COMUNE DI CELLINO SAN MARCO Provincia di Brindisi ~~~~~~o~~~~~~ COPIA Ordinanza del Sindaco n. 3 del 18/12/2015 Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CONSIDERATO che: IL SINDACO è diffusa la consuetudine di celebrare festività ed eventi particolari con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere; tale condotta implica un oggettivo pericolo, anche per gli artifici dei quali è ammessa la libera vendita al pubblico, essendo questi in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito; serie conseguenze negative si possono determinare a carico degli animali domestici, in quanto il fragore di botti, oltre ad ingenerare una palese reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga esponendoli anche al rischio di smarrimento o investimento; notevoli danni possono, altresì, determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d incendio; DATO ATTO che: i principali incidenti sono determinati dall'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili); la maggior parte dei sinistri sono fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali; l accensione e il lancio di fuochi d artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti (Ordinanza n.3 del 18/12/2015 ) - pag. 1 di 5
e il lancio di razzi sono sempre state cause di disagio oltreché oggetto di lamentele di numerosi cittadini, stante, spesso, l uso incontrollato da parte di persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, intesa come tutela dell integrità fisica della popolazione e degli animali e della sicurezza urbana, occorre, con provvedimento contingibile e urgente, regolamentare, tra le altre cose, la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici dal giorno 20 Dicembre p.v. e sino al 6 Gennaio 2016; RITENUTO: Vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti; VISTO: l art. 6, comma 2, della Direttiva 2007/23/CE; gli artt. 57del R.D. 773/1931 e 110 del R.D. 635/1940; l art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall art. 6 del D.Lgs. 92/2008 convertito in L. n. 125/2008 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone comunicazione al Prefetto; la Circolare 11.01.01 n. 559 del Ministero dell Interno Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell incolumità pubblica in occasione dell accensione di fuochi artificiali; gli artt. 3 e 5 del D.Lgs. 58/2010 ; l art. 50 del D.Lgs. 267/2000; il vigente Statuto Comunale: (Ordinanza n.3 del 18/12/2015 ) - pag. 2 di 5
ORDINA A partire dal 20 Dicembre 2015 e fino al 6 Gennaio 2016 ai fini della tutela dell incolumità pubblica IL DIVIETO 1. di utilizzo di ogni tipo di fuoco di artificio, petardi e botti su tutto il territorio comunale ivi compresi quelli appartenenti alla nuova categoria V, D e E nei luoghi pubblici e privati ove in tale ultimo caso possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e/o privati appartenenti a terzi non consenzienti fatta eccezione per gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all art. 4 del D.Lgs. 58/2010; 2. di vendita, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d artificio ascrivibili alla categoria IV^ e V^, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita (ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie) e di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palloni luminosi; 3. di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi di carta di identità; 4. ai minori di anni 14 è, altresì, vietato ai sensi dell art. 5 del D.LGS. 58/2010 anche l acquisto, la detenzione e l utilizzo di fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora categoria 1); 5. di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all art. 57 del TULPS. L inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1-2-3-4 5 del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell art. 7 bis del D.LGS. 267/2000 (da 25,00 ad 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all Autorità Giudiziaria. Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell art. 13 della L. n. 689/81 e s.m.i. e (Ordinanza n.3 del 18/12/2015 ) - pag. 3 di 5
la successiva confisca ai sensi dell art. 20 comma 5 della legge citata. Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano declassificati contraffatti saranno perseguiti a termine di legge. Alla Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza. DISPONE Di trasmettere la presente Ordinanza a: Prefetto della Provincia di Brindisi; Questura di Brindisi; Comando Stazione Carabinieri di Cellino San Marco; Alla Tenenza della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico; Al Comando Polizia Locale di Cellino San Marco Dispone, altresì, che copia della presente sia affissa all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e sia pubblicata sul sito istituzionale dell Ente ai fini della pubblica conoscenza. AVVERTE Che avverso alla presente Ordinanza è possibile ricorrere all Autorità Giudiziaria Amministrativa ovvero proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di Legge. DA ATTO Della preventiva comunicazione a Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell art. 54 TUEL. Sindaco F.to Dott. DE LUCA Salvatore (Ordinanza n.3 del 18/12/2015 ) - pag. 4 di 5
RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE Copia della presente ordinanza viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi. Cellino San Marco, lì 18/12/2015 L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE f.to Sig.ra Antonella SPADARO (Ordinanza n.3 del 18/12/2015 ) - pag. 5 di 5