Stagione Sportiva 2016-17 Tornei Coppe e Rassegne di COMUNICATO UFFICIALE N. 06 del 02 / 02 / 2017 faceboo k Sostieni lo sport di base Chiedi l'amicizia su Facebook a: Uisp Lombardia Il Comunicato comprende: - Organigramma struttura calcio regionale Lombardia - Prossimi incontri Torneo Regionale e Coppa Lombardia - Comunicazioni alle Società - Torneo Regionale date gare Torneo Regionale e Coppa Lombardia - Commissione Disciplinare D Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 01-21-11-2016 DECISIONE N. 02-20-12-2016 DECISIONE N. 03-20-12-2016 DECISIONE N. 04-14-01-2017 1
O R G A N I G R A M M A STRUTTURA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA (Approvato dall Ufficio di Presidenza del 08/07/2015) Presidente Vice Presidente Consiglio Regionale Direzione Regionale Coordinatore Segreteria Settore Attività Coordinatore Commissione Settore Comunicazione Settore Attività Disabilità Coordinatore Commissione Bilancio e Contabilità Responsabile Settore Arbitrale Coordinatore Commissione Commissione Settore Formazione Coordinatore Settore Disciplina Giudice di 1 Istanza Giudice di II Grado Coordinatore Commissione giudicante Tommaso Ramundo Cazzaniga Martino. Tommaso Ramundo, Fausto Baroffio, Maurizio Casapollo, Martino Cazzaniga, D Alessandro Pasquale, Pino Pedrazzoli, Alberto Saldi, Lorenzo Scano, Fabio Spaterna, Saronni Alberto, Bruno Zanon, Mario Ferraioli, Luigi Montalenti. Tommaso Ramundo, Maurizio Casapollo, Martino Cazzaniga, Mario Ferraioli, Luigi Montalenti. Luigi Montalenti. Baroffio Fausto Tommaso Ramundo, Pasquale D Alessandro, Bruno Zanon. Fabio Spaterna Pino Pedrazzoli Lorenzo Scano Mario Ferraioli Maurizio Casapollo. Alberto Saronni Luca Ruspini Maurizio Casapollo. Luigi Montalenti. Pino Pedrazzoli Martino Cazzaniga,Alberto Saldi 2
Prossimi incontri: Torneo Regionale gare del 12-03-2017 Girone A AMATORI ISEO (BS) UMBO UNITED (MB) sig. Serioli Giuseppe sig. Ambrosio Mauro mobile 368 3197193 mobile 338 6841303 maglie: rossa; blu maglie: nere,bianche, rossonere C.S. (da definire) ore Riposa : LA TORRE (BS) Girone B DARWIN (MI) CICOGNARA (MN) sig. Grossi Domenico sig. Maestrini Marco mobile 333 7271193 mobile 333 7271193 maglie: biancoverde maglie: bianca; rosso/blu C.S. Triestina Via Fleming, 13 Milano ore 12,00 (sintetico) Riposa : AMATORI CHIARI (BS) Girone C ALBA 72 (MI) FRANKC S TEAM (VA) sig. Balbi Francesco Leonardo sig. Nigro Franck Angelo mobile 334 3222116 mobile 348 3268646 maglie:azzurro/grigio; maglie: rossa; gialla arancione/nero C.S. Triestina Via Fleming, 13 Milano ore 10,00 (sintetico) Riposa : GRABI CINGIA (CR) Girone D AM. MARCARIA 2006 (MN) NEW TEAM (VA) sig. Morselli Francesco sig. Antonio Frascella mobile 338 3293638 mobile 3481409020 maglie: arancio/nere maglie: rosso/blu - bianca C.S. di Via Levata, MARCARIA (Mn) ore 11,00 (sintetico) Riposa : OMCC03 (MB) 3
Coppa Lombardia gare del 19-03-2017 Girone A ATLETICO AREA (MB) CANOTTIERI MINCIO (MN) sig. Alati Daniele sig. Dal Forno Massimo mobile 339 3752959 telefono 0376 391700 maglie: bianca/blu, maglie: rossa/blu rossa-bianca C.S. Ginestrino Via del Ginestrino, CARUGATE (Mn) ore 14,30 Riposa : UISP REZZATO (BS) Girone B BERNAREGGI (MB) PONTETERRESE (MN) sig. Dargenio Michele sig. Poma Giovanni mobile 333 3067600 mobile 346 8010187 maglie: gialla; bianca maglie: azzurro/bianco C.S. (da definire) ore Riposa : SANT'ANNA 2000 (BS) Girone C CENTRO GERBONE (VA) LEONI ARCORE (MB) sig. Vanoli Giacinto sig. Vergani Luca mobile 347 3744439 mobile 335 7693536 maglie: rossa maglie: bianco/rossa C.S. Gerbone Via D Acquisto, OLGIATE OLONA (Va) ore 14,30 Riposa : AMATORI CLUB 94 (CR) Girone D STELLA D'ORO (MI) EQUIPE GARIBALDI (VA) sig. Marzoli Mario Dal Sordo Antonio mobile 338 3307498 mobile 336 2352919 maglie: rosso/blu maglie: azzurre, bianca C.S. (da definire) ore Riposa : LEVATA MAIFIACK (CR) 4
COMUNICAZIONI alle SOCIETA Operatore BLSD Come certamente saprete, la pubblicazione del Decreto Balduzzi ha introdotto l'obbligatorietà anche per le Associazioni Sportive dilettantistiche della dotazione, a partire dal 30 giugno 2017, dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) nei luoghi dove si svolge l'attività (palestre, centri sportivi, ecc..) e in ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare il sistema cardiovascolare, oltre all'onere della formazione dei propri collaboratori che dovranno essere abilitati al loro utilizzo. Tutela Sanitaria La Normativa Vigente in materia di TUTELA SANITARIA prevede che tutti gli atleti partecipanti alle gare siano in possesso dell idoneità fisica, quindi l obbligo del certificato medico rilasciato dai Centri di Fisiologia Sportiva che ne attestino la specifica idoneità per svolgere attività agonistica. Il rispetto della Normativa è a cura del legale rappresentante della Società/Associazione (Presidente), il quale con l iscrizione al campionato attesta di esserne a conoscenza e conseguentemente di essere in regola con quanto prescritto. 5
Commissione Disciplinare D Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 01-21-11-2016 - Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Alberto Saldi Ha emanato la seguente decisione. Ricorrente Soc. A.S.D. Caselle Amatori Lurani Uisp Lodi SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 11/11/2016, trasmesso dal Presidente della UISP Regionale Lombardia il 11/11/2016, tramite e-mail, soggetto legittimato ai sensi della Normativa Generale, propone a questa Commissione d Appello di II Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. Claudio Cappelletti, n. tessera Uisp 160089995, giocatore della squadra ASD Caselle Amatori Lurani, che in data 4/4/16 disputava una gara contro la squadra ASD Carpiano del Campionato Over 35, del comitato di Lodi, perché la documentazione presentata sia dalla società che dalla struttura territoriale, si riscontrano alcune incongruità ed errori procedurali in particolare riguardo alle tempistiche di presentazione dei ricorsi. Si richiede il riesame della riconsiderazione della squalifica comminata dal provvedimento disciplinare assunto dalla commissione giudicante di I grado dal comitato Uisp Lodi, nei confronti della squalifica del Sig. Claudio Cappelletti, per anni 5 (cinque) come si evince dalla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 21 del 10/04/2016 (pag. 4) del 13 Campionato Lodigiano di Over 35, per vizio di forma AVOCAZIONE Accertato che l atto presentato dal Presidente Regionale della Uisp, è in conformità alle disposizioni della Normativa Generale; preso atto dell istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentataci; visionato il comunicato ufficiale della UISP Comitato di Lodi, N. 21 del 10/04/2016; visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni; letto le mail della Soc. ASD Caselle Amatori Lurani prendendo in esame solo il ricorso, avverso il provvedimento disciplinare inflitto al tesserato : Sig. Claudio Cappelletti, n. tessera Uisp 160089995 squalifica per anni 5(cinque) MOTIVAZIONE Dopo aver letto la documentazione presentata, verificati i fatti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso, rapporto di gara, il supplemento al rapporto di gara, non essendoci nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti. 6
Verificati che gli art. con cui sono stati presi i provvedimenti disciplinari del giudice di prima istanza, si riesamina il tutto per un riscontro di vizio di forma per quanto emesso dopo la prima comunicazione sanzionatoria pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 21 del 10/04/2016 (pag. 4) del 13 Campionato Lodigiano di Over 35. Il tesserato Sig. Claudio Cappelletti, per quanto agli atti riferiti e verificati nella gara, con le delucidazioni assunte in sede di esame, si consta che le violazioni agli articoli della Normativa Generale Uisp, siano da considerare e da sanzionare più di uno, a quello previsto dal comunicato citato, con il disciplinare degli art. 131RD 132RD 136RD P. Q. M. DISPONE Di accogliere parzialmente l istanza del Presidente Regionale della Uisp Lombardia, per il tesserato Sig. Claudio Cappelletti, tenendo conto che gli art. applicati non contengono il massimo editato e sono stati emanati in conformità del regolamento disciplinare UISP, infliggendo al o Sig. Claudio Cappelletti, n. tessera Uisp 160089995 squalifica mesi 16 fino al mese di Luglio 2017 compreso. Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Lega Uisp Regionale Lombardia e della Uisp del comitato di Lodi, ed inoltrata al ricorrente, per gli adempimenti di cui all Art. 95 - lettera a) comma 3 R.D. Si dispone la restituzione della cauzione se versata, per l accoglimento parziale delle sanzioni. Così deciso in Milano, il 21/11/2016 Comm. Disciplinare d Appello Uisp Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Alberto Saldi La presente delibera, composta da n 3 pagine, è stata inviata, in data 21/11/2016, via e-mail a: Comitato Uisp di Lodi Comitato Regionale Uisp Lombardia 7
Commissione Disciplinare D Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 02-20-12-2016 - Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Ha emanato la seguente decisione. Ricorrente Soc. A.S.D. Z.R.T. Amatori Costedenolo Settore Uisp Brescia SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 13/12/2016, trasmesso alla segreteria della UISP Regionale Lombardia il 13/12/2016, tramite e-mail dal Comitato Brescia attività, della Soc. A.S.D. Z.R.T. Amatori Costedenolo, soggetto legittimato ai sensi dell Art. 67 R.D., propone a questa Commissione Disciplinare d Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. El Moustour Nourdin, n. tessera Uisp 170139104, disputava una gara contro la squadra ASD GSO Oratorio Buffalora, il giorno 03/12/2016 del Campionato di calcio a 11 Girone B, del comitato di Brescia, richiedendo il riesame della riconsiderazione della squalifica comminata dal provvedimento disciplinare assunto dalla commissione giudicante di I grado dal comitato Uisp Brescia, nei confronti della squalifica per due mesi, come si evince dalla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 10 del 08/12/2016. AVOCAZIONE Accertato che l atto presentato dal A.S.D. Z.R.T. Amatori Costedenolo è in conformità alle disposizioni della Normativa Generale; preso atto del versamento della cauzione al ricorso; preso atto dell istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentataci; visionato il comunicato ufficiale della UISP Comitato di Brescia, N. 10 del 08/12/2016; visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni; Sentito l Arbitro interessato direttore di gara; prendendo in esame solo il ricorso, avverso il provvedimento disciplinare inflitto al tesserato : Sig. El Moustour Nourdin, n. tessera Uisp 170139104 squalifica per mesi 2(due) MOTIVAZIONE Dopo aver letto la documentazione presentata, verificati i fatti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso, rapporto di gara, il supplemento al rapporto di gara, non essendoci nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti. 8
Verificati che gli art. con cui sono stati presi i provvedimenti disciplinari del giudice di prima istanza, per quanto agli atti riferiti e verificati nella gara, con le delucidazioni assunte in sede di esame, sono da ritenere congrui. Si è anche constatato, che il giudice di primo grado, nell applicazione degli articoli che regolano la disciplina, ha tenuto conto degli attenuanti applicando il minimo editabile. P. Q. M. DISPONE Di non accogliere l istanza del del Reclamo della Società A.S.D. Z.R.T. Amatori Costedenolo, per il tesserato Sig. El Moustour Nourdin, tenendo conto che il giudice di primo grado, nell applicazione degli art. che regolano la disciplina, ha tenuto conto degli attenuanti applicando il minimo editabile in conformità del regolamento disciplinare UISP, per cui si Conferma la squalifica imputata: o Sig. El Moustour Nourdin, n. tessera Uisp 170139104 o squalifica per mesi 2(due) a tutto il 15/03/2017 tenuto conto della sospensione dell attività. Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Uisp Regionale Lombardia e della Attività Uisp del comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all Art. 96 R.D. lettera a) della N.G. vigente. Si dispone l incamerazione della cauzione versata, per il non accoglimento del ricorso. Così deciso in Milano, il 20/12/2016 Comm. Disciplinare d Appello Uisp Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga La presente delibera, composta da n 3 pagine, è stata inviata, in data 23/12/2016, via e-mail a: Comitato Uisp Comitato di Brescia Comitato Regionale Uisp Lombardia 9
Commissione Disciplinare D Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 03-20-12-2016 - Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Ha emanato la seguente decisione. Ricorrente Soc. A.S.D. GSO Oratorio Buffalora Settore Uisp Brescia SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 13/12/2016, trasmesso alla segreteria della UISP Regionale Lombardia il 13/12/2016, tramite e-mail dal Comitato Brescia attività, della Soc. A.S.D. GSO Oratorio Buffalora, soggetto legittimato ai sensi dell Art. 67 R.D., propone a questa Commissione Disciplinare d Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento disciplinare nei confronti del Sig. Russo Danilo, n. tessera Uisp 170091189, disputava una gara contro la squadra A.S.D. Z.R.T. Amatori Costedenolo, il giorno 03/12/2016 del Campionato di calcio a 11 Girone B, del comitato di Brescia, richiedendo il riesame della riconsiderazione della squalifica comminata dal provvedimento disciplinare assunto dalla commissione giudicante di I grado dal comitato Uisp Brescia, nei confronti della squalifica per due mesi, come si evince dalla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n 10 del 08/12/2016. AVOCAZIONE Accertato che l atto è stato presentato dal A.S.D. GSO Oratorio Buffalora in conformità alle disposizioni vigenti della Normativa Generale; preso atto del versamento della cauzione al ricorso; preso atto dell istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentataci; visionato il comunicato ufficiale della UISP Comitato di Brescia, N. 10 del 08/12/2016; visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni; sentito l Arbitro interessato direttore di gara; prendendo in esame solo il ricorso, avverso il provvedimento disciplinare inflitto al tesserato : Sig. Russo Danilo, n. tessera Uisp 170091189, squalifica per mesi 2(due) MOTIVAZIONE Dopo aver letto la documentazione presentata, verificati i fatti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso, rapporto di gara, il supplemento al rapporto di gara, ascoltato l arbitro interessato, non essendoci nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti. 10
Verificati che gli art. con cui sono stati presi i provvedimenti disciplinari del giudice di prima istanza, per quanto agli atti riferiti e verificati nella gara, con le delucidazioni assunte in sede di esame, sono da ritenere congrui. Si è anche constatato, che il giudice di primo grado, nell applicazione degli art. che regolano la disciplina, ha tenuto conto degli attenuanti applicando il minimo editabile. P. Q. M. DISPONE Di non accogliere l istanza del del Reclamo della Società A.S.D. GSO Oratorio Buffalora, per il tesserato Sig. Russo Danilo, tenendo conto che il giudice di primo grado, nell applicazione degli art. che regolano la disciplina, ha tenuto conto degli attenuanti applicando il minimo editabile in conformità del regolamento disciplinare UISP, per cui si Conferma la squalifica imputata: o Sig. Russo Danilo, n. tessera Uisp 170091189 o squalifica per mesi 2(due) a tutto il 15/03/2017 tenuto conto della sospensione dell attività. Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Uisp Regionale Lombardia e della Attività Uisp del comitato di Brescia, per gli adempimenti di cui all Art. 96 R.D. - lettera a) della N.G. vigente. Si dispone l incamerazione della cauzione versata, per il non accoglimento del ricorso. Così deciso in Milano, il 20/12/2016 Comm. Disciplinare d Appello Uisp Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga La presente delibera, composta da n 3 pagine, è stata inviata, in data 23/12/2016, via e-mail a: Comitato Uisp Comitato di Brescia Comitato Regionale Uisp Lombardia 11
Commissione Disciplinare D Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 04-14-01-2017 - Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Alberto Saldi Ha emanato la seguente decisione. Ricorrente Soc. A.S.D. Palermo 1998 Settore Uisp Mantova SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 24/12/2016, trasmesso alla segreteria della UISP Regionale Lombardia il 24/12/2016, tramite e-mail, della Soc. A.S.D. Palermo 1998, soggetto legittimato ai sensi dell Art. 67 R.D., propone a questa Commissione Disciplinare d Appello della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice di I istanza, per il provvedimento nei confronti della Società, in riferimento al Socio Sig. Cataldo Davide, n. tessera Uisp 161143499, del 7/05/2016, che partecipava alla gara nelle fila della Società ASD Palermo 1998, contro la squadra A.S.D. Napoli, il giorno 04/12/2016 del Campionato di calcio a 8 Serie A, attività 2016/2017, del comitato di Mantova, richiedendo il riesame della riconsiderazione del provvedimento della perdita della gara alla Società ASD Palermo 1998, per errore tecnico Arbitrale. AVOCAZIONE Accertato che l atto è stato presentato dal A.S.D. Palermo 1998 in conformità alle disposizioni vigenti della Normativa Generale; preso atto del versamento della cauzione al ricorso; preso atto dell istanza del riesame, visionando attentamente la documentazione presentataci; visionato il comunicato ufficiale della UISP Comitato di Mantova, N. 03 del 21/12/2016; visionato, il referto Arbitrale con i suoi allegati e integrazioni; prendendo in esame solo la motivazione del ricorso, Il direttore di gara (arbitro) ha commesso varie inadempienze per lo svolgimento corretto dell incontro : MOTIVAZIONE Dopo aver letto la documentazione presentata, verificati i fatti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti ufficiali in nostro possesso, rapporto di gara, il supplemento al rapporto di gara, ascoltato l arbitro interessato, non essendoci nessuna ragione per dubitare sulla veridicità di tali atti. Verificati che gli art. con cui sono stati presi i provvedimenti disciplinari del giudice di prima istanza, per quanto agli atti riferiti e verificati nella gara, con le delucidazioni assunte in sede di esame, sono da ritenere congrui. 12
Tenendo conto che il direttore di gara, ha solo il compito di identificare i calciatori e il possesso delle tessere Uisp dei calciatori iscritti nella lista gara presentati, ciò che è avvenuto nella circostanza della gara e in quelle antecedenti, e che qualsiasi forma di illecito sia sulla tessera sia sulle eventuali sanzioni disciplinari di qualsiasi tesserato in lista, non è tenuto a qualsiasi titolo ad intervenire su detti fatti, ma sarà la commissione di primo grado, dopo i controlli dei tesserati iscritti in lista ad adoperarsi affinché vengano ripristinate le regole da tutti accettate, applicando le sanzioni del caso. P. Q. M. DISPONE Di non accogliere l istanza del Reclamo della Società A.S.D. Palermo 1998, per la motivazione sopra esposta, non ravvedendo nessuna inadempienza del direttore di gara Si dispone che detta delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Attività Uisp Regionale Lombardia e della Attività Uisp del comitato di Mantova, per gli adempimenti di cui all Art. 96 R.D. - lettera a) della N.G. vigente. Si dispone l incamerazione della cauzione versata, per il non accoglimento del ricorso. Così deciso in Milano, il 14/01/2017 Comm. Disciplinare d Appello Uisp Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Alberto Saldi La presente delibera, composta da n 3 pagine, è stata inviata, in data 14/01/2017, via e-mail a: Comitato Uisp Comitato di Brescia Comitato Regionale Uisp Lombardia Così deciso in Milano, il 02012/2017 Giudice di 1 Istanza Settore Disciplina Comunicato Ufficiale n. 06 del 02/02/2017 composto da 13 pagine. 13