STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UN PONTE PER LA SOLIDARIETÀ



Documenti analoghi
DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

- Statuto Associazione

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del codice civile l'associazione denominata Clanis.

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

VERBALE DI COSTITUZIONE DEL COMITATO " QUELLI DEL CARNEVALE DI VANZAGHELLO"

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

E' costituita l'associazione denominata "Associazione Culturale e Ricreativa:

STATUTO. Art. 1 Costituzione, denominazione. Art. 2 Sede. Art. 3 Scopi dell associazione. Art. 4 I soci

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO. Associazione Il Larice Club

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

STATUTO. Denominazione Sede Durata

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

STATUTO - Associazione di Promozione sociale IN-OLTRE

STATUTO L ASSOCIAZIONE CULTURALE TUBLÀ DA NIVES

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Statuto Associazione Noi tutti Grazia

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DELL ETIOPIA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. Donatori di sangue liceo A.Vallisneri

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICI DI LOLA

ASSOCIAZIONE QUINTO MONDO-ONLUS

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro GLI AMICI DI LUCA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CASA DELLA CITTÀ LEOPOLDA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

Statuto dell Associazione di promozione sociale Roberto Serena Amici della musica e dell arte

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

Statuto dell associazione di volontariato Solidali Associazione Disturbi Alimentari Novara

STATUTO ASSOCIAZIONE «LeAli per Volare»

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

STATUTO dell'associazione

Statuto Associazione Damas Peruanas en Italia

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ANIMALCORTILE ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Art. 1 Costituzione. Art. 2 Finalità e attività

STATUTO 1 DENOMINAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

ACCORCIAMO LE DISTANZE

Statuto dell'associazione di promozione sociale. Eurytmica

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE Articolo 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANI IN GIRO

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.

L Associazione ha sede legale in Mantova - Piazza Sordello 43 - l Amministrazione Provinciale di Mantova.

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. Articolo I

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

S T A T U T O. E costituita, con sede legale in Roma, Via del. "I.F.O. - Italian Fundraising Organization ONLUS"

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE GRUPPO FESTEGGIAMENTI BASEDO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

Statuto dell Associazione LAUS Vol. LAUS Volontariato della Provincia di Lodi

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE Escursionisti Appennino Paolano

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO «AMICI DEL TESORO» TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto dell'associazione di Promozione Sociale Perl.it

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO denominata Lande d Abruzzo

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DENOMINATA

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO DELLA S.I.A.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE AMICI DEL ROCK

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE UN PONTE PER LA SOLIDARIETÀ ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi della legge n. 383/00 del 7 dicembre 2000 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), l'associazione di promozione sociale denominata UN PONTE PER LA SOLIDARIETÀ che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica. ARTICOLO 2 - SEDE L'Associazione ha sede in Cormano, Via Giotto n. 18. La sede potrà essere trasferita in relazione alle future esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. ARTICOLO 3 - DURATA La durata dell'associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere rinnovata tacitamente di anno in anno. ARTICOLO 4 - SCOPO L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avvalendosi in modo determinante e prevalente dell'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti. Gli utili, gli avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve o il capitale sociale non possono, durante la vita dell associazione, essere distribuiti, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L attività principale dell associazione consiste nel supportare bambini bisognosi, orfani e/o abbandonati, appartenenti preferibilmente ai paesi dell'est-europa, mediante la collaborazione con gli istituti locali attraverso l'invio di aiuti umanitari. Promuove: * l'accoglienza in Italia di ragazzi provenienti da tali istituti per un periodo di soggiorno presso famiglie italiane a scopo ricreativo ed educativo; pagina 1

* attività e progetti di sostegno a distanza dei ragazzi bisognosi di aiuto, offrendo opportunità di studio e formazione; * missioni in loco di volontari al fine di verificare lo svolgimento dei progetti in corso e valutare eventuali nuove esigenze per migliorare le condizioni di vita dei ragazzi; * contatti fra persone, enti ed Associazioni italiane e straniere, proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale cristiano. Le attività di cui sopra possono essere svolte anche a favore di altre comunità bisognose sia di aiuto morale che materiale. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie ed in quanto integrative delle stesse. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dai regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del codice civile e della legislazione vigente. L'Associazione è apartitica e apolitica e si atterrà ai seguenti principi: l assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell'assemblea nonché il rispetto dei diritti inviolabili della persona. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, la promozione, la realizzazione di progetti di solidarietà sociale tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali. L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà. ARTICOLO 5 - PATRIMONIO Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengano, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, persone fisiche e dagli avanzi netti della gestione. L'Associazione farà fronte ai propri oneri con: - quote associative di adesione e quote annuali di partecipazione; - contributi degli aderenti; pagina 2

- erogazioni liberali degli associati e dei terzi, persone fisiche e società; - contributi dello Stato, delle Regioni, delle Provincie e dei Comuni, di Enti o istituzioni pubbliche, ricevuti sia a sostegno delle attività generali (ivi comprese le attività di formazione) sia per specifiche attività documentate e per progetti; - entrate derivanti da eventuali attività produttive marginali; - donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari; - rimborsi derivanti da convenzioni; - fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse; l eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività previste all art. 4 del presente statuto. Ogni altro mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano, potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione ed arricchire il suo patrimonio. ARTICOLO 6a GLI ASSOCIATI Possono far parte dell Associazione, in qualità di associati, le persone fisiche e gli Enti che verranno ammessi dal Consiglio Direttivo, a seguito di espressa domanda scritta recante le informazioni del soggetto richiedente, la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti. In caso di non ammissione dell'aspirante associato, il Consiglio Direttivo è tenuto a darne motivazione. Gli associati possono essere Fondatori ed Ordinari. I Fondatori sono coloro che sono intervenuti all'atto costitutivo dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e la loro qualità di associato ha carattere di perpetuità. Gli Ordinari sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo e che hanno diritto di voto. La loro qualità di associato Ordinario è subordinata all'iscrizione ed al pagamento della quota associativa annuale. Il Consiglio Direttivo, con delibera motivata, può attribuire - a titolo onorario - la qualifica di associato Onorario a pagina 3

coloro che si sono particolarmente distinti nella promozione delle attività. Tutti sono tenuti ad impegnarsi attivamente, secondo le proprie possibilità, nell'ambito dell'associazione per il raggiungimento dello scopo sociale. La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. All associato sono attribuiti tutti i diritti dell'elettorato attivo e passivo, riconosciuti dal presente Statuto e dalle leggi vigenti. La quota associativa viene determinata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio preventivo dall'assemblea Ordinaria. Tale quota è intrasmissibile e non rivalutabile e deve essere versata entro dieci giorni dall'iscrizione nel libro degli associati. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle posizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Il numero degli associati effettivi è illimitato. In base alle disposizione normative vigenti tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione, previo assenso scritto dell associato. ARTICOLO 6b - DOVERI DEGLI ASSOCIATI Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità proprie dichiarate. Il comportamento dell associato nei confronti degli altri aderenti e verso l'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà caratterizzato da correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. ARTICOLO 6c - RECESSO/ESCLUSIONE DELL ASSOCIATO L associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente del Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. L associato può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza degli obblighi di versamento, dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiamo arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa, per accertati motivi di incompatibilità. L'esclusione dell associato è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera al pagina 4

medesimo, precisando le motivazioni che hanno dato luogo alla stessa. La ratifica di tale atto spetta all'assemblea degli associati durante la prima riunione utile. Gli associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione. ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Gli Organi dell'associazione sono: - l'assemblea dei Soci - il Consiglio Direttivo - il Presidente - Il Vice-Presidente - il Tesoriere - il Segretario Tutte le cariche sociali sono assunte ed assolte a totale titolo gratuito. La durata di tutti gli organi associativi è di tre anni. ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. In particolare l'assemblea ha il compito di: - eleggere il Consiglio Direttivo; - ratificare l'entità della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio; - approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo ed il programma delle attività da svolgere per l'anno successivo, secondo proposta del Consiglio; - approvare entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività dell'anno precedente predisposte dal Consiglio. L'Assemblea va convocata almeno una volta all'anno mediante lettera inviata per posta ordinaria o posta elettronica contenente l'ordine del giorno con almeno 14 (quattordici) giorni di preavviso oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati con diritto di voto. Essa si riunisce di norma presso la sede sociale o, se del caso, in altro luogo idoneo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione ed è atta a deliberare con la presenza di almeno la metà degli associati e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. pagina 5

L'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza. La seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto. L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'associazione e la messa in liquidazione del patrimonio, nominando contemporaneamente il liquidatore. Per la modifica dello Statuto occorre la presenza di un quinto degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ogni associato ha diritto ad un voto esercitato anche mediante delega scritta ad altro associato, apposta in calce all'avviso di convocazione. L associato non può portare più di una delega. ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri, tutti eletti per votazione dall'assemblea degli associati. Tutti durano in carica per 3 (tre) anni. Qualora l'interesse dell'associazione lo richieda, il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza, predispone la cooptazione nel Consiglio stesso per compiti ed attività specifiche, fino ad un massimo di 2 (due) membri. Tale delibera è sottoposta all'assemblea degli associati, per l'approvazione nella prima riunione utile. Il Consiglio Direttivo viene convocato senza obbligo di alcuna formalità dal Presidente, ogni volta che il Presidente lo ritiene necessario o lo richieda un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza almeno della metà dei componenti. Le sue delibere sono valide se prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza alcuna limitazione che non sia per legge, per Statuto o per delibera dell'assemblea degli associati. Esso quindi ha la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi associativi. pagina 6

Il Consiglio Direttivo tra l'altro: - provvede all'esecuzione di quanto deliberato dall'assemblea; - delibera l'ammissione ad associato di coloro che ne presentano regolare domanda scritta; - elegge a maggioranza ed a scrutinio segreto, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice-Presidente; - elegge a maggioranza, tra i suoi componenti, il Tesoriere ed il Segretario; - determina l'ammontare della quota associativa di partecipazione annuale; - predispone il progetto di bilancio e di programma annuale, nonché il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte dall'associazione; - ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza se assunti dal Presidente in via d'urgenza. Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo un membro del Consiglio Direttivo, questo verrà sostituito dal primo dei non eletti e così di seguito. Il nuovo nominativo, compresi gli eventuali membri nominati successivamente, scadrà contemporaneamente a tutte le altre cariche. ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE - IL TESORIERE - IL SEGRETARIO Il Presidente: - rappresenta legalmente l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio, firma gli atti ed i documenti dell'associazione; - convoca l'assemblea degli associati; - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - nelle operazioni di carattere patrimoniale-finanziario appone la propria firma disgiuntamente a quella del Tesoriere; - nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e di necessità, le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole allo stesso per la ratifica nella prima riunione utile. Il Vice-Presidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso. Il Tesoriere: - provvede all'elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo ed alla regolare tenuta della contabilità; - appone la propria firma, disgiuntamente dal Presidente, in tutte le operazioni di carattere patrimoniale-finanziario che non superino l'importo di euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). Il Segretario: - si attiva per l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; pagina 7

- organizza e predispone tutte le attività e le iniziative atte a favorire il raggiungimento delle finalità dell'associazione; - provvede alla stesura ed all'invio dei verbali di ogni riunione a tutti gli associati; - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro associati. ARTICOLO 11 - PROBIVIRI E REVISORE DEI CONTI L'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre ed un Revisore dei conti che durano in carica tre anni a cui demandare, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili. ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra gli associati ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore o ai fini di pubblica utilità. ARTICOLO 13 - NORME FINALI Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice Civile e della normativa vigente in quanto applicabile. Cormano, 23 ottobre 2013 pagina 8