Nella sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto la improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 atteso che la richiesta di risarcimento danni non è stata corredata dalla denuncia di sinistro secondo il modulo di cui all'art. 143 nonchè il difetto di integrità del contraddittorio in quanto l'indirizzo del responsabile civile risultante dalla esibita visura del veicolo è risultato diverso da quello in cui effettivamente è avvenuta la notifica (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza 27.05.2011) UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 / 10
IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2367/09 r.g. ASSEGNATA A SENTENZA IL 25/5/011 TRA BBB AAA residente in <...> (NA) alla via Cod.Fisc. <...> elett. te dom. ta in Nola <...> alla, presso lo studio dell'avv. Rrr Ccc, fax 081 XXXXX e-mail: xxxxxx@libero.it che la rapp.ta e difende in virtù di mandato a margine della citazione ; - parte attrice - 2 / 10
CONTRO ASSICURAZIONI S.p.A. in persona del legale rapp.te p.t. con sede in <...>- parte convenuta contumace - NONCHE' Hhh XXX res. in Terzigno alla Via <...> parte convenuta contumace- 3 / 10
OGGETTO: Risarcimento danni derivante da incidente automobilistico. CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. 4 / 10
La domanda proposta dalla parte attrice con l'atto di citazione notificato ritualmente per l'udienza del 03/07/2009 volta ad ottenere il riconoscimento della esclusiva responsabilità del conducente il veicolo tg. YY000YY nella determinazione del sinistro avvenuto in data 1/9/2004 e, quindi la condanna dei convenuti in solido al pagamento in suo favore della somma complessivamente pari ad euro 6.232,50, oltre IVA per i danni riportati dalla propria vettura tg. XX000XX conseguenti al sinistro avvenuto in data 01 /09/04, non può essere accolta. Preso atto della documentazione prodotta va, innanzitutto, riscontrata la non perfetta integrazione del contraddittorio tra i soggetti legittimati. In atti, per quanto al responsabile civile, risulta allegata la "copia" della visura del veicolo tg. YY000YY dal quale si evince che l'intestatario sarebbe tale HHH XXX res. in Boscoreale alla via, 45. 5 / 10
L'atto introduttivo, risulta consegnato a tale HHH XXX res. in Terzigno alla, 45, per il quale non è provato che fosse lo stesso soggetto intestatario della vettura e, quindi, legittimato a stare in giudizio (manca sia la prova del tentativo di notifica non andato a buon fine, sia il certificato di residenza storico che giustificava la notifica ad un indirizzo diverso, peraltro in un comune diverso). In ogni caso, per quanto alle formalità della lettera di costituzione in mora, e all'esercizio dell'azione giudiziaria, l'art. 145 del D. Lgs 209/2005 statuisce che nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo che dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148 ed all'art 148 dello stesso D.Lgs che al comma 1 dispone che "Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredato dalla denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'impresa di assicurazione formula al danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro; ed al comma 2 prevede che " L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al comma I. La richiesta deve contenere I' indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività dei danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonchè dalla dichiarazione ai sensi dell'articolo 142, comma 2, o, in caso di decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L'impresa di assicurazione è tenuta a provvedere all'adempimento del predetto 6 / 10
obbligo entro novanta giorni dalla ricezione ditale documentazione". Ricostruito, però, in tal modo il quadro normativo di riferimento, non può permanere alcun dubbio in ordine alla intenzione del legislatore di subordinare la proponibilità della domanda alla ricezione da parte della società assicuratrice della lettera raccomandata avente i contenuti di estremo dettaglio previsti dalle norme che regolamentano le procedure risarcitorie; cosicché mentre in precedenza, ai fini della proponibilità della domanda, poteva considerarsi sufficiente la spedizione della lettera raccomandata contenente il riferimento al sinistro e l'indicazione degli estremi identificativi del veicolo danneggiante, ora, stante il mutato quadro legislativo, deve ritenersi che, mancando anche uno solo degli elementi indicati nell'art.148 del citato decreto legislativo, la domanda non può ritenersi proponibile. Preso atto, quindi, delle lettere di costituzione in mora depositate in atti, va evidenziato che alle stesse non risulta allegata la copia del modello ex art. 143 ( modello CAI) né risulta provato che la lettera di costituzione in mora, priva di tale documento, abbia, comunque, raggiunto il proprio scopo (favorire, cioè la stima dei danni e la definizione stragiudiziale). 7 / 10
Conseguentemente la domanda va ritenuta improponibile. Tenuto conto della mancata costituzione delle parti convenute, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice nei confronti della SPA ASSICURAZIONI e nei confronti di HHH XXX così provvede: 8 / 10
Rigetta la domanda dichiarando la sua improponibilità e la mancanza di prova in ordine alla corretta instaurazione del contraddittorio tra i soggetti titolari del diritto ad agire e a resistere nel presente giudizio; Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ottaviano il 27/5/011 IL GIUDICE DI OTTAVIANO 9 / 10
Dott.ssa Maria Cuomo 10 / 10