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LA GIUNTA REGIONALE Visto il Decreto legislativo 230/99, Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell art. 5, della legge 30 novembre 1998, n. 419, con il quale è stato avviato un graduale processo di trasferimento dell assistenza sanitaria all interno degli istituti penitenziari dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale; Preso atto della Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), che sancisce (ai commi 283 e 284 dell articolo 2) il transito definitivo al Sistema sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Ministero della Giustizia; Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 Disciplina del Servizio sanitario regionale, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana; Richiamata la Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana, che stabilisce che la Regione Toscana, garantisce ai detenuti e agli internati nelle carceri toscane, i livelli essenziali di assistenza sanitaria concernenti le prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche e riabilitative, alla pari degli individui in stato di libertà; Preso atto del DPCM del 1 aprile 2008, che ha definito le Modalità e criteri per il trasferimento al servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria ; Considerato che il predetto DPCM 1 aprile 2008, all art. 5 comma 1, prevede che le funzioni sanitarie relative agli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) sono trasferite alle Regioni in cui i medesimi sono ubicati e definisce nell Allegato C le fasi per pervenire al superamento degli attuali OPG, fino alla restituzione ad ogni Regione italiana della quota di internati di provenienza dai propri territori e all assunzione della responsabilità per la presa in carico, attraverso programmi terapeutici e riabilitativi finalizzati all inserimento nel contesto sociale di appartenenza; Preso atto che l Accordo 26 novembre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, concernente la definizione di specifiche aree di collaborazione e gli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari e nelle case di cura e custodia, ha definito i bacini di utenza regionale di ciascuno degli attuali OPG, assegnando, nello specifico, all OPG di Montelupo Fiorentino l utenza delle Regioni Toscana, Liguria, Sardegna e Umbria; Visto l Accordo 13 ottobre 2011 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali (Rep. Atti n. 95/CU) sul documento recante Integrazione agli indirizzi di carattere prioritario sugli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) e nelle case di cura e custodia (CCC) di cui all Allegato C al DPCM 1 aprile 2008; Visto il Decreto legge 22 dicembre 2011, n.211, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012 n. 9, che all articolo 3 ter dispone il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, prevedendo che in ciascuna Regione, a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell assegnazione a casa di cura e custodia, siano eseguite esclusivamente all interno di apposite strutture sanitarie residenziali deputate ad accogliere i soggetti a cui è applicata dal magistrato tale misura, fermo restando che le persone non più ritenute socialmente pericolose devono essere dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale; Considerato che il comma 10 dell art. 3 ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2012, dispone espressamente che la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d intesa tra il Dipartimento dell amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l Agenzia del demanio e le Regioni ove gli stessi sono ubicati;

Visto il Decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero della Giustizia, del 1 ottobre 2012 che fissa i requisiti strutturali, tecnologici organizzativi delle strutture residenziali destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e all assegnazione di casa di cura e custodia; Considerato che l edificio in cui è attualmente situato l OPG di Montelupo F.no non risponde ai requisiti previsti dal predetto Decreto Interministeriale del 1 ottobre 2012; Vista la Legge 8 novembre 2012, n.189 Conversione con modificazioni del decreto legge 13 settembre 2012, n.158 che all art. 6 prevede che le risorse finanziarie di cui all art. 3-ter, comma 6 del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.9/2012, in deroga alla procedura di attuazione del programma ex art. 20 Legge n.67/88, sono ripartite tra le Regioni con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell Economia e Finanze, previa Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti Stato/Regioni e assegnate alla singola Regione con Decreto del Ministro della Salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima Regione; Visto il Decreto del Ministero della Salute, emanato di concerto con il Ministero dell Economia e della Finanze, del 28 dicembre 2012 che dispone il riparto del finanziamento di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.9/2012, e all art. 3, prevede la possibilità di stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse; Considerato che il sopra citato Decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012, stabilisce che le risorse sono assegnate alle Regioni con successivo decreto del Ministero della Salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo, proposto da ogni singola Regione, recante i seguenti contenuti: la descrizione complessiva degli interventi progettuali con l indicazione del numero, dell ubicazione geografica e delle caratteristiche generali delle strutture da realizzare, nel rispetto dei requisiti fissati dal Decreto del Ministero della salute, di concerto del Ministero della Giustizia del 1 ottobre 2012, una valutazione sulla dimensione e composizione delle risorse umane, e delle specifiche competenze necessarie alla piena funzionalità dei servizi sanitari operativi dopo l intervento, comprese le informazioni circa le modalità che si intendono adottare per il reperimento delle risorse umane, l indicazione, per ogni singolo progetto, del soggetto attuatore, ubicazione, popolazione servita, tipologia di intervento, numero dei posti letto, livello di progettazione, superficie lorda piana per posto letto, costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e stima dei tempi di realizzazione dell opera, la definizione di un sistema di indicatori capace di fornire informazioni sul raggiungimento degli obiettivi; Vista la Legge 23 maggio 2013, n. 57 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria che modifica l art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012 n. 9, prorogando la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari al 1 aprile 2014 e stabilendo nel contempo la data di scadenza per la presentazione dei programmi regionali di cui all art. 3-ter comma 6 del medesimo DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012, al 15 maggio 2013; Considerato che le finalità delle attività dirette alla tutela della salute dei cittadini detenuti, s inquadrano all interno della cornice programmatica del Programma regionale di sviluppo 2011-2015, approvato con risoluzione del Consiglio regionale n. 49 del 29 giugno luglio 2011, nella parte in cui sono delineate le linee di indirizzo per la programmazione regionale in materia di diritti di

cittadinanza e coesione sociale ed in particolare per gli aspetti che riguardano le politiche socio sanitarie; Considerata la deliberazione n. 841 del 3 ottobre 2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato linee di indirizzo per il superamento dell Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino; Considerata la proposta di Piano sanitario e sociale integrato regionale 2012-2015, approvata dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2011; Considerata inoltre la deliberazione n. 127 del 27 febbraio 2013, con la quale la Giunta regionale ha approvato le Linee d`intervento prioritarie in materia di salute della popolazione detenuta negli istituti penitenziari della Toscana per il biennio 2013 2014 ; Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 330 del 6 maggio 2013 è stato approvato lo schema di Accordo tra la Regione Toscana, la Regione Liguria, la Regione Sardegna e la Regione Umbria, per il superamento dell`ospedale Psichiatrico Giudiziario di Montelupo Fiorentino, prevedendo tra l altro di ospitare nelle strutture della Toscana destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e all assegnazione di casa di cura e custodia, un massimo di sette internati provenienti dal territorio umbro; Considerata prioritaria la soluzione al problema del superamento dell OPG di Montelupo Fiorentino, con le modalità indicate dall art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 febbraio 2012 n. 9, come modificato dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, che ha fissato la data di scadenza della presentazione dei programmi regionali di cui all art. 3-ter comma 6 del DL 211/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 9/2012, al 15 maggio 2013; Vista la nota prot. n.4201 del 12 febbraio 2013, con la quale il Direttore generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute ha comunicato alle Regioni le necessarie indicazioni per la predisposizione dei predetti programmi di utilizzo; Vista la nota n. AOO-GRT/174407/Q.80.130 del 3.07.2013 con la quale la Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, ha trasmesso al Ministero della Salute la documentazione progettuale al fine di ottenere il finanziamento per la realizzazione degli interventi diretti alla presa in carico dei pazienti toscani in OPG ed alla realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere individuate per il superamento dell ospedale psichiatrico giudiziario, in ottemperanza alle disposizioni di cui all art. 3 ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2012, al Decreto del Ministero della Salute di concerto del Ministero della Giustizia del 1 ottobre 2012 e al decreto del Ministero della Salute del 28 dicembre 2012; Visto l Allegato n.1, parte integrante della presente deliberazione, che contiene la soprarichiamata documentazione progettuale recante il Percorso regionale di superamento dell ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, finalizzato all attuazione del programma per la presa in carico dei pazienti toscani in OPG e per la realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrico giudiziari ai sensi dell art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, del DI 1.10.2012 e DM 28.12.2012; Considerato che gli interventi proposti nella documentazione progettuale di cui all Allegato n. 1, risultano coerente alle disposizioni sopra richiamate e rispondono agli orientamenti programmatici della Regione Toscana in merito al superamento dell ospedale psichiatrico giudiziario;

Rilevata la necessità di approvare il Percorso regionale di superamento dell ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, di cui all Allegato 1, finalizzato all attuazione del programma per la presa in carico dei pazienti toscani in OPG e per la realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali psichiatrico giudiziari ai sensi dell art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, del DI 1.10.2012 e DM 28.12.2012; Ritenuto opportuno impegnare la Giunta regionale, anche in virtù della ubicazione e del carattere storico dell edificio in cui è attualmente situato l OPG di Montelupo F.no, a promuovere tutte le iniziative finalizzate a definire la futura destinazione dell immobile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell art. 3 ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2012. A tal fine la Giunta regionale valorizzerà la collaborazione delle amministrazioni competenti, con il coinvolgimento del Comune di Montelupo Fiorentino che ha negli anni collaborato in modo attivo al percorso di superamento dell OPG, compiendo interventi diretti e ottenendo importanti ricadute sulle attività di reinserimento degli internati; Rilevata inoltre la necessità di accompagnare il processo di attuazione delle soluzioni progettuali previste dall Allegato 1, con il coinvolgimento ed il supporto tecnico scientifico del mondo accademico, al fine di: assicurare il pieno livello di umanizzazione, di sicurezza e di sostenibilità delle opere edilizie da realizzare e degli interventi programmati, promuovere lo sviluppo delle competenze professionali di tutte le figure professionali operanti nelle strutture sopra richiamate, anche con specifici percorsi formativi, monitorare il processo complessivo di superamento dell Ospedale psichiatrico giudiziario; Ritenuto che le attività connesse al superamento dell OPG, previste nell Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, siano verificate in fase di realizzazione mediante apposito monitoraggio semestrale, coordinato dalla Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale; Ritenuto altresì che il secondo modulo della Residenza per l esecuzione delle misure di sicurezza detentive, previsto nel sopra richiamato Allegato 1, debba essere attivato previa verifica della insussistenza di misure alternative da reperire nel sistema degli interventi territoriali; A voti unanimi DELIBERA 1. di approvare il Percorso regionale di superamento dell ospedale psichiatrico giudiziario ai sensi dell art. 3-ter del DL 211/2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, di cui all Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato all attuazione del programma per la presa in carico dei pazienti toscani in OPG e per la realizzazione delle strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrico giudiziari ai sensi dell art. 3-ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2012, n. 9, del DI 1.10.2012 e DM 28.12.2012; 2. di impegnare la Giunta regionale, anche in virtù della ubicazione e del carattere storico dell edificio in cui è attualmente situato l OPG di Montelupo F.no, a promuovere tutte le

iniziative finalizzate a definire la futura destinazione dell immobile, nel rispetto di quanto previsto dal comma 10 dell art. 3 ter del DL 211/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 9/2012. A tal fine la Giunta regionale valorizzerà la collaborazione delle amministrazioni competenti, con il coinvolgimento del Comune di Montelupo Fiorentino che ha negli anni collaborato in modo attivo al percorso di superamento dell OPG, compiendo interventi diretti e ottenendo importanti ricadute sulle attività di reinserimento degli internati; 3. di accompagnare il processo di attuazione delle soluzioni progettuali previste dall Allegato 1, con il coinvolgimento ed il supporto tecnico scientifico del mondo accademico, al fine di: assicurare il pieno livello di umanizzazione, di sicurezza e di sostenibilità delle opere edilizie da realizzare e degli interventi programmati, promuovere lo sviluppo delle competenze professionali di tutte le figure professionali operanti nelle strutture sopra richiamate, anche con specifici percorsi formativi, monitorare il processo complessivo di superamento dell Ospedale psichiatrico giudiziario; 4. di disporre che le attività connesse al superamento dell OPG, previste nell Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, siano verificate in fase di realizzazione mediante apposito monitoraggio semestrale, coordinato dalla Direzione generale diritti di cittadinanza e coesione sociale; 5. di disporre altresì che il secondo modulo della Residenza per l esecuzione delle misure di sicurezza detentive, previsto nel sopra richiamato Allegato 1, sia attivato previa verifica della insussistenza di misure alternative da reperire nel sistema degli interventi territoriali; 6. di incaricare il competente Settore della Direzione Generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale di mettere in atto le iniziative necessarie per coordinare e monitorare l attuazione degli interventi in esso contenuti, anche attraverso il coordinamento tra gli uffici regionali competenti e i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende USL.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell art. 18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca dati dagli atti amministrativi della Giunta regionale Toscana. Il Dirigente Responsabile BARBARA TRAMBUSTI SEGRETERIA DELLA GIUNTA IL DIRETTORE GENERALE ANTONIO DAVIDE BARRETTA Il Direttore Generale VALTERE GIOVANNINI