REMIT -Regolamento UE n. 1227/2011



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REMIT -Regolamento UE n. 1227/2011 Istituzione del Registro nazionale degli operatori di mercato Rosita Carnevalini Direttore Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli Milano, 26 marzo 2015

Perché REMIT Rafforzare la fiducia nei mercati Dalle Premesse del Regolamento «È importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa e concorrenziale tra domandaeofferta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato». Perimetro europeo «i mercati dell'energia all'ingrosso dell'unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all ingrosso dell elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese». 2

Perché REMIT Dalle Premesse del Regolamento Specificità dei settori elettrico e gas «..la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas» e occorre «..valutare la definizione di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che.. tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.». Uniformità delle regole «Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l integrità non sono vietati in modo esplicito». 3

REMIT in estrema sintesi Regolamento UE n. 1227/2011 Divieto di insider trading (art. 3) Divietodi manipolazione di mercato (art. 5) Obbligodi pubblicazione delle «inside information» Obbligodi fornire registro delle operazioni o di reporting ACER Autorità nazionale È incaricata dell enforcement del REMIT Effettua le indagini per accertare le violazioni Adotta i provvedimenti necessari in caso di accertamento di una violazione Definisce la disciplina sanzionatoria ed eroga le sanzioni amministrative Monitora tutte le transazioni all ingrosso di energia elettrica e gas naturale Individua le transazioni sospette Segnala i casi sospetti di violazione del regolamento alle Autorità nazionali 4

Il sistema di monitoraggio dei mercati energetici all ingrosso Operatori che effettuano transazioni soggette all obbligo di reporting Operatori di mercato Autorità nazionali di regolazione (NRA) Dettagli di tutte le transazione effettuate ACER ARIS System Segnalazione di un sospetto di violazione Autorità nazionali antitrust Reporting entites Autorità Europea di vigilanza sui mercati finanziari (ESMA) - Trasmission System Operators (TSO) - Organized Market Places (OMP) - Altri soggetti delegati 5

Il Registro Europeo degli Operatori Gli operatori di mercato che effettuano operazioni da segnalare ad ACER hanno l obbligo di registrazione (art. 8 del REMIT). Le Autorità nazionali sono responsabili della costituzione e dell aggiornamento dei rispettivi Registri Nazionali. Ciascun Registro Nazionale è collegato al Registro Europeo, costituito e aggiornato da ACER. L operatore ha accesso al Registro Nazionale, ciascun Registro Nazionale «dialoga» con il Registro Europeo. Non è previsto l accesso degli operatori al Registro Europeo. Un Operatore di Mercato, anche se opera su mercati di diversi Paesi Membri, si registra su un solo Registro Nazionale. ACER ha messo a disposizione delle Autorità nazionali tre sistemi alternativi per l interfacciamento tra Registri Nazionali e Registro Europeo. 6

L architettura dei Registri La scelta italiana 7

La delibera n. 86/2015 Con la deliberazione 5 marzo 2015, 86/2015/E/com, l Autorità ha istituito il Registro nazionale degli operatori di mercato ai sensi dell articolo 9 del REMIT. Il Registro REMIT è disponibile per l iscrizione a partire dal 17 marzo 2015. Il Registro è stato sviluppato all interno della Anagrafica Operatori dell Autorità, in modo tale da minimizzare l onere amministrativo per i soggetti già iscritti all Anagrafica, i quali, pertanto, non saranno tenuti ad effettuare un nuovo accreditamento, né ad inviare informazioni già nella disponibilità dell Autorità. Allegato alla delibera n. 86/2015 c è il Manuale di funzionamento e uso del Registro, che specifica modalità e tempistiche relative all obbligo di registrazione, nonché all accesso e all utilizzo del Registro REMIT. 8

Cronoprogramma Adozione Implementing Acts Entrata in vigore Implementing Acts Apertura Registro Operatori 3 mesi Fase di registrazione 9 mesi Avvio monitoraggio 1 step 17 dicembre 2015 7 gennaio 2015 17 marzo 2015 7 ottobre 2015 9