di costi non sostenuti. Il fondo dovrebbe quindi essere inteso come un fondo rotativo di riserva di proprietà del sistema idrico e non del gestore. Un meccanismo così progettato rende necessaria la presenza di un soggetto terzo ed imparziale, incaricato della gestione e successiva erogazione dei fondi accantonati: la 4
Cassa sarebbe certamente un soggetto adeguato, probabilmente il più indicato, a svolgere tale ruolo di gestione. Anche relativamente all introduzione di un meccanismo di premi/penalità, si ritiene che la Cassa sarebbe particolarmente indicata a gestire i flussi economici originati da un eventuale componente tariffaria destinata a finanziare un sistema di premi per la realizzazione anticipata di interventi prioritari. b) Qualità del servizio L Autorità reputa che una regolazione premi/penalità basata sul perseguimento di prefissati obiettivi, esistente per i servizi elettricità e gas, possa essere messa a disposizione e replicata anche nel settore idrico, a condizione che la regolazione della qualità del servizio sia incardinata in capo al regolatore nazionale e che sia rivolta specificamente ad ogni singolo soggetto gestore. Come altre attività che richiedono un coordinamento a livello nazionale di flussi originati da componenti tariffarie, si ritiene che anche l ottimizzazione di questa attività possa passare attraverso il suo affidamento alla Cassa Conguaglio. c) Agevolazioni tariffarie Tra le sue prossime attività, l Autorità segnala il tema delle agevolazioni tariffarie per le fasce di utenti che non possono sostenere interamente l onere del servizio, prevedendo un sistema di perequazione sociale dei costi, interno al sistema tariffario stesso. Cassa Conguaglio già svolge un ruolo chiave nella gestione dei flussi finanziari relativi ai bonus sociali per gas ed energia elettrica, nella quale ha sviluppato una notevole esperienza operativa. Si ritiene ragionevole che anche per l acqua, un ruolo analogo debba essere affidato alla Cassa Conguaglio, posto che le agevolazioni sociali siano concepite tramite meccanismi a carico di tutti i gestori e non solamente con perequazioni interne per i singoli gestori. 5