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COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Deliberazione n. 45 del 24/11/2016 OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. L anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale. Risultano presenti i signori Consiglieri: ISEPPI NICOLA UNIBOSI MARCO CAROLI GRAZIANO ALBONETTI RICCARDO ROSSI DANIELA GENTILINI FILIPPO MALAVOLTI STEFANIA BARTOLI MARINA CASADIO ORIANO VIOLONE AMEDEO MONTANARI MICHELE PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 0 E' presente l'assessore Esterno NATI MAURIZIO. Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS assiste alla seduta. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ISEPPI NICOLA nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: //

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna ***** OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. IL CONSIGLIO COMUNALE Normativa: la L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e ss.mm.ii. Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo che disciplina, tra le altre cose, i requisiti di accesso e permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e le modalità di calcolo dei canoni Erp; la deliberazione di Assemblea legislativa n. 15 del 9 giugno 2015, recante Specificazione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi di erp di cui all'art. 15, della L.R. 8 agosto 2001, n. 24 e metodologia per il calcolo dei canoni di ERP (Proposta della Giunta regionale in data 15 aprile 2015, n. 388), pubblicata nel BURERT n. 130 del 16 giugno 2015; la Delibera di Giunta Regionale n. 894/2016 del 13 giugno 2016 Determinazione dei requisiti economici per l'accesso e la permanenza negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e delle modalità per il calcolo e l'applicazione dei canoni Erp ; Precedenti: - Atto della Giunta Comunale n. 106 del 24 novembre 2012 Determinazione dei nuovi parametri di calcolo dei canoni di edilizia residenziale pubblica a decorrere dal 01.01.2013 ; - Atto di Consiglio Comunale n. 77 del 17.12.2013 con il quale il Comune di Casola

Valsenio ha approvato la convenzione per l affidamento in concessione ad Acer Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di Ravenna del servizio di gestione dell edilizia residenziale pubblica e sociale relativo al proprio patrimonio immobiliare destinato all'erp/ers; - Convenzione Rep. N. 19958 del 14.05.2014 sottoscritta tra Comune di Casola Valsenio e l'acer Ravenna e relativa a "Convenzione per l affidamento in concessione ad Acer Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di Ravenna del servizio di gestione dell edilizia residenziale pubblica e sociale ; - Atto della Giunta Comunale n. 15 del 14 aprile 2015 Approvazione modifiche ai canoni di locazione ERP ; Premessa La Legge Regionale n. 24/2001 e smi, all'art. 4, comma 3 lettera c), ha attribuito alla Regione il compito di definire i criteri generali per la determinazione dei canoni degli alloggi di erp prevedendo, all'art. 35 della stessa legge, che che i Comuni determinino i canoni di locazione sulla base [...] dei parametri oggettivi stabiliti dall'assemblea legislativa previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio regionale, tenendo conto in particolare: a) del valore dell'immobile e del reddito del nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449); b) della necessità di una fascia di protezione per le famiglie meno abbienti, per le quali è definita l'incidenza massima del canone sul reddito. 2. Il Comune con apposito regolamento definisce le condizioni di applicazioni di tali canoni e i livelli della loro congruità alle situazioni economiche dei nuclei assegnatari. Il regolamento stabilisce anche le percentuali di maggiorazione di tali canoni da applicare ai nuclei assegnatari nel periodo intercorrente tra la data di dichiarazione di decadenza e la data di rilascio degli alloggi e da applicare nel caso di rifiuto della mobilità d'ufficio di cui all'articolo 28, comma 3. [...] Con gli atti di Giunta comunale sopracitati il Comune di Casola Valsenio ha provveduto, nel tempo, ad aggiornare e approvare i relativi parametri per il calcolo dei canoni erp e alla loro successiva integrazione. Con la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 894/2016, la Regione ha previsto la revisione dei requisiti per l'accesso e la permanenza negli alloggi erp, nonché delle modalità di calcolo e di applicazione dei nuovi canoni, stabilendo principalmente che: il requisito del Reddito del nucleo avente diritto, sia per l'accesso agli alloggi erp che per la permanenza in essi, sia costituito da 2 componenti: Isee (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) e patrimonio mobiliare (non riconducibile all'intero nucleo considerato dall'isee ma solo al soggetto o al nucleo richiedente); al fine dell'accesso e della permanenza negli alloggi, entrambi i valori (Isee e patrimonio mobiliare) vanno valutati, in quanto il superamento di uno solo dei due limiti è sufficiente per precludere l'assegnazione o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito; possono essere previste azioni di mitigazione per i nuclei assegnatari che versano in condizioni di fragilità e vulnerabilità;

Inoltre, la stessa delibera: disciplina la Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp fissando: la fascia di protezione, la fascia di accesso e la fascia di permanenza; prevede che per la fascia di protezione il canone sia determinato in modo che il rapporto canone/isee non superi il 20%, prescindendo dal canone oggettivo dell'alloggio; il canone è pertanto definito da una percentuale dell'isee che non può essere inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi erp stabiliti dalla disciplina regionale; stabilisce che per la fascia d'accesso venga calcolato il canone oggettivo dell'alloggio e al nucleo sia applicato uno sconto massimo del 35%; determina che per la fascia di permanenza venga applicato l'intero canone oggettivo; prevede, per il calcolo del canone oggettivo dell'alloggio l'utilizzo dei seguenti elementi: superficie dell'alloggio, parametri qualitativi dell'alloggio, ampiezza demografica del Comune, suddivisione del territorio comunale in due ambiti: territorio urbanizzato e zone rurali/frazioni; Dato atto che la citata deliberazione di Giunta Regionale stabilisce che il canone oggettivo di ciascun alloggio è calcolato sulla base della collocazione dell'alloggio nella tabella di seguito riportata: Valori delle superfici, Euro/mq Perimetro del territorio urbanizzato Fino a 10 mila residenti Oltre 10mila e comuni ATA Capoluoghi di provincia Zone rurali e frazioni Fascia Fascia Fascia alta Fascia Fascia Fascia alta bassa media bassa media 32 40 38 46 40-48 23 31 29 37 31-39 36-44 42 50 44-52 27-35 33-41 35-43 40 48 46 54 48-56 31-39 37-45 39-47 Ogni cella della tabella è valorizzata con un intervallo di valori espressi in euro/mq che devono essere considerati quali valori minimo e massimo all'interno dei quali scegliere il valore puntuale da applicare per il calcolo del canone oggettivo degli alloggi; Considerato che, ai sensi della medesima Delibera regionale: il Comune deve definire con apposito regolamento: il canone minimo, lo sconto sul canone oggettivo che non potrà superare il 35%, il rapporto percentuale tra canone e reddito Isee nella fascia di protezione che non potrà superare il 20% e il valore al mq nei limiti dell'intervallo indicato nella tabella sopraindicata; il canone decorre in prima applicazione dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017; successivamente il canone verrà ricalcolato annualmente con decorrenza dal 1 luglio; per i nuclei con componenti disabili il canone verrà ricalcolato sulla base delle dichiarazioni Isee conformi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 838, 841 e 842 del 2016 con effetto retroattivo al 1 gennaio 2017 e ai medesimi nuclei verrà restituito l'eventuale importo corrisposto in eccedenza; l'applicazione dei nuovi limiti di reddito e della nuova metodologia di calcolo dei canoni erp sarà oggetto di monitoraggio finalizzato a mettere in evidenza le problematiche che possono emergere e le eventuali modifiche che possono

rendersi necessarie e che a tal fine sarà costituito un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione dei Comuni e di Acer, finalizzato a verificare l'impatto derivante dall'applicazione della nuova disciplina, intesa come strumento sperimentale fino al 31/12/2017, valutando l'eventuale necessità di modifiche e/o integrazioni al disposto normativo in oggetto; Motivo del provvedimento: Ai sensi dell'art. 35 della citata Legge Regionale, il Comune, con apposito Regolamento, deve provvedere alla determinazione del canone di locazione degli alloggi erp sulla base dei sopracitati parametri oggettivi stabiliti dall'assemblea legislativa e così come meglio definiti nell'allegato A : Regolamento per la definizione dei canoni erp e limiti per l'accesso e la permanenza, che qui si intende approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la sua applicazione a far data dal 1.01.2017; Tale Regolamento è stato uniformato fra tutti i Comuni della Provincia di Ravenna in sede di Tavolo di Concertazione delle politiche abitative di cui all'art. 5 della più volte citata L.R. 24/2001; Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono; Udita l'esposizione dell'assessore Nati; Visto l'allegato verbale di discussione in aula; Con voti: FAVOREVOLI 11 CONTRARI // - ASTENUTI //, espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1) di approvare per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per la definizione dei canoni erp e i limiti per l'accesso e la permanenza allegato al presente atto sotto la lettera A ; 2) di dare mandato ad Acer della Provincia di Ravenna, ai sensi del contratto di concessione in essere tra le parti, per l'adozione degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione per l'applicazione del Regolamento; 3) di dare atto che la materia oggetto del Regolamento, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale, sarà oggetto di monitoraggio finalizzato a mettere in evidenza le problematiche che possono emergere e le eventuali modifiche che possono rendersi necessarie e che a tal fine sarà costituito un gruppo tecnico regionale, con la partecipazione dei Comuni e di Acer, finalizzato a verificare l'impatto derivante dall'applicazione della nuova disciplina, intesa come strumento sperimentale fino al 31/12/2017, valutando l'eventuale necessità di modifiche e/o integrazioni al disposto normativo in oggetto; 4) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria in quanto gestito da Acer nell'ambito della convenzione Rep. N. 19958 del 14.05.2014 sottoscritta tra Comune di Riolo Terme e l'acer Ravenna e relativa a "Convenzione per

l affidamento in concessione ad Acer Azienda Casa Emilia - Romagna della Provincia di Ravenna del servizio di gestione dell edilizia residenziale pubblica e sociale. Successivamente, DELIBERA di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere, con separata votazione favorevole e unanime, espressa nelle forme di legge. (Consiglio/approvazione Regolamento canoni ERP e limiti)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. Deliberazione n. 45 del 24/11/2016 IL SINDACO ISEPPI NICOLA IL SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS

Allegato A REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA (Delibera di Assemblea Legislativa Regionale 9 giugno 2015 n. 15 e Delibera di Giunta Regionale 13 giugno 2016 n. 894) Art 1) Requisito del reddito Il requisito del reddito del nucleo avente diritto (art. 15, comma 1, lettera e) della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii.) si articola in 2 componenti, l ISEE e il patrimonio mobiliare: a) ISEE: Il valore ISEE per l accesso non deve essere superiore a quanto stabilito con apposita Delibera Regionale (attualmente quantificato in 17.154,00). Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a quanto stabilito con apposita Delibera Regionale (attualmente quantificato in 24.016,00). b) PATRIMONIO MOBILIARE: Il valore del patrimonio mobiliare sia per l accesso che per la permanenza non deve essere superiore a quanto stabilito con apposita Delibera Regionale. Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa c) DISPOSIZIONI GENERALI E APPLICATIVE Al fine dell accesso e della permanenza nell erp entrambi i valori, sia l ISEE che il patrimonio mobiliare, vanno rispettati, in quanto il superamento di uno solo dei 2 limiti è sufficiente per precludere l assegnazione dell alloggio erp o per determinare la decadenza per perdita del requisito del reddito; ai soli fini dell accesso all erp, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all intero nucleo considerato dall ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; I valori di cui ai punti a) e b) saranno oggetto di aggiornamento periodico, ai sensi dell art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii., dalla Giunta regionale. Art. 2). Limiti di reddito e decadenza dall assegnazione Per quanto non qui previsto, per il regime della decadenza la legge regionale detta un quadro articolato che definisce gli effetti e la procedura (art. 30 L.R. n. 24 del 2001, e ss.mm.ii.) a cui si rimanda. Il Comune in via di prima applicazione dei nuovi limiti di reddito individuati dalla D.G.R. n. 894/2016, adotta tutte le azioni di mitigazione previste dall'apposita Delibera Regionale (attualmente: sospensione dell'emissione della dichiarazione di decadenza, sottrazione patrimonio Erp, percorsi di accompagnamento). Il Comune, in particolare, può sospendere l emissione della dichiarazione di decadenza, ai sensi dell art. 30, comma 5, della L.R. n. 24 del 2001 e ss.mm.ii., nei confronti di: a)nuclei che presentano condizioni di fragilità e vulnerabilità (anziani, disabili...) comunque attestate dai Servizi Sociali e sempre che superino il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare al massimo del 20%; b)nuclei che superano il valore ISEE o il valore del patrimonio mobiliare rispetto al massimo del 10% La sospensione della emissione della dichiarazione di decadenza è limitata alla prima applicazione della citata D.G.R. n. 894/2016 e non può avere durata superiore ai due anni. Al termine del periodo di sospensione, il Comune, se persiste la condizione di superamento del limite di reddito, dichiara la decadenza dall assegnazione applicando la disciplina dell art. 30, L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii. oppure, in caso contrario, dispone l archiviazione del procedimento. Art. 3) Metodologia per la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di erp

La Delibera Regionale n. 894/2016 stabilisce che nella determinazione e calcolo dei canoni si tenga conto del requisito del Reddito del nucleo avente diritto costituito da 2 componenti: Isee (calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013) e patrimonio mobiliare. Al fine del calcolo del canone di locazione sono fissate le seguenti fasce: a) fascia di protezione: attualmente ISEE fino a 7.500,00 euro non è ammessa da parte del Comune l individuazione di sottofasce. Il canone viene fissato in una percentuale dell ISEE, (attualmente non oltre il 20%), prescindendo dal canone oggettivo dell alloggio. La Giunta Comunale definisce la percentuale di incidenza del canone sull ISEE all'interno della percentuale massima. Il canone di locazione minimo non potrà essere inferiore ai massimali dei costi di gestione degli alloggi erp stabiliti dalla disciplina regionale. Si precisa che il canone minimo, per un principio di tutela e sostenibilità della fascia più debole, sarà uguale al costo di gestione standard stabilito dalla delibera di Consiglio Regionale n. 391/2002 o dai successivi provvedimenti regionali. Al nucleo assegnatario con ISEE fino a 7.500 euro e patrimonio mobiliare superiore ai 35.000,00 euro verrà applicato il canone oggettivo con lo sconto massimo previsto. b) fascia di accesso: attualmente ISEE da 7.500,01 euro a 17.154,00 euro Nella fascia d accesso viene calcolato il canone oggettivo dell alloggio e al nucleo viene applicato uno sconto, utilizzando un principio di progressività dello stesso in rapporto agli scaglioni di reddito ISEE, nella misura massima fissata dalla Giunta Regionale (attualmente 35%). Ai nuclei con ISEE da 7.500,01 euro a 17.154,00 euro e con patrimonio mobiliare superiore al limite per l accesso (compreso tra euro 35.000,01 e euro 49.000,00), si applica il canone oggettivo, come previsto per la fascia di decadenza. c) fascia di permanenza: attualmente ISEE da 17.154,01 euro a 24.016,00 euro, nella fascia della permanenza viene applicato l intero canone oggettivo. d) fascia di decadenza Per I nuclei dichiarati decaduti per superamento dei limiti di reddito si applica il canone concordato applicando i valori della fascia massima prevista dagli accordi territoriali in vigore in materia di canone concordato (l. n. 431/1998). Nel caso di dichiarazione di decadenza per morosità (art 30 L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii) il canone di locazione viene maggiorato del 20% in esecuzione dell'art. 35 comma 2 L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii 3.1 Calcolo del canone oggettivo Il canone oggettivo di ciascun alloggio è determinato in base alle 3 variabili (fascia dell alloggio, ampiezza demografica del Comune e suddivisione del territorio comunale) indicate nella successiva tabella 1,. Ciascuna cella della tabella è stata valorizzata con un intervallo di valori espressi in euro/mq, che debbono considerarsi quali valore minimo e massimo all interno dei quali i Comuni sceglieranno il valore puntuale da applicare per il calcolo del canone oggettivo nei propri alloggi. Tabella 1 valori delle superfici, Euro/Mq

Fino a 10 mila residenti Oltre 10mila e comuni ATA Perimetro del territorio urbanizzato Fascia bassa Fascia media Fascia alta Zone rurali e frazioni Fascia bassa Fascia media Fascia alta 32 40 38 46 40-48 23 31 29 37 31-39 36-44 42 50 44-52 27-35 33-41 35-43 Capoluoghi di 40 48 46 54 48-56 31-39 37-45 39-47 provincia Il calcolo del canone oggettivo annuo si ottiene moltiplicando il valore in euro al metro quadro della cella della precedente tabella per la superficie dell alloggio. La Giunta Comunale dovrà applicare il valore massimo per ogni cella. 3.2 Decorrenza e aggiornamento del canone il canone decorre in prima applicazione dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017. Successivamente il canone verrà ricalcolato annualmente con decorrenza dal 1 luglio. Il canone è aggiornato annualmente in base all ISEE del nucleo assegnatario, determinato secondo la normativa vigente in materia di ISEE. 3.3 Variazione del canone: 1) Per mutamento delle condizioni oggettive dell alloggio Ciascuna delle parti, proprietario e assegnatario, in ogni momento del rapporto di assegnazione dell alloggio, ha diritto all adeguamento del canone in relazione all eventuale mutamento delle condizioni dell alloggio con decorrenza al 1 luglio dell anno seguente alla richiesta di modifica del canone o al verificarsi di tale mutamento. 2) Per mutamento delle condizioni soggettive del nucleo assegnatario Nei casi in cui il nucleo assegnatario presenti l ISEE corrente, di cui all art. 9, comma 2, del D.P.C.M. n. 159/2013, viene ricalcolato il canone con decorrenza dal mese successivo alla richiesta e validità fino al 30 giugno successivo al ricalcolo. Il nucleo assegnatario può in qualsiasi momento richiedere il ricalcolo del canone per mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, avvalendosi di quanto previsto dall art. 10, comma 2 del D.P.C.M. n. 159/2013. Le variazioni in aumento o in diminuzione del canone sono apportate dall ente proprietario o dall ente gestore in caso di modifica della composizione del nucleo familiare, con decorrenza dal mese successivo alla rilevazione della nuova situazione reddituale. Art. 4 Adempimenti della Giunta Il Comune con atto di Giunta definisce: 1. il valore effettivo al mq nei limiti dell intervallo indicato nella Tabella 1; 2. il rapporto, in termini percentuali, tra canone e reddito ISEE nella fascia di protezione, che comunque non potrà superare il limite stabilito dalla Delibera Regionale (attualmente 20%); 3. lo sconto sul canone oggettivo, che comunque non potrà superare il limite stabilito dalla Delibera Regionale (attualmente 35%); 4. il canone minimo sarà uguale ai limiti stabiliti dalla delibera di Consiglio Regionale n. 391/2002, come richiamati dalla D.G.R. n. 894/2016. Art. 5 Monitoraggio Il presente Regolamento potrà essere rivisto alla luce del monitoraggio regionale. (Regolamenti Comune e Unione/regolamento canoni ERP e limiti)

VERBALE DI DISCUSSIONE IN AULA OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. (Rel. Assessore Nati Settore Tecnico) Riferisce l'assessore Nati. Consigliere Casadio: Non sono mai stato un grande fan di ACER; penso che questo nuovo calcolo faccia una lieve retrocessione e di questi tempi mi sembra giusto. Nella sostanza, viste la problematiche che ci sono, questa delibera mi trova d'accordo. Assessore Unibosi: La normativa regionale va nel senso dell'equità. L'alloggio ERP deve essere visto come una sistemazione temporanea, anche se può rischiare di cronicizzare. La normativa va nel senso di mettere dei paletti e di andare a verificare chi ha effettivamente bisogno dell'alloggio. Io valuto positivamente questa normativa. Consigliere Albonetti: Si va nella direzione giusta anche perché si va alla demolizione dei falsi miti e opinioni sbagliate; spesso è stato utilizzato questo tema per strumentalizzazioni politiche. Sindaco: Questo regolamento inserisce anche il principio delle graduatorie aperte, ovvero in qualunque momento chi ha bisogno potrà chiedere di essere inserito in graduatoria. Questo regolamento, per la prima volta, è unico in tutta la provincia di Ravenna. Nel momento in cui avremo conferma da ACER del superamento del reddito per la permanenza negli alloggi, accompagneremo le famiglie per assegnare poi l'alloggio a chi ne ha bisogno. La maggior parte degli alloggi del Comune di Casola Valsenio sono mono o bilocali che risultano inadeguati rispetto al bisogno, in quanto le famiglie richiedenti sono famiglie di separati con prole. Credo quindi che il Comune di Casola dovrebbe attuare un piano di alienazioni che gli consenta di acquisire un patrimonio edilizio adeguato alle attuali esigenze.

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna ***** Proposta n. 2016 / 850 SETTORE TECNICO OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA TECNICA Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica. Lì, 16/11/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SALVATORI FAUSTO (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna ***** Proposta n. 2016 / 850 SETTORE TECNICO OGGETTO: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE Visti i contenuti dell'atto a firma del Dirigente del Settore Finanziario, prot. URF n. 6 del 12.01.2016, che delega l'espressione del parere in ordine alla regolarità contabile degli atti deliberativi al Capo Servizio Contabilità del presidio territoriale di riferimento. Per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato: che l'atto è dotato di copertura finanziaria; x che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di spesa o diminuzione di entrata; x che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell ente in merito ai quali si osserva che......... si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. Lì, 16/11/2016 IL CAPO SERVIZIO DEL PRESIDIO TERRITORIALE BALDASSARRI DONATA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna ***** Certificato di Pubblicazione Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24/11/2016 Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06/12/2016. Li, 06/12/2016 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE BIAGI RAFFAELLA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna ***** Certificato di esecutività Deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 24/11/2016 SETTORE TECNICO Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all albo pretorio on-line di questo Comune. Li, 16/12/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE GAVAGNI TROMBETTA IRIS (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI CASOLA VALSENIO Provincia di Ravenna ***** Certificato di avvenuta pubblicazione Deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 24/11/2016 Oggetto: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 894/2016: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CANONI ERP E LIMITI PER L'ACCESSO E LA PERMANENZA. Si dichiara l avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 06/12/2016 al 21/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Li, 22/12/2016 L INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE BIAGI RAFFAELLA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)