HASP Honour Ambassadors against Shame Practices JUST/2014/RDAP/AG/HARM/7973 Profili giuridici sui crimini d onore Riferimenti internazionali, normative nazionali, regionali Avv. Maria Paola Costantini 3 Marzo 2018 Roma Ordine degli Psicologi del Lazio
-Convenzione di Istanbul - «è una violazione dei diritti umani e una discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà sia nella vita pubblica che nella vita privata» 2
FEMMINICIDIO È UN CONCETTO SOCIOLOGICO -UCCISIONE D UNA DONNA DA PARTE DI UN UOMO Ma anche ESISTENZA DI UN CONTESTO SOCIALE CHE PERMETTE E AVALLA LA VIOLENZA DEGLI UOMINI CONTRO LE DONNE PERPETRATA IN MODO STRUTTURALE E NON IMPROVVISO Leda Kenny 2013 3
Negli ultimi anni si è ripreso a parlare di crimini e di violenza collegata all onore L Italia al contrario di altri paesi del Nord Europa conosce bene la questione Il codice civile italiano del 1942 legittimava l autorità e il controllo esercitati all interno delle famiglie Il codice penale prevedeva il delitto d onore e il matrimonio riparatore Rimasti in vigore fino al 1981 4
Infatti in Italia Non si poteva parlare di violenza sessuale tra coniugi La violenza e lo stupro erano delitti contro la morale pubblica e il buon costume NON CONTRO LA PERSONA SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE DEL 1956: NON SPETTA AL MARITO LO JUS CORRIGENDI PREVISTO DALL ART. 571 DEL CODICE PENALE LA CORTE COSTITUZIONALE TRA IL 1968 E IL 1969 DICHIARA ILLEGITTIMO L ART. 559 DEL CODICE PENALE CHE PUNIVA SOLO L ADULTERIO DELLA MOGLIE 5
Costituzione italiana Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (.) LIBERTA DI AUTODETERMINAZIONE ED UGUAGLIANZA GIURIDICA SOSTANZIALE 6
IL LUNGO CAMMINO Gli articoli della Costituzione sono stati usati come grimaldelloper modificare le leggi e per sanzionare i comportamenti Mutamento del codice civile DIRITTO DI FAMIGLIA 1975 Mutamento del codice penale e di procedura penale Legislazione specifica 7
I limiti del contesto normativo NON ESISTE UN ESPLICITO RIFERIMENTO ANCHE NELLA NORMATIVA RECENTE A CONCETTI E TEMI COME I DELITTI PER L ONORE E IL MATRIMONIO FORZATO (solo in alcune leggi regionali) LA VIOLENZA RELATIVA ALL ONORE è IMPLICITAMENTE CONTENUTA NELLA LEGISLAZIONE SULLA VIOLENZA DI GENERE O NELL AMBITO DELLA PARITA DI GENERE TUTTAVIA 8
LE LEGGI PRINCIPALI Legge 442 del 1981: Si eliminano le attenuanti ai delitti in nome dell onore Si elimina la pena per la donna che commette adulterio e concubinato (art. 559 c.p.) Si elimina il matrimonio riparatore(art. 544 e 530) Legge 66 del 1996 nuove norme sulla violenza sessuale: è violazione della libertà individuale 9
LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL UOMO 1948 diritto di ogni persona di sposarsi e di fondare una famiglia in età adatta, senza limitazione di razza, cittadinanza o religione. Il matrimonio può essere concluso solo con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi CONVENZIONE DEI DIRITTI UMANI 1950 Diritto al matrimonio ed età minima CONVENZIONE ONU SULLA ABOLIZIONE DELLA SCHIAVITU 1956 Impegno degli Stati ad abolire tutte le forme di schiavitù 10
E ancora CONVENZIONE CEDAW 1979 per l eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne: in particolare nei rapporti famigliari devono essere assicurate condizioni di parità; diritto a contrarre matrimonio e diritto alla scelta. (l Italia ratifica solo nel 1985) DICHIARAZIONE ONU SULLA ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 1993 CONVENZIONE DIRITTI DEL FANCIULLO 1993 Seguono decine di atti internazionali che rafforzano i diritti delle donne e impongono obblighi agli stati di introdurre protezioni verso le donne e i bambini 11
La CONVENZIONE DI ISTANBUL 2011 (ratificata nel 2013 e diventata legge 2014) definizione: TUTTI GLI ATTI DI VIOLENZA FONDATI SUL GENERE CHE PROVOCANO DANNI E SOFFERENZA (ART. 3) CONDOTTE DI CARATTERE SISTEMATICO SPESSO SUSCITATE DA CONDIZIONAMENTI DI ORDINE STORICO, SOCIALE O CULTURALE CHE PRODUCONO GRAVI DISCRIMINAZIONI AI DANNI DELLE VITTIME 12
La Direttiva 2912/29/UE Viene definita la violenza di genere È la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere e della sua espressione di genere e che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. 13
I crimini d'onore (honour-related crimes) Sono quindi tutte quelle forme di violenza che vengono praticate per difendere l onore di una persona, di un gruppo, di una comunità Spesso sono ancorate sul consenso sociale e quindi risultano per il soggetto colpevole di violenza un atto socialmente accettato e approvato L atto di violenza IN REALTA è diretto a ridurre la libertà di scelta (autodeterminazione) e soprattutto la libertà di scelta sessuale - che non viene riconosciuta- 14
I crimini d'onore -2 Fare attenzione che l atto di violenza è il risultato di una lunga catena di violenze cui le vittime sono state sottoposte prima di venire uccise, come ultima sanzione contro la loro ribellione. 15
La violenza domestica -1 Legge 154 del 2001 sono state introdotte norme penali specifiche, norme civili, oltre a misure cautelari per proteggere la vittima di violenza domestica. La misura dell allontanamento: in presenza di gravi indizi di colpevolezza e in caso di pericolo di commissione di nuovo reato. L ordine di protezione contro gli abusi familiari: emesso dal giudice civile, su richiesta della vittima. Si chiede l intervento di centri sociali, centri di mediazione, il sostegno di associazioni di volontariato. 16
Violenza domestica 2 Legge n. 38/2009: reato di atti persecutori che prevede il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. La misura richiede una condotta reiterata in grado di cagionare alla vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l incolumità propria o di un congiunto. La pena è più grave se compiuta dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che abbia avuto con la vittima una relazione affettiva. 17
La violenza domestica 3 (dopo Istanbul) -Irrevocabilità della querela per stalking -arresto obbligatorio in fragranza anche per percosse e lesioni nei casi di violenza domestica; -ammonimento d ufficio da parte del Questore per maltrattamenti e stalker; -allontanamento d urgenza dalla casa familiare, inflitta d ufficio dalla polizia giudiziaria per molti reati di violenza in caso di flagranza e con pericolo di reiterazione; -rilascio del permesso di soggiorno allo straniero vittima di violenza domestica 18
Il matrimonio forzato 1 vengono utilizzate norme di carattere penale come il delitto di violenzaprivata (art. 610 c.p.) che punisce chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualchecosa o il delitto di minaccia (art. 612 c.p.). 19
Il matrimonio forzato 2 Si fa anche riferimento ai delitti contro: a)la fede pubblica (falsità in atti e falsità personale) che possono essere realizzati nel corso delle varie procedure (trascrizione del matrimonio, ricongiungimento familiare; b)legge civile (diritto internazionale privato e leggi pubblico-amministrative) c)art. 27 della Legge 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), la capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla leggenazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. 20
Il matrimonio forzato 3 Se la legge nel Paese di origine è apertamente discriminatoria nei confronti delle donne, ne viola i diritti fondamentali o non è in grado di fornire adeguata protezione si configura una PERSECUZIONE BASATA SUL GENERE la donna può ottenere il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dei decreti legislativi 251/2007 e 25/2008. 21
Il matrimonio forzato 4 Raccomandazione 55 allo Stato italiano del 26.07.2011 riconoscere la persecuzione per motivi di genere quale base giuridica per il riconoscimento dello status di rifugiato secondo quanto sancito dalla Convenzione del 1951 sui Rifugiati. 22
Il matrimonio riparatore La norma che permetteva di cancellare il reato di violenza sessuale attraverso il matrimonio riparatore è stata abrogata nel 1981. 23
Il matrimonio precoce l'età minima per sposarsi è fissata in Italia a 18 anni, e solo per gravi motivi, su istanza dell'interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni addotte, il Tribunale per i Minorenni può autorizzare l'unione di persone che abbiano compiuto 16 anni (art. 84 del codice civile). 24
gli operatori del diritto di fronte a casi di violenza e di crimini in nome dell onore devono cercare di configurarli all interno della legislazione italiana 25
Alcune sentenze -1 Corte di Cassazione. pen., sez. VI, 16 dicembre 2008, n. 46300,2008, il principio di eguaglianza e di pari dignità sociale (art. 3, co. 1 e 2 Cost.), costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l'introduzione di diritto o di fatto nella società civile di consuetudini, prassi o costumi con esso assolutamente incompatibili Quindi sono sanzionati percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni ed umiliazioni, atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità 26
Alcune sentenze 2 Corte di cassazione n. 25873 del 18 novembre 2013 e Corte di Cassazione, ordinanza n. 25463 del 12 dicembre 2016 la costrizione di una donna a un matrimonio forzato costituisce grave violazione della sua dignità, e dunque trattamento degradante ai sensi dell'art. 14, lett. b), D.Lgs. n. 251 del 2007, 27
Alcune sentenze 3 Corte di Cassazione penale, 18 dicembre 2013, n. 51059 condanna per tentato omicidio nei confronti della figlia da parte di un padre mussulmano aggravato Aggravante dei futili motivi poiché aveva agito per salvare l'onore della famiglia, compromesso dalla stessa che, non solo aveva avuto rapporti sessuali senza essere sposata e da minore, ma aveva intrecciato tale relazione sentimentale con un giovane di fede religiosa diversa, violando quindi anche i precetti dell'islam. 28
Alcune sentenze 4 Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 19 marzo 13 maggio 2014, n. 19674 Non sono cause di esclusione di colpevolezza o, peggio, cause di giustificazione "le eventuali pretese o rivendicazioni legate all'esercizio di particolari forme di potestà in ordine alla gestione del proprio nucleo familiare, ovvero specifiche usanze, abitudini e connotazioni di dinamiche interne a gruppi familiari» 29
Alcune sentenze 5 Corte di Cassazione, SS.UU., sent. 29 gennaio 2016 (dep. 16 marzo 2016), n. 10959 l espressione «violenza alla persona» comma 3 bis dell'art. 408 c.p.p. include anche i reati commessi per il tramite di atti di violenza psicologica, emotiva o di minaccia Si richiamano: Direttiva 2012/29/UE sulle vittime di reato, Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'europa del 25 ottobre 2007, relativa alla protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, Convenzione di Istanbul del Consiglio d'europa dell'11 maggio 2011, La decisione afferma l obbligo degli Stati a garantire partecipazione, assistenza, informazione e protezione a particolari categorie di vittime». 30
Il Piano d azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere maggio 2015 Il decreto ha come quadro di riferimento -la Convenzione del Consiglio d Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata nel 2011, ratificata dall Italia con Legge 27 giugno 2013 n. 77 ed entrata in vigore il 1 agosto 2014. -la Legge n. 119 del 2013 in materia di Sicurezza per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province 31
Leggi regionali Tutte le regioni hanno emanato leggi sulla violenza di genere e con riguardo alla violenza domestica. - Creano reti territoriali e individuano gli operatori - Individuano e dispongono i fondi per i centri antiviolenza, i consultori e i servizi sociali Sono state emanate in mancanza di una legge nazionale A partire dagli anni 90 e dopo la convenzione di Istanbul 32
Leggi regionali Lombardia: Legge Regionale 3 luglio 2012, n. 11 - Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza (Principi e finalità) Art. 1, co. d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere. 33
Leggi regionali - 2 Emilia Romagna: Legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 Norme in materia di politiche per le giovani generazioni *. Art. 22, art. 23, art. 24 Molise: LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2013, n. 15. Art. 1, co. e) contrasta ogni forma di violenza contro le donne esercitata sia in ambito familiare che extrafamiliare, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere, al fine di rimuovere ogni forma di discriminazione contro le donne. 34
conclusioni - Ritardo italiano sul tema della violenza (di ogni genere) nei confronti delle donne - La questione dei crimini commessi per l onore è stata totalmente sottovalutata - Normativa di carattere emergenziale - Eccessiva enfasi alla normativa penale - Rilevanza della interpretazione dei giudici delle norme presenti e soprattutto di quelle di carattere internazionale - Pochi fondi messi a disposizione - Ritardo nell impegno sulla sensibilizzazione 35
GRAZIE! www.hasp-project.eu hasp.project@gmail.com 36