Statuto dell Associazione FAIRTOUR ITALIA



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Statuto dell Associazione FAIRTOUR ITALIA 1. Costituzione È costituita l'associazione FAIRTOUR ITALIA organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come " Fairtour Italia ONLUS". L associazione, apolitica e senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 10 e seguenti, sez. II del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, assume la qualificazione di organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS. Tale acronimo ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L associazione è, inoltre, costituita come Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della Legge 383 del 7 dicembre 2000. L associazione può utilizzare nelle sue comunicazioni oltre l acronimo Onlus la denominazione Associazione di Promozione sociale o l acronimo Aps. 2. Sede L'associazione ha la sua sede legale e operativa in Mercogliano (AV). In ragione delle sue attività istituzionali l associazione potrà, se del caso, aprire sedi secondarie in altre città italiane o anche all estero, di volta in volta istituite con determinazioni assunte dagli organi sociali competenti sulla base del presente statuto. 3. Oggetto e scopo L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di: a) soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni sociali e personali; b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. L'associazione in ottemperanza all'articolo 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997, opera nei seguenti settori: beneficenza, istruzione; formazione; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili. In ottemperanza con il comma 1, lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1967, l'associazione intende favorire il rispetto dei principi della democrazia, della tutela della dignità umana e della libertà, della legalità e dei diritti, dell'accoglienza e dell'integrazione multiculturale, del turismo sostenibile e responsabile, basato sull attenzione alle culture autoctone e su equilibrato rapporto col territorio, ispirato ai principi dell equo e solidale. L'associazione promuove il miglioramento delle condizioni di vita e del rapporto tra le persone, i gruppi sociali e le istituzioni, attraverso la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, formativo, di studio, di comunicazione e di ricerca. In questi ambiti una particolare attenzione sarà rivolta ai giovani e alle loro specifiche problematiche. L'associazione, in ottemperanza dell'art.10, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1967, non può svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. 1

4. Attività Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione promuove iniziative ed eventi di ogni forma, con particolare, ma non esclusivo riferimento, all'istruzione e alla formazione professionale, culturale, ambientale e alla tutela dei diritti degli individui svantaggiati e delle fasce più deboli della società, nell'ambito del territorio nazionale e internazionale. Le sue attività consisteranno nel finanziamento diretto o nella raccolta di contributi di terzi, persone fisiche o giuridiche, volti a realizzare in proprio o contribuire, insieme con terzi, alla realizzazione di progetti mirati, rivolti alle fasce socialmente deboli, alle categorie svantaggiate, agli immigrati, agli ex detenuti, ai giovani disoccupati o inoccupati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: progetti formativi di operatori del terzo settore, di educatori e tecnici; progetti formativi di diffusione della cultura e delle regole della democrazia; progetti di mediazione culturale e integrazione; progetti di difesa dell'ambiente e di sviluppo ecosostenibile e di diffusione delle energie rinnovabili; progetti di diffusione della cultura della legalità; progetti di educazione permanente di base, soprattutto ai giovani e all infanzia progetti di diffusione di buone pratiche; corsi per acquisire competenze relative all'inserimento nel mondo del lavoro; realizzazione e promozione di campagne informative mirate; creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese banche dati e catalogazione nel rispetto della normativa sulla privacy; promozione, organizzazione e partecipazione a eventi, manifestazioni, congressi e corsi; attività di studio e ricerca, anche in una prospettiva interuniversitaria, nazionale ed internazionale; creazione o adesione a reti, network, partnership con soggetti aventi le stesse finalità di utilità sociale non profit a livello nazionale e/o internazionale; Per il conseguimento degli scopi di cui ai punti in precedenza, l'associazione può esercitare attività commerciali, produttive e di servizi, direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460 del 04 dicembre 1997 e s.m.i., con particolare riferimento ai commi 4 e 5 dell'art.10, sia direttamente sia attraverso enti. L'Associazione, sempre nel rispetto della previsione del D.Lgs. 460/97 e dei criteri di sana e prudente gestione, previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste dalla legge, potrà compiere le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie e opportune per il conseguimento dello scopo associativo. L'associazione non potrà comunque svolgere funzioni creditizie o erogare finanziamenti o sovvenzioni, diretti o indiretti, a favore di enti aventi fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura, fatta eccezione per le imprese strumentali. Per il perseguimento delle finalità suesposte, l'associazione potrà stipulare ogni atto o contratto; amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, 2

comodataria o di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; svolgere ogni altra attività idonea e di supporto al perseguimento delle attività istituzionali. 5. Patrimonio ed entrate dell'associazione Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati esclusivamente dai soci fondatori, nella misura di euro ( e centesimi zero), versati in misura paritetica da ciascun fondatore. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate: - dei versamenti effettuati dai soci fondatori originari; - dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'associazione, che affluiscono direttamente alla gestione corrente dell esercizio; - dei redditi derivanti dal suo patrimonio; - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività. Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione e la quota di rinnovo annuale per soci già ammessi. L adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà dei soci dell'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale. 6. Soci fondatori, soci ordinari e soci benemeriti dell'associazione Sono soci dell'associazione: i soci fondatori; i soci ordinari dell'associazione. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'associazione stessa in fase di Atto Costitutivo, nonché tutti coloro che aderiranno all associazione entro il 30 aprile 2011. Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza. 3

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego. Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceva la notifica della volontà di recesso. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo delibera, inoltre, in merito all esclusione del socio che non provveda entro i termini previsti dalla delibera del consiglio stesso, al pagamento della quota di rinnovo annuale, salvo giustificato motivo, che il socio moroso deve presentare per iscritto al consiglio medesimo e sul quale il consiglio decide a suo insindacabile giudizio. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può presentare istanza di conciliazione secondo le previsioni dell art.19 del presente statuto; in tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino all esperimento del tentativo di conciliazione 7. Organi dell'associazione Sono organi dell'associazione: - l'assemblea dei soci dell'associazione; - il consiglio direttivo; - il presidente del consiglio direttivo; - il vice presidente del consiglio direttivo; - il comitato etico; - il collegio dei revisori. 8. Assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea è composta da tutti i soci all'associazione. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre entro il 30 aprile di ogni anno. Essa inoltre: - provvede alla nomina del consiglio direttivo, del presidente e del vice presidente dell associazione e del collegio dei revisori; - delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; - delibera sulla formulazione del codice etico predisposto dal consiglio direttivo; - delibera sulle modifiche al presente statuto; - delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto. 4

L assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno il 50 per cento dei soci o da almeno un terzo dei consiglieri. La comunicazione della convocazione deve essere affissa presso la sede dell associazione e pubblicata sul sito Internet dell associazione almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l avviso dell ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Deve essere indicata, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata anche il giorno successivo a quello della prima convocazione. L assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti. L assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione l assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti. E possibile partecipare all assemblea anche mediante un proprio delegato che comunque non può ricevere più di una delega. 9. Consiglio direttivo L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto, a scelta dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rinnovabili. I consiglieri che risultano assenti non giustificati per tre riunioni consecutive decadono dalla carica e vengono sostituiti per cooptazione da parte del consiglio direttivo. I consiglieri con specifiche cariche o deleghe attribuite dall assemblea possono essere remunerati con compensi non superiori ai limiti determinati dall art. 10, comma 6, lettera c del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. Il consiglio direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l attuazione degli scopi associativi, nel rispetto delle delibere dell Assemblea. Il consiglio direttivo delibera in materia di: Ammissione di nuovi soci. Esclusione e decadenza di soci, anche per morosità. Approvazione degli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione. Formulazione del programma annuale di interventi dell associazione da sottoporre all approvazione dell assemblea. Attuazione del predetto programma una volta deliberato. Predisposizione del bilancio annuale e del bilancio sociale, da sottoporre all approvazione dell assemblea. Predisposizione del codice etico da sottoporre all approvazione dell assemblea. Determinazione della quota associativa di iscrizione e di rinnovo annuale. Deliberazioni in merito all accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie. Nomina del comitato etico. Nomina, qualora le esigenze operative dell associazione lo richiedano, del segretario generale e il tesoriere. 5

Rapporti con pubbliche amministrazioni e con terzi in merito al regolare e buon andamento dell attività associativa. Il consiglio direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più consiglieri. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la meta più uno dei consiglieri. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all ordine del giorno; d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. La convocazione del consiglio deve essere inviata, con l ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 5 giorni dalla riunione con lettera semplice, a mezzo telefax o anche a mezzo e-mail. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza. E esclusa la partecipazione al consiglio direttivo e l espressione del voto per delega. 10. Presidente Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati. Su deliberazione del consiglio direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al consiglio direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 6

11. Vice presidente Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. Qualora non siano nominati competono al vice presidente tutte le attribuzioni e funzioni del segretario generale e del tesoriere. Il vice presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. 12. Segretario generale Ove nominato dal consiglio direttivo, il segretario generale può essere scelto anche al di fuori del consiglio direttivo stesso. In tal caso partecipa alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Il segretario generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuva il presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione. Al segretario generale competono, oltre alla cura dei libri dell'associazione, l assistenza al consiglio nella formulazione del programma annuale di interventi dell associazione, da sottoporre all approvazione dell assemblea, nonché la cura dell attuazione del predetto programma una volta deliberato. Compete, altresì, di assistere il consiglio direttivo nella predisposizione della relazione sulle attività dell associazione da allegare al bilancio consuntivo, da presentare all approvazione dell assemblea. 13. Tesoriere Ove nominato dal consiglio direttivo, il tesoriere può essere scelto anche al di fuori del consiglio direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto. Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, cura la predisposizione, per la presentazione al consiglio direttivo, del bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile, nonché la predisposizione del bilancio sociale e relativi allegati. 14. Il collegio dei revisori Il collegio dei revisori è eletto dall assemblea ed è composto di tre membri, di cui uno con funzione di presidente. Tutti i membri del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I membri del collegio restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Il collegio dei revisori è l organo di controllo contabile dell associazione, esamina le proposte del programma annuale degli interventi e di rendiconto consuntivo, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa, verifica e controlla la tenuta dei libri contabili e sociali. 7

15. Il comitato etico Il comitato etico, se nominato dal consiglio direttivo, è composto da tre a nove membri, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti tra persone esterne all associazione, rappresentative del mondo del terzo settore e del volontariato. Compito del comitato etico è la vigilanza sull applicazione dei principi ispiratori dello statuto dell associazione e, in particolare, dello sviluppo di iniziative di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni politiche, condizioni sociali e personali e di aiuto umanitario a componenti di collettività estere. Il comitato etico si riunisce, almeno una volta all anno prima dell approvazione del bilancio sociale, senza obblighi formali su convocazione del presidente e può tenere le proprie anche intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri. Il comitato etico redige una sua relazione annuale da allegare al bilancio Sociale. I membri del comitato etico durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 16. Libri dell'associazione Oltre ad eventuali altri libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio direttivo, nonché il libro dei soci dell'associazione e il libro delle riunioni del comitato etico. Il libro delle riunioni del collegio dei revisori è tenuto a cura del presidente del collegio stesso. 17. Bilancio consuntivo, bilancio sociale Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato della relazione sulla gestione redatta dal consiglio stesso e della relazione del collegio dei revisori, redatta a cura dello stesso. In ragione di ciò il consiglio trasmetterà la bozza del bilancio consuntivo entro 10 giorni dalla sua predisposizione. Il consiglio direttivo predispone, inoltre, il bilancio sociale, contenente con ampio dettaglio, tutte le informazioni concernenti i progetti realizzati e in corso, le donazioni e le risultanze delle attività di fund raising, i costi sostenuti per la gestione corrente dell associazione. Di detto bilancio, una volta approvato dall assemblea, sarà data ampia pubblicità a mezzo del sito Internet e con specifiche comunicazioni ai soci, ai donatori, agli stakeholders, ai collaboratori e dipendenti, ai fornitori. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. 8

18. Avanzi di gestione All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Per quanto concerne la distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione l associazione si conforma, quindi, a quanto previsto dal comma 6 del citato art. 10 del D.Lgs. 460/97. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. 19. Scioglimento In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. 20. Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di conciliazione, sarà rimessa al giudizio di un mediatore, secondo le norme del D.Lgs. 28/2010, anche nel caso la controversia non rientri nelle cause di improcedibilità previste dalla succitata norma. In mancanza di accordo di conciliazione o di scadenza dei termini della stessa si procederà secondo legge. 21. Legge applicabile Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile oltre che alle norme di legge specifiche vigenti in materia. 9