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ORDINANZA sul ricorso 23009-2013 proposto da: elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio 2018 887 dell'avvocato unitamente all'avvocato che lo rappresenta e difende - controricorrente - avverso la sentenza n. 24/2013 della COMM.TRIB.REG. di MILANO, depositata il 25/02/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 21/03/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI. Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Premesso che: l. con sentenza in data 25.2.2013, la commissione tributaria regionale della Lombardia confermava il rigetto, di cui già nella sentenza di primo grado, del ricorso con cui aveva inteso contestare il pignoramento eseguito dalla concessionaria del servizio di riscossione per la provincia di Milano, Equitalia Esatri spa, poi divenuta Equitalia Nord spa, delle somme presenti su un conto corrente di cui egli era titolare presso la Cassa di Risparmio di, deducendo, per quanto ancora rileva, che il pignoramento era basato su cartelle mai notificategli e che era stato eseguito dall'agente della riscossione fuori del proprio ambito territoriale in violazione dell'art.46 del d.p.r. 602/73; 2. la commissione affermava, in primo luogo, che la querela di falso presentata in via principale dal contribuente contro le ricevute di ritorno delle raccomandate di notifica di due delle cartelle, era ininfluente sia perché presentata dopo che i giudici di primo grado "avevano rilevato la sua mancanza" (il rilievo era stato effettuato a fronte della pretesa del contribuente di privare di valore gli avvisi chiedendo la verificazione delle sottoscrizioni appostevi) sia perché "riferita ad atti resi comunque noti al ricorrente e non opposti"; affermava, in secondo luogo, che le notifiche delle cartelle di cui mancavano le relate non potevano essere contestate perché avrebbero potuto esserlo solo mediante l'impugnazione degli avvisi di intimazione di cui all'art. 50, comma 2, d.p.r. 602/73, regolarmente notificati al ricorrente; affermava, in terzo luogo, che non vi era stata violazione dell'art 46 d.p.r. 602/73; 3. il chiede la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale sulla base di tre motivi: 3.1. col primo, il ricorrente censura la sentenza per avere la commissione, con quanto affermato in primo luogo, violato o falsamente applicato gli artt. 221 c.p.c., 26, 50, 72 d.p.r. 602/73, 39 d.lgs. 546/92, 24 Cost., perché la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del procedimento e perché la circostanza che le cartelle gli erano state comunque rese note e non erano state impugnate, era assolutamente priva di riscontro; 3.2. col secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza per avere la commissione, con quanto affermato in secondo luogo, violato o falsamente

applicato gli artt. 26, 46, 50, 72 d.p.r. 602/73, 39 d.lgs. 546/92, 24 Cost, perché la notifica delle cartelle era indispensabile presupposto della procedura esecutiva, non poteva essere omessa e a niente rilevava la notifica delle successive intimazioni di pagamento; 3.3. col terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza per avere la commissione, con quanto affermato in terzo luogo, falsamente applicato l'art. 46 d.p.r. 602/73 o omesso di motivare sul ritenuto rispetto dell'art.46 d.p.r. 602/73 per essere stato eccepito in primo grado e nell'atto di appello che Equitalia Nord, concessionaria per la riscossione per la provincia di Milano, aveva proceduto al pignoramento fuori dal proprio ambito territoriale di competenza con notifica alla banca debitrice presso la sede della Parma; 4. Equitalia Nord spa si è difesa con controricorso; 5. il primo motivo va disatteso perché l'affermazione della commissione regionale di irrilevanza della contestazione della notifica delle due cartelle in parola perché "riferita ad atti resi comunque noti al ricorrente e non opposti" non è stata attaccata sotto l'unico profilo sotto il quale poteva esserlo in questa sede ossia sotto il profilo della violazione dell'art. 360, comma l, n.s, c.p.c. per carenza assoluta di motivazione; 6. il secondo motivo va disatteso perché non pertinente alla affermazione oggetto di censura: 6.1. la commissione non ha affermato che la notifica delle cartelle non era indispensabile presupposto della procedura esecutiva e poteva essere omessa, ma ha affermato -e l'affermazione è giuridicamente corretta, ai sensi dell'art. 19 del d.p.r. 546/92- che con l'impugnazione dell'atto di pignoramento non potevano essere sollevate questioni sulla notifica delle cartelle in parola in quanto tali questioni avrebbero potuto essere sollevate solo mediante l'impugnazione degli avvisi di intimazione di cui all'art.so, comma 2, d.p.r. 602/73, regolarmente notificati al ricorrente e non impugnati; 7. il terzo motivo di ricorso è fondato: 7.l. l'articolo 46 del Dpr 602/1973 stabilisce che "il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere"; Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7.2. il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia; 7.3. nel caso di specie, la concessione si riferisce incontestatamente alla provincia di Milano e non alla provincia di Parma, dove, del pari pacificamente, è stato eseguito il pignoramento nella forma speciale dell'art. 72 bis del d.p.r. 602/1973; 7.4. l'art. 72 bis non contiene deroghe all'art. 46 in punto di necessità della delega per l'azione esecutiva che il concessionario intenda svolgere fuori dal proprio ambito di competenza; 8. il terzo motivo di ricorso va dunque accolto; 9. in ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi alcun accertamento in fatto da svolgere, è possibile decidere nel merito (art. 384 c.p.c.) con accoglimento dell'iniziale ricorso di Adriano Ronchi. 10. le spese del merito sono compensate in ragione degli sviluppi processuali, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la ~orte acco~li~ i.l ricor~~,. cass~ la. sentenza i.~ e, decidendo nel mento, accoglie 11 ncorso m1z1ale d1 Adnano Ronch(t~ $ili!fft;_ "\_)~ :J.. ~. "\,., l compensa le._ s_p~se del merito; ~ A \": >~,<~" ~?~"-/ c li( v t r A L /.A- tj O~]> ~T :, TI'\~.- condanna la Agenzia delle Errltç"t a rifondere alla parm ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in 7000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 21 marzo 2018.