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COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 29.6.2018 C(2018) 4201 final Oggetto: Aiuto di Stato/Italia (Sardegna) SA.49897 (2017/N) Contributi agli investimenti nel settore apistico. Signor Ministro, dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane sul regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea (di seguito la Commissione ) comunica all Italia di aver deciso di non sollevare obiezioni in merito al suddetto regime, poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni di seguito esposte. 1. PROCEDURA (1) Con lettera del 20 dicembre 2017, protocollata dalla Commissione il giorno stesso, l Italia ha notificato il regime di aiuti in oggetto, conformemente all articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. L 8 febbraio 2018 la Commissione ha inviato una richiesta di informazioni supplementari alle autorità italiane, seguita da un sollecito il 16 maggio 2018. Le autorità italiane hanno risposto con lettera del 17 maggio 2018, protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2018. 2. DESCRIZIONE 2.1. Titolo (2) Contributi agli investimenti nel settore apistico. On. Enzo Moavero Milanesi Ministro degli Affari Esteri Piazzale della Farnesina 1 IT 00194 Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgio; Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgio

2.2. Obiettivo (3) Il regime ha l obiettivo di migliorare le condizioni di allevamento (e, di conseguenza, la produzione) delle api, di salvaguardare le varietà di api autoctone e di incoraggiare la pratica del nomadismo. Esso mira quindi a migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell azienda agricola. 2.3. Base giuridica (4) La base giuridica è costituita dai seguenti atti: a) la legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 Disposizioni in materia di apicoltura ), b) la deliberazione n. 47/20 del 10 ottobre 2017 Legge regionale 24 luglio 2015, n. 19 - Contributi agli investimenti nel settore apistico. C.d.R. 00.06.01.01 Cap. SC06.1037. Somme programmate: 520 000 EUR e il suo allegato. 2.4. Durata (5) Dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020. 2.5. Dotazione finanziaria (6) La dotazione globale ammonta a 520 000 EUR. L autorità che concede gli aiuti è l Assessorato dell agricoltura e riforma agro-pastorale della Regione Sardegna. 2.6. Beneficiari (7) Le aziende beneficiarie, il cui numero è compreso tra 11 e 50, sono piccole e medie imprese la cui produzione standard totale (valore medio ponderato della produzione lorda totale - che comprende il prodotto principale e i prodotti secondari - realizzata in una regione determinata nel corso di un annata agraria) è compresa tra 4 400 EUR e 15 000 EUR. Le aziende la cui produzione standard totale ammonta ad almeno 15 000 EUR beneficiano di finanziamenti nell ambito del programma di sviluppo rurale della regione. 2.7. Descrizione del regime di aiuti (8) Nell ambito del regime sono ammissibili le spese sostenute per l acquisto di mezzi di trasporto per le arnie, fino alla concorrenza del valore di mercato di questi ultimi. L IVA non è ammissibile. Gli investimenti non potranno comportare un aumento della produzione al di là di qualsiasi restrizione che potrebbe essere imposta dall organizzazione comune dei mercati e non avranno ripercussioni sull ambiente. (9) L intensità dell aiuto non può superare il 40%, salvo per le aziende situate in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 1 e per i giovani agricoltori che si sono insediati 1 Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487), modificato dal regolamento 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15). 2

nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto, ove potrà arrivare al 60%. L aiuto sarà inoltre limitato a 16 250 EUR per azienda. (10) Saranno ammissibili esclusivamente le spese sostenute dopo la presentazione della relativa domanda di aiuto, che dovrà contenere le seguenti indicazioni: il nome del richiedente e le dimensioni dell impresa, una descrizione del progetto o dell attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l importo dell aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. (11) L autorità che concede l aiuto calcolerà l intensità massima e l importo dell aiuto per progetto. I costi ammissibili dovranno essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. Ai fini del calcolo dell intensità dell aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate s intendono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. (12) Gli aiuti previsti nell ambito del regime non potranno essere cumulati con alcun altro sostegno pubblico ricevuto da organismi UE, nazionali o regionali o altre istituzioni pubbliche per coprire gli stessi costi sovvenzionabili, compresi gli aiuti de minimis. (13) Sono escluse dal regime: - le imprese oggetto di un ordine di riscossione in seguito a una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno; - le imprese in difficoltà ai sensi del punto 35(15) degli Orientamenti dell Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 2 (in seguito gli orientamenti ). (14) Il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione nonché l elenco dei beneficiari con l indicazione dell importo dell aiuto concesso saranno pubblicati sul sito web regionale dedicato agli aiuti di Stato (http://www.regione.sardegna.it/amministrazionetrasparente). Tutte queste informazioni saranno conservate per almeno 10 anni e saranno messe a disposizione del pubblico senza restrizioni. 3. VALUTAZIONE 3.1. Sussistenza di un aiuto - Applicazione dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE (15) Ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del trattato, [s]alvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. (16) La qualifica come aiuto di Stato di una misura ai sensi di tale disposizione necessita pertanto il rispetto delle seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve 2 GU C 204 dell 1.7.2014, pag. 1. Modificati dalle comunicazioni pubblicate nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e nella GU C 139 del 20.4.2018, pag. 3, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5. 3

conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) questo vantaggio deve essere selettivo e iv) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi tra Stati membri. (17) Nel caso in questione, gli aiuti sono imputabili allo Stato e finanziati da risorse statali (cfr. paragrafo 6). Essi sono selettivi in quanto altre imprese che si trovano in una situazione de facto e de jure comparabile, alla luce dell obiettivo perseguito, nel settore agricolo o in altri settori, non sono ammissibili e non beneficeranno dello stesso vantaggio. Essi conferiscono quindi un vantaggio economico selettivo unicamente a talune imprese (cfr. paragrafo 7) rafforzandone la posizione concorrenziale sul mercato. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto che la competitività di un impresa sia rafforzata rispetto a imprese concorrenti, grazie alla concessione di un vantaggio economico che non avrebbe altrimenti ottenuto nell esercizio normale della sua attività, indica una possibile distorsione della concorrenza 3. (18) In applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, gli aiuti di Stato sembrano incidere sugli scambi tra gli Stati membri se l impresa è attiva su un mercato che è soggetto al commercio intra-ue 4. I beneficiari degli aiuti operano sul mercato dell apicoltura dove svolgono scambi intra-ue 5. Il settore interessato è aperto alla concorrenza a livello dell UE ed è quindi interessato dalle misure adottate a favore della produzione in uno o più Stati membri. Pertanto, gli aiuti sono di natura tale da comportare una distorsione della concorrenza e da incidere sugli scambi fra Stati membri. (19) Alla luce di quanto precede, le condizioni dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte. Si può dunque concludere che gli aiuti del regime notificato costituiscono aiuti di Stato ai sensi di detto articolo. Essi possono essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto se possono beneficiare di una delle deroghe previste dal TFUE. 3.2. Legittimità degli aiuti - Applicazione dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (20) Il regime di aiuti è stato notificato alla Commissione il 20 dicembre 2017 e non è ancora stato messo in atto. L Italia ha pertanto rispettato il proprio obbligo in virtù dell articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. 3.3. Compatibilità dell aiuto 3.3.1. Applicazione dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE (21) A norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. 3 4 5 Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, causa 730/79 Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1980:209. Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, causa C-102/87, Repubblica francese/commissione delle Comunità europee, ECLI:EU:C:1988:391. Nel 2017 gli scambi di miele tra l Italia e il resto dell Unione sono ammontati a 53 916 498 EUR, per le importazioni, e a 27 522 824 EUR per le esportazioni. Fonte: Eurostat. 4

(22) Affinché tale deroga sia applicabile, l aiuto deve essere conforme alle pertinenti norme dell Unione in materia di aiuti di Stato. 3.3.2. Applicazione degli orientamenti (23) Per quanto riguarda il regime di aiuti notificato, si applicano la parte I e la parte II, capo 1, sottosezione 1.1.1.1 (Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria) degli orientamenti. Disposizioni della sottosezione 1.1.1.1 (24) In base al punto 135 degli orientamenti, la Commissione considererà compatibili con il mercato interno a norma dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria se tali aiuti rispettano i principi di valutazione comuni dei presenti orientamenti, la condizione generale per gli aiuti agli investimenti di cui al punto (134) e le condizioni di specifiche che vi si applicano. (25) Il punto 134 degli orientamenti indica che gli aiuti agli investimenti menzionati nella sottosezione 1.1.1.1 devono rispettare la condizione secondo cui, se un organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell Unione a livello delle imprese o delle aziende, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni. Tale condizione è soddisfatta, come indicato nel paragrafo 8. (26) Ai sensi del punto 136 degli orientamenti, la sottosezione 1.1.1.1 si applica agli aiuti agli investimenti in attivi materiali e immateriali realizzati nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria. Gli investimenti sono realizzati da uno o più beneficiari o riguardano un bene materiale o immateriale utilizzato da uno o più beneficiari. Gli aiuti in oggetto rientrano nell ambito di applicazione della presente sottosezione, come indicato nei paragrafi 7 e 8. (27) I punti da 137 a 142 degli orientamenti non sono rilevanti nel caso in questione. (28) Il punto 143 degli orientamenti definisce gli obiettivi da conseguire grazie agli investimenti. Nel caso in esame, l investimento è legato alla realizzazione dell obiettivo di cui al punto 143, lettera a), ossia migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell azienda agricola, in particolare mediante un miglioramento della produzione (cfr. paragrafo 3). (29) Il punto 144 degli orientamenti definisce le spese degli investimenti ammissibili. Nella fattispecie, l acquisto di mezzi di trasporto per le arnie (cfr. paragrafo 8) rientra nella categoria di spesa di cui al punto 144, lettera b), vale a dire l acquisto di macchinari e attrezzature, fino alla concorrenza del loro valore di mercato. Non fa parte delle esclusioni previste al punto 145 degli orientamenti. (30) I punti da 146 a 151 degli orientamenti non sono rilevanti nel caso in questione. 5

(31) I punti 152 e 153 degli orientamenti elencano le intensità di aiuto ammissibili e le possibilità di maggiorazione. Nella fattispecie, l aliquota di base del 40% (cfr. paragrafo 9) corrisponde a quella prevista al punto 152, lettera e), e la maggiorazione di 20 punti percentuali (cfr. paragrafo 9) è ammissibile ai sensi del punto 153, lettere a) e c) (rispettivamente per i giovani agricoltori e le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici ai sensi dell articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013). (32) I punti 154 e 155 degli orientamenti non sono rilevanti nel caso in questione. (33) Alla luce di queste considerazioni, le pertinenti disposizioni della sezione 1.1.1.1 degli orientamenti sono rispettate. (34) 3.3.3. Principi di valutazione comuni Contributo al conseguimento di un obiettivo comune (35) Conformemente alle disposizioni del punto 43 degli orientamenti, gli aiuti, per la loro finalità (cfr. paragrafo 3), mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l uso efficiente e sostenibile delle risorse. (36) Conformemente al punto 44 degli orientamenti, gli aiuti sono compatibili con gli obiettivi di sviluppo rurale di cui al punto 10 (tra cui la gestione sostenibile delle risorse). La compatibilità con l organizzazione comune dei mercati è garantita, in quanto, come indicato al paragrafo 8, nessuna spesa potrà comportare un incremento della produzione oltre i limiti e le restrizioni che possono essere imposti da detta organizzazione. Pertanto, gli aiuti sono anche strettamente legati alla PAC, di cui l organizzazione comune dei mercati e la politica di sviluppo rurale sono i pilastri. (37) Il punto 47 degli orientamenti stabilisce, per le misure analoghe alle misure di sviluppo rurale finanziate esclusivamente tramite fondi nazionali, al fine di garantire la coerenza con le misure di sviluppo rurale cofinanziate dal FEASR nell ambito dei programmi di sviluppo rurale, che gli Stati membri dovrebbero dimostrare l adeguatezza e la coerenza tra l aiuto di Stato in esame e i programmi di sviluppo rurale pertinenti. Nel caso in questione, la Commissione rileva che gli investimenti coperti dal regime non sono cofinanziati nell ambito del programma di sviluppo rurale della regione per la categoria di beneficiari interessati, ma sono cofinanziati per altri beneficiari (cfr. paragrafo 7) nel programma. Non vi è pertanto incompatibilità tra il regime e il programma. (38) Infine la Commissione prende atto del punto di vista delle autorità italiane secondo cui gli aiuti previsti non avranno ripercussioni negative sull ambiente (cfr. paragrafo 8). Necessità dell intervento statale (39) Ai sensi del punto 55 degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Essendo stato dimostrato che le condizioni specifiche in questione 6

sono rispettate (cfr. paragrafi da 24 a 33), il criterio della necessità dell intervento dello Stato è soddisfatto. Adeguatezza degli aiuti (40) Conformemente alle disposizioni del punto 57 degli orientamenti, gli aiuti previsti nell ambito del regime in esame rappresentano uno strumento di intervento adeguato, poiché soddisfano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. Lo strumento previsto (sovvenzioni dirette) è inoltre appropriato ai sensi del punto 62 degli orientamenti, dato che implica un incentivo più diretto alla realizzazione dell investimento ed è molto meno oneroso sul piano amministrativo (ad esempio rispetto a un prestito agevolato). Effetto di incentivazione e necessità (41) I punti 70 e 71 degli orientamenti prevedono che l aiuto abbia l effetto di incentivazione richiesto qualora il beneficiario abbia inoltrato domanda di aiuto alle autorità nazionali prima dell inizio degli interventi legati al progetto o dell attività interessata. La domanda deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell impresa, una descrizione del progetto o dell attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l importo dell aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili. Come indicato al paragrafo 10, tutte queste condizioni sono soddisfatte. Proporzionalità dell aiuto (42) Si ritiene soddisfatto il criterio della proporzionalità a norma del punto 84 degli orientamenti, in quanto sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti. (43) Inoltre, l intensità massima e l importo dell aiuto per progetto saranno calcolati dall autorità preposta al momento della concessione dell aiuto, i costi ammissibili dovranno essere corredati di prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate dei fatti e, ai fini del calcolo dell intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, conformemente alle disposizioni del punto 85 degli orientamenti (cfr. paragrafo 11). L IVA non sarà ammissibile, il che è compatibile con le disposizioni del punto 86 degli orientamenti (cfr. paragrafo 8). (44) Infine, gli aiuti non sono cumulabili con altri aiuti (compresi gli aiuti de minimis) che possano intervenire sugli stessi costi ammissibili, come indicato al paragrafo 12. (45) Alla luce di queste considerazioni, la Commissione conclude che il criterio di proporzionalità è soddisfatto. 7

Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi (46) Il punto 108 degli orientamenti stabilisce che, perché l aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere limitati. (47) Il punto 113 degli orientamenti stabilisce che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II dei presenti orientamenti, si ritiene che l effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. (48) Poiché nel caso in esame gli aiuti previsti soddisfano le condizioni specifiche indicate nella parte II degli orientamenti, si ritiene che l effetto sulla concorrenza e gli scambi sia limitato al minimo. Trasparenza (49) La autorità italiane si sono impegnate a pubblicare, conservare e mettere a disposizione le informazioni sul regime conformemente alle disposizioni dei punti 128 e 131 degli orientamenti (cfr. paragrafo 14). Il criterio della trasparenza è pertanto rispettato. (50) Infine, la Commissione osserva che le imprese in difficoltà sono escluse dal regime insieme a quelle oggetto di un ordine di riscossione in seguito a una decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegali e incompatibili con il mercato interno (cfr. paragrafo 13). 4. CONCLUSIONE Tenuto conto dell analisi che precede, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni in merito al regime notificato, poiché è compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Qualora taluni elementi della presente dovessero essere coperti da segreto d ufficio in virtù della comunicazione della Commissione sul segreto d ufficio 6 e non dovessero essere pubblicati, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Se la Commissione non riceve alcuna domanda motivata in tal senso entro i termini stabiliti, si riterrà che l Italia accetta la pubblicazione del testo integrale della presente. Se l Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e di fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede di non divulgare. 6 Comunicazione C(2003) 4582 della Commissione, del 1 dicembre 2003, relativa al segreto d ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6). 8

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione 7, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu. Per la Commissione Phil HOGAN Membro della Commissione ` 7 Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell articolo 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). 9