Allegato A Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica Paragrafo 1 - Malattie invalidanti Le malattie e le

Documenti analoghi
** NORMATTIVA - Stampa ***

REQUISITI PSICO-FISICI NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO, LA REVISIONE E LA CONFERMA DELLA PATENTE DI GUIDA. Noi Capitani Reggenti

28 Agosto 2007 numero 16

Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :41 -

Ascea Marina 29 settembre 2016 C.F.(san)Francesco ORISTANIO

Allegato A Requiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica

Prot. n. 4293/2 Varese, 24/01/2006

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1998 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno 1998, n. 143.

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI

REQUISITI PSICO-FISICI

REQUISITI DI IDONEITA PARAGRAFO 1 MALATTIE INVALIDANTI E CONDIZIONI DI COMPATIBILITA PER IL RILASCIO O IL RINNOVO DELLE PATENTI NAUTICHE

D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche Gazzetta Ufficiale n. 293

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Gazzetta Ufficiale n. 293)

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 223 alla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008, n. 222)

SCHEDA DI ADESIONE SOCIO ASPIRANTE N. Il/La sottoscritto/a (*) Cognome Nome. Nato/a a (*) (Prov. (*) ) il (*) / /


DEFICIT CAMPIMETRICO e IDONEITA ALLA GUIDA

Il Codice della Strada contiene i necessari Regolamenti di esecuzione e gli allegati in appendice.

IN VIGORE DAL 15/5/ come confermato dalla circolare del Ministero della Salute del 25/7/2011.

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

CERTIFICATO MEDICO DELLA PATENTE NAUTICA. Navigazione entro 12 miglia dalla costa. Navigazione senza alcun limite dalla costa

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SEGNALAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI DEI CASI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L IDONEITA ALLA GUIDA

Allegato III (previsto dall'articolo 23 del DLgs 18 aprile 2011 e smi, modificato dalla Legge 29 luglio 2015, n. 115 e dal Decreto 22 dicembre 2015)

Ministero dell'economia e delle finanze. Decreto 2 agosto 2007

Alcol e idoneità alla guida

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

D.P.R n. 431 Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 293.

Direttiva UE /126/CE - Allegato 3

La certificazione in ambito previdenziale. Edy Febi

** NORMATTIVA - Stampa ***

Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

Norme in vigore dal 1 gennaio 2018 Allegato III al decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011

L IDONEITA ALLA GUIDA

Al fine di facilitare l attività di certificazione da parte dei medici di medicina generale, sono state elaborate le seguenti linee guida.

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 settembre 2016 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

AIPAL AREA INTEGRATA PREVENZIONE ATTIVITA' LEGALI. PORTO D'ARMI (licenza di caccia, porto d'armi per difesa personale, detenzione d'arma da fuoco):

Decreto Ministero dei Trasporti - 30/11/ Requisiti psicofisici

SERVIZIO REGIONALE DI ELISOCCORSO BASE DI MASSA CARRARA SELEZIONE AREA VASTA NORD OVEST PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO

le voci che interessano

le voci che interessano

ALLEGATOA alla Dgr n del 23 marzo 2010 pag. 1/17

L IDONEITA AL PORTO D ARMI

Commissione Medica Locale Provincia di di Ancona Dati Dati statistici Anno Anno 2004/2005

Adotta il seguente decreto:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO

Patologie esenti da revisione delle visite di accertamento: pubblicato il decreto

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 2010 (G.U. n. 301 del )

PUBBLICATO IL DECRETO CHE DEFINISCE LE PATOLOGIE ESENTI DA VISITE DI REVISIONE DELL INVALIDITA

Modalità PRENOTAZIONE della visita medica presso la Commissione Provinciale Patenti di Guida

Tavola della normativa

Esami necessari per conseguimenti, rinnovi o revisioni di soggetti affetti da patologie o con sospensione per violazione di articoli di legge

D.M. 23 FEBBRAIO 1999, N. 88

REPUBBLICA DI SAN MARINO

CODICE DELLA STRADA - Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2242

Servizio Personale. Ufficio Gestione del Personale

LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA. Genova

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

SIENA 9-11 ottobre 2013

DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI RILASCIO / DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A B E DECLASSAMENTO DA PATENTE SUPERIORE

Si certifica che il/la sig/ra nato/a il è affetto/a da Diabete Mellito di Tipo

MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE

DICHIARA. Esercito; Marina Militare Aereonautica Militare, dalla data del / / alla data del / /, per

Certificato per la guida dei Ciclomotori

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Seconda Commissione consiliare


(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)


Chi rientra nei controlli:

PROTOCOLLI DI IDONEITÀ ALLA GUIDA

Epilessia e patente di guida: il problema della segnalazione e delle tutele

Requisiti fisico/funzionali necessari per l'accesso ai servizi di polizia locale

Le patologie legate all'uso di videoterminali. Modulo: Sorveglianza sanitaria e idoneità

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL SERVIZIO e consenso al trattamento dei dati personali

LEGGE 29 LUGLIO 2010, N. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010, Supplemento ordinario n. 171), entrata in vigore il 13 agosto 2010.

- affetti da patologie che possono interferire sull idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici;

S E R I E G E N E R A L E

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MINISTRO DELLA SANITÀ. Decreta: Tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n.

sul certificato svizzero di capacità per condurre yacht marittimi

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 settembre 2017 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Idoneità alla guida. Demetrio Spinelli. Milano

LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA SERVIZIO TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1

Comune di CORNATE D'ADDA Provincia di Monza Brianza

Mercoledì 10 Maggio :39

la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D

Ministero dei Trasporti e della Navigazione. D.M. 23 febbraio 1999, n.88, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 12 aprile 1999, n. 84

COMUNE DI GABICCE MARE Provincia di Pesaro e Urbino

D.M. 23 luglio Disposizioni relative al commercio degli occhiali in attuazione dell'art. 20 del Decreto legislativo n.

ATTESTAZIONE DI IDONEITÀ AL SERVIZIO e consenso al trattamento dei dati personali

REQUISITI PSICO-FISICI

Il Direttore dell Ufficio Gestione del Personale. Rende noto. Art. 1 - Requisiti

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 10 comma l del DPR n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Transcript:

Allegato A Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica Paragrafo 1 - Malattie invalidanti Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto. A. Affezioni cardiovascolari. La patente nautica non deve essere rilasciata né confermata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. B. Diabete. La patente nautica non deve essere rilasciata, né convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina. C. Malattie endocrine. In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale. D. Malattie del sistema nervoso. La patente nautica non deve essere né rilasciata né convalidata ai soggetti colpiti da: a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema

nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici; b) malattie del sistema nervoso periferico; c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b), e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell'unità e di condotta dell'apparato di propulsione, per il tipo di unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni; d) epilessia. La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia. E. Malattie psichiche. La patente nautica non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni. F. Sostanze psicoattive. La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si

trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni. G. Malattie del sangue. La patente nautica non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche. H. Malattie dell'apparato urogenitale. La patente nautica non deve essere rilasciata né convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Paragrafo 2 - Efficienza degli arti 2.1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita. 2.2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento.

L'efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all'accertamento. Paragrafo 3 - Requisiti visivi 3.1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possegga campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare. 3.2. Per i soggetti monoculari, il visus nell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata. 3.3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie. 3.4. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative. 3.5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base. 3.6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace. 3.7. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purché sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi. 3.8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8. 3.9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate. 3.10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate né confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa. 3.11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o

sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica. 3.12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni. Paragrafo 4 - Requisiti uditivi Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.