DISCIPLINARE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELL ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

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Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale DISCIPLINARE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DELL ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA www.cri.it Associazione della Croce Rossa Italiana Via Toscana, 12 00187 Roma C.F. e P.IVA 13669721006

INDICE Articolo 1 Oggetto... 3 Articolo 2 - Scopo e obiettivi... 3 Articolo 3 - Articolazione... 4 Articolo 4 Condizioni richieste per l iscrizione nell elenco... 4 Articolo 3 Modalità di iscrizione nell elenco... 5 Articolo 5 - Modalità d iscrizione... 5 Articolo 6 Iscrizione elenco... 6 Articolo 7 - Comunicazioni successive... 6 Articolo 10 Trattamento dei dati... 9 Articolo 11 Pubblicità dell elenco... 9 2

Articolo 1 Oggetto Il presente atto disciplina l albo degli operatori economici dell Associazione Croce Rossa Italiana (di seguito anche Associazione ), in attuazione dell art. 36 del D.lgs. 50/ da cui trarre i nomi da invitare alle procedure di cui all art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, relative alla fornitura di beni, servizi e lavori. Il presente atto contiene le norme da osservare per l iscrizione nell elenco, la specifica dei requisiti richiesti e definisce i criteri di utilizzo dello stesso per la selezione degli operatori economici da invitare alle singole procedure. L Albo sarà impiegato come strumento da utilizzare nelle singole procedure attinenti le categorie merceologiche indicate, identificando i soggetti, potenziali candidati ad eseguire lavori, somministrare beni e prestare servizi nell ambito di affidamenti inferiori alle soglie comunitarie di settore, secondo quanto previsto nel regolamento per gli affidamenti sotto soglia. In particolare, mediante l iscrizione all Albo, gli operatori economici potranno essere interpellati per la partecipazione a procedure di affidamento, dirette o negoziate, indette dall Associazione e, qualora affidatari del lavoro, fornitura o servizio, l incarico sarà perfezionato secondo quanto previsto nel citato regolamento. L Associazione si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione di soggetti non inseriti nell Albo qualora, per la peculiarità dell attività da affidare e/o per peculiari ragioni di necessità previamente ed esaustivamente motivate, si renda necessario attingere a professionalità e competenze reperibili al di fuori dello stesso. Inoltre resta ferma la possibilità per l Associazione, in casi specifici e motivati, di invitare anche altri soggetti oltre al numero minimo previsto, per ragioni di opportunità legate alla natura o alle caratteristiche tecniche del lavoro, fornitura o servizio. Articolo 2 - Scopo e obiettivi Il presente disciplinare ha lo scopo di definire nel dettaglio la metodologia con cui viene istituito e gestito l Albo e i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti che vogliono candidarsi, quali esecutori di lavoro o prestatori di servizi e forniture. L Albo individua in particolare: - l insieme delle informazioni che un soggetto deve fornire all Associazione per candidarsi a diventare fornitore della stessa; - l elenco delle categorie merceologiche alle quali vengono invitati ad iscriversi i soggetti potenzialmente interessati a collaborare con l Associazione. Gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l istituzione dell Albo concernono: 3

- l introduzione di criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di affidamento di lavori ed in quelle di acquisizione di beni e servizi; - il rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità in procedure caratterizzate da semplicità e celerità; - la dotazione per l Associazione di un utile strumento di consultazione organizzato in sezioni e secondo categorie merceologiche. Articolo 3 - Articolazione L Albo è articolato in tre sezioni: a. Sezione I: Lavori (L); b. Sezione II: Servizi (S); c. Sezione III: Forniture (F). Nell ambito di ogni Sezione, l Albo si suddivide per categorie e classi, secondo la tabella inserita nel documento Elenco categorie merceologiche. L Associazione utilizza adeguate forme di pubblicità in caso di aggiornamento delle categorie e/o classi merceologiche secondo le proprie esigenze. Le categorie merceologiche previste per l iscrizione all Albo potranno infatti essere oggetto di ampliamenti, soppressioni, accorpamenti, scorpori e modificazioni nel corso del tempo. Sarà possibile presentare le richieste d iscrizione solo ed esclusivamente per le categorie risultanti nell elenco pubblicato dall Associazione al momento di invio dell istanza. Sarà comunque possibile nel corso del periodo di valenza dell iscrizione, qualora il soggetto abbia i requisiti necessari, chiedere la variazione del novero delle categorie a cui il soggetto stesso è iscritto, mediante l iscrizione a categorie ulteriori o mediante l iscrizione a nuove categorie inserite. Articolo 4 Condizioni richieste per l iscrizione nell elenco L iscrizione in elenco è consentita agli operatori economici per i quali non ricorre nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né sussistono cause di esclusione dalla contrattazione o dalla stipula di contratti e che, alternativamente, siano in una delle seguenti situazioni: - iscritti alle Camere di Commercio Italiane; - associazioni, Onlus ecc. non iscritte in Camera di Commercio e in possesso di codice fiscale; - operatori economici stabiliti in altri Stati membri UE; 4

- operatori economici stabiliti in Stati non membri UE ma autorizzati a partecipare a procedure di appalto pubblico in Italia in forza di accordi bilaterali o con l UE. Articolo 3 Modalità di iscrizione nell elenco I soggetti che vogliono candidarsi per l iscrizione all Albo devono: a) appartenere ad una delle categorie previste all art. 45 D.Lgs 50/16 e s. m. e i.; b) appartenere a una o più delle categorie e classi merceologiche elencate nel documento Elenco categorie merceologiche, per effetto dell attività evincibile dall oggetto sociale del certificato di iscrizione camerale; c) non trovarsi in alcuna delle diverse fattispecie di esclusione dalle gare d appalto di cui all art. 80 D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.; d) non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con l Associazione, neanche potenziale, non aver proposto nei confronti della stessa azione giudiziaria, procedura arbitrale, procedimento di mediazione; e) aver preso visione del Codice etico sottoscritto dall Associazione, essere a conoscenza di tutti i principi contenuti in tali atti e devono impegnarsi ad aderire ai criteri di condotta in essi indicati; Oltre a tali requisiti di ordine generale, sono inoltre previsti dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria del soggetto, dovendo lo stesso indicare: 1. il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; 2. il fatturato specifico realizzato, con forniture/servizi analoghi a quelli delle categorie per le quali si chiede l iscrizione, conseguito sempre negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione; 3. capacità tecnica documentata da certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione Sistema Qualità (quali ad esempio UNI EN ISO/SA, etc.). Il fornitore ha facoltà di presentare nell apposita sezione altra documentazione idonea a provare la propria capacità tecnica; 4. esperienza pregressa per affidamenti di lavori, servizi e forniture analoghi relativi all ultimo triennio. Nel caso di dichiarazioni mendaci, in merito al possesso dei requisiti sopra citati, troveranno applicazione le disposizioni di cui all art. 76 DPR 445/2000. L Associazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche agli operatori economici iscritti all Albo al fine di riscontrare e vigilare sul rispetto dei requisiti dichiarati. Articolo 5 - Modalità d iscrizione 5

I soggetti interessati all iscrizione all Albo dovranno far pervenire l istanza via telematica all indirizzo PEC: procurement@cert.cri.it L iscrizione avrà durata triennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell Albo sul sito istituzionale dell Associazione. Articolo 6 Iscrizione elenco Le domande pervenute, saranno esaminate, in ordine cronologico. Una volta esperite le verifiche e i controlli necessari all approvazione delle medesime, saranno inserite nell Albo. Allorquando una domanda risulti incompleta è facoltà dell Associazione richiedere integrazioni e/o chiarimenti rispetto all istanza e/o ai documenti presentati. La mancata osservanza delle modalità e/o dei tempi indicati nella richiesta di integrazione e/o chiarimento, comporterà il rigetto dell istanza stessa e, di conseguenza, la mancata iscrizione all Albo. L Associazione potrà tuttavia accogliere, in modo parziale, le domande pervenute, limitando l iscrizione ad alcune e/o a parte delle categorie richieste, qualora queste parti risultino complete. Nel caso in cui l associazione adotti un provvedimento di diniego, la relativa comunicazione contenente le motivazioni della mancata iscrizione verrà trasmesso, entro 15 giorni decorrenti dalla data della decisione, presso la casella di posta elettronica certificata del soggetto interessato, dove lo stesso ha eletto domicilio per il recapito delle comunicazioni in fase di iscrizione all Albo. Con la pubblicazione dell Albo sarà reso noto, per ogni categoria merceologica, l elenco degli iscritti con indicazione della ragione sociale e della sede legale. Articolo 7 - Comunicazioni successive Gli Operatori Economici, iscritti all Albo, sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione che comporti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di iscrizione. L inadempimento di tale obbligo comporta l avvio della procedura di sospensione/cancellazione. L Associazione si riserva comunque la facoltà di: - richiedere, in ogni momento, agli Operatori Economici iscritti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di qualificazione e/o ulteriori documenti, anche se non espressamente indicati nel presente Disciplinare - sospendere l Operatore Economico dall Albo Fornitori, qualora emergano, dalle nuove dichiarazioni/documentazioni presentate, fattispecie che occorre accertare/verificare, procedendo in tal caso ad informare l Operatore Economico. Inoltre il mancato aggiornamento/integrazione dei documenti richiesti, decorsi i termini assegnati per l aggiornamento/integrazione, potrà determinare la cancellazione dell iscrizione. 6

E inoltre onere dell Operatore Economico iscritto comunicare tempestivamente la perdita dei requisiti dichiarati o la modifica degli stessi e aggiornare costantemente le dichiarazioni e i documenti presentati ai fini dell iscrizione all Albo Fornitori. In particolare gli operatori economici sono tenuti a comunicare all Associazione: - la modifica e/o la perdita dei requisiti generali dichiarati, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 15 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell evento, pena la cancellazione dal predetto Albo; - la modifica dei poteri del legale rappresentante, immediatamente e, comunque, non oltre il termine di 15 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell evento, pena la cancellazione dal predetto Albo; - ogni modifica e/o variazione dei dati, informazioni e fatti attestati nell istanza di iscrizione, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, tempestivamente e, comunque, non oltre il termine di 30 giorni solari consecutivi dal verificarsi dell evento, pena la cancellazione dal predetto Albo. Le comunicazioni di modifica di cui ai precedenti commi dovranno essere eseguite presentando una nuova istanza, in questo caso di aggiornamento. Anche tali dati saranno sottoposti a verifica. In ogni caso, poiché le attestazioni indicate e fornite nell istanza di iscrizione rappresentano dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 D.P.R. 447/2000, devono essere rinnovate al momento della comunicazione di modifica dei fatti o degli atti attestati nell istanza stessa. Articolo 8 - Durata dell iscrizione e aggiornamento L inserimento nell Albo attribuisce al soggetto l idoneità per la partecipazione alle procedure indette dall Associazione. L iscrizione ha validità triennale. Tale iscrizione potrà essere rinnovata al termine del triennio, previa verifica della permanenza dei requisiti minimi richiesti. In particolare, le attestazioni, le informazioni ed i dati forniti con l istanza di iscrizione dovranno essere rinnovati, pena la sospensione dall Albo, sulla base di una comunicazione trasmessa dall Associazione, anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale. L Associazione procederà alla cancellazione dei soggetti che, entro il termine richiesto, non avranno proceduto alla richiesta di rinnovo o che non avranno dichiarato il possesso dei requisiti prescritti. La stessa si riserva la facoltà di effettuare una verifica in qualsiasi momento, concernente sia il possesso dei requisiti in fase d iscrizione che il mantenimento, per i fornitori già qualificati, dei requisiti stessi. L Albo fornitori è aperto e oggetto di aggiornamento dinamico e continuo. 7

Articolo 9 - Cause di sospensione e cancellazione Si procede alla sospensione dell iscrizione degli operatori economici dall Albo fornitori, sino alla completa rimozione della causa di sospensione, qualora ricorrano le seguenti ipotesi: - mancata comunicazione di attestazioni, informazioni o dati modificati e/o variati rispetto a quelli indicati e forniti con l istanza di iscrizione; - verifica di irregolarità contributiva, sino a quando il DURC non risulti positivo; - procedimenti in corso inerenti procedure di concordato preventivo o fallimentari; - procedimenti penali in corso per reati gravi, incidenti sulla moralità o serietà professionale, ovvero per delitti finanziari; - procedimenti in corso inerenti l applicazione di misure di prevenzione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016; - procedure di accertamento, da parte dell Associazione, in ordine ad irregolarità nell esecuzione di precedenti affidamenti o in corso di esecuzione, ovvero di inadempimento parziale (ad es. mancato rispetto dei termini di consegna, fornitura di merce di qualità inferiore rispetto a quella pattuita, consegna di aliud pro alio, mancato superamento del collaudo); - inadempimento agli obblighi di informazione e comunicazione; - inadempimento agli obblighi previsti dal Codice etico; - altri gravi irregolarità opportunamente contestate. Si procede alla cancellazione degli operatori economici dall Albo fornitori, nel caso di: - condotta illecita, ovvero negligenza o malafede nell esecuzione dei lavori, servizi, forniture; - perdita di uno dei requisiti generali richiesti per l iscrizione all Albo; - accertamento dell insussistenza dei requisiti generali richiesti per l iscrizione all Albo; - cessazione dell attività; - presentazione di offerte relative a procedure di affidamento per le quali vengano rilevate gravi irregolarità o anomalie; - dichiarazioni mendaci che emergano anche all esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; - mancata presentazione, senza valida motivazione, di offerte in tre consecutivi procedimenti di gara; - rinuncia, senza giustificato motivo, di un incarico affidatogli dall Associazione; - mancata osservanza di quanto previsto all art. 8 del presente disciplinare. Si provvederà altresì a cancellare, ad insindacabile giudizio dell Associazione, l operatore economico anche nel caso di inadempimento, adeguatamente documentato, nell esecuzione di 8

prestazioni o nel caso di mancato rispetto degli standard di servizio indicati nella documentazione delle singole procedure di affidamento. Sarà altresì cancellato l operatore economico che abbia proposto azione giudiziaria, procedura arbitrale, procedimento di mediazione, nei confronti dell Associazione e che, pertanto, si trovi in conflitto di interessi con la stessa. L Associazione comunicherà gli addebiti al legale rappresentante dell impresa, assegnando un termine per le controdeduzioni. Trascorsi 30 giorni dalla scadenza di detto termine, l Associazione, valutate le controdeduzioni, potrà disporre la cancellazione dall Albo. La comunicazione inerente le motivazioni sarà trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata indicata dal soggetto come recapito per le comunicazioni in fase di iscrizione all Albo. L operatore economico può richiedere in ogni momento, mediante domanda formale, la cancellazione dall Albo, fatti salvi gli obblighi già assunti. A seguito della cancellazione volontaria il soggetto interessato potrà richiedere una nuova iscrizione solo decorsi 12 (dodici) mesi dalla cancellazione stessa. Articolo 10 Trattamento dei dati Ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese saranno oggetto di trattamento, da parte del Associazione Croce Rossa Italiana (titolare del trattamento), nell ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla tenuta dell elenco, alla gestione delle gare di appalto ed all eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all aggiudicazione degli appalti. Articolo 11 Pubblicità dell elenco Il presente disciplinare e l elenco degli operatori economici, compresi i successivi aggiornamenti, verranno pubblicati sul sito web dell Associazione http://www.cri.it. 9