PARERE n. 02/2007 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA

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PARERE n. 02/2007 DELL AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA AEREA concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione E concernente un regolamento della Commissione recante modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento dell aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni Pagina 1 di 5

I. Premessa 1. Lo scopo del presente parere è suggerire alla Commissione di modificare i suoi regolamenti (CE) nn. 1702/2003 1 e 2042/2003 2. Le ragioni di tale attività normativa sono esposte in appresso. 2. Il presente parere è stato adottato seguendo la procedura specificata dal consiglio di amministrazione dell Agenzia 3 conformemente alle disposizioni dell articolo 14 del regolamento (CE) n. 1592/2002 4. II. Consultazione 3. Il 5 luglio 2006, sul sito Internet dell Agenzia, è stato pubblicato il progetto di parere relativo ad un regolamento della Commissione recante modifiche del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione (avviso di proposta di modifica [NPA] n. 9/2006). 4. Alla data di chiusura, ossia il 5 ottobre 2006, l Agenzia aveva ricevuto 235 commenti da autorità nazionali, organizzazioni di categoria e società private. 5. Tutti i commenti pervenuti sono stati recepiti e inseriti in un documento di risposta ai commenti (CRD) pubblicato sul sito Internet dell Agenzia in data 11 dicembre 2006. Diversi commenti hanno comportato cambiamenti nelle modifiche proposte; tali cambiamenti sono riportati nel CRD. 6. Sono pervenuti commenti sulla procedura di evasione delle domande di permesso di volo. L art. 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 prevede che vi sia una suddivisione delle mansioni tra l Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali (NAA) nell ambito dell aeronavigabilità. Pertanto entrambe devono essere coinvolte nella procedura di rilascio dei permessi di volo. Nella procedura descritta nella NPA 9/2006, l Agenzia veniva coinvolta dalla NAA che riceveva la domanda, ma allo stesso tempo il richiedente era tenuto a contattare direttamente l Agenzia per presentare i documenti necessari. Sembra che questo iter generi confusione. L Agenzia ha riconosciuto che era possibile migliorare tale procedura introducendo un processo di approvazione separato che prevedeva il coinvolgimento dell Agenzia. 1 Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 243 del, 27.9.2003, pag. 6). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell 8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 16). 2 Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 707/2006 della Commissione dell 8 maggio 2006 (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 17). 3 Decisione del consiglio di amministrazione concernente la procedura che l Agenzia deve applicare per emettere pareri, rilasciare certificazioni e pubblicare specifiche tecniche e materiale di riferimento. AESA MB/7/03 del 27.6.2003 (procedura normativa). 4 Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell aviazione civile e che istituisce un Agenzia europea per la sicurezza aerea (GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5). Pagina 2 di 5

7. La NPA 9/2006 prevedeva la creazione di possibili privilegi collegati al rilascio di un permesso di volo per le imprese di progettazione e di produzione approvate. In risposta a diversi commenti, l Agenzia ha deciso di estendere tali privilegi, nonché di garantire privilegi alle imprese preposte al mantenimento dell aeronavigabilità approvate. Poiché l attività di queste ultime è disciplinata dal regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003, in materia di mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché in materia di approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni, occorre modificare anche questo regolamento. 8. Dopo la pubblicazione del CRD, sono pervenute 11 reazioni dalle autorità nazionali, dalle organizzazioni di categoria e da società private. Dopo averle esaminate, l Agenzia ha deciso di sostituire il termine giustificazione con avvaloramento nei paragrafi 21A.708(c) e 21A.713 e di migliorare il paragrafo 21A.710 stabilendo chiaramente le competenze e le mansioni dell Agenzia, delle autorità competenti e delle imprese approvate per quanto concerne l approvazione delle condizioni di volo per un permesso di volo. Altre reazioni hanno ispirato ulteriori modifiche al Regolamento n. 2042/2003 che integrava il possibile privilegio concesso alle imprese preposte al mantenimento dell aeronavigabilità, aggiungendo clausole relative al personale e apportando una modifica al modulo del certificato di approvazione. 9. Dopo un esame finale interno, l Agenzia ha deciso di apportare le seguenti ulteriori modifiche ai fini della certezza giuridica e della coerenza interna ed esterna: uno dei casi in cui un permesso di volo è considerato idoneo è stato cancellato (21A.701(a)16) e un altro modificato (21A.701(a)15). Tali disposizioni hanno concesso all Agenzia la facoltà di decidere dell ammissibilità al permesso di volo caso per caso. La certezza giuridica richiede di fissare precisamente nella legislazione i casi in cui è possibile rilasciare un permesso di volo. Il paragrafo sull ammissibilità è stato modificato aggiungendo l ammissibilità a presentare domanda di approvazione delle condizioni di volo, coerentemente con il concetto di approvazione separata delle condizioni di volo. La possibilità che le autorità aeronautiche nazionali (NAA) accreditate approvino le condizioni di volo è stata stralciata dal paragrafo 21A.710. La possibilità che l Agenzia esternalizzi alcune mansioni, nonché il processo di accreditamento collegato, affidandole alle NAA è attualmente inclusa nelle procedure dell Agenzia e non si ritiene appropriato elevarla al livello legislativo. III. Contenuto del parere dell Agenzia 10. Il regolamento (CE) n. 1592/2002 della Commissione, nell articolo 5, paragrafo 3, lettera a), prevede la concessione di un permesso di volo in deroga alle norme di rilascio dei certificati di aeronavigabilità. Il permesso di volo è normalmente rilasciato quando un certificato di aeronavigabilità ha perso momentaneamente valore (ad esempio se è stato danneggiato) oppure quando non è possibile emettere un certificato di aeronavigabilità (ad esempio quando l aeromobile non è conforme ai requisiti essenziali di aeronavigabilità o quando non ne è stata ancora dimostrata la conformità), ma l aeromobile è comunque in grado di effettuare un volo in sicurezza. Durante l elaborazione del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione si era riconosciuto che occorrevano requisiti comuni per affrontare la questione del rilascio del permesso di volo. All epoca, tuttavia, per mancanza di tempo, non si era sviluppata una serie dettagliata e completa di requisiti, mezzi Pagina 3 di 5

accettabili di conformità (AMC) e materiale di riferimento (GM). Si era pertanto fissato un periodo di transizione, con scadenza il 28 marzo 2007, durante il quale le autorità aeronautiche nazionali (NAA) sarebbero comunque rimaste responsabili per tutti gli aspetti correlati al permesso di volo, lasciando così all Agenzia il tempo di predisporre un parere in merito alla modifica del regolamento n. 1702/2003. Molti commenti sul progetto della parte 21A.185 ( Rilascio delle autorizzazioni al volo ) che sono stati espressi durante la consultazione sul rilascio iniziale del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione erano stati rinviati con l intenzione di affrontarli nel corso di tale attività normativa. Il presente parere contiene proposte volte ad affrontare tutti i suddetti aspetti. 11. Il presente parere si fonda sull attuale versione del regolamento (CE) n. 1592/2002. L Agenzia ha riconosciuto che era stata avanzata una proposta di modifica dell articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 che potrebbe influire sulla base legale del rilascio dei permessi di volo in futuro. Questa proposta è attualmente discussa dai legislatori europei prima che diventi emendamento definitivo, e potrebbe cambiare prima di essere adottata. Pertanto è stato concordato che non sarebbe stata utilizzata come base per questo parere. Quando l emendamento definitivo al regolamento (CE) n. 1592/2002 sarà adottato, l Agenzia valuterà la necessità di apportare ulteriori modifiche al regolamento della Commissione n. 1702/2003. 12. Una delle principali sfide affrontate nella stesura del presente parere è stata quella di dedicarsi alla suddivisione dei compiti tra l Agenzia e le autorità competenti degli Stati membri. L Agenzia chiaramente deve occuparsi di tutte le questioni relative all approvazione dei progetti, mentre gli Stati membri hanno il compito di valutare la conformità dei singoli aeromobili alla progettazione approvata dall Agenzia. Il tradizionale permesso di volo riuniva entrambi gli elementi in un unico certificato. Tuttavia, poiché la maggioranza dei permessi di volo sono rilasciati per aeromobili non conformi ad un progetto approvato, il permesso di volo potrà essere rilasciato soltanto dall autorità competente dello Stato membro dopo che l Agenzia avrà stabilito che l aeromobile può effettuare voli in sicurezza. Pertanto è stato necessario redigere in prima stesura le norme tenendo conto di entrambe le mansioni, tentando al contempo di creare una procedura che potrebbe funzionare nella prassi quotidiana. Di conseguenza, cercando di tenere conto di tutti questi specifici aspetti, si propone di creare un nuovo titolo P nell Allegato al regolamento (CE) n. 1702/2003 (Parte 21) che affronti con chiarezza il caso del permesso di volo, includendovi le varie interfacce. 13. Il titolo P proposto contiene le regole elaborate per la richiesta e il rilascio del permesso di volo. L ammissibilità a presentare domanda di permesso di volo si limita ai casi specificati per impedire che il permesso di volo sia utilizzato per aggirare le normative relative ai certificati di aeronavigabilità. Un caso particolare di ammissibilità è rappresentato dal permesso di volo per alcuni aeromobili che non possono soddisfare le regole che disciplinano i certificati di aeronavigabilità indefinitamente, ma sono considerati in grado di volare in sicurezza in condizioni ben definite. Ciò riguarda alcuni aeromobili per i quali non esiste più alcuna impresa che si occupi del mantenimento della loro aeronavigabilità ( aeromobili orfani ). Il richiedente fa richiesta alla NAA di permesso di volo, ma per ottenerlo deve far sì che le condizioni di volo siano approvate. Esse sono approvate nell ambito di un processo di approvazione distinto che necessita di una domanda distinta. Le condizioni di volo possono essere approvate dall Agenzia o dal titolare dell approvazione di un impresa di Pagina 4 di 5

progettazione per i casi concernenti la progettazione; oppure dalla NAA o dal titolare dell approvazione di un impresa di produzione o di un impresa preposta al mantenimento dell aeronavigabilità approvata per i casi non concernenti la progettazione. Il permesso di volo può essere rilasciato dalla NAA, dal titolare dell approvazione di un impresa di progettazione, dal titolare dell approvazione di un impresa di produzione o di un impresa approvata preposta al mantenimento dell aeronavigabilità. 14. Per garantire una transizione graduale dalle normative nazionali in materia alle nuove normative comunitarie, i permessi di volo esistenti sono considerati diritti acquisiti per un massimo di un anno. Le condizioni relative al permesso di volo sono considerate acquisite a tempo indeterminato salvo obiezioni sollevate dall Agenzia. Per migliorare la certezza giuridica, è stato previsto anche un limite temporale per le eventuali obiezioni espresse dall Agenzia. Colonia, 8 febbraio 2007 P. GOUDOU Direttore esecutivo Pagina 5 di 5