id est nuova richiesta di risarcimento danno) onalizzazione del danno morale (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del ).
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- Samuele Piazza
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1 Il Giudice di Pace, nella sentenza in esame (causa contro la Progress, posta, in corso di giudizio, in LCA), ha autorizzato l'attore all integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati (Progress in LCA e Generali Impresa designata), senza alcuna interruzione del giudizio. Ha ritenuto, altresì, che - ai sensi dell'art. 289 D.Lgs.209/ unica condizione prevista per la prosecuzione del giudizio è il solo rispetto del termine di sei mesi che decorre dalla pubblicazione del decreto di liquidazione, senza necessità di compiere alcun'altra formalità ( id est nuova richiesta di risarcimento danno). Pers onalizzazione del danno morale (Giudice di Pace di Ottaviano - sentenza del ). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO 1 / 9
2 In persona della dott.ssa. Assunta Ventimiglia ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile, iscritta al n del Ruolo Generale degli affari civili dell anno 2010, riservata a sentenza all udienza del : avente ad oggetto risarcimento danni derivante dalla circolazione di autoveicoli Tra RRR Sss, nato a (...) il (...) e residente in Terzigno alla Via (...), 13 ( C.F. RRR SSS 89TXX G111R), elettivamente domiciliato in Terzigno alla Via Aaa, 20 nello studio dell Avv. Fff Aaa, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell atto di citazione; Attore E AAA Ggg, domiciliato in (...) al Viale (...) ; Convenuto contumace Nonché Progress Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Palermo alla Piazza Alberico Gentili, 3; Convenuta contumace Ed, altresì, la 2 / 9
3 Progress Assicurazioni S.p.A., in liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario Liquidatore p.t., con sede in Palermo alla Piazza Alberico Gentili, 3; Terza chiamata in causa contumace Nonché Generali Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata ex lege per la Regione Campania alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t., con sede in Trieste alla Piazza Duca degli Abruzzi, 2, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti per Notar (...), distinta nel Repertorio dal n. 6352, Racc. n. 3270, dall Avv. Lll Vvv, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 000/00000, ed elettivamente domiciliata in (...) alla Via (...) nello studio dell Avv. Ccc GGG; Terza chiamata in causa Conclusioni Come da verbale di udienza del RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il , tenuto conto dell art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado. Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia della Progress Assicurazioni S.p.A., di AAA Ggg e della Progress Assicurazioni 3 / 9
4 S.p.A. in L.C.A, che, pur regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. Ancora in via preliminare rileva osservare che va dichiarata la proponibilità della domanda avendo parte attrice documentalmente provato di aver ottemperato all onere previsto dalle disposizioni vigenti in subiecta materia e di aver lasciato decorrere, per la instaurazione del presente giudizio, lo spatium deliberandi previsto dalla medesima normativa. Si osserva, inoltre, che è stato rispettato il termine di sei mesi previsto dall art. 289 del D. Lgs 209/2005, che disciplina l ipotesi del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa che interviene, come nel caso in esame, nel corso del giudizio. Invero, il citato articolo stabilisce che: << se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta >>. Orbene, nel caso in esame il decreto di liquidazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 91/2010 del e la prosecuzione del giudizio, nei confronti dei soggetti legittimati, è avvenuta nel termine di cui al citato articolo 289 ( l atto di citazione per integrazione del contraddittorio risulta notificato alla S.p.A. Generali Assicurazioni e alla Progress in L.C.A. il ). Nel caso in esame è stata richiesta ed autorizzata l integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati ( Progress in LCA e Generali Fondo), senza alcuna interruzione del giudizio. Infatti, anche sotto la vigenza della Legge 990/69, la costante giurisprudenza ha sempre ritenuto che l art. 25, che disciplinava il caso in esame, andava interpretato nel senso che la liquidazione della compagnia convenuta avesse efficacia interruttiva solo nel caso in cui l evento fosse stato, ai sensi dell art. 300 c.p.c., dichiarato in udienza dal procuratore costituito o fosse stato conosciuto in occasione della notifica in uno degli atti previsti dall art. 292 c.p.c.. In mancanza, il giudizio proseguiva, senza interruzione e senza necessità di osservare alcun termine, nei confronti dell impresa dissestata in persona del commissario liquidatore ( nei cui confronti doveva essere integrato il contraddittorio) e, nel contempo l attore aveva l obbligo di comunicare la pendenza del giudizio ( a mezzo Ufficiale Giudiziario) alla impresa designata 4 / 9
5 territorialmente competente alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ai fini dell opponibilità della emananda sentenza. Secondo la nuova normativa, invece, il giudizio deve proseguire anche nei confronti dell impresa designata territorialmente competente nei confronti della quale, quindi, non è più sufficiente la comunicazione della pendenza del giudizio, essendo necessaria, invece, la vocati o in ius. Rileva, altresì, osservare che sono da ritenere sussistenti la rispettiva legittimatio ad causam delle parti, nonché la loro rispettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, provate dalla documentazione ritualmente prodotta, nonché dalla prova testimoniale. Nel merito, la domanda proposta da RRR Sss tendente al risarcimento dei danni per le lesioni personali che lo stesso assume di aver sofferto in qualità di conducente dell autovettura Ford tg. XX 0X0 XX, è fondata e, pertanto, merita accoglimento per quanto di ragione. Invero, il testimone AAA Aaa, indotto da parte attrice ed escusso all udienza del ha dichiarato: << era il mese di ottobre del 2008, alle ore 23,30 24,00 ed io mi trovavo a bordo dell autovettura Ford, di colore chiaro, condotta da RRR Sss, ma di proprietà della mamma AAA Mmm. Percorrevamo in Terzigno Via Zabatta con direzione di marcia verso Ottaviano e ci precedeva una Opel Corsa.. giunti in prossimità di un incrocio l auto che ci precedeva, la Opel Corsa, rallentava fino a fermarsi. La stessa manovra fu effettuata dal sig. RRR Sss eravamo fermi allorquando venimmo violentemente tamponati da una Fiat Punto. L urto fu forte tanto che l auto sulla quale viaggiavo venne sospinta in avanti urtando a sua volta la Opel Corsa che ci precedeva.. a bordo della Ford eravamo in tre e precisamente il sig. Sss RRR, che guidava, io che mi trovavo davanti, lato passeggeri e la sorella del RRR che prendeva posto sul sedile posteriore. Sia Sss che la sorella, a seguito dell urto, riportavano lesioni personali. Entrambi, infatti, lamentavano dolori alla testa. Posso precisare che tutti gli occupanti della Ford indossavano la cintura di sicurezza io non riportai lesioni. >>. Per le riferite modalità del sinistro risulta affermata la responsabilità esclusiva del conducente dell autovettura Fiat Punto che nell occorso non ha osservato le più elementari regole di attenzione e di prudenza, nonché le norme sulla circolazione. 5 / 9
6 Per il disposto dell art. 149 del codice della strada, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l arresto tempestivo del veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all art c.c. comma secondo, egli resta gravato dall onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del veicolo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass n 8917). In aderenza all or rievocato orientamento giurisprudenziale il conducente della menzionata autovettura va dichiarato esclusivo responsabile del sinistro stradale per cui è causa, non avendo dato la prova che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati, in tutto o in parte, da cause a lui non imputabili. Passando alla quantificazione della pretesa risarcitoria, rileva osservare che, secondo il nuovo condivisibile indirizzo bipolare in ordine al risarcimento del danno alla persona, riconducibile ai due poli del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale, la liquidazione dei danni non patrimoniali (nei quali rientrano il danno biologico, il danno morale, il danno da lesioni di interessi non patrimoniali costituzionalmente protetti ) può avvenire anche in modo unitario e complessivo, e deve evitare duplicazioni risarcitorie. La pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione dell , n ha ritenuto che, nell ambito di una ricostruzione bipolare della responsabilità aquiliana, vada abbandonata l autonoma categoria del danno morale e la sofferenza morale vada ricondotta nell ambito della categoria generale del danno non patrimoniale. Onde evitare una duplicazione di risarcimento attraverso la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, quest ultimo non va liquidato in percentuale del primo, ma occorre procedere ad un adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, per pervenire così al ristoro del danno nella sua interezza. La Suprema Corte ha anche chiarito che nell ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale sofferto come sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata, meritevole di tutela in base all ordinamento. 6 / 9
7 Precisato quanto sopra, questo giudice, vista la documentazione medica, anche in base alla comune esperienza, ritiene di valutare i postumi di carattere permanenti nella misura del 2%. Inoltre, si ritiene di valutare equitativamente in giorni 3 il periodo di invalidità temporanea totale ed in giorni 20 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%. Per la determinazione del danno biologico si seguono i criteri indicati nella Legge numero 57 del 2001, trattandosi di lesioni micropermanenti e di sinistro avvenuto dopo l entrata in vigore della citata legge, tenuto conto dell aggiornamento delle somme ( D.M. del , pubblicato nella G.U. n. 147 del ). Passando alla concreta liquidazione della somma, si può riconoscere a RRR Sss, quanto all invalidità permanente, tenuto conto della natura delle lesioni riportate, del grado di invalidità residuato e dell età del danneggiato, la somma di 1.603,09. A tale importo,secondo i criteri adottati in campo nazionale che prevedono 44,28 per ogni giorno di invalidità, si deve aggiungere 132,84 per 3 giorni di ITT ( 44,28 x 3 = 132,84 ) ed 442,80 per 20 giorni di ITP al 50% ( 44,28 : 2 = 22,14 x 20 = 442,80 ). Pertanto, per il danno biologico a RRR Sss deve essere liquidata la somma di 2.678,73, comprensiva di personalizzazione al caso concreto, considerato anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso in conseguenza del sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce dei postumi invalidanti accertati e del fato illecito di cui si è vittima ( danno morale, liquidato equitativamente ). Danno patrimoniale. A RRR Sss deve essere liquidata la somma di 75,00 per spese mediche documentate. 7 / 9
8 In definitiva la somma spettante a RRR Sss ammonta complessivamente ad 2.753,73. La somma è liquidata all attualità e, pertanto, non è suscettibile di rivalutazione monetaria; su di essa sono dovuti, però, gli interessi da lucro cessante nella misura del 2% calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sent del 1995, non sull importo liquidato all attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al , quale momento del sinistro, e quindi rivalutate anno per anno a partire dal e fino al momento del deposito della presente decisione. Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all effettivo soddisfo, con la trasformazione dell obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti sulla somma sopra liquidata all attualità gli ulteriori interessi al tasso legale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata, dell attività processuale svolta e della nota spese ( gli onorari appaiano eccessivi rispetto alla natura della controversia). Delle stesse va disposta la distrazione a favore dell Avv. Fff AAA, che ha dichiarato di non aver riscosso i diritti e gli onorari e di aver anticipato le spese. P.Q.M. Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da RRR Sss nei confronti di AAA Ggg e della Progress Assicurazioni S.p.A. ed a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa di quest ultima, nei confronti della Progress in L.C.A., in persona del Commissario liquidatore e della S.p.A. Generali Assicurazioni, in persona dei suoi legale rappresentanti p.t., quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 8 / 9
9 1) dichiara AAA Ggg esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa; 2) condanna la Progress in L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore e AAAGgg, con il vincolo della solidarietà, a pagare, a favore di RRR Sss, la somma di 2.753,73, oltre interessi come in motivazione; 3) condanna, altresì, AAA Ggg e la Progress in L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore, in solido tra loro, a pagare le spese e le competenze del presente giudizio che liquida in complessivi 1.962,00 di cui 113,00 per spese, 1.049,00 per diritti ed 800,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e C.P.A come per legge, con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., all Avv. Fff AAA; 4) dichiara la presente sentenza opponibile, ex art. 289 del D. Lgs , alla S.p.A. Generali Assicurazioni, in persona dei suoi legale rappresentanti p.t., quale impresa designata alla gestione dei sinistri posti a carico del fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Così deciso in Ottaviano, il Il Giudice di Pace dott.ssa Assunta ventimiglia 9 / 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO
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