REGOLAMENTO PASSI CARRABILI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. del
INDICE Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art.10 Art.11 Contenuto del regolamento Definizione di passo carrabile Autorizzazione alla costruzione Ufficio comunale competente Spese e cauzione Formalità del provvedimento di autorizzazione Oneri a carico del richiedente Riconoscimento del passo carrabile Passo carrabile di accesso a più proprietà Sanzioni Entrata in vigore
Art. 1 Contenuto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Art. 2 Definizione di passo carrabile 1. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo, granito od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada. Art. 3 Autorizzazione alla costruzione 1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti. 2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie. 4. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni. 5. L autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della strada e relativo Regolamento d esecuzione. 6. Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all adeguamento di cui all art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per le strade Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione. Art. 4 Uffici comunali competenti 1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell autorizzazione di cui all art. 3 è l ufficio tecnico che vi provvede sentito il parere del comando di polizia municipale e dell ufficio tributi. 2. Le domande dirette a conseguire l autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione. Art. 5 Spese e cauzione 1. Per ogni domanda di cui all art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l importo di eventuale cauzione da richiedersi all interessato.
Art. 6 Formalità del provvedimento di autorizzazione 1. Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo previste dal codice della strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; nonché gli estremi del avvenuto pagamento della tassa di cui al successivo art. 7. 2. L autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo. Art. 7 Oneri a carico del richiedente 1. Per ogni passo carraio autorizzato, se previsto, è dovuto un canone, a favore del Comune, da corrispondersi in annualità, ovvero in unica soluzione, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente. 1. Ogni passo carraio è inoltre assoggettato alla normativa vigente relativa alla tassa per l occupazione del suolo stradale. Art. 8 Riconoscimento del passo carrabile 1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l apposito segnale previsto dalla vigente normativa. 2. Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese, da determinarsi con atto di Giunta Municipale e indicare il numero e la data dell autorizzazione. Art. 9 Passo carrabile di accesso a più proprietà 1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati. Art. 10 Sanzioni 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento d esecuzione; Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il 01. 01. 2005.
Modulo di richiesta Marca Riservato all Ufficio da Bollo Prot. data Al Comune di Montagano Corso Umberto I^, n. 37 86023 MONTAGANO Oggetto: Richiesta per ottenere l autorizzazione alla: regolarizzazione istituzione/apertura del passo carrabile di Via n. Il/la Sottoscritto/a.. (Codice Fiscale).. nato/a... il residente in.. Via... civ. n. tel. n..... in qualità di..dell immobile sito in Montagano, Via (proprietario, amministratore, legale rappresentante, ecc.) Proprietario Locatario Altro.. chiede a Codesto Municipio la: regolarizzazione istituzione apertura del passo carrabile sito in Via n.. dichiarando che l area adibita alla circolazione/stazionamento dei veicoli è: Autorimessa Magazzino Area cortilizia
Altro (specificare).. Il/la sottoscritto/a, inoltre, dichiara sotto la propria personale responsabilità che con il passo carrabile di cui alla presente richiesta non viene investita, né compromessa, né lesa nessun altra proprietà privata e, comunque, esenta il Comune di Montagano da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi. Si impegna, inoltre, alla corresponsione nei confronti del Comune di Montagano delle spese di istruttoria, sopralluogo, regolarizzazione/costruzione e di eventuale successivo ripristino (nel caso di rinuncia volontaria) e del relativo canone annuo approvato con delibera G.M. N. del. Allega: Montagano, lì Firma
Documentazione da allegare alla richiesta - N. 2 stralci planimetrici rilasciati dall Agenzia del Territorio. - N. 2 fotografie panoramiche delle aree interessate dalla richiesta; - Copia titolo di proprietà o di locazione dell unità immobiliare interessata dalla richiesta; (se trattasi di istituzione del passo carrabile allegare dichiarazione di Nulla Osta da parte del proprietario con fotocopia del suo documento d identità). - Certificato catastale ; - Copia della autorizzazione amministrativa (se trattasi di attività commerciale). - Certificato d iscrizione alla C.C.I.A.A..(se trattasi di attività commerciale). - Copia certificato prevenzione incendi, ove obbligatorio, nel caso di locali destinati ad autorimesse; - Copia dei bollettini di versamento della COSAP /TOSAP, diritti ecc.; La richiesta va presentata presso l Ufficio di Protocollo del Comune di Montagano sito al 1 piano di Corso Umberto I n. 37.