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PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE PIEMONTE IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Per la realizzazione dall anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale 1

PROTOCOLLO D INTESA FRA LA REGIONE PIEMONTE IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA (di seguito denominato MIUR) IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (di seguito denominato MLPS) VISTO l accordo quadro, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 con il quale sono definite la linee guida per la realizzazione, a partire dall anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53; CONSIDERATO che il predetto accordo quadro prevede, al punto 6, l assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e l MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l integrazione delle risorse finanziarie e l adeguamento degli strumenti operativi; VISTO VALUTATO il Protocollo di intesa, approvato con delibera della Giunta Regionale n 74-6736 del 22 luglio 2002, tra MIUR, MPLS e Regione Piemonte, per la sperimentazione di nuovi modelli nel sistema di Istruzione e di Istruzione e Formazione Professionale; di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Piemonte, il MIUR e il MLPS SI STIPULA Articolo 1 Finalità 1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell ambito dell accordo quadro di cui in premessa a ridefinire e sostenere in via sperimentale il processo finalizzato alla individuazione di soluzioni innovative relative al sistema di istruzione e formazione professionale, che, nella Regione Piemonte, ha visto il suo avvio nell anno scolastico/formativo 2002/03. 2

Obiettivo condiviso è quello di realizzare progressivamente un sistema centrato sul principio della personalizzazione e del successo formativo, anche per prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa. L offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale è mirata, pertanto, ad assicurare ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n 845, articolo 2, comma 2, l accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro: di potenziare le capacità di scelta; di acquisire competenze di base e competenze tecnico professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi; di conseguire un attestato di qualifica ai sensi delle vigenti leggi regionali. Articolo 2 Tipologia dell offerta formativa sperimentale 1. I modelli sperimentali che coinvolgono l istruzione e la formazione professionale di cui all articolo 1, nella regione Piemonte, sono caratterizzati da percorsi triennali di formazione professionale finalizzati al conseguimento di un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, valido per l iscrizione ai Centri per l impiego, nonché all acquisizione di crediti per l eventuale rientro nel sistema di istruzione. Tali percorsi devono: a) avere una durata triennale e interessare più settori produttivi; b) prevedere discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali; c) consentire all allievo di continuare il proprio percorso formativo attraverso passaggi e rientri fra l istruzione e la formazione professionale e viceversa, prevedendo il riconoscimento dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, acquisiti nella scuola, nella formazione e nell apprendistato, secondo quanto previsto al punto 4 dell accordo quadro; d) individuare modalità di accompagnamento, monitoraggio e valutazione. Articolo 3 Organizzazione didattica 1. Le Istituzioni Scolastiche interessate e le Agenzie Formative procedono di comune intesa alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro o per l eventuale rientro nel sistema d istruzione. La reciproca e necessaria collaborazione tra Agenzie Formative e Istituti scolastici, si realizzerà mediante specifici accordi tra i soggetti interessati, alla luce di quanto verrà definito nell accordo territoriale di cui all articolo 6 del presente protocollo. 3

2. I modelli sperimentali di cui all articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Articolo 4 Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti 1. La Regione Piemonte s impegna ad adeguare progressivamente i percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra i sistemi formativi. 2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l autonomia delle istituzioni scolastiche e delle agenzie formative. Articolo 5 Risorse 1. Per la realizzazione della presente intesa per l anno 2003 concorrono le risorse assegnate dal MIUR all Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97 nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l accesso al fondo sociale europeo di cui all articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell accordo quadro citato in premessa. Articolo 6 Accordi territoriali 1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Piemonte e l Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell accordo quadro, definisce le modalità per l attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali. 2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per: a) Il potenziamento e l adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all assolvimento dell obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l impiego e alle competenze delle Province; b) l integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati; 4

c) la costituzione ed il funzionamento dell organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Piemonte, del competente Ufficio scolastico regionale e dagli EE.LL e da eventuali altri soggetti; Articolo 7 Monitoraggio e valutazione 1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell accordo quadro, oltreché a livello regionale secondo quanto previsto all articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa. PER LA REGIONE PIEMONTE Formazione professionale, Commercio estero, Legale e contenzioso, Società partecipate PER IL MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA Il Sottosegretario di Stato delegato PER IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Il Sottosegretario di Stato delegato f.to Matteo Brigandì f.to Valentina Aprea f.to Pasquale Viespoli 5