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Assessorato ai Servizi Sociali Contributi agli Enti del Terzo Settore Criteri generali per l assegnazione di contributi agli enti del terzo settore per il triennio 2018-2020 20/02/2018 Comune di Corbetta

Sommario A) Scopo del documento.... 2 A.1) Inquadramento normativo generale.... 2 A.2) Finalità.... 2 B) Soggetti beneficiari.... 3 B.1) Enti del Terzo Settore ammessi.... 3 B.2) Partenariati.... 4 B.3) Limitazioni.... 4 C) Destinatari degli interventi finanziati.... 4 D) Caratteristiche del contributo.... 4 D.1) Natura e limiti del contributo.... 4 D.2) Spese ammissibili.... 5 D.3) Spese non ammissibili.... 5 E) Fasi e tempi del procedimento.... 5 E.1) Responsabilità del procedimento.... 5 E.2) Avviso pubblico.... 6 E.3) Procedura per l assegnazione delle risorse.... 6 E.4) Istruttoria.... 6 E.5) Criteri di valutazione delle domande.... 7 E.6) Concessione del contributo.... 7 F) Adempimenti successivi alla concessione del contributo... 8 F.1) Adempimenti post concessione.... 8 F.2) Pagamento del contributo.... 8 G) Disposizioni generali.... 8 G.1) Conservazione documenti... 8 G.2) Obblighi di comunicazione e informazione.... 8 G.3) Decadenze, rinunce e revoche.... 8 G.4) Varianti.... 9 1

A) Scopo del documento. A.1) Inquadramento normativo generale. L art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1. L art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 ha rafforzato la valenza della norma appena citata: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province, Comuni e Comunità montane favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. In ogni caso, quando sono impiegate risorse pubbliche, si applica l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.. Ogni ente è quindi tenuto a stabilire preventivamente i criteri per la concessione di sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. Il Comune di Corbetta, in attuazione dell art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, ha approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 180 del 1990 il Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati. L art. 7 del Regolamento approvato dal Comune di Corbetta stabilisce che sono ammessi alle erogazioni: a) gli enti, le associazioni e le cooperative con sede in Corbetta e operanti sul territorio comunale; b) i soggetti individuati nella precedente lettera a) che, pur non avendo sede nel Comune, svolgono in modo continuativo e comprovato attività o servizi a favore di cittadini di Corbetta. Il Regolamento definisce in termini generali, agli artt. 10 e 11, le condizioni di erogazione dei contributi ordinari e straordinari, stabilendo una priorità per le attività socio sanitarie ed assistenziali. Al fine di integrare i criteri generali espressi dal Regolamento, la Giunta Comunale approva atti di indirizzo politico amministrativo volti a declinare meglio le priorità e le modalità di concessione dei benefici economici, aderendo maggiormente al dettato normativo. A.2) Finalità. Questo documento definisce le priorità e le modalità di concessione dei benefici economici in favore degli enti del terzo settore con il fine di sostenere e valorizzare le loro idee progettuali e i loro interventi nel territorio. Attraverso il contributo pubblico agli enti del terzo settore sono perseguite anche le seguenti finalità: a) sviluppare attività e/o servizi, anche innovativi, nel campo degli interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 2

b) sviluppare attività e/o servizi di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; c) sviluppare attività e/o servizi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate; d) sviluppare attività e/servizi nel campo dell educazione, della prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; B) Soggetti beneficiari. B.1) Enti del Terzo Settore ammessi. Possono chiedere un contributo pubblico gli enti del terzo settore disciplinati dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad esclusione delle imprese sociali e delle cooperative sociali e dei loro consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. Possono chiedere un contributo pubblico anche le associazioni e/o società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e che non siano qualificate come enti del terzo settore, purché abbiano sede legale o operativa in Lombardia con la seguente iscrizione/affiliazione: a) iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali (FSN); b) iscrizione al Registro CONI e/o affiliazione a Discipline Sportive Associazione (DSA) ed Enti di Promozione Sportiva (EPS); c) iscrizione al Registro CIP (registro CONI sezione parallela CIP) e/o affiliazione a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), a Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP) e Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP); Per le associazioni e/o società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, è necessario che sia presentato un progetto specifico che rientri in una o più di una delle finalità indicate al paragrafo A.2). Non sono ammissibili le associazioni e/o società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che al momento della presentazione della domanda: a) siano stati condannati per illecito sportivo da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP nei tre anni precedenti; b) siano stati condannati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP per l uso di sostanze dopanti nei cinque anni precedenti; c) siano stati sanzionati da CONI o FSN, DSA, EPS di appartenenza o CIP, nei cinque anni precedenti, con la squalifica, inibizione o radiazione ovvero con la sospensione, anche in via cautelare, prevista dal Codice di comportamento sportivo del CONI; d) svolgono attività nei settori esclusi di cui all art. 1 par. 1 e 2 del Reg. UE 1407/2013; e) siano imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all art. 2 punto 18 del Reg. UE 651/2014; 3

B.2) Partenariati. Il contributo pubblico può essere richiesto anche da partenariati tra enti del terzo settore ammissibili o da reti associative costituite ai sensi dell art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. All interno del partenariato, uno degli enti del terzo settore deve essere individuato quale Capofila in maniera chiara ed inequivocabile, con mandato rappresentare tutti i componenti del partenariato. All interno del partenariato possono essere coinvolti anche soggetti non ammissibili con la funzione di partner sponsor. Il partner sponsor condivide gli obiettivi del progetto e partecipa alle attività di progetto senza beneficiare del contributo, assicurando con risorse proprie un cofinanziamento a copertura dei costi sostenuti dal partenariato per la realizzazione del progetto. B.3) Limitazioni. In ogni caso, gli enti del terzo settore ammissibili non possono ottenere contributi pubblici più di due volte l anno, sia che abbiano presentato domanda singolarmente, sia che abbiano presentato domanda all interno di un partenariato. Non possono ottenere contributi pubblici i servizi e le attività che siano oggetto di un altro finanziamento pubblico o che siano oggetto di una convenzione con una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non possono ottenere contributi i soggetti ammissibili che abbiano debiti di qualunque specie e natura verso il Comune di Corbetta o verso concessionari di servizi incaricati di riscuotere tariffe e tributi di competenza comunale. La domanda potrà essere accolta solo una volta pagato il debito oppure una volta che sia stato approvato un piano di rateazione da parte del responsabile del procedimento del debito. C) Destinatari degli interventi finanziati. Le attività e i servizi finanziati con il contributo pubblico sono prioritariamente rivolte in favore di famiglie e persone residenti nel territorio del Comune di Corbetta. Nel caso di attività e/o servizi di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, la ricaduta del contributo pubblico può riguardare anche popolazioni in stati esteri, anche non appartenenti all Unione Europea. D) Caratteristiche del contributo. D.1) Natura e limiti del contributo. Il contributo è erogato a fondo perduto a carico del bilancio dell ente, nel limite delle dotazioni finanziarie stanziate in fase di approvazione del bilancio di previsione e di sue eventuali variazioni. 4

Il contributo pubblico riconosciuto non costituisce Aiuto di Stato. Il contributo pubblico massimo assegnabile per ogni domanda non può superare l 80% del costo totale ammissibile del progetto e comunque non può essere superiore a 2.000,00 EUR. Il cofinanziamento a carico del beneficiario, anche se costituito in partenariato, deve essere almeno pari al 20% del costo del progetto. Per progetto si intende anche una parte dell attività ordinariamente esercitata dall ente di terzo settore purché sia presentata in maniera articolata in forma di scheda progettuale. D.2) Spese ammissibili. Le spese ammissibili sono le seguenti: a) costi per il personale: sono i costi per le risorse umane coinvolte, attraverso contratti di lavoro o contratti di prestazione di servizi, nelle diverse fasi del progetto; b) materiale di consumo; c) spese per i partecipanti; d) spese connesse alla promozione e pubblicizzazione; e) noleggio o locazione di beni; f) spese per adempimenti derivanti dall accettazione del contributo g) altre spese coerenti con le finalità d e con le attività previste; h) spese generali indirette. D.3) Spese non ammissibili. Non sono ammissibili: a) gli interessi passivi; b) l acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili; c) imposta sul valore aggiunto recuperabile (l iva costituisce spesa ammissibile solo se è indetraibile, totalmente o parzialmente ed è stata realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario, indipendentemente dalla natura pubblica o privata di quest ultimo); d) multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e di contenziosi; e) ammortamenti non direttamente riferibili alle operazioni, deprezzamenti e passività; costi relativi alle composizioni amichevoli, agli arbitrati e gli interessi di mora; commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari; f) spese relative a un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito per le stesse spese di una misura di sostegno finanziario regionale, nazionale o dell Unione Europea; g) spese non necessarie o eccessive in termini di quantità/prezzo Non sono altresì ammissibili le spese relative a contributi in natura (es. valorizzazione del personale volontario). E) Fasi e tempi del procedimento. E.1) Responsabilità del procedimento. La responsabilità del procedimento è attribuita al Settore Servizi alla Persona, ai sensi e per gli 5

effetti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. E.2) Avviso pubblico. Il responsabile del procedimento pubblica uno o più avvisi di durata non inferiore a trenta giorni per consentire la presentazione delle domande di contributo pubblico da parte degli enti di terzo settore ammissibili. L avviso pubblico indica le modalità di presentazione della domanda, che potranno anche essere esclusivamente telematiche. L avviso pubblico indica il termine entro cui le attività oggetto di contributo devono essere concluse per poter ottenere il contributo pubblico. L avviso pubblico indica le risorse complessive messe a disposizione, sulla base degli stanziamenti di bilancio disponibili al momento della pubblicazione dell avviso. E.3) Procedura per l assegnazione delle risorse. Il contributo pubblico è riconosciuto a seguito di valutazione di merito dei progetti ad opera del Nucleo di Valutazione appositamente costituito su nomina del Responsabile del Settore Servizi alla persona. E.4) Istruttoria. Il responsabile del procedimento cura l istruttoria preliminare verificando: 1) il rispetto della scadenza di presentazione della domanda e dei relativi allegati indicati nell Avviso pubblico; 2) rispetto dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari di cui al paragrafo B.1); 3) completezza della documentazione e corretto utilizzo della modulistica; 4) rispetto dei parametri finanziari di cui al paragrafo D.1); 5) numero di progetti presentati coerente rispetto a quanto stabilito al paragrafo B.3). Il responsabile del procedimento comunica l esito della valutazione preliminare e può richiedere integrazioni documentali o chiarimenti. L ammissibilità dei progetti presentati è comunicata mediante avvisi pubblici e/o comunicazioni in modalità elettronica. 6

E.5) Criteri di valutazione delle domande. Per tutti i progetti di attività ammissibili si procederà alla valutazione e attribuzione del punteggio utilizzando i seguenti criteri: Criteri di Valutazione Punteggio 1.1 Completezza dell analisi dei fabbisogni e identificazione dei destinatari Fino a 10 1 EFFICACIA DEL PROGETTO 1.2 Coerenza tra obiettivi del Documento Unico di Programmazione del Comune di Corbetta e azioni previste dal progetto Fino a 15 Totale Max 25 2.1 Chiarezza e completezza del progetto Fino a 30 2.2 Presenza di elementi di particolare innovatività Fino a 10 2 QUALITA DEI PROGETTI E ADEGUATEZZA /SOSTENIBILITA ECONOMICO- FINANZIARIA 2.3 2.4 2.5 Adeguatezza degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei risultati Coerenza della pianificazione economico- finanziaria in relazione alle attività previste, alla suddivisione tra gli eventuali partner e ad un equilibrato rapporto costi/benefici Sostenibilità delle attività di progetto oltre il termine finale Fino a 5 Fino a 10 Fino a 10 2.6 Quota di finanziamento garantita da partner sponsor (1 punto ogni 2%) Fino a 10 Totale Max 75 TOTALE COMPLESSIVO Max 100 Il punteggio complessivo è pari ad un massimo di 100. Saranno finanziati solo le attività che raggiungono una valutazione di almeno 60 punti. E.6) Concessione del contributo. All esito delle valutazioni, il responsabile del procedimento predispone e pubblica la graduatoria dei progetti finanziati. La graduatoria è approvata entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande previsto dal relativo avviso. 7

F) Adempimenti successivi alla concessione del contributo. F.1) Adempimenti post concessione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il soggetto/partenariato assegnatario del contributo deve trasmettere, con le modalità indicate nell Avviso: 1) l accettazione del contributo pubblico concesso; 2) la documentazione prevista dalla disciplina fiscale vigente. La mancata presentazione dei documenti comporterà la decadenza dal contributo concesso. F.2) Pagamento del contributo. Il contributo pubblico potrà essere pagato al beneficiario: 1) per l intero importo, quando il contributo assegnato è inferiore a 1.000,00 EUR; 2) con un primo acconto del 50% e il successivo saldo del 50% al termine del progetto. In ogni caso, la rendicontazione finale deve essere presentata entro sessanta giorni dalla conclusione delle attività. G) Disposizioni generali. G.1) Conservazione documenti. I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto e attestante la spesa sostenuta per gli eventuali controlli da parte del Comune di Corbetta. G.2) Obblighi di comunicazione e informazione. I beneficiari del contributo pubblico assicurano che: 1) sia data ampia informazione in merito al sostegno del Comune di Corbetta per la realizzazione dei progetti; 2) qualsiasi documento relativo al progetto contenga una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal Comune di Corbetta. Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente alla pubblicazione sul sito del Comune di Corbetta dei dati da includere nell elenco delle operazioni finanziate pubblicato anche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. G.3) Decadenze, rinunce e revoche. In caso d inosservanza ed inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli d informazione e comunicazione, e dei divieti previsti da questo documento e dagli Avvisi pubblici, il Comune di Corbetta si riserva di dichiarare la decadenza dal beneficio non liquidando il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di provvedere alla revoca e adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite. Dopo l approvazione della graduatoria, eventuali rinunce devono pervenire a mezzo PEC 8

all indirizzo che sarà indicato nei rispettivi Avvisi. G.4) Varianti. Eventuali variazioni alle attività finanziate o alla composizione del partenariato dovranno essere preventivamente autorizzate dal responsabile del procedimento. Tuttavia, le variazioni non potranno comportare un aumento del contributo pubblico assegnato. Al contrario, se le spese ammissibili dovessero diminuire, il contributo pubblico potrà essere ridotto anche per assicurare il rispetto dei limiti previsti al paragrafo D.1). 9