SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in Giurista di impresa e delle amministrazioni pubbliche

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SCUOLA DI GIURISPRUDENZA Corso di Laurea in Giurista di impresa e delle amministrazioni pubbliche Art. 1 Requisiti per l accesso al corso Conoscenze richieste per l accesso Per essere ammessi al corso di laurea in Giurista di impresa e delle amministrazioni pubbliche occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Sono inoltre richieste le seguenti conoscenze e competenze: Buona cultura generale Capacità logiche e di ragionamento Capacità di comprendere e interpretare testi e documenti (in lingua italiana) Conoscenza di nozioni giuridiche di base Conoscenza di una lingua dell Unione Europea di livello almeno A2 Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l accesso sono definite al punto modalità di ammissione. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi. L assolvimento dell obbligo formativo è oggetto di specifica verifica. La relativa modalità di accertamento è indicata al punto modalità di ammissione. Gli studenti che non assolvano agli obblighi formativi aggiuntivi entro la data stabilita dagli Organi competenti e comunque entro il primo anno di corso sono tenuti a ripetere l iscrizione al medesimo anno. Modalità di ammissione Modalità di verifica delle conoscenze e competenze Le conoscenze e competenze richieste sono verificate mediante un test le cui modalità saranno definite con delibera del Consiglio della Scuola, su proposta del Consiglio di Corso di Studio, e rese note tramite pubblicazione sul portale di Ateneo. Qualora la verifica non sia positiva viene assegnato un obbligo formativo aggiuntivo. Obblighi formativi aggiuntivi L obbligo formativo aggiuntivo consiste nella partecipazione alle attività formative di supporto definite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio. L obbligo formativo aggiuntivo assegnato si intende superato mediante la maturazione della frequenza alle 1

attività di supporto come individuate annualmente dal Consiglio di Corso di studio. L obbligo formativo aggiuntivo si intende inoltre assolto nel caso siano state superate tutte le attività formative previste nel primo anno di corso, escluse le eventuali attività autonomamente scelte dallo studente. Il mancato soddisfacimento dell obbligo formativo entro la data deliberata dagli Organi Accademici e pubblicata sul Portale di Ateneo comporta la ripetizione dell iscrizione al medesimo anno. Si ritengono positivamente assolti gli Obblighi Formativi Aggiuntivi per gli studenti che: sono già immatricolati in anni accademici precedenti in altro Ateneo italiano o straniero (inclusi i passaggi da altro Corso di Studio dell Università di Bologna), purché risultino esami sostenuti in carriera pregressa; sono già in possesso di un titolo di laurea o diploma universitario; esercitano il diritto di opzione ai nuovi ordinamenti didattici; si immatricolano a seguito di rinuncia / decadenza avendo superato almeno una prova d esame di uno dei seguenti insegnamenti: Diritto privato o Diritto costituzionale o Istituzioni di diritto romano Accertamento delle conoscenze e competenze linguistiche Per l'accesso al corso di studio è previsto l'accertamento delle conoscenze e competenze in una lingua dell Unione Europea di livello A2. Le modalità di svolgimento dell accertamento saranno definite con delibera del Consiglio della Scuola, su proposta del Consiglio di Corso di studio e rese note tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. L accertamento si considera assolto per gli studenti in possesso di corrispondente certificazione linguistica. Per coloro che non dimostrino di possedere una competenza linguistica almeno pari al livello A2, è attribuita una carenza linguistica iniziale. Art. 2 Piani di studio individuali Lo studente deve effettuare le scelte indicate nel piano didattico, con le modalità indicate nel piano stesso e nei termini determinati annualmente dalla Scuola e resi noti tramite il Portale di Ateneo. Non è prevista la possibilità di presentare Piani di Studio individuali. Art. 3 Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche Il piano didattico allegato indica le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, nonché la tipologia delle forme didattiche. Eventuali ulteriori informazioni ad esse relative saranno rese note annualmente sul Portale di Ateneo. Art. 4 Frequenza e propedeuticità L obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico allegato, così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative. Le modalità e la verifica dell obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 5 Prove di verifica delle attività formative 2

Il piano didattico allegato prevede i casi in cui le attività formative si concludano con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni; verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell inizio delle lezioni tramite il Portale di Ateneo. Art. 6 Attività formative autonomamente scelte dallo studente Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte dallo studente una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di studio individua annualmente e rende note tramite Portale di Ateneo. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso nei termini previsti annualmente e resi noti tramite pubblicazione sul Portale di Ateneo. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente. Art. 7 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe sono riconosciuti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, nel rispetto dei relativi ambiti scientifico disciplinari e della tipologia delle attività formative. Lo studente a cui siano stati riconosciuti dei debiti formativi relativi ad insegnamenti parzialmente riconosciuti deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato. A questo proposito il Docente può pubblicare sul Portale di Ateneo apposite indicazioni che possano essere applicate a casi analoghi. Art. 8 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso università telematiche e in Corsi di Studio internazionali I crediti formativi universitari acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe sono riconosciuti fino a concorrenza del numero dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal regolamento didattico del Corso di Studio, sulla base della valutazione della congruità del numero di crediti e degli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative e del Corso di Studio. Lo studente a cui siano stati riconosciuti dei debiti formativi relativi ad insegnamenti parzialmente riconosciuti deve necessariamente presentare al Docente titolare dell'insegnamento il programma dell'esame sostenuto per concordare un programma personalizzato. A questo proposito il Docente può pubblicare sul Portale di Ateneo apposite indicazioni che possano essere applicate a casi analoghi. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio potrà riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali. Art. 9 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall Università nei seguenti casi: conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia; conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l Università. 3

La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di studio tenendo conto delle indicazioni date dagli Organi Accademici e del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell ordinamento didattico del corso di studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell attività svolta. Art. 10 Tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o collegato ad un progetto formativo Il Corso di Studio, su richiesta dello studente, può consentire, con le procedure stabilite dal Regolamento generale di Ateneo per lo svolgimento dei tirocini o dai programmi internazionali di mobilità per tirocinio, e in conformità alle norme dell UE, lo svolgimento di un tirocinio finalizzato alla preparazione della prova finale o comunque collegato ad un progetto formativo mirato ad affinare il suo processo di apprendimento e formazione. Tali esperienze formative della durata massima di 6 mesi, che dovranno concludersi entro la data del conseguimento del titolo di studio, potranno essere svolte prevedendo l attribuzione di crediti formativi: nell ambito di quelli attribuiti alla prova finale; per attività di tirocinio previsto dal piano didattico; per attività a scelta dello studente configurabili anche come tirocinio; per attività aggiuntive i cui crediti risultino oltre il numero previsto per il conseguimento del titolo di studio. Art. 11 Apprendistato in alta formazione Il Consiglio di Corso di studio può prevedere la possibilità per lo studente di svolgere attività di Apprendistato per integrare la formazione universitaria con la formazione pratica in azienda finalizzato all acquisizione di un titolo di studio. Possono partecipare alla selezione gli studenti tra i 18 e i 29 anni. Alle attività di apprendimento formale svolte in azienda sulla base del progetto formativo allegato al contratto di apprendistato possono essere riconosciuti da un minimo di 12 CFU ad un massimo di 36 CFU. La durata del contratto varia da 12 a 36 mesi e vi è un obbligo formativo di 240 ore annue di apprendimento formale, di cui 150 in azienda e 90 ore retribuite dall azienda stessa, a fronte di attività accademiche svolte dallo studente. Art. 12 Modalità di svolgimento della prova finale Caratteristiche della Prova finale La prova finale di laurea può consistere nella predisposizione di un elaborato scritto e successiva discussione pubblica su un argomento coerente con gli obiettivi del corso di studio o in altra prova le cui caratteristiche saranno deliberate annualmente dal Consiglio di corso di studio. Lo studente dovrà dimostrare la capacità di applicare e comunicare le conoscenze acquisite nel Corso di Studio stesso. La prova finale può essere collegata a un progetto o a una attività di tirocinio. 4

Modalità di svolgimento della prova finale Possono essere relatori i responsabili di attività formative previste nella programmazione didattica dell Ateneo. Il Consiglio del corso di studio, con propria delibera, potrà disciplinare la procedura per sottoporre le proposte di argomento dell elaborato e del Relatore al Consiglio stesso (o al Coordinatore del corso di studio). L'assegnazione deve avvenire almeno 3 mesi prima dalla data di discussione dell'elaborato. La Commissione di laurea è composta secondo quanto determinato dal Regolamento didattico di Ateneo. Le Commissioni sono nominate dal Consiglio di Corso di Studio che può delegare tale nomina al Coordinatore di Corso o al Presidente della Scuola. Art. 13 Coerenza fra i crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati La Commissione Paritetica docenti-studenti in data 29/11/2016 ha espresso parere favorevole ai sensi dell articolo 12 comma 3 del DM 270/04. 5