COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO REGOLAMENTO

Documenti analoghi
UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, AI SENSI DELLA L.R. 32/08.

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI TORTONA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO (L.R. 32/08 del 01/12/2008)

CITTÀ DI LANZO TORINESE REGOLAMENTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI ALPIGNANO PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Regolamento commissione locale per il paesaggio

COMUNE DI SCARNAFIGI Provincia di Cuneo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO. per il funzionamento della COMMISSIONE LOCALE PAESAGGISTICA

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE, NOMINA, INCOMPATIBILITÀ E SCADENZA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Città di Nardò Provincia di Lecce

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE ALTA CARNIA tra i Comuni di ARTA TERME, LIGOSULLO, PAULARO e ZUGLIO Comune Capofila: PAULARO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO ADEGUATO ALLA L.R. 19/2015 e L.R. 28/2016

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005,

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI POZZOLENGO Provincia di Brescia REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI GERRE DE CAPRIOLI Provincia di Cremona REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

C O M U N E D I L O V E R E

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE N.

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RINNOVO COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO IL DIRIGENTE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE DEL TERRITORIO

COMUNE DI TREMEZZINA Regolamento per la disciplina della commissione per il paesaggio

della commissione per il paesaggio

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Comune di TOSCOLANO MADERNO Provincia di Brescia

Regolamento della Commissione per il Paesaggio

A L L E G A T O A A L L A D E L I B E R A Z I O N E

Comune di Praiano Provincia di Salerno

PARCO ADDA NORD DISCIPLINA MODALITA DI FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

60/1 REGOLAMENTO COMUNALE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI BINAGO Piazza Vittorio Veneto, BINAGO (CO) REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

L.R. 5/2007, art. 61, c. 5, lett. a) B.U.R. 14/10/2009, n. 41. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.

COMUNE DI CREVOLADOSSOLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio

`ljjfppflkb=mbo=fi=m^bp^ddfl= abii^=molsfk`f^=af=ib``l

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio

COMUNE DI LUMEZZANE Provincia di Brescia REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Comune di Brunate Provincia di Como

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENZIA GIULIA. C O M U N E D I S T A R A N Z A N O (Provincia di Gorizia)

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

CITTA DI SAN VITO DEI NORMANNI Provincia di Brindisi COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE AREA EDILIZIA PRIVATA. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 36/2015 approvata il 9 febbraio 2015

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI INVERIGO Provincia di Como REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Città di Stresa Provincia del Verbano Cusio Ossola

COMUNE DI SALE MARASINO

REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

COMUNE DI VISONE PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Approvato con DCP n. 32 del 16 marzo 2010 Aggiornato alla DGR n. IX/2727 del 22 dicembre 2011

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005.

Comune di Lesina Provincia di Foggia

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA PROVINCIA DI LECCO

1ª Proposta (Dec. G.C. del 30 dicembre 2014 n. 101)

REGOLAMENTO CONSORTILE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI COMPONENTI PER LA COMMISSIONE DEL PAESAGGIO DEL COMUNE DI SORMANO

COMUNE DI ARQUATA SCRIVIA

COMUNE DI MOZZO Provincia di Bergamo

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo

C O M U N E D I A T R A N I ( P R O V I N C I A D I S A L E R N O ) REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12.

Comune di Monvalle. - Provincia di Varese - RELATIVO ALLA ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

(ai sensi dell art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005 n 12 e s.m.i.).

COMUNE DI TERNATE Provincia di Varese

COMUNE DI TURSI. Città di Albino PIERRO. Provincia di Matera

COMUNE DI PASSIRANO (Provincia di Brescia)

COMUNE DI OLGIATE MOLGORA PROVINCIA DI LECCO C.A.P

Regione Lazio. Leggi Regionali

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DI LEUCA" Provincia di Lecce Palazzo Ramirez SALVE

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO,

ART. 1 Commissione per il paesaggio Composizione

COMUNE DI GUDO VISCONTI -- (PROVINCIA DI MILANO) -- REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO Art. 81 Legge Regionale 12/05

COMUNE DI SAN FIOR Provincia di Treviso REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

Allegato alla deliberazione di Consiglio C.le n. 48 del 25/11/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE (f.to Dallolio dott. Paolo) REGOLAMENTO EDILIZIO Allegato A

AVVISO PUBBLICO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

C O M U N E D I C O D O G N O. ( Provincia di Lodi ) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ai sensi dell art. 81 della Legge Regionale n. 12 del 11 Marzo 2005)

COMUNE DI MARCON Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

COMUNE DI ARIZZANO (Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI ALESSANDRIA ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DI SEZZADIO PREDOSA CASALCERMELLI CASTELSPINA GAMALERO CASTELLAZZO BORMIDA

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

CITTA DI GALATONE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO E GARANZIA DI CUI ALLA DELIBERA C.C. N. 46 DEL

COMUNE DI BUONCONVENTO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL ART. 81 DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005

Transcript:

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO REGOLAMENTO Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 15.11.2012 Settore VII Assetto del Territorio Ufficio Edilizia Privata Pianificazione urbanistica - Condono edilizio

INDICE Art. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO...1 Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE...1 Art. 3 NOMINA E DESIGNAZIONE...2 Art. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE...2 Art. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE...3 Art. 6 - OBBLIGHI E FACOLTA DEI COMPONENTI...3 Art. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE...4 Art. 8. ONERI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE...5 Art. 9. NORMA DI RINVIO...5

ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (di seguito Commissione ) ai sensi dell art. 148 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ) e dell art. 2 della legge regionale 22 giugno 2012, n. 8. 2. Ai sensi dell art. 148 del d.lgs. 42/2004 la Commissione è supporto per i soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica. 3. La Commissione svolge le proprie funzioni nell ambito territoriale del Comune di Lanuvio. 4. L istituzione della Commissione soddisfa i requisiti di adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall articolo 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004 per l esercizio delle competenze amministrative delegate in materia di autorizzazioni paesaggistiche. 5. La Commissione per il Paesaggio esprime pareri obbligatori nel corso dei procedimenti autorizzatori di cui all art. 146 del d.lgs. 42/2004, delegati al Comune di Lanuvio ai sensi della l.r. 8/2012 nonché su ogni altro atto di competenza comunale afferente alla materia paesaggistica, fatta eccezione per gli strumenti urbanistici. 6. I pareri della Commissione per il Paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli, e sono richiamati nell'autorizzazione paesaggistica di cui costituiscono presupposto necessario. ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione è formata da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti con diritto di voto, in possesso di qualificata e pluriennale professionalità nella tutela del paesaggio, tale da assicurare l adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell arte e dell architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale. 2. I componenti devono aver maturato una qualificata esperienza nelle materie di cui al comma 1, o nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente. 3. Ai lavori della Commissione per il Paesaggio partecipa, senza diritto di voto il responsabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistiche o suo delegato. 4. La Commissione è così articolata: a) n. 1 laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali; b) n. 1 laureato in materie botanico vegetazionali, agronomiche e forestali; c) n. 2 laureati in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica; 1

d) n. 1 laureato in materie attinenti la storia del territorio, i beni culturali e l archeologia. Tutte le figure professionali sono reciprocamente surrogabili qualora non fossero presentate domande in numero sufficiente, tra quelle sopra indicate, a ricoprire la totalità delle figure professionali previste. 5. I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma di laurea magistrale attinente le materie elencate al comma precedente; devono essere maggiorenni e ammessi all esercizio dei diritti politici. Devono altresì essere iscritti, alla data di pubblicazione dell Avviso pubblico ai competenti Ordini o Collegi professionali, ove istituiti. 5. Non possono far parte della Commissione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali e i dipendenti dell Ente. 6. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. Per l'intera durata del mandato i componenti della Commissione non possono assumere incarichi di progettazione, da parte di committenti privati per interventi da sottoporre al parere della Commissione stessa. ART. 3 NOMINA E DESIGNAZIONE 1. I componenti della Commissione sono individuati sulla base di candidature pervenute al Comune a seguito di apposito Avviso pubblico. 2. L Avviso pubblico viene pubblicato sul sito web e all'albo Pretorio comunale. Dello stesso viene data comunicazione (in versione integrale) agli Ordini e Collegi Professionali competenti della Provincia di Roma. I curricula vengono valutati da apposita Commissione. Questa deve individuare nominativi con competenze e professionalità armonicamente equilibrate. 3. Le suddette candidature dovranno essere corredate da dettagliato curriculum in cui saranno indicati: il possesso del diploma di laurea magistrale attinente alle materie indicate all art. 2 comma 4; le esperienze professionali maturate nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle specifiche materie; eventuali ulteriori titoli/esperienze professionali acquisiti (partecipazioni a corsi di formazione, master, iscrizioni in ordini professionali) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio. 4. Ai sensi del comma 4 dell art. 2 della l.r. 8/2012 il Comune trasmette alla Regione Lazio copia del provvedimento istitutivo della Commissione, delle nomine dei componenti e dei rispettivi curricula. ART. 4 - DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione resta in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata. 2. Alla scadenza del termine di mandato di cui al comma precedente, la Commissione opera fino alla nomina della nuova Commissione. 2

3. In tutti i casi, i componenti della Commissione durano in carica per un periodo non superiore comunque a cinque anni e possono essere confermati una sola volta. ART. 5 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione esprime parere obbligatorio: a) nei casi previsti dall art. 1 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 (Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale) come modificata dalla legge regionale 22 giugno 2012, n. 8 (conferimento di funzioni amministrative ai comuni in materia di paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 20004, n. 42) nell ambito dell esercizio della funzione delegata dalla Regione Lazio al Comune di Lanuvio in materia di autorizzazione paesaggistica, di cui Determinazione n. B0684 del 12/02/2010; b) nei casi previsti dall articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche, secondo quanto prevosto dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche. 2. La Commissione è tenuta a esprimersi anche su progetti preventivi e su interventi pubblici e privati per i quali il Settore VII reputi utile il parere della Commissione. 3. La Commissione, stanti le specifiche competenze degli Uffici Comunali previste dalla legge, esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. 4. La Commissione non si esprime, invece, sugli aspetti edilizi, né sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento. ART. 6 - OBBLIGHI E FACOLTA DEI COMPONENTI 1. I componenti sono obbligati: a) al fine di consentire urgenti quanto formali comunicazioni, a dotarsi di Posta Elettronica Certificata, entro i dieci giorni successivi alla convocazione della prima seduta; b) in caso di impedimento alla partecipazione di una seduta formalmente convocata, a darne preavviso con motivata giustificazione. 2. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione. 3. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente art. 2; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive della Commissione; 4. La decadenza è dichiarata dal Sindaco. 3

ART. 7 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. La Commissione, nella sua prima seduta, elegge a maggioranza dei presenti il proprio Presidente e il Vice Presidente, in assenza del Presidente, il Vice Presidente ne assume le funzioni. In caso di assenza di entrambi, assume la funzione di Presidente supplente il membro più anziano di età presente all'apertura di ogni seduta; 2. La Commissione si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedimentali di settore. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno tre componenti. 3. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, purché in numero non inferiore a tre, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 4. La Commissione è convocata dal Responsabile al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o, in caso di suo impedimento, da un suo delegato. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche per le vie brevi (posta elettronica) e pervenire almeno 1 giorno prima della seduta unitamente all'ordine del giorno compilato dal Responsabile. 5. Il Responsabile del Settore VII - Assetto del Territorio può designare un funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, che ne redige i verbali, senza diritto di voto. In alternativa le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte da un membro designato dal Presidente. 6. Il Responsabile al rilascio dell autorizzazione paesaggistica assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto, e svolge le seguenti funzioni: a) mette a disposizione della commissione le pratiche da sottoporre a parere, complete di istruttoria esaustiva; b) acquisisce le eventuali integrazioni richieste dalla commissione. 7. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 12. 8. Vi é interesse all'argomento: quando il componente della Commissione partecipi in qualsiasi modo all istanza d esame presentata; quando sia proprietario o possessore o usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 9. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 10. La Commissione ha facoltà di convocare e sentire il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, in merito ai progetti esaminati. Tali soggetti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione di parere. 4

11. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. 12. La Commissione ha facoltà di eseguire sopralluoghi per l'espressione del parere. 13. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 14. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta. Dei verbali delle sedute della Commissione deve essere tenuto apposito registro. 15. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto. 16. Il verbale é firmato dal segretario estensore e dai componenti della Commissione ed é allegato in copia agli atti relativi. ART. 8. ONERI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 1. Ai sensi dell art. 183, comma 3, del d.lgs. 42/2004, la partecipazione alla Commissione è gratuita. ART. 9. NORMA DI RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia. 5