Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 27 ottobre 2010, n

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Giurisprudenza di legittimità CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. II, 27 ottobre 2010, n. 21983 Limiti di velocità Accertamento delle violazioni Autovelox Uso su strade non comprese nel decreto prefettizio Omessa contestazione immediata Conseguenze. E legittimo l uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso) anche quando il dispositivo sia utilizzato su strade non comprese nel decreto prefettizio, purchè si proceda a contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall art. 201, comma 1-bis, C.d.S. In dette circostanze, è legittima l omessa contestazione immediata quando ricorrono le cause di giustificazione indicate dal comma 1-bis dell art. 201 ovvero dell art. 304 del reg. di esecuzione, e tale motivazione risulti regolarmente inserita, a giustificazione della detta omissione, nel relativo verbale di contestazione. (Cass. Civ., sez. II, 27 ottobre 2010, n. 21983). (Massima redazionale) Ritenuto che il Comune di Stignano ha impugnato per cassazione la sentenza n. 266/2008, depositata il 09/07/2008, con la quale il Tribunale di Locri Sezione staccata di Siderno ha rigettato l appello da esso Comune proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Stilo, che aveva accolto l opposizione proposta, ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, da Q. N. A. avverso il verbale di accertamento e contestazione di infrazione, emesso dal Comando della Polizia municipale di Stignano, avente ad oggetto la violazione dell art. 142, commi 1 e 8, del codice della strada; - che, a fondamento della opposizione, Q. N. A. aveva eccepito l inidoneità tecnica della strumentazione di accertamento della velocità, la mancata contestazione immediata della violazione e la nullità del verbale notificato; - che il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, la violazione del limite di velocità era stata accertata a mezzo velomatic 512 e che non vi era stata contestazione immediata, ha rigettato l appello del Comune rilevando che il quadro normativo conseguente alla entrata in vigore del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2002, esclude la sussistenza di un arbitraria facoltà per l amministrazione di precostituirsi un ipotesi di deroga al principio di contestazione immediata della violazione, che costituisce ora la regola della contestazione, essendo al contrario predeterminati sia i casi che le sedi stradali interessate dall utilizzazione degli strumenti elettronici di rilevazione della velocità; - che, nella specie, la violazione era stata accertata in un tratto di strada non ricompresa dal Prefetto tra le strade extraurbane secondarie nelle quali è stata accertata l esistenza di obiettive circostanze che legittimano l impiego di apparecchiature a distanza; - che il Tribunale, pur dando atto che l apparecchiatura utilizzata risultava dal verbale di accertamento omologata con decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 27 novembre 1989, ha rilevato altresì che il Comune, nei due gradi di giudizio, non aveva prodotto il certificato di omologazione del velomatic in concreto utilizzato, sicché questo non poteva ritenersi una valida, fonte di prova della violazione dell art. 142; - che il Comune di Stignano propone quattro motivi di ricorso; - che, con il primo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 121 del 2002, nonché violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, affermando che la disposizione dell art. 4 del citato decreto-legge non preclude la possibilità per gli agenti di polizia di procedere a rilevazione delle violazioni del limite di velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche tutte le volte in cui, non rientrando la strada tra quelle espressamente previste dalla citata disposizione e non essendo la strada stessa inclusa dal Prefetto nell elenco delle strade in cui possono essere utilizzate dette Via Consolare, 1 47121 Forlì (FC) Tel. 0543.704015 Fax. 0543.701411

- 2 - apparecchiature, queste siano utilizzate direttamente dagli agenti stessi, i quali devono procedere a contestazione immediata salvo il caso in cui ciò non sia possibile ai sensi dell art. 201 del codice della strada e dell art. 384 del relativo regolamento di esecuzione; evenienza, questa, che si era verificata nel caso di specie, essendosi dato atto nel verbale di contestazione che non era stato possibile procedere a contestazione immediata dell infrazione, ai sensi di quanto previsto dall art. 201, comma 1-bis, lett. c), del codice cella strada e dell art. 384 del regolamento di attuazione; - che il Comune formula quindi il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte Suprema che gli agenti di polizia in servigio sulle strade per le quali non è applicabile la speciale disciplina di cui all art. 4 del d.l. n. 121/2002, convertito in legge. n. 168/2002 (per l assenza del decreto prefettizio ex art. 4, c. 2, cit.) possono parimenti procedere al rilevamento della velocità tenuta dai conducenti gli autoveicoli a mezzo apparecchiature elettroniche (autovelox) dagli stessi agenti direttamente gestite se pur con l obbligo della immediata contestazione della velocità vietata, salvo però le eccezioni espressamente previste dall art. 201 dello stesso codice ed esemplificate dall art. 384 del suo regolamento di attuazione»; - che, con il secondo motivo, il Comune deduce violazione e falsa applicazione dell art. 4 d.l. n. 121 del 2002 e degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, in relazione all art. 384 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice stesso, sostenendo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che l art. 201 del codice e l art. 384 del regolamento devono trovare applicazione anche dopo l entrata in vigore dell art. 4 d.l. n. 121, per il caso di violazioni accertate direttamente dagli agenti di polizia con l ausilio di apparecchiature elettroniche su strade non comprese nel decreto prefettizio adottato in applicazione dell art. 4, comma 2, del citato decreto-legge; - che, a conclusione del motivo, il Comune formula il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte Suprema che nel caso di accertamento della violazione dei limiti di velocità a mezzo autovelox (art. 142 del codice della strada), da parte degli agenti di polizia che direttamente gestiscono l apparecchiatura elettronica, è consentita la contestazione differita dell infrazione quando si verificano le situazioni di impossibilità contemplate dall art. 201, c. 1- bis (lett. e); e ciò pur con l obbligo della specificazione a verbale delle ostative ragioni, che se riconducibili a quelle tipizzate dall art. 384 (lett. e) del regolamento divengono insindacabili»; - che, con il terzo motivo, il Comune di Stignano denuncia violazione dell art. 142 del codice della strada e violazione e falsa applicazione dell art. 345 del regolamento di esecuzione nonché del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 2971 del 27 novembre 1989, rilevando che ai fini della sussistenza del requisito della omologazione dell apparecchiatura elettronica utilizzata nella specie, doveva aversi riguardo alla circostanza che il modello di apparecchiatura sia omologato e non anche la singola specifica apparecchiatura in concreto usata: e, nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento dava atto dell esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata; - che il Comune formula il seguente quesito di diritto: «Dica la Corte Suprema che non è necessario che ogni esemplare di strumento elettronico rilevatore della velocità (art. 345 c. 2, regolamento del C.d.S.) - prima dell uso da parte degli organi di polizia - sia sottoposto ad omologazione da parte del Ministero dei LL.PP., essendo sufficiente che sia stato preventivamente omologato il tipo di strumento usato7; - che, con il quarto motivo di ricorso, il Comune deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenuta mancanza del certificato di omologazione dell apparecchiatura utilizzata pur in presenza dell attestazione, contenuta nel verbale di accertamento, dell intervenuta omologazione del tipo di apparecchiatura in concreto usata, e ciò nonostante che il Tribunale abbia fatto riferimento alla sentenza n. 23978 del 2007, che aveva affermato la piena efficacia probatoria degli strumenti elettronici sino a che non venga dimostrato il mal funzionamento;

- 3 - - che Q. N.A. non ha svolto attività difensiva; - che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero. Considerato - che il relatore designato ha formulato la proposta di accoglimento del ricorso; - che a tale proposta non sono state formulate critiche di sorta; - che il ricorso può essere accolto, essendo manifestamente fondati i primi tre morivi di ricorso e risultando assorbito il quarto. Al riguardo questa Corte osserva quanto segue. Quanto al primo motivo, trova applicazione il principio reiteratamente affermato da questa Corte, secondo cui il disposto del comma 1 dell art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, convertito, con modificazioni, nella legge n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l utilizzazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 cod. strada (limiti di velocità e sorpasso), tra l altro, anche in funzione del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l obbligo della contestazione immediata. Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall art. 201, comma 1-bis, cod. strada (Cass. n. 376 del 2008; n. 1889 del 2008). Quanto al secondo motivo, esso è fondato, trovando applicazione il principio per cui in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l indicazione nel relativo verbale notificato di una delle ragioni, tra quelle indicate dall art. 384 del regolamento di esecuzione di detto codice, che rendono ammissibile la contestazione differita dell infrazione (nella specie, art. 384 reg., lettera e, del regolamento di esecuzione del codice della strada, concernente l ipotesi in cui l accertamento avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono la determinazione dell illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nell impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari ) rende ipso facto legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte organizzative dell Amministrazione (v. tra le più recenti, Cass. n. 24355 del 2006; Cass. n. 9308 del 2007, nonché Cass. n. 19032 del 2008). Quanto al terzo motivo, trovano applicazione i principi secondo cui la necessità di omologazione dell apparecchiatura di rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici (n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell omologazione da parte dei competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale

- 4 - l apparecchiatura può essere validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere commercializzate dal costruttore (Cass. n. 28333 del 2008, cit.; n. 9950 del 2007); - in tema di rilevazione dell inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento dell infrazione debba contenere, a pena di nullità, l attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l uso, giacché, al contrario, l efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell attrezzatura a pregiudicarne l efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass. n. 28333 del 2008, cit., e altre ivi richiamate). È assorbito il quarto motivo. - che, pertanto, in conseguenza dell accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata; - che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell art. 384 cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto dell opposizione proposta da Q. N. A.; - che quest ultimo, in applicazione del principio della soccombenza, deve essere condannato al pagamento, in favore del Comune, delle spese dell intero giudizio, liquidate come da dispositivo. P.T.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l opposizione proposta da Q. N. A.; condanna quest ultimo al pagamento delle spese dell intero giudizio che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in Euro 450,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 220,00 per diritti, ed Euro 180,00 per onorari; per il giudizio di appello, in Euro 570,00, di cui Euro 50,00 per spese, Euro 270,00 per diritti ed Euro 250,00 per onorari di avvocato; per il giudizio di legittimità, in Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge per tutti i gradi del giudizio.

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