Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Documenti analoghi
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 5 settembre 2013 (OR. en) 12173/13 Fascicolo interistituzionale: 2013/0219 (NLE) LIMITE UD 180

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. Bruxelles, 8 giugno 2012 (18.06) (OR. en) 10040/2/12 REV 2. Fascicolo interistituzionale: 2012/0087 (NLE)

Osservazioni ( 2 ) Parere Circostanziato ( 3 ) EFTA ( 4 ) TR ( 5 ) Belgio Bulgaria

Studio Consumer Barometer 2017

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Sondaggio d'opinione paneuropeo sulla salute e la sicurezza sul lavoro

Commissione delle Comunità Europee European Innovation Scoreboard 2005: (Quadro di valutazione dell innovazione in Europa)

8. Numero di partita IVA 9. Numero d identificazione dell operatore 10. Numero di registrazione legale

Prospetto: documento d identità nazionale Per persone fisiche

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

REGOLAMENTO (UE) N. 745/2010 DELLA COMMISSIONE

OBBLIGO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Anno Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di decisione del Consiglio

CERTIFICATO RIGUARDANTE L AGGREGAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE, OCCUPAZIONE O RESIDENZA. Malattia maternità decesso (assegno) invalidità

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Swiss-European Mobility Programme

Gennaio-Novembre 2018

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE. del

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/891 DELLA COMMISSIONE

Unioncamere: un 2016 di crescita per un imprenditore su tre

Stampante Bluetooth Manuale di istruzioni

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1378/2014 DELLA COMMISSIONE

Quote latte: 19 milioni di euro di multe ai tre Stati membri che hanno superato le rispettive quote

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

ALLEGATO. della. relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio

Swiss-European Mobility Programme

L istruzione. obbligatoria

ALLEGATI. della. Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. riguardante l'iniziativa dei cittadini europei. {SWD(2017) 294 final}

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 1

L 131/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Audizione di Philip Morris Italia Srl su Accise Tabacchi. presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei Deputati Roma, 19 Novembre 2013

Quadro di valutazione dei trasporti dell Unione Europea

18 CONFRONTI EUROPEI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Riesame della direttiva 2006/1/CE

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Crescita, competitività e occupazione: priorità per il semestre europeo 2013 Presentazione di J.M. Barroso,

[notificata con il numero C(2006) 4308] (2006/662/CE)

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GEMELLAGGIO DI CITTA 2004 MODULO A INCONTRI DI CITTADINI FASE No DOMANDA DI SOVVENZIONE PER GLI INCONTRI DI CITTADINI

3. L indagine coprirà un periodo di un anno a partire dal 1 o ottobre 2005.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Sondaggio d'opinione paneuropeo sulla salute e la sicurezza sul lavoro

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) /... DELLA COMMISSIONE. del

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

Allargamento della UE a dieci nuovi paesi: principali effetti ai fini IVA

ENTRATE E SPESE DEL FEAGA RELATIVE ALL ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 RIPARTITE PER STATO MEMBRO

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2009 DELLA COMMISSIONE

6.1 LE FONTI DEI DATI

PREZZI ALL IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

Per approfondimenti: Movimento turistico nelle zone di Verona capoluogo, Lessinia, Altri comuni. Movimento turistico nella zona Lago

INFORMAZIONI PERSONALI

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Europa cept Emissione comune europea : gli edifici postali di ieri e di oggi. ANDORRA FRANCESE ANDORRA SPAGNOLA AUSTRIA AZZORRE BELGIO CIPRO

L'Europa delle Regioni e degli Enti locali Cifre chiave 2009

JANUARY 2017 LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA 1

ATTO DI CANDIDATURA. Posizione professionale attuale

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 330 final - ANNEX 4.

Prelievi per un totale di 221 milioni di euro per superamento delle quote latte

Bruxelles, COM(2016) 85 final ANNEX 4 ALLEGATO. della

posteurop 2000 Emissione comune europea : i giovani e il futuro. Andorra francese Andorra spagnola austria aland azzorre belgio cipro danimarca

Protocollo

posteurop 1996 Emissione comune europea : le donne celebri. aland Andorra spagnola Andorra francese azzorre austria belgio cipro Europa 210

Semplificazioni in materia di compilazione e presentazione dei modelli INTRASTAT

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 465 final - ANNEX 4.

CONSUMATORI SMART, SOGNO O REALTÀ?

9332/15 ADD 3 ans/gl/s 1 DG D 2A

PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI INDUSTRIALI

TAVOLA MOVIMENTO CLIENTI NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER PAESE DI RESIDENZA, CATEGORIE E TIPOLOGIE DI ESERCIZI Anno 2015

ATTO FINALE. AF/EEE/BG/RO/it 1

segue Dati sottoposti a rettifiche e revisioni successive. Ultimo aggiornamento su Paese

TEMA 2. Andrea Salustri,

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L Unione Europea e le sue istituzioni: un introduzione

ANNEX ALLEGATO. della. proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

Bando Erasmus + Mobilità per Traineeship 2018/2019

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 202 final - ANNEX 4.

Transcript:

Testo originale Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito Decisione n. 1/2013 del comitato congiunto UE-EFTA che modifica l appendice III della Convenzione Accettata il 1 luglio 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 1 luglio 2013 Il Comitato congiunto UE-EFTA, vista la Convenzione del 20 maggio 1987 1 relativa ad un regime comune di transito, in particolare l articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) La Croazia è entrata a far parte dell UE il 1 luglio 2013. (2) È opportuno pertanto trasferire dalla parte riservata ai paesi EFTA le versioni in lingua croata delle diciture riportate nella Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito («Convenzione») e inserirle nelle parti riservate agli Stati membri dell UE. (3) Inoltre, a seguito dell adesione della Croazia all UE, è necessario introdurre nella Convenzione alcuni adattamenti tecnici per quanto riguarda i formulari relativi alla garanzia elencati nell appendice III. (4) Per consentire l utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia all UE, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potrebbero continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti. (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la Convenzione, ha adottato la presente decisione: 1 RS 0.631.242.04 La Convenzione del 20 mag. 1987 relativa ad un regime comune di transito concerneva originariamente le seguenti parti contraenti: Comunità economica europea, Repubblica d Austria, Repubblica di Finlandia, Repubblica d Islanda, Regno di Norvegia, Regno di Svezia e Confederazione Svizzera. Il 1 gen. 1995, la Repubblica d Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia hanno aderito alla Comunità economica europea e da tale data non sono più parti contraenti autonome della Convenzione. Il 1 lug. 1996, la Repubblica di Polonia, la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca e la Repubblica di Ungheria hanno aderito alla Convenzione. Con l adesione all UE, dal 1 mag. 2004 questi paesi non sono più Parti contraenti autonome della Convenzione. Il 1 lug. 2012, la Repubblica di Croazia ha aderito alla Convenzione. Con l adesione all UE, dal 1 lug. 2013 questo paese non è più Parte contraente autonome della Convenzione. La Repubblica della Turchia ha aderito alla Convenzione il 1 dicembre 2012. 2013-3070 293

Art. 1 L appendice III della Convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all allegato della presente decisione. Art. 2 I formulari basati sui formulari tipo di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell appendice III della Convenzione possono continuare ad essere utilizzati, con i necessari adattamenti geografici, fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente decisione. Art. 3 La presente decisione entra in vigore alla data di adozione. Fatto a Reykjavik, il 1 luglio 2013. Per il comitato congiunto UE-EFTA: Il presidente, Snorri Olsen 294

Allegato 1. Nell appendice III, allegato B1, il testo della casella 51 è sostituito dal seguente testo: «Casella 51: Uffici di passaggio previsti Codici dei paesi Il codice relativo ai paesi è il codice ISO alfa-2 (ISO 3166-1). L elenco dei codici da utilizzare è il seguente: AT Austria BE Belgio BG Bulgaria CH Svizzera CY Cipro CZ Repubblica ceca DE Germania DK Danimarca EE Estonia ES Spagna FI Finlandia FR Francia GB Regno Unito GR Grecia HR Croazia HU Ungheria IE Irlanda IS Islanda IT Italia LT Lituania LU Lussemburgo LV Lettonia MT Malta NL Paesi Bassi NO Norvegia PL Polonia PT Portogallo RO Romania SE Svezia SI Slovenia SK Slovacchia TR Turchia». 295

2. Nell appendice III, allegato B6, il titolo III è così modificato: a) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Validità limitata 99200» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Valjanost ograničena»; b) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa 99201» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Oslobođeno»; c) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Prova alternativa 99202» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Alternativni dokaz»; d) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci (nome e paese) 99203» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena (naziv i zemlja)»; e) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Uscita da soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. 99204» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Izlaz iz podliježe ograničenjima ili pristojbama temeljem Uredbe/Direktive/Odluke br»; f) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa dall itinerario vincolante 99205» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Oslobođeno od propisanog plana puta»; g) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Speditore autorizzato 99206» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Ovlašteni pošiljatelj»; h) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Dispensa dalla firma 99207» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Oslobođeno potpisa»; i) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Garanzia globale vietata 99208» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Zabranjeno zajedničko jamstvo»; 296

j) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Utilizzazione non limitata 99209» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Neograničena uporaba»; k) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Rilasciato a posteriori 99210» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Izdano naknadno»; l) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Vari 99211» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Razni»; m) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Alla rinfusa 99212» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Rasuto»; n) nella tabella delle versioni linguistiche relative alla dicitura «Speditore 99213» il seguente trattino è inserito tra le versioni linguistiche di FR e IT ed è soppresso dalla sua posizione attuale: «HR Pošiljatelj». 3. Nell appendice III, allegato C1, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia», inserito fra i termini «nei confronti» e «della Repubblica d Islanda» è soppresso. 4. Nell appendice III, allegato C2, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia», inserito fra i termini «nei confronti» e «della Repubblica d Islanda» è soppresso. 5. Nell appendice III, allegato C4, punto I, paragrafo 1, il termine «dalla Repubblica di Croazia» è inserito fra i termini «dalla Repubblica francese» e «dalla Repubblica italiana». Il termine «della Repubblica di Croazia», inserito fra i termini «nei confronti» e «della Repubblica d Islanda» è soppresso. 6. Nell appendice III, allegato C5, casella 7, il termine «Croazia» inserito fra i termini «Comunità europea» e «Islanda» è soppresso. 7. Nell appendice III, allegato C6, casella 6, il termine «Croazia» inserito fra i termini «Comunità europea» e «Islanda» è soppresso. 297

298