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Ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (Ordinanza sulle attrezzature a pressione) 819.121 del 20 novembre 2002 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 1 della legge federale del 12 giugno 2009 1 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 2 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge del 24 giugno 1902 3 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995 4 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), 5 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la messa in circolazione e la sorveglianza del mercato delle attrezzature a pressione e degli insiemi seguenti: 6 a. recipienti e tubazioni; b. attrezzature a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C (corrispondente a una tensione di vapore satura superiore a 0,5 bar) e aventi un volume superiore a due litri; c. insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C, contenenti almeno un apparecchio a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento. d. insiemi previsti per la produzione di acqua calda a una temperatura non superiore a 110 C, alimentati manualmente con combustibile solido e il cui RU 2003 38 1 RS 930.11 2 RS 832.20 3 RS 734.0 4 RS 946.51 5 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 6 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 1

819.121 Prevenzione degli infortuni prodotto tra la pressione massima ammissibile e il volume (prodotto PS V) è superiore a 50 bar litro; e. insiemi diversi da quelli indicati nella lettera c, che comprendono almeno un apparecchio a pressione ai sensi della lettera a o b oppure del capoverso 2, allorché il fabbricante o l importatore li destina a essere messi in circolazione e messi in servizio come insiemi; f. pentole a pressione la cui tensione di vapore del fluido è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar); g. estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, la cui tensione di vapore del fluido alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar); 2 La presente ordinanza è applicabile anche agli accessori di sicurezza e agli accessori a pressione destinati a singole attrezzature a pressione o a insiemi interi. 3 Essa non è applicabile: a. alle attrezzature a pressione la cui pressione massima ammissibile è di al massimo 0,5 bar; b. alle condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza verso un impianto o a partire da esso (in mare aperto o sulla terra ferma), compreso l ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell impianto e comprese tutte le attrezzature collegate specificamente concepite per la condotta; la presente ordinanza si applica invece alle attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta; c. a reti per la raccolta, la distribuzione e il deflusso di acqua e relative apparecchiature; d. a canalizzazioni per acqua motrice, quali condotte forzate, gallerie e pozzi in pressione per impianti idroelettrici e i relativi accessori specifici; e. ad attrezzature che rientrano nel campo d applicazione di uno degli atti normativi seguenti: 1. Convenzione del 7 dicembre 1944 7 relativa all aviazione civile internazionale, 2. legge federale del 13 dicembre 1996 8 sul materiale bellico, 3. ordinanza del 17 aprile 1985 9 concernente il trasporto di merci pericolose su strada, 4. ordinanza del 3 dicembre 1996 10 concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia, 7 RS 0.748.0 8 RS 514.51 9 [RU 1985 620, 1989 2482, 1994 3006 art. 36 n. 3, 1995 4425 all. 1 n. II 11 4866, 1997 422 n. II, 1998 1796 art. 1 n. 18 e art. 6, 1999 751 n. II, 2002 419 1183. RU 2002 4212 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS 741.621). 10 RS 742.401.6 2

Attrezzature a pressione 819.121 5. ordinanza del 10 gennaio 1973 11 concernente il trasporto marittimo di merci pericolose, 6. ordinanza del 26 giugno 1995 12 concernente i generatori di aerosol, 7. ordinanza del 20 novembre 2002 13 sulla sicurezza dei recipienti semplici a pressione; f. ad attrezzature destinate all esercizio di veicoli che rientrano nel campo d applicazione: 1. della legge federale del 19 dicembre 1958 14 sulla circolazione stradale, 2. dell ordinanza del 27 ottobre 1976 15 sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli; g. ad attrezzature appartenenti al massimo alla categoria I ai sensi dell articolo 9 e che rientrano nel campo d applicazione: 1. dell ordinanza del 9 aprile 1997 16 sui prodotti elettrici a bassa tensione, 2. dell ordinanza del 2 marzo 1998 17 sugli apparecchi e i sistemi di protezione utilizzati in ambienti esplosivi, 3. dell ordinanza del 17 ottobre 2001 18 relativa ai dispositivi medici, 4. 19 dell articolo 12 capoversi 1 e 2 dell ordinanza del 19 maggio 2010 20 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro), 5. dell ordinanza del 23 giugno 1999 21 sulla sicurezza degli ascensori, 6. 22 dell ordinanza del 2 aprile 2008 23 sulle macchine; h. ad attrezzature progettate specificamente per usi nucleari le quali, in caso di guasto, possono provocare emissioni radioattive; i. ad attrezzature per il controllo dei pozzi nell industria dell esplorazione ed estrazione del petrolio, del gas o geotermica nonché nello stoccaggio sotterraneo, e previste per contenere o controllare la pressione del pozzo; sono compresi la testa pozzo (albero di Natale), gli otturatori di sicurezza (BOP), le tubazioni e i collettori nonché le loro attrezzature a monte. 11 [RU 1973 127. RU 2007 4477 I n. 88] 12 [RU 1995 3434, 2002 836 n. I II III, 2005 3389 n. II 4. RU 2005 6507 art. 19]. Vedi ora l O del DFI del 23 nov. 2005 concernente i generatori aerosol (RS 817.023.61). 13 RS 819.122 14 RS 741.01 15 RS 741.51 16 RS 734.26 17 RS 734.6 18 RS 812.213 19 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 20 RS 930.111 21 RS 819.13 22 Introdotta dal n. 3 dell all. 2 dell O del 2 apr. 2008 sulle macchine (RU 2008 1785). Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 23 RS 819.14 3

819.121 Prevenzione degli infortuni j. ad attrezzature di cui fanno parte alloggiamenti o meccanismi in cui il dimensionamento, la scelta dei materiali, le norme di costruzione sono motivati essenzialmente da criteri di resistenza, rigidità e stabilità nei confronti degli effetti operativi statici e dinamici o per altri criteri legati al loro funzionamento e per le quali la pressione non costituisce un fattore significativo a livello di progettazione, quali: 1. i motori, comprese le turbine e i motori a combustione interna, 2. le macchine a vapore, le turbine a gas o a vapore, i turbogeneratori, i compressori, le pompe e gli attuatori; k. agli altiforni compresi i sistemi di raffreddamento dei forni, i dispositivi di recupero dell aria calda, di estrazione delle polveri e dispositivo di lavaggio dei gas di scarico degli altiforni e cubilotti per la riduzione diretta, compresi il sistema di raffreddamento del forno, i convertitori a gas e i recipienti per la fusione, la rifusione, la degassificazione e la colata di acciaio e di metalli non ferrosi; l. agli alloggiamenti per apparecchiature ad alta tensione come interruttori, dispositivi di comando, trasformatori e macchine rotanti; m. agli alloggiamenti pressurizzati che avvolgono gli elementi dei sistemi di trasmissione, quali cavi elettrici e telefonici; n. a navi, razzi, aeromobili o unità mobili off-shore, nonché le attrezzature espressamente destinate a essere installate a bordo di questi veicoli o alla loro propulsione; o. alle attrezzature a pressione composte di un involucro leggero, ad esempio i pneumatici, i cuscini d aria, le palle e i palloni da gioco, le imbarcazioni gonfiabili; p. ai silenziatori di scarico e di immissione; q. alle bottiglie o lattine per bevande gassate, destinate al consumo finale; r. ai recipienti destinati al trasporto e alla distribuzione di bevande con un prodotto PS V non superiore a 500 bar litro e una pressione massima ammissibile non superiore a 7 bar; s. ai termosifoni e ai tubi negli impianti di riscaldamento ad acqua calda; t. ai recipienti destinati a contenere liquidi, aperti all atmosfera e nei quali la pressione risulta unicamente dall altezza statica del liquido. Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza per: a. attrezzature a pressione si intendono recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione nonché tutti gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, manicotti, raccordi, supporti, alette mobili; b. recipiente si intende un alloggiamento progettato e costruito per contenere fluidi pressurizzati, compresi gli elementi annessi direttamente sino al dispo- 4

Attrezzature a pressione 819.121 sitivo previsto per il collegamento con altri apparecchi; un recipiente può essere composto di uno o più scomparti; c. tubazioni si intendono i componenti di una conduttura destinati al trasporto dei fluidi, allorché essi sono collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione; le tubazioni comprendono in particolare un tubo o un insieme di tubi, condotti, accessori, giunti a espansione, tubi flessibili o altri eventuali componenti sottoposti a pressione; gli scambiatori di calore costituiti da tubi per il raffreddamento o il riscaldamento di aria sono parificati alle tubazioni; d. accessori di sicurezza si intendono i dispositivi destinati alla protezione delle attrezzature a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili; tali dispositivi comprendono: 1. i dispositivi per la limitazione diretta della pressione, quali valvole di sicurezza, dispositivi a disco di rottura, barre di schiacciamento, dispositivi di sicurezza pilotati (CSPRS 24 ), 2. i dispositivi di limitazione che attivano i sistemi di regolazione o che chiudono, rispettivamente chiudono e disattivano l apparecchio, quali i commutatori attivati dalla pressione, dalla temperatura o dal livello del fluido e i dispositivi di misurazione, controllo e regolazione per la sicurezza (SRMCR 25 ); e. accessori a pressione si intendono i dispositivi aventi funzione di servizio e i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione; f. insiemi si intendono varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale; g. pressione si intende la pressione riferita alla pressione atmosferica, vale a dire la pressione relativa; il vuoto è di conseguenza indicato con un valore negativo; h. pressione massima ammissibile (PS) si intende la pressione massima per la quale l apparecchio è progettato; il fabbricante la deve specificare per: 1. il punto in cui sono collegati gli accessori di sicurezza, 2. la parte superiore dell apparecchio, o 3. se i punti di cui ai numeri 1 e 2 sono inadeguati, per un altro punto adeguato; i. temperatura minima/massima ammissibile (TS) si intendono le temperature minima e massima per le quali l apparecchio è progettato, specificate dal fabbricante; j. volume (V) si intende il volume interno di uno scomparto, compreso il volume dei raccordi fino alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti; k. dimensione nominale (DN) si intende la designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti di un sistema di tubazione diversi dai 24 Controlled Safety Pressure Relief Systems 25 Safety Related Measurement Control and Regulation 5

819.121 Prevenzione degli infortuni componenti indicati dai diametri esterni o dalla filettatura; si tratta di un numero arrotondato per fini di riferimento e che non è in stretta relazione con le dimensioni di fabbricazione; la dimensione nominale è contrassegnata dalle iniziali DN seguite da un numero; l. fluido si intende gas, gas liquefatto, gas disciolto sotto pressione, liquido o vapore allo stato puro nonché le loro miscele; un fluido può contenere una sospensione di solidi; m. giunzione permanente si intende una giunzione che può essere separata soltanto con metodi distruttivi. Art. 3 Messa in circolazione 1 Per messa in circolazione si intende il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o gratuito, di attrezzature a pressione o di insiemi. Il trasferimento o la cessione di questi sono considerati avvenuti dal momento in cui l utilizzatore ne dispone per la prima volta. 26 2 Alla messa in circolazione è equiparata la messa in servizio di attrezzature a pressione e insiemi a scopo professionale in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna messa in circolazione. 3... 27 Art. 4 Fluidi 1 La presente ordinanza opera una distinzione tra i fluidi del gruppo 1 e i fluidi del gruppo 2. 2 I fluidi del gruppo 1 sono fluidi che, conformemente all allegato 6, sono classificati come segue: a. esplosivi; b. comburenti; c. estremamente infiammabili; d. facilmente infiammabili; e. infiammabili (se la temperatura massima ammissibile è superiore al punto d infiammabilità); f. molto tossici; g. tossici. 3 Il gruppo 2 comprende i fluidi non inclusi nel gruppo 1. 26 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 27 Abrogato dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 6

Attrezzature a pressione 819.121 Sezione 2: Condizioni per la messa in circolazione Art. 5 Requisiti di sicurezza essenziali e regole della tecnica 1 Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere messi in circolazione soltanto se, correttamente installati, sottoposti ad adeguata manutenzione e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non mettono in pericolo la sicurezza di persone e beni nonché la salute delle persone. 2 Le attrezzature a pressione e gli insiemi seguenti possono essere messi in circolazione soltanto se soddisfano i requisiti di sicurezza essenziali di cui all allegato 1; la categorizzazione in funzione della procedura di valutazione della conformità è indicata nella tabella seguente, in riferimento alle tabelle di cui all allegato 2: a. recipienti per gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se il volume è superiore Allegato 2, tabella 1 a 1 litro e il prodotto PS V è supe- riore a 25 bar litro o se la pressione PS è superiore a 200 bar, 2. per fluidi del gruppo 2, se il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS V è superiore a 50 bar litro o se la pressione PS è superiore a 1 000 bar; Allegato 2, tabella 2 b. recipienti per liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di al massimo di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS V è superiore a 200 bar litro o se la pressione PS è superiore a 500 bar, 2. per fluidi del gruppo 2, se la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS V è superiore a 10 000 bar litro o se la pressione PS è superiore a 1 000 bar; c. attrezzature a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento, destinate alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C e aventi un volume superiore a due litri; Allegato 2, tabella 3 Allegato 2, tabella 4 Allegato 2, tabella 5 7

819.121 Prevenzione degli infortuni d. tubazioni per gas, gas liquefatti, gas dissolti sotto pressione, vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se la DN è superiore a 25, 2. per fluidi del gruppo 2, se la DN è superiore a 32 e il prodotto PS DN è superiore a 1 000 bar; e. tubazioni per liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di al massimo di 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar) ed entro i limiti seguenti: 1. per fluidi del gruppo 1, se la DN è superiore a 25 e il prodotto PS DN è superiore a 2 000 bar, 2. per fluidi del gruppo 2, se la PS è superiore a 10 bar e la DN è superiore a 200 e il prodotto PS DN è superiore a 5 000 bar; f. insiemi previsti per la produzione di vapore o di acqua surriscaldata a una temperatura superiore a 110 C, contenenti almeno un apparecchio a pressione a focolare o ad altro tipo di riscaldamento, con rischio di surriscaldamento ai sensi della lettera c; Allegato 2, tabella 6 Allegato 2, tabella 7 Allegato 2, tabella 8 Allegato 2, tabella 9 Procedura globale di valutazione della conformità ai sensi dell art. 10 g. insiemi di cui all articolo 1 capoverso 1 lettera e; Procedura globale di valutazione della conformità ai sensi dell art. 10 h. pentole a pressione la cui tensione di vapore del fluido è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar); Allegato 2, tabella 5 e controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. 8

Attrezzature a pressione 819.121 i. estintori portatili e bombole per apparecchi respiratori, la cui tensione di vapore del fluido alla temperatura massima ammissibile è superiore di oltre 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1 013 mbar). Allegato 2, tabella 2 e procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. 3 In deroga al capoverso 2, per la messa in circolazione di insiemi previsti per la produzione di acqua calda a una temperatura non superiore a 110 C, alimentati manualmente con combustibile solido e il cui prodotto PS V è superiore a 50 bar litro, è sufficiente che siano soddisfatti i requisiti di sicurezza essenziali di cui all allegato 1 numeri 2.10, 2.11, 3.4 e 5.1.2 lettera a e d. Essi sono oggetto di un esame della progettazione (modulo B1) allo scopo di controllarne la conformità ai requisiti essenziali summenzionati o di un sistema di garanzia qualità totale (modulo H). 4 Se un recipiente è costituito da vari scomparti esso è classificato nella categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Se uno scomparto contiene più fluidi esso è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. 5 I capoversi 1 4 si applicano per analogia ad accessori di sicurezza, ad accessori a pressione nonché a tutti gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, manicotti, raccordi, supporti, alette mobili; 6 Le attrezzature a pressione e gli insiemi diversi da quelli di cui ai capoversi 2 3 possono essere messi in circolazione soltanto se sono progettati e fabbricati conformemente alle regole della tecnica riconosciute. 28 Art. 6 Norme tecniche 1 La Segreteria di Stato dell economia (SECO) 29 designa le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza. 2 a 4... 30 Art. 7 Conformità con i requisiti 1 Se attrezzature a pressione e insiemi sono costruiti conformemente alle norme tecniche di cui all articolo 6, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza siano soddisfatti. 2 Chi mette in circolazione attrezzature a pressione e insiemi non conformi alle norme tecniche di cui all articolo 6, deve poter provare che i requisiti essenziali di sicurezza sono rispettati in altro modo. 28 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 29 La designazione dell unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell art. 16 cpv. 3 dell O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. 30 Abrogati dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 9

819.121 Prevenzione degli infortuni 3 Chi mette in circolazione attrezzature a pressione e insiemi non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza deve poter provare che sono stati fabbricati conformemente alle regole della tecnica riconosciute. 31 Art. 8 32 Sezione 3: Procedura di valutazione della conformità Art. 9 Categorie di attrezzature e procedura 1 Prima della messa in circolazione il fabbricante di attrezzature a pressione e di insiemi sottopone ciascuna attrezzatura e ciascun insieme a una procedura di valutazione della conformità, tra quelle descritte nell allegato 3. 2 Il fabbricante può scegliere una delle procedure seguenti in funzione della categoria in cui è classificata l attrezzatura o in cui è classificato l insieme ai sensi delle tabelle nell allegato 2: a. categoria I: modulo A; b. categoria II: 1. modulo A1, 2. modulo D1, o 3. modulo E1; c. categoria III: 1. moduli B1 + D, 2. moduli B1 + F, 3. moduli B + E, 4. moduli B + C1, o 5. modulo H; d. categoria IV: 1. moduli B + D, 2. moduli B + F, 3. modulo G, o 4. modulo H1. 3 Il fabbricante può parimenti scegliere di applicare una delle procedure previste per una categoria superiore. 31 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 32 Abrogato dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 10

Attrezzature a pressione 819.121 Art. 10 Procedura globale di valutazione della conformità degli insiemi Gli insiemi di cui all articolo 5 capoverso 2 lettere f e g e capoverso 3 sono sottoposti a una procedura globale di valutazione della conformità. Quest ultima comprende: a. la valutazione di ciascuna delle attrezzature a pressione costitutive dell insieme di cui all articolo 5 capoverso 2 lettere a e, h ed i, che non sono ancora state oggetto di una distinta procedura di valutazione della conformità; la procedura di valutazione è determinata in base alla categoria di ciascuna delle attrezzature; b. la valutazione dell integrazione dei diversi componenti dell insieme di cui all allegato 1 numeri 2.3, 2.8 e 2.9; essa deve essere effettuata in funzione della categoria più elevata delle altre attrezzature interessate, senza tener conto degli accessori di sicurezza; c. la valutazione della protezione dell insieme, per evitare il superamento dei limiti di esercizio ammissibili di cui all allegato 1 numeri 2.10 e 3.2.3; essa deve essere effettuata in funzione della più elevata categoria delle attrezzature da proteggere. Art. 11 Compiti specifici dell organismo di valutazione della conformità 1 L organismo di valutazione della conformità svolge i compiti specifici seguenti: a. per le attrezzature a pressione di cui all articolo 5 capoverso 2 lettera a, b numero 1 e lettera c che rientrano nelle categorie III e IV, nel quadro delle procedure per la garanzia della qualità, esso, quando svolge visite senza preavviso, preleva un campione dell attrezzatura dai locali del fabbricante o dai locali di magazzinaggio al fine di compiere o di far compiere la valutazione finale di cui all allegato 1 numero 3.2.2. L organismo di valutazione della conformità effettua almeno due visite durante il primo anno di produzione. La frequenza delle visite successive è da esso determinata sulla base dei criteri di cui all allegato 1 numero 4.4 per i moduli pertinenti; b. nel caso di produzione in un unico esemplare di attrezzature a pressione di cui all articolo 5 capoverso 2 lettera c che rientrano nelle categoria III, nel quadro della procedura ai sensi del modulo H, l organismo di valutazione della conformità compie o fa compiere la valutazione finale di cui all allegato 1 numero 3.2.2 per ciascun singolo esemplare. 2 A tal fine, il fabbricante comunica il calendario di produzione previsto all organismo di valutazione della conformità, affinché questo possa svolgere i compiti di cui al capoverso 1. Art. 12 Deroghe nell interesse della sperimentazione Eccezionalmente e nell interesse della sperimentazione, le autorità competenti possono autorizzare la messa in circolazione o in servizio di attrezzature a pressione o di insiemi soggetti alle procedure di cui agli articoli 9 11, senza che tali procedure siano state applicate. 11

819.121 Prevenzione degli infortuni Art. 13 Dichiarazione di conformità 1 Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera attesta che le attrezzature a pressione e gli insiemi soddisfano le condizioni per la messa in circolazione, segnatamente quelle concernenti i requisiti essenziali di sicurezza, e che sono state effettuate con successo le necessarie procedure di valutazione della conformità. 2 La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni di cui all allegato 5. 3 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. 33 Art. 14 Materiali 1 I materiali impiegati per la fabbricazione di attrezzature a pressione devono: a. soddisfare le norme tecniche per i materiali conformemente all articolo 6; b. essere oggetto di un approvazione di materiali; o c. essere oggetto di una valutazione particolare (all. 1 n. 4.2.2 lett. c). 2 Se i materiali soddisfano una norma tecnica di cui all articolo 6 o beneficiano di un approvazione di materiali, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all allegato 1 siano soddisfatti. Art. 15 Approvazione di materiali 1 L approvazione di materiali è un documento tecnico in cui sono definite le caratteristiche dei materiali destinati a un impiego ripetuto per la fabbricazione di attrezzature a pressione che non sono disciplinate da una norma tecnica ai sensi dell articolo 6. 2 L approvazione di materiali è rilasciata, a richiesta di uno o più fabbricanti di materiali o di attrezzature a pressione, da un organismo di valutazione della conformità designato a tal proposito. 3 L organismo di valutazione della conformità definisce ed effettua o fa effettuare gli esami e le prove per certificare la conformità dei tipi di materiale con i requisiti corrispondenti; nel caso di materiali riconosciuti di uso sicuro prima dell entrata in vigore della presente ordinanza, l organismo di valutazione della conformità tiene conto dei dati esistenti per certificare tale conformità. 4 Prima di rilasciare un approvazione di materiali, l organismo di valutazione della conformità informa la SECO comunicandogli gli elementi pertinenti. 5 L organismo di valutazione della conformità che ha rilasciato l approvazione di materiali revoca tale approvazione se: a. se constata che non avrebbe dovuto essere rilasciata; o 33 Introdotto dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 12

Attrezzature a pressione 819.121 b. se il tipo di materiale è contemplato da una norma tecnica ai sensi dell articolo 6. 6 Esso informa immediatamente la SECO in merito a ogni revoca. Art. 16 Organismi di omologazione e organismi valutazione della conformità 1 Gli organismi di omologazione e gli organismi di valutazione della conformità devono essere, per il relativo settore specifico: a. accreditati ai sensi all ordinanza del 17 giugno 1996 34 sull accreditamento e sulla designazione; b. riconosciuti dalla Svizzera nell ambito di un accordo internazionale; o c. autorizzati in altro modo dal diritto federale. 2 Chi si riferisce alla documentazione di organismi non menzionati nel capoverso 1 deve dimostrare in maniera credibile che le procedure applicate e la qualifica dell organismo soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC). Art. 17 Ispettorati degli utilizzatori 1 Gli ispettorati degli utilizzatori possono effettuare procedure di valutazione della conformità unicamente per attrezzature a pressione e insiemi impiegati nella loro impresa. Essi possono effettuare soltanto le procedure dei moduli A1, C1, F e G di cui all allegato 3. 2 Per la designazione degli ispettorati degli utilizzatori si applicano i criteri di cui all allegato 4. Sezione 4: Documentazione tecnica, manuali e caratterizzazione Art. 18 Documentazione tecnica 1 Quale prova dell adempimento dei requisiti essenziali di sicurezza, chi fabbrica o mette in circolazione attrezzature a pressione o insiemi deve poter esibire in tempo utile, per un decennio a contare dalla fabbricazione o dalla messa in circolazione, una documentazione tecnica sufficiente. 2 Nel caso di prodotti in serie, il termine decorre dalla fabbricazione dell ultimo esemplare. 34 RS 946.512 13

819.121 Prevenzione degli infortuni Art. 19 e 20 35 Art. 21 Caratterizzazione Le attrezzature a pressione e gli insiemi devono recare una caratterizzazione che consente di identificare il fabbricante e l importatore o chi li mette in circolazione. Sezione 5: 36 Sorveglianza del mercato Art. 22 La sorveglianza delle attrezzature a pressione e degli insiemi è disciplinata dagli articoli 20 28 OSPro 37. Art. 23 Sezione 6: Disposizioni finali Art. 24 Disposizione transitoria 1 I generatori di vapore e i recipienti di vapore ai sensi dell ordinanza del 9 aprile 1925 38 concernente l impianto e l esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore nonché i recipienti a pressione ai sensi dell ordinanza del 19 marzo 1938 39 concernente l impianto e l esercizio di recipienti a pressione che soddisfano le esigenze del diritto anteriore possono essere messi in circolazione sino al 30 giugno 2005. 2 Per l impianto e l esercizio di attrezzature a pressione messe in circolazione conformemente alla presente ordinanza sono applicabili le disposizioni dell ordinanza concernente l impianto e l esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore e dell ordinanza concernente l impianto e l esercizio di recipienti a pressione. Art. 25 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2003. 35 Abrogati dal n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, con effetto dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 36 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. 4 all'o del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1 lug. 2010 (RU 2010 2583). 37 RS 930.111 38 [CS 41 473; RU 1974 1381 n. II, 1999 704 n. II 30, 2006 2437 art. 8 n. 1. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 n. 2]. Vedi ora l O del 15 giu. 2007 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12). 39 [RU 54 233, 2006 2437 art. 8 n. 2. RU 2007 2943 art. 17 cpv. 1 n. 2]. Vedi ora l O del 15 giu. 2007 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12). 14

Attrezzature a pressione 819.121 Allegato 1 (art. 5 cpv. 2) Requisiti essenziali di sicurezza 1 Disposizioni generali 1.1 I requisiti essenziali per le attrezzature a pressione si applicano anche agli insiemi qualora esista un rischio corrispondente. 1.2 Il fabbricante ha l obbligo di analizzare i rischi per individuare quelli connessi con la sua attrezzatura a causa della pressione e deve quindi progettarla e costruirla tenendo conto della sua analisi. 1.3 I requisiti essenziali vanno interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che vanno conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. 1.4 Le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori e installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili. 1.5 Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica i principi fissati in appresso nell ordine qui indicato: 1.5.1 eliminazione o riduzione dei rischi, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile; 1.5.2 applicazione delle opportune misure di protezione contro i rischi che non possono essere eliminati; 1.5.3 informazione degli utilizzatori circa rischi residui, se del caso, e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l installazione o l utilizzazione. 1.6 Ove siano note o chiaramente prevedibili le possibilità di un uso scorretto, l attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo da eliminare pericoli derivanti da tale uso o, se ciò non fosse possibile, deve essere munita di un avvertenza adeguata che ne sconsigli l uso scorretto. 2 Progettazione 2.1 Disposizioni generali Le attrezzature a pressione devono essere opportunamente progettate tenendo conto di tutti i fattori pertinenti che consentono di garantirne la sicurezza per tutta la durata di vita prevista. La progettazione comprende coefficienti di sicurezza appropriati basati su metodi generali che utilizzano margini di sicurezza adatti a prevenire in modo coerente qualsiasi tipo di alterazione. 15

819.121 Prevenzione degli infortuni 2.2 Progettazione ai fini di una resistenza adeguata 2.2.1 Le attrezzature a pressione devono essere progettate per carichi appropriati all uso per esse previsto e per altre condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili. In particolare si terrà conto dei fattori seguenti: a. pressione interna ed esterna; b. temperatura ambiente e d esercizio; c. pressione statica e massa della sostanza contenuta alle condizioni di esercizio e durante le prove; d. sollecitazioni dovute a traffico, vento, terremoti; e. forze di reazione e momenti di reazione provocati da sostegni, collegamenti, tubazioni, ecc.; f. corrosione ed erosione, fatica, ecc.; g. decomposizione dei fluidi instabili. È necessario tenere in considerazione le diverse sollecitazioni che possono verificarsi contemporaneamente, valutando le probabilità che esse avvengano allo stesso tempo. 2.2.2 La progettazione, ai fini di una resistenza adeguata deve essere basata: a. in generale, su un metodo di calcolo, riportato nel numero 2.2.3, integrato, se necessario, da un metodo di progettazione sperimentale riportato nel numero 2.2.4; o b. su un metodo di progettazione sperimentale senza calcoli, riportato nel numero 2.2.4, ove il prodotto della pressione massima ammissibile PS V sia inferiore a 6000 bar litro e il prodotto PS DN sia inferiore a 3000 bar. 2.2.3 Metodo di calcolo: a. per il contenimento della pressione e altri aspetti legati ai carichi: Occorre limitare le sollecitazioni ammissibili delle attrezzature a pressione tenuto conto dei cedimenti ragionevolmente prevedibili in relazione alle condizioni di esercizio. A tal fine, è necessario applicare coefficienti di sicurezza che consentano di fugare del tutto le incertezze derivanti dalla fabbricazione, dalle condizioni concrete di uso, dalle sollecitazioni, dai modelli di calcolo, nonché dalle proprietà e dal comportamento dei materiali. I metodi di calcolo devono fornire sufficienti margini di sicurezza in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al numero 6. Tali disposizioni possono essere soddisfatte applicando uno dei seguenti metodi, secondo l opportunità, se necessario a titolo complementare o in combinazione: progettazione mediante formule progettazione mediante analisi progettazione mediante meccanica della rottura 16

Attrezzature a pressione 819.121 b. per la resistenza: Al fine di determinare la resistenza dell attrezzatura a pressione si deve fare uso di idonei calcoli di progetto. In particolare: le pressioni di calcolo non devono essere inferiori alle pressioni massime ammissibili e devono tener conto della pressione statica e della pressione dinamica del fluido nonché della decomposizione dei fluidi instabili. Quando un recipiente è separato in scomparti distinti e singoli soggetti a pressione, la parete di divisione va progettata tenendo conto della pressione più elevata che si possa raggiungere in uno scomparto e della pressione minima possibile nello scomparto limitrofo. Le temperature di calcolo devono offrire idonei margini di sicurezza. La progettazione deve tenere nel dovuto conto tutte le eventuali combinazioni di temperatura e di pressione che possono coincidere durante condizioni di esercizio ragionevolmente prevedibili per l attrezzatura. Le sollecitazioni massime e le concentrazioni delle sollecitazioni di punta devono essere mantenute entro limiti di sicurezza. Nei calcoli per il contenimento della pressione si deve fare uso dei valori appropriati relativi alle proprietà dei materiali e basati su dati verificati tenendo conto delle norme di cui al numero 4 nonché dei fattori di sicurezza adeguati. A seconda dei casi, fra le caratteristiche dei materiali da considerare devono figurare: il limite di elasticità, 0,2 per cento o 1 per cento, a seconda dei casi, alla temperatura di calcolo la resistenza alla trazione la resistenza riferita al tempo, cioè resistenza allo scorrimento plastico i dati relativi alla fatica il modulo di Young (modulo di elasticità) il appropriato livello di sollecitazione plastica la resistenza alla flessione dovuta agli urti la resistenza alla rottura. Gli idonei coefficienti di giunzione, da applicare alle caratteristiche dei materiali e in funzione, ad esempio, del tipo di prove non distruttive, delle proprietà dei materiali assemblati e delle condizioni di esercizio previste. La progettazione deve tenere opportunamente conto di tutti i meccanismi ragionevolmente prevedibili di deterioramento (per es. corrosione, scorrimento, fatica) relativi all uso previsto dell attrezzatura. Nelle istruzioni di cui al numero 3.4 si deve richiamare l attenzione sulle caratteristiche della progettazione che influiscono in modo determinante sulla longevità dell attrezzatura per esempio: 17

819.121 Prevenzione degli infortuni per quanto riguarda lo scorrimento: numero previsto di ore di esercizio alle temperature specificate per quanto riguarda la fatica: numero previsto di cicli ai livelli di sollecitazione specificati per la corrosione: la tolleranza di corrosione teorica c. per la stabilità: Ove lo spessore determinato per via di calcolo desse una stabilità strutturale insufficiente, andranno prese misure idonee per eliminare l inconveniente, tenendo conto dei rischi legati al trasporto e alla movimentazione. 2.2.4 Metodo di calcolo sperimentale La progettazione dell attrezzatura può essere completamente o parzialmente convalidata da un programma di prove da effettuare su un campione rappresentativo dell attrezzatura o della famiglia di attrezzature. Prima dell esecuzione delle prove occorre definire chiaramente il suddetto programma e aver ricevuto la relativa approvazione da parte dell organismo di valutazione della conformità incaricato del modulo di valutazione della progettazione, laddove esso esista. Tale programma deve stabilire le condizioni in cui effettuare le prove e i criteri di approvazione e di rifiuto. I valori esatti delle principali dimensioni e delle caratteristiche dei materiali di costruzione delle attrezzature da collaudare devono essere determinati prima dell esecuzione della prova. Se del caso, durante le prove deve essere possibile osservare le aree critiche dell attrezzatura a pressione per mezzo di strumenti adeguati che consentano di misurare le deformazioni e le sollecitazioni con sufficiente precisione. Il programma di prove deve comprendere: a. una prova di resistenza alla pressione intesa a verificare che, a una pressione che garantisca un margine di sicurezza fissato in relazione alla pressione massima ammissibile, l attrezzatura non presenti fuoriuscite significative né deformazioni superiori a un certo limite. Per l esecuzione della prova la pressione va stabilita tenendo conto delle differenze tra i valori delle caratteristiche geometriche e dei materiali rilevati alle condizioni di esecuzione della prova e i valori ammessi per la progettazione, e deve altresì tener conto. della differenza fra la temperatura di prova e quella di progetto. b. In caso di rischio di scorrimento plastico o di fatica, prove appropriate stabilite in funzione delle condizioni di esercizio previste per l attrezzatura in questione (p. es.: durata di funzionamento a determinate temperature, numero di cicli a determinati livelli di sollecitazione, ecc.). c. Se necessario, prove complementari relative ad altri fattori ambientali specifici di cui al numero 2.2.1 quali corrosione, aggressioni esterne, ecc. 18

Attrezzature a pressione 819.121 2.3 Disposizioni a garanzia delle manovre e dell esercizio in condizioni di sicurezza 2.3.1 I sistemi di funzionamento delle attrezzature a pressione devono essere tali da escludere qualsiasi rischio ragionevolmente prevedibile derivante dal funzionamento. Se necessario, occorre prestare una particolare attenzione, a seconda del caso: a. ai dispositivi di chiusura e di apertura; b. agli scarichi pericolosi delle valvole di sicurezza; c. ai dispositivi che impediscono l accesso fisico in presenza di pressione o di vuoto; d. alla temperatura superficiale, in considerazione dell uso previsto; e. alla decomposizione dei fluidi instabili. 2.3.2 In particolare le attrezzature a pressione con otturatori amovibili devono essere munite di un dispositivo automatico o manuale che permetta all utilizzatore di accertarsi facilmente che l apertura non presenti alcun pericolo. Inoltre, quando questa apertura può essere azionata rapidamente, l attrezzatura a pressione deve essere munita di un dispositivo che ne impedisca l apertura fintantoché la pressione o la temperatura del fluido costituiscono un pericolo. 2.4 Mezzi di ispezione 2.4.1 L attrezzatura a pressione deve essere progettata in modo tale che sia possibile effettuare tutte le ispezioni necessarie per garantirne la sicurezza. 2.4.2 Ove ciò sia necessario a garantirne la sicurezza permanente si devono predisporre mezzi per verificare le condizioni dell attrezzatura a pressione al suo interno, quali aperture di accesso che consentano l accesso fisico all interno dell attrezzatura in modo tale che si possa procedere alle opportune ispezioni in condizioni ergonomiche e di sicurezza. 2.4.3 Si possono predisporre altri mezzi che permettano di garantire lo stato di sicurezza dell attrezzatura per il caso che: a. essa sia troppo piccola per consentire l accesso fisico al suo interno; b. la sua apertura possa avere effetti negativi sull interno; c. sia dimostrato che la sostanza destinata a esservi contenuta non è dannosa per il materiale di costruzione dell attrezzatura a pressione e che non è ragionevolmente prevedibile alcun altro meccanismo di deterioramento. 2.5 Mezzi di scarico e di sfiato Ove occorra, vanno previsti mezzi adeguati per lo scarico e lo sfiato delle attrezzature a pressione al fine di: 19

819.121 Prevenzione degli infortuni a. evitare fenomeni dannosi come il colpo d ariete, il cedimento strutturale sottovuoto, la corrosione e le reazioni chimiche incontrollate. Vanno tenute presenti tutte le fasi di funzionamento e di prova, in particolare le prove sotto pressione; b. consentire le operazioni di pulizia, ispezione e manutenzione in condizioni di assoluta sicurezza. 2.6 Corrosione e altre aggressioni chimiche Ove occorra, va previsto un maggiore spessore o una protezione adeguata contro la corrosione o altre aggressioni chimiche tenendo conto del tipo di utilizzo previsto e ragionevolmente prevedibile. 2.7 Usura Ove sussista la possibilità di erosioni o di abrasioni di notevole entità, vanno prese misure adeguate per: a. ridurre al minimo l effetto con una progettazione adeguata, ad esempio aumentando lo spessore del materiale o prevedendo l uso di incamiciature o di materiali di rivestimento; b. consentire la sostituzione delle parti maggiormente colpite; c. attirare l attenzione, nelle istruzioni di cui al numero 3.4, sulle misure necessarie per un uso in condizioni permanenti di sicurezza. 2.8 Insiemi Gli insiemi di attrezzature devono essere progettati in modo che: a. gli elementi da assemblare siano adatti e affidabili per l applicazione prevista; b. tutti i componenti siano correttamente integrati e adeguatamente collegati. 2.9 Disposizioni per il caricamento e lo scarico All occorrenza, la progettazione delle attrezzature a pressione e l installazione dei relativi accessori, ovvero le misure necessarie per la loro installazione devono essere tali da garantire che esse vengano caricate e scaricate in condizioni di sicurezza, tenendo in particolare conto i seguenti rischi: 2.9.1 per il caricamento: a. l eccessivo caricamento o l eccessiva pressurizzazione, con particolare riguardo al tasso di caricamento e alla pressione di vapore alla temperatura di riferimento; b. l instabilità delle attrezzature a pressione. 2.9.2 per lo scarico: la fuoriuscita incontrollata del fluido pressurizzato; 2.9.3 per il caricamento e lo scarico: collegamento e scollegamento insicuri. 20

Attrezzature a pressione 819.121 2.10 Protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell attrezzatura a pressione 2.10.1 Ove, in condizioni ragionevolmente prevedibili, è possibile che vengano superati i limiti ammissibili, l attrezzatura a pressione viene dotata ovvero si provvede a che sia dotata di adeguati dispositivi di protezione, a meno che l attrezzatura sia destinata a essere protetta da altri dispositivo di protezione integrati nell insieme. 2.10.2 Il dispositivo adeguato o la combinazione dei dispositivi adeguati sono determinati in funzione delle peculiarità dell attrezzatura o dell insieme di attrezzature e delle sue condizioni di funzionamento. 2.10.3 I dispositivi di protezione e le relative combinazioni comprendono: a. gli accessori di sicurezza; b. a seconda dei casi, adeguati dispositivi di controllo quali indicatori o allarmi che consentano di mantenere l attrezzatura sotto pressione entro i limiti ammissibili in modo automatico o manuale. 2.11 Accessori di sicurezza 2.11.1 Gli accessori di sicurezza devono: a. essere progettati e costruiti in modo da essere affidabili e adatti al loro uso previsto e da tener conto, se del caso, dei requisiti in materia di manutenzione e di prova dei dispositivi; b. essere indipendenti da altre funzioni, a meno che la loro funzione di sicurezza possa essere intaccata dalle altre funzioni; c. essere conformi ai principi di progettazione appropriati per ottenere una protezione adeguata e affidabile. Detti principi comprendono segnatamente la sicurezza positiva (fail-safe), la ridondanza, la diversità e l autocontrollo. 2.11.2 Dispositivi di limitazione della pressione Tali dispositivi devono essere progettati in modo che la pressione non superi in permanenza la pressione massima ammissibile PS; è tuttavia di regola ammesso un picco di pressione di breve durata in base, ove opportuno, alle prescrizioni di cui al numero 6.3. 2.11.3 Dispositivi di controllo della temperatura Questi dispositivi devono avere un tempo di risposta adeguato sotto il profilo della sicurezza e coerente con le funzioni di misurazione. 2.12 Incendio all esterno Ove necessario, le attrezzature a pressione devono essere progettate e, ove occorra, dotate di accessori adeguati, ovvero si devono prendere misure adeguate per la loro installazione, al fine di rispondere ai requisiti in materia di limitazione dei danni in caso d incendio di origine esterna, con particolare riguardo all uso previsto dell attrezzatura. 21

819.121 Prevenzione degli infortuni 3 Fabbricazione 3.1 Procedure di fabbricazione Mediante applicazione delle tecniche idonee e delle procedure opportune, il fabbricante deve garantire la corretta esecuzione delle istruzioni previste per le fasi di progettazione, con particolare riguardo alle operazioni indicate di seguito: 3.1.1 Preparazione dei componenti La preparazione dei componenti (ad esempio formatura e smussatura) non deve provocare difetti o incrinature, né modificare le proprietà meccaniche che potrebbero avere effetti negativi per la sicurezza delle attrezzature a pressione. 3.1.2 Giunzioni La giunzione dei materiali e delle zone adiacenti deve essere esente da difetti di superficie o interni tali da nuocere alla sicurezza delle attrezzature. Le proprietà delle giunzioni permanenti devono soddisfare le proprietà minime indicate per i materiali che devono essere collegati a meno che altri valori di proprietà corrispondenti siano stati specificamente presi in considerazione nei calcoli di progettazione. Per le attrezzature a pressione le giunzioni permanenti delle parti che contribuiscono alla resistenza alla pressione dell attrezzatura e le parti a essa direttamente annesse devono essere realizzate da personale adeguatamente qualificato e secondo modalità operative adeguate. L approvazione delle modalità operative e del personale sono affidate per le attrezzature a pressione delle categorie II, III e IV a una parte competente che è, a scelta dal fabbricante (ai sensi dell art. 16 cpv. 1): a. un organismo di valutazione della conformità; b. un organismo di omologazione Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate appropriate o esami e prove equivalenti. 3.1.3 Prove non distruttive Per le attrezzature a pressione, le prove non distruttive delle giunzioni permanenti devono essere effettuate da personale adeguatamente qualificato. Per le attrezzature a pressione delle categorie III e IV, il personale deve essere stato approvato da un organismo di omologazione indipendente, riconosciuto ai sensi dell articolo 16. 22