Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Documenti analoghi
Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza concernente la conversione del sistema di retribuzione del personale federale e l assicurazione dello stipendio

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Regolamento sul personale del Consiglio delle scuole universitarie

Ordinanza 13 sugli adeguamenti all evoluzione dei prezzi e dei salari nell AVS/AI/IPG

Ordinanza sul personale della Confederazione

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

(stato al 1 novembre 2012) 12. Indice

Ordinanza concernente il pensionamento in particolari categorie di personale

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

Ordinanza dell Assemblea federale

Ordinanza dell Assemblea federale

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione

Piano di base II della Cassa pensioni Posta

Ordinanza dell Assemblea federale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza quadro relativa alla legge sul personale federale

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Ordinanza sul personale federale

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Ordinanza sull assicurazione contro gli infortuni

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Ordinanza sugli assegni familiari. (OAFami) Sezione 1: Disposizioni generali. del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2009)

Legge federale sul programma di sgravio 2004

Ordinanza concernente la consulenza interna da parte di quadri con esperienza dell Amministrazione federale

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale

Ordinanza concernente l applicazione degli Statuti della Cassa pensioni della Confederazione

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali

A Legge federale sul programma di sgravio 2004

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF

del 13 dicembre 2002 (Stato 31 ottobre 2006) Sezione 2: Costituzione e risoluzione del rapporto di lavoro Costituzione del rapporto di lavoro

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità degli Svizzeri dell estero

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni (OPersTFA)

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

Piano di base I della Cassa pensioni Posta

Piano complementare I della Cassa pensioni Posta

del 26 settembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014)

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sul personale del Tribunale federale delle assicurazioni

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sul personale federale

Ordinanza sul personale del Tribunale federale

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza del Settore dei PF

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali

Piano complementare II della Cassa pensioni Posta

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

Ordinanza concernente l entrata in vigore della legge sul personale federale per le FFS e il mantenimento in vigore di taluni atti legislativi

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Regolamento di previdenza della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i collaboratori del Settore dei PF

Ordinanza concernente l assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza dell Agenzia svizzera per la promozione dell innovazione sul suo personale

Ordinanza del DDPS sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Regolamento di previdenza per i beneficiari di onorari della Cassa di previdenza della Confederazione (RPBC)

Ordinanza concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

Ordinanza del DDPS sulle indennità per il servizio di volo e il servizio di lancio con il paracadute del DDPS

Sezione 5a: Divorzio e scioglimento giudiziale dell unione domestica registrata 35

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute

Ordinanza del DFF sull Ufficio centrale di compensazione

Statuti della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Contratto di affiliazione alla Cassa di previdenza della Confederazione

del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2012)

LA MIA CASSA PENSIONE Informazioni per i dipendenti

Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati

del 31 ottobre 2007 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario

Ordinanza sull assicurazione per l invalidità

La vostra previdenza presso PUBLICA

Ordinanza sugli assegni familiari

Transcript:

Ordinanza sull assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (OAIP) del 18 dicembre 2002 (Stato 20 dicembre 2005) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoversi 2 e 3 della legge CPC del 23 giugno 2000 1 ; nella sua veste di datore di lavoro secondo l ordinanza del 25 aprile 2001 2 concernente l assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1); in esecuzione dell ordinanza del 25 aprile 2001 3 concernente l assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina l assegnazione ai piani di previdenza della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA degli impiegati da assicurare, nonché degli stipendi e delle indennità relative allo stipendio. 2 Si applica agli impiegati: a. delle unità amministrative dell Amministrazione federale secondo l articolo 6 dell ordinanza del 25 novembre 1998 4 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione nella misura in cui dette unità amministrative rientrino nel campo di applicazione dell ordinanza del 3 luglio 2001 5 sul personale federale (OPers), e agli impiegati di dette unità amministrative assunti secondo il diritto delle obbligazioni 6 o appartenenti a una categoria di impiegati secondo l allegato 3 lettere d h; RU 2003 241 1 RS 172.222.0 2 RS 172.222.034.1 3 RS 172.222.034.2 4 RS 172.010.1 5 RS 172.220.111.3 6 RS 220 1

Personale federale b. 7 delle commissioni federali di arbitrato e di ricorso, del Tribunale penale federale e delle unità amministrative subordinategli dal punto di vista amministrativo, dei Servizi del Parlamento e del Tribunale federale; c. occupati all estero dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) (personale locale) e per i quali il DFAE è tenuto al versamento di contributi all AVS, d. 8 assunti conformemente all ordinanza del 2 dicembre 2005 9 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario. Sezione 2: Assegnazione ai piani di previdenza Art. 2 Principio Per l assegnazione ai piani di previdenza si applicano gli articoli 7 OCPC 1 e OCPC 2. Art. 3 10 Stipendio annuo determinante Le prestazioni del datore di lavoro secondo il capitolo 4 OPers 11 non menzionate nella presente ordinanza e le indennità secondo l ordinanza del 10 dicembre 2004 12 concernente il versamento di un indennità unica al personale dell Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006 non sono assicurate nei piani di previdenza. Art. 4 Assicurazione nel piano di base e nel piano complementare 1 Gli allegati 1 e 2 designano gli stipendi e le indennità relative allo stipendio assicurati nel piano di base o nel piano complementare 2 L allegato 3 designa le categorie di impiegati assicurati esclusivamente nel piano complementare. 7 Nuovo testo giusta il n. 4 dell all. all O del 26 set. 2003 sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, in vigore dal 1 nov. 2003 (RS 172.220.117). 8 Introdotta dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS 172.220.111.9). 9 RS 172.220.111.9 10 Nuovo testo giusta l art. 5 dell O del 10 dic. 2004 concernente il versamento di un indennità unica al personale dell Amministrazione federale nel 2005 e nel 2006, in vigore fino al 31 dic. 2006 (RS 172.220.111.8). 11 RS 172.220.111.3 12 RS 172.220.111.8 2

Assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 172.222.020 Sezione 3: Casi speciali Art. 5 Accordo sul congedo non pagato 1 Se concede un congedo non pagato, un unità secondo l articolo 1 capoverso 2 conviene in precedenza con l impiegato se e come l assicurazione e l obbligo di contribuzione devono continuare nel piano di base o nel piano complementare. 2 Se è stato convenuto che l obbligo di contribuzione continua, i contributi vengono dedotti dallo stipendio dell impiegato a decorrere dalla fine del congedo. 3 Se il congedo è pagato in parte, i capoversi 1 e 2 sono applicati per analogia alla parte non pagata del congedo. Art. 6 Notifica dello stipendio determinante 1 Se a un impiegato non è versata alcuna indennità di rincaro secondo gli articolo 40 capoversi 1 e 2 o 52a OPers 13 oppure se gli viene diminuito lo stipendio secondo l articolo 56 capoversi 2 e 3 OPers, l unità competente secondo l articolo 1 capoverso 2 notifica a PUBLICA il precedente stipendio determinante, fino a quando l indennità di rincaro è di nuovo versata o il diritto allo stipendio cessa in caso di malattia o di infortunio. 14 2 In caso di scelta di una variante del modello della durata del lavoro secondo l articolo 31 dell ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001 15 concernente l ordinanza sul personale federale (O-OPers), l unità competente giusta l articolo 1 capoverso 2 notifica a PUBLICA lo stipendio determinante che corrisponde alla durata normale del tempo di lavoro. 3 In caso di provvedimenti presi nell ambito di ristrutturazioni secondo l articolo 104 OPers, il piano sociale stabilisce le parti dello stipendio determinante che devono essere notificate a PUBLICA. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 7 Esecuzione 1 Le unità secondo l articolo 1 capoverso 2 eseguono la presente ordinanza. 2 La responsabilità per la completezza e l esattezza dei dati scambiati tra le unità secondo l articolo 1 capoverso 2 e PUBLICA è assunta dal servizio che li trasmette. 13 RS 172.220.111.3 14 Nuovo testo giusta il n. II dell O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). 15 RS 172.220.111.31 3

Personale federale Art. 8 Diritto previgente: modifica L ordinanza del 30 novembre 2001 16 sulla conversione del sistema salariale è modificata come segue: Art. 3 Abrogato Allegato 2 Abrogato Art. 9 Disposizioni transitorie 1 I premi al merito secondo l Allegato 2 lettera f e i premi di riconoscimento secondo l Allegato 2 lettera h sono assicurati a decorrere dal 1 ottobre 2003. 2 Gli impiegati con rapporti d impiego secondo l Allegato 3 lettera a numero 1 sono assicurati nel piano complementare se il rapporto d impiego è stato costituito dopo l entrata in vigore della presente ordinanza. Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 giugno 2003. 16 RS 172.221.110 4

Assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 172.222.020 Allegato 1 17 (art. 4 cpv. 1) Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano di base a. lo stipendio mensile secondo l articolo 36 OPers 18 e lo stipendio mensile degli impiegati della Confederazione di cui all articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA 19, ma al massimo lo stipendio versato dal dipartimento da cui proviene l impiegato. L evoluzione dello stipendio secondo l articolo 39 capoversi 1 5 OPers e gli adeguamenti straordinari di salario secondo l articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo del livello di valutazione A; b. l indennità di residenza secondo l articolo 43 OPers c. l indennità di rincaro secondo l articolo 44 capoverso 2 lettere a e b OPers d. lo stipendio annuo coordinato determinante secondo l articolo 23 capoverso 1 lettera c degli Statuti della CPC del 24 agosto 1994 20 di impiegati che al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza hanno compiuto il 55 anno di età (art. 71 cpv. 1 OCPC 1) 17 Aggiornato dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS 172.220.111.9). 18 RS 172.220.111.3 19 RS 172.220.111.9 20 [RU 1995 533 3705, 1999 2450 2451. RU 2004 301 art. 1] 5

Personale federale Allegato 2 21 (art. 4 cpv. 1) Stipendi e indennità relative allo stipendio assicurati nel piano complementare a. per gli impiegati secondo l Allegato 3 lettere a e b: 1. lo stipendio versato mensilmente secondo l articolo 36 OPers 22, l evoluzione dello stipendio secondo l articolo 39 capoversi 1 5 OPers e gli adeguamenti straordinari dello stipendio secondo l articolo 40 capoverso 4 OPers fino al massimo del livello di valutazione A 2. l indennità di residenza secondo l articolo 43 OPers 3. l indennità di rincaro secondo l articolo 44 capoverso 2 lettere a e b OPers b. per gli impiegati secondo l Allegato 3 lettere c h: 1. lo stipendio versato mensilmente 2. l indennità di residenza 3. il premio al merito Importo (art. 12 OCPC 2) il 30 % dello stipendio annuo determinante, al massimo però l importo secondo l articolo 12 capoverso 1 OCPC 2 come per la lettera a c. gli stipendi secondo l articolo 38 capoverso 2 OPers come per la lettera a d. lo stipendio determinante che superi il doppio dell importo limite superiore dell articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982 23 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP), aumentato dell importo secondo l articolo 12 capoverso 1 OCPC 2 e. l indennità di funzione secondo gli articoli 46 e 114 capoverso 2 lettera f OPers e secondo l articolo 17 OPers-PRA 24 f. i premi al merito secondo gli articoli 47 e 114 capoverso 2 lettera g OPers, nella misura in cui superino l importo secondo l articolo 14 O-OPers 25 21 Aggiornato dal n. II dell O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3), dal n. I dell O del 22 dic. 2004 (RU 2005 9) e dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS 172.220.111.9). 22 RS 172.220.111.3 23 RS 831.40 24 RS 172.220.111.9 6

Assicurazione degli impiegati dell Amministrazione federale nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 172.222.020 g. le indennità speciali secondo gli articoli 48, 115 lettera e nonché 116a OPers, ad eccezione delle indennità per il lavoro a squadre secondo l articolo 15 O-Opers h. i premi di riconoscimento secondo l articolo 49 OPers i. le indennità in funzione del mercato del lavoro secondo l articolo 50 OPers j. la parte conservata del guadagno assicurato secondo l articolo 25 capoversi 2 e 3 degli statuti della CPC del 24 agosto 1994 26 prima dell entrata in vigore della presente ordinanza (art. 71 cpv. 2 OCPC 1) k. l indennità d impiego secondo l articolo 18 OPers-PRA Importo (art. 12 OCPC 2) l. l indennità di rischio secondo l articolo 19 OPers-PRA m. lo stipendio mensile più alto degli impiegati della Confederazione di cui all articolo 21 capoverso 2 OPers-PRA n. per gli impiegati secondo l allegato 3 lettera i: come per la lettera a 1. lo stipendio mensile, 2. l evoluzione dello stipendio, 3. la compensazione del rincaro secondo l articolo 44 capoverso 2 lettere a b OPers. 25 RS 172.220.111.31 26 [RU 1995 533 3705, 1999 2450 2451. RU 2004 301 art. 1] 7

Personale federale Impiegati assicurati nel piano complementare Allegato 3 27 (art. 4 cpv. 2) a. gli impiegati con i quali è stata convenuta: 1. una limitazione temporale dell impiego dovuta al genere di compiti 2. un tasso d impiego variabile 3. un impiego con interruzioni b. gli impiegati che percepiscono una rendita di invalidità secondo la legge federale del 19 giugno 1959 28 sull assicurazione per l invalidità (casi di integrazione) c. il personale dei servizi di pulizia impiegato irregolarmente d. gli apprendisti secondo la legge federale del 19 aprile 1978 29 sulla formazione professionale (LFPr) che hanno compiuto il 17 anno di età e. le persone con esperienze pratiche secondo l articolo 41 LFPr f. i praticanti delle scuole medie professionali g. gli apprendisti che hanno concluso la formazione e sono disoccupati h. le persone che hanno concluso una formazione universitaria o presso una scuola universitaria professionale e vengono assunte come praticanti i. persone assunte in virtù dell OPers-PRA 30. Fa eccezione il personale di cui all articolo 12 capoverso 2 OPers-PRA. 27 Aggiornato dall art. 42 n. 2 dell O del 2 dic. 2005 sul personale impiegato per la promozione della pace, il rafforzamento dei diritti dell uomo e l aiuto umanitario (RS 172.220.111.9). 28 RS 831.20 29 [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 cpv. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2, all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1]. Vedi attualmente l O del 13 dic. 2002 (RS 412.10). 30 RS 172.220.111.9 8