COMUNE DI LONATE POZZOLO

Documenti analoghi
COMUNE DI VIZZOLA TICINO

CITTÀ DI CARMAGNOLA PROVINCIA DI TORINO REGOLAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE AUTOBUS DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI PARTANNA LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI TRAPANI

Attività Produttive. Noleggio veicoli con o senza conducente Procedimento per recesso, decadenza o esclusione di conf.to aut. N.C.C.

Piazza Vittorio Emanuele Orlando Cinisi Tel. 091/ fax SETTORE I UFFICIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA PRODUTTIVE

Il sottoscritto nato a il residente in Via n. Telefono n. Cellulare n. Fax n. in qualità di: Titolare dell Impresa Individuale con sede in

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

COMUNE DI VOLTERRA REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA DI: SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

COMUNE DI OSTIANO provincia di Cremona

COMUNE DI VILLANTERIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS. Comune di Prestine. Provincia di Brescia

Al Comune di Assemini Servizio Sviluppo Economico Piazza Repubblica ASSEMINI

COMUNE DI BERGAMO AREA SICUREZZA

Comune di Allerona Provincia di TERNI

Città di Melfi Area di Vigilanza Comando Polizia Municipale Settore Amministrativo

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del

REGOLAMENTO SULL ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CITTA DI COSSATO Provincia di Biella Settore AREA TECNICA. Urbanistica Commerciale, Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP

Allo Sportello Unico Attività Produttive SUAP del Comune di Alessandria

II sottoscritto. d i c h i a r a. in via n. telefono ; titolare della ditta individuale con sede legale in prov. via n. P.I. C.F. Tel. e.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

Comune di Chiomonte. città metropolitana di Torino SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SUAP CENTRALIZZATO UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO Via Paparo n Isca sullo Jonio CZ C.F

in Via N. C H I E D E

R E G O L A M E N T O PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

BANDO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI 4 (QUATTRO) AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI NOLEGGIO DI VEICOLI CON CONDUCENTE

COMUNE DI TIONE DI TRENTO

COMUNE DI TELGATE PROVINCIA DI BERGAMO

DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN AUTORIZZAZIONE PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE ( L.21 del 15/01/1992 ) Data di nascita Cittadinanza Sesso M F

BANDO DI CONCORSO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UNICO EDILIZIA IMPRESE. In esecuzione della propria determinazione n. 263 del 15/09/2017 RENDE NOTO

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

AREA AMMINISTRATIVA IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO DI GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL IL RESPONSABILE DELL AREA AMMINISTRATIVA.

COMUNE DI RONZO -CHIENIS REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI FERNO Provincia di Varese

C O M U N E D I V O L L A

nato/a a prov il residente a prov. via/piazza tel

IL RESPONSABILE DEL SUAP

COMUNE DI CARBONE (Provincia di Potenza)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 55 DEL 22 OTTOBRE 2007 CONCORSI

Data di nascita / / Cittadinanza Sesso: M F. Luogo di nascita: Stato Provincia Comune. Residenza: Provincia Comune Frazione

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

ART. 9: REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI

COMUNE DI SARNO Provincia di Salerno

COMUNE DI POZZA DI FASSA

BANDO PUBBLICO BANDO DI CONCORSO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 LICENZE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI IL DIRIGENTE DEL SETTORE

MARCA DA BOLLO 16,00 AL COMUNE DI ORTONA SETTORE III SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE VIA CAVOUR ORTONA (CH)

L ASSEGNAZIONE DI N. 01 AUTORIZZAZIONE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA. ********

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI CERANO D I NTELVI PROVINCIA DI COMO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER IL RILASCIO DI N. 3

COMUNE DI CISLAGO (Provincia di Varese) P.zza E.Toti,1 P.IVA Tel Fax SERVIZIO TRIBUTI - SUAP

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

INDICE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA E AUTOBUS. Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI.

REGIONE PIEMONTE Comune di Airasca

Comune di GROPELLO CAIROLI Provincia di PAVIA BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DI:

COMUNE DI LAIGUEGLIA Provincia di Savona

COMUNE DI DRAPIA SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Approvato con delibera di C.C. n. 37 del 03/10/1998)

COMUNE DI PABILLONIS

CITTA DI AGIRA RENDE NOTO

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N 2 (Due) AUTORIZZAZIONI PER IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (N.C.C.) FINO A NOVE POSTI

S.U.A.P. Sportello Unico attività Produttive

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

COMUNE DI PISOGNE IL RESPONSABILE SUAP

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 26 DD REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA MEDIANTE NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI BOSCOREALE Provincia di Napoli Terra della pietra lavica Prot.2996 del 2 Marzo 2015

COMUNE DI BONASSOLA PROV. DELLA SPEZIA

COMUNE DI VELESO UFFICIO COMMERCIO REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TAXI E DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

COMUNE DI MONDOLFO PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Comune di Chiomonte. città metropolitana di Torino SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

COMUNE DI FERNO Provincia di Varese

C O M U N E D I M O R M A N N O P R O V I N C I A D I C O S E N Z A

COMUNE DI CASTEL MELLA

Comune di Montefiascone Provincia di Viterbo

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI

REGOLAMENTO COMUNALE SUL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (NOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE, CON CONDUCENTE)

Comune di Linarolo BANDO DI CONCORSO PUBBLICO

CITTÀ DI CUSTONACI Provincia Regionale di Trapani C.F

C O M U N E D I C I L A V E G N A REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE

N. 6//2016 CITTA DI ROSSANO Sportello unico per le attività produttive

COMUNE DI MATERA. Ufficio Trasporti. Settore Attività Economiche e Trasporti APPENDICE AL REGOLAMENTO COMUNALE TAXI E NCC

Città di Robbio. (Provincia di PAVIA) P.zza Libertà 2 Cap Tel Fax

COMUNE DI CASTEGNATO Provincia di Brescia

PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO

COMUNE DI GARLASCO IL CAPO AREA POLIZIA LOCALE

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA.

BANDO PER L ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER L ESERCIZIO NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. Il Sindaco RENDE NOTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. VISTO il Regolamento per il Servizio di Noleggio Con Conducente adottato da questo Comune;

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA

Transcript:

COMUNE DI LONATE POZZOLO Provincia di Varese REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA Approvato con delibera di Consiglio Comunale n 60 del 28.11.2014

INDICE Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Definizione del servizio Art. 2 Normativa regolante il servizio N.C.C. con autovettura Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio Art. 5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente Titolo II MODALITA, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE COMUNALE Art. 6 Autorizzazione di esercizio Art. 7 Modalità per il rilascio dell autorizzazione Art. 8 Requisiti soggettivi per ottenere l autorizzazione Art. 9 Requisiti tecnico professionali per ottenere l autorizzazione Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell autorizzazione Art. 11 Titoli preferenziali Art. 12 Bando Art. 13 Presentazione delle domande Art. 14 Commissione per la formazione della graduatoria Art. 15 Assegnazione e rilascio dell autorizzazione Art. 16 Inizio del servizio Art. 17 Validità dell autorizzazione Art. 18 Trasferibilità dell autorizzazione Art. 19 Divieto di titolarità di autorizzazione in capo a persone giuridiche Art. 20 Collaborazione familiare Art. 21 Sospensione facoltativa del servizio N.C.C. con autovettura Art. 22 Rinuncia all autorizzazione Art. 23 Ubicazione autorimesse e residenza titolare dell autorizzazione Titolo III MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 24 Autovetture in circolazione Art. 25 Prescrizioni di esercizio Art. 26 Manutenzione e controlli del veicolo Art. 27 Sostituzione autoveicoli Art. 28 Responsabilità nell esercizio del servizio Art. 29 Sostituzione alla guida Art.30 Comportamento del conducente in servizio Art. 31Comportamento degli utenti durante la guida Art. 32Trasporto di persone diversamente abili Art. 33Trasporto bagagli e animali Art. 34Tariffe e condizioni del trasporto Titolo IV SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL AUTORIZZAZIONE Art. 35 Sospensione dell autorizzazione Art. 36 Revoca dell autorizzazione Art. 37 Decadenza dell autorizzazione Art. 38 Cessazione dell attività Art. 39 Comunicazione alla MCTC/DTT Titolo V - VIGILANZA SUL SERVIZIO Art. 40 Forza Pubblica Art. 41 Vigilanza Art. 42 Sanzioni Art. 43 Procedimento sanzionatorio

Titolo VI NORME FINALI Art. 44 Entrata in vigore Art. 45 Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

Art. 1 Definizione del servizio Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Si definisce servizio di noleggio da rimessa con conducente (in seguito nominato N.C.C. con autovettura) quello esercitato in forma professionale per il trasporto di persone con impiego di autovetture: per autovetture si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente. Detto servizio è complementare ed integrativo rispetto ai trasporti pubblici di linea. Il servizio è compiuto a richiesta dell utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti. Art. 2 Normativa regolante il servizio N.C.C. con autovettura Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di servizio N.C.C. con autovettura, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione dei servizi, della densità della popolazione, dell estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio economici. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell art. 4, comma 3 e 5 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il servizio di N.C.C. con autovettura è disciplinato dalle normative vigenti in materia. Art. 3 Criteri generali per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente Il servizio di noleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri: a) obbligo di disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede e di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell utenza nell ambito del territorio comunale; b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92 ; c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a), o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l esercizio del servizio di taxi con l autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio del veicolo con conducente mediante autovettura. E invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura. Art. 4 Competenza e vigilanza sul servizio La competenza amministrativa relativa al servizio di noleggio con conducente è del Funzionario responsabile dello Sportello Unico Attività produttive (in seguito nominato SUAP); la relativa vigilanza è affidata al comando Polizia Locale dell Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno e a tutte le altre forze dell ordine. Gli appartenenti alla Polizia Locale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio. Tutte le competenze del presente regolamento sono riferite al Funzionario responsabile del SUAP. Restano in ogni caso fatte salve le competenze regionali e statali in materia. Art. 5 Determinazione numero e tipo dei veicoli da destinare al servizio di noleggio con conducente I veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono fissati in base ai contingenti determinati dalla Regione Lombardia ed assegnati dalla Provincia di Varese.

Titolo II MODALITA, REQUISITI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE COMUNALE Art. 6 - Autorizzazione di esercizio L esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Lonate Pozzolo; per ogni autoveicolo è necessaria una autorizzazione di esercizio. Le autorizzazioni di esercizio per il servizio N.C.C. con autovettura hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di cessazione anticipata previsti dalle norme del presente Regolamento. Le autorizzazioni sono personali e non cedibili a nessun titolo, gratuito od oneroso, fatto salvo quanto previsto dall art. 18 del presente Regolamento; esse sono riferite alle singole autovetture. Nel caso di persona giuridica, l autorizzazione per N.C.C. con autovettura, è intestata ad un legale rappresentante designato dalla società stessa, oppure ad uno dei soci designato dalla società medesima. L eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante o socio, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza di un legale rappresentante o di un socio designato dalla società interessata. Art. 7 Modalità per il rilascio dell autorizzazione Le autorizzazioni per l esercizio del noleggio sono assegnate attraverso bando di pubblico concorso. Il bando di concorso, approvato con determinazione del Funzionario responsabile, è indetto a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il bando è pubblicato all albo pretorio on line e sul sito internet comunale nell apposita sezione Bandi e Concorsi. Le domande di ammissione al concorso verranno esaminate secondo l ordine cronologico di arrivo all Ufficio Protocollo e saranno sottoposte a giudizio di ammissione da parte della Commissione Giudicatrice, la quale provvederà alla loro valutazione e a stilare specifica graduatoria. Non possono essere accolte domande per ottenere autorizzazioni se non a seguito della pubblicazione del bando. Art. 8 Requisiti soggettivi per ottenere l autorizzazione L autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti: - età non superiore ad anni 55; - cittadinanza di uno stato membro dell Unione Europea ovvero di uno Stato aderente all accordo SEE o di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente e che comunque dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana; - residenza in un Comune italiano; - disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa nel territorio comunale; - proprietà o disponibilità esclusiva del veicolo da adibire al servizio, appositamente collaudato dalla Motorizzazione Civile. I titolari di autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: - essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all albo delle imprese artigiane; - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; - associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Art. 9 Requisiti tecnico - professionali per ottenere l autorizzazione L autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a soggetti in possesso dei seguenti requisiti tecnico-professionali: - essere titolare di patente di guida, almeno di categoria B, di autoveicoli prescritta dall art. 116 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; - essere titolare di certificato di abilitazione professionale (cd. C.A.P.) di tipo corrispondente alla patente posseduta; - essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti nella provincia di Varese. Art. 10 Impedimenti soggettivi per il rilascio dell autorizzazione Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità della licenza: a) l essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); b) l essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) l essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell art. 120 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; d) l essere incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni; e) l essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivo superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa. Art. 11 Titoli preferenziali Se il numero delle domande è superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale l aver prestato il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo. I titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall art. 10 legge 15 gennaio 1992 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di parità dei titoli di cui al comma precedente o in mancanza, costituisce ulteriore titolo preferenziale la maggiore anzianità di servizio risultante dalla documentazione presentata. In subordine la preferenza è determinata: - dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia coniugato o meno. Il numero dei figli a carico deve essere autocertificato al momento della presentazione della domanda. - dallo stato di disoccupazione. Coloro che sono in questa condizione devono indicare, nella domanda di partecipazione al concorso, il Centro per l impiego presso il quale risultano iscritti; - dall avere già il possesso dell automezzo da adibire al noleggio; - dall avere già la disponibilità di un autorimessa nel Comune; - dall avere la residenza nel Comune; A parità di punteggio si fa riferimento alla data ed eventualmente all ora di presentazione della domanda di autorizzazione. Art. 12 Bando Il bando di concorso per l assegnazione delle autorizzazioni deve contenere i seguenti elementi essenziali: 1. numero delle autorizzazioni da assegnare; 2. i requisiti per la partecipazione;

3. elencazione dei titoli di preferenza e dei relativi punteggi di valutazione; 4. indicazione del termine di presentazione delle domande; 5. schema di domanda per la partecipazione al concorso. Art. 13 Presentazione delle domande La domanda di ammissione al concorso per l assegnazione dell autorizzazione di noleggio con conducente, redatta su carta legale, deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni: - cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell Unione Europea ovvero di uno Stato aderente all accordo SEE, residenza, titolo di studio, numero di codice fiscale del richiedente; - in caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa; - possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui ai precedenti artt. 8 e 9; - insussistenza degli impedimenti di cui al precedente art. 10; - indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al precedente art. 11; - recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni. Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15.01.1992 n. 21 e fatti salvi i necessari accertamenti d ufficio. La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge. Art. 14 Commissione per la formazione della graduatoria All esame delle domande ed alla valutazione dei titoli provvede apposita Commissione che si compone come segue: - Responsabile del servizio SUAP, che la presiede; - Comandante di Polizia Locale; - Dipendente responsabile del procedimento - ufficio SUAP. La Commissione, entro 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, valutata la regolarità delle domande pervenute, redige l elenco dei candidati ammessi, assegna i punteggi relativi, stila la graduatoria. Art. 15 Assegnazione e rilascio dell autorizzazione Il Funzionario responsabile del SUAP, sulla base della graduatoria, invita i soggetti assegnatari delle autorizzazioni a produrre i sotto elencati documenti entro novanta giorni dalla relativa comunicazione: - carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing; - contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia; - documentazione da cui risulti la proprietà o la disponibilità della rimessa. Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l insussistenza degli impedimenti soggettivi rilascia l autorizzazione per l esercizio dell attività di noleggio con conducente. In caso di mancato rilascio dell autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, il Funzionario responsabile provvede all assegnazione al richiedente assegnatario che segue in graduatoria. La graduatoria rimane valida tre anni dalla data di approvazione da parte dell organo competente. I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa.

Art. 16 Inizio del servizio Il titolare dell autorizzazione N.C.C. con autovettura deve provvedere al ritiro dell autorizzazione e ad iniziare il servizio entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza dal titolo. Il subentrante nell autorizzazione N.C.C. con autovettura deve iniziare il servizio, pena decadenza dal titolo, entro tre mesi dalla data dell avvenuto trasferimento, fatto salvo quanto previsto all art. 18. Il termine indicato ai commi procedenti è prorogabile, per comprovati e giustificati motivi, solo una volta e per un periodo di tempo valutato dal Funzionario Responsabile. L inizio del servizio è subordinato: - alla produzione della documentazione di cui all art. 15 del presente Regolamento; - all avvenuta verifica dell autoveicolo da parte dell Ispettorato della Motorizzazione Civile; - alla produzione della carta di circolazione rilasciata dall Ispettorato della M.C.T.C.- Art. 17 Validità dell autorizzazione Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione previsti dalla legge. La validità delle autorizzazioni di noleggio con conducente è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per il rilascio del titolo e per l esercizio della professione. Il titolare dell autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante l organizzazione dell impresa. L autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. Art. 18 Trasferibilità dell autorizzazione PER ATTO TRA VIVI L autorizzazione per l esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, a persona designata dallo stesso purché in possesso dei requisiti professionali di cui al precedente art. 8 e degli altri requisiti prescritti, qualora il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare dell autorizzazione da almeno 5 anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida; l invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio dell autorizzazione, deve comunque essere tale da impedire l esercizio dell attività: tale accertamento è demandato alla Commissione Medica Provinciale. PER MORTIS CAUSA In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all Ufficio SUAP entro 60 giorni dal verificarsi dell evento. L autorizzazione N.C.C. con autovettura può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso, oppure gli eredi possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio. Nell ipotesi in cui alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare. Qualora l erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l intenzione di acquisire la titolarità dell autorizzazione, il termine massimo di due anni di cui sopra decorre dal raggiungimento dell età stabilita dalla normativa vigente per la condizione delle autovetture adibite a N.C.C.- Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autovetture N.C.C.- L autorizzazione N.C.C. con autovettura rientra nella disponibilità del Comune qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni in essi specificati.

Il Responsabile del Servizio autorizza il trasferimento dell autorizzazione per atto fra vivi o mortis causa subordinatamente alla presentazione della documentazione prevista dal precedente art. 15 e della seguente documentazione aggiuntiva: - atto comprovante il trasferimento registrato (atto fra vivi); - dichiarazione di successione e eventuale atto (mortis causa). Il titolare che abbia trasferito l autorizzazione non può concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all acquisizione di autorizzazione per trasferimento per un periodo di cinque anni dal trasferimento della prima. Al verificarsi delle fattispecie di cui ai commi precedenti il nuovo titolare dell autorizzazione è soggetto a tutte le disposizioni previste per il rilascio dell autorizzazione a seguito di concorso. Art. 19 - Divieto di titolarità di autorizzazione in capo a persone giuridiche Ai sensi dell art. 8 della Legge 15 Gennaio 1992, n 21, è vietata la titolarità di autorizzazioni per l esercizio del servizio N.C.C. in capo a persone giuridiche. Art. 20 - Collaborazione familiare Il titolare dell autorizzazione per l esercizio del servizio N.C.C. con autovettura può avvalersi, nell esercizio del servizio, di collaboratori di familiari, intendendosi per tali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, sempreché iscritti nel Ruolo dei Conducenti di cui all art. 6 della Legge 15/01/92, n 21 ed all art. 25 della L.R. 6/2012, conformemente a quanto previsto dall art. 230 bis del Codice Civile e successive modificazioni ed integrazioni. I collaboratori familiari ai fini dell esercizio dell attività devono essere in possesso dei requisiti previsti dall art. 8 del presente Regolamento. Possono svolgere l attività quali collaboratori familiari quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme di Legge vigenti in materia. Il titolare dell Autorizzazione per l esercizio del servizio N.C.C. con autovettura che intende avvalersi della collaborazione familiare, deve presentare istanza in competente bollo, allo Sportello Unico Attività Produttive, allegando idonea documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti. L esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco, da allegare all autorizzazione di esercizio per il servizio N.C.C. con autovettura, opportunamente timbrato e vistato dallo Sportello Unico Attività Produttive. L attività di N.C.C. con autovettura svolta in qualità di collaboratore familiare non costituisce anzianità di servizio ai fini dell assegnazione di autorizzazione per concorso. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al presente articolo, comporta la decadenza dell autorizzazione. L iscrizione nel ruolo è necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell autorizzazione per un periodo di tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto, a tempo determinato, del dipendente medesimo. Art. 21 - Sospensione facoltativa del servizio N.C.C. con autovettura Il titolare dell autorizzazione può chiedere la sospensione del servizio, senza avvalersi delle facoltà previste al precedente articolo del presente Regolamento, per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga di altri dodici mesi nell arco dello stesso periodo. Il Funzionario Responsabile, per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze alla regolarità del servizio N.C.C. con autovettura, autorizza la sospensione richiesta. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito dell autorizzazione di esercizio e delle targhe del numero civico relativi al N.C.C. con autovettura presso lo Sportello Unico Attività Produttive, da parte dell interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

Ai fini dell osservanza delle disposizioni del presente articolo, lo Sportello Unico Attività Produttive terrà in apposito registro le necessarie annotazioni in merito alle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di autorizzazione di esercizio. Art. 22 - Rinuncia all autorizzazione Il titolare che intenda rinunciare all autorizzazione per l esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura, deve presentare comunicazione scritta di rinuncia allegando l originale dell autorizzazione stessa al competente servizio. Art. 23 - Ubicazione autorimesse e residenza titolare dell autorizzazione I titolari di autorizzazione per il servizio noleggio con conducente hanno l obbligo di comunicare l esatta ubicazione della rimessa, nonché quella della residenza. Ogni trasferimento di sede della rimessa per il noleggio veicoli con conducente deve essere preventivamente autorizzata dallo Sportello Unico Attività Produttive Ogni trasferimento di residenza deve essere comunicato al predetto Ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla variazione. Art. 24 Autovetture in circolazione Titolo III MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno rispettare le vigenti normative antinquinamento. Eventuali ulteriori caratteristiche del mezzo potranno essere disposte in sede di indizione del bando pubblico di concorso per l assegnazione di nuova autorizzazione. Durante il servizio le autovetture N.C.C. devono essere sempre munite dell autorizzazione di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla normative vigente e dal presente Regolamento. I conducenti delle autovetture N.C.C. in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti dalla normativa vigente per la conduzione dell autoveicolo. In caso di svolgimento del servizio da parte di persona diversa del titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente. L effettivo svolgimento del servizio deve essere rilevabile secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. A disposizione degli utenti deve essere tenuta, nelle autovetture, copia del presente Regolamento. In vista dell utente, deve essere esposto il recapito telefonico dell Ufficio cui rivolgere segnalazioni o reclami inerente lo svolgimento del servizio. Art. 25 Prescrizioni di esercizio Le richieste di servizio N.C.C. con autovettura, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di prelevamento dell utente ovvero di inizio del servizio, non comportano l obbligatorietà della prestazione del servizio. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. Durante la prestazione del servizio è consentito l uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni concesse alla circolazione previste per i taxi ed altri servizi pubblici. Per quanto concerne gli obblighi del servizio nell ambito del sistema integrato aeroportuale lombardo, restano ferme le specifiche direttive fissate dagli Organi competenti, ovvero disposte con specifici provvedimenti del Funzionario Responsabile. L acquisizione del servizio e conseguentemente l inizio della corsa, da parte delle autovetture N.C.C., avviene mediante apposita richiesta avanzata presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

E obbligatorio il trasporto, sempre e solo unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono, comunque, essere posti nell apposito vano porta bagagli senza che l autovettura si deteriori o insudici. E obbligatorio il trasporto dei cani per non vedenti. Il conducente ha la facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate: - da persone in stato di ebbrezza in conseguenza dell uso di bevande alcooliche o di sostanze psicotrope o stupefacenti; - da persone con animali di qualsiasi specie, escluso il caso di cui sopra; - quando sussistano giustificati motivi di sicurezza. Nei casi suindicati, il conducente è tenuto a salvaguardia della corretta gestione del servizio - al fine di evitare contestazioni e, comunque, per ragioni di sicurezza in generale, a riferire il più presto possibile, le situazioni più gravi o quelle in cui vi siano state contestazioni (fatta salva la possibilità di ricorrere immediatamente ai servizi di pronto intervento di polizia) al Servizio S.U.A.P., ovvero al Comando di Polizia Locale o al personale di Pronto Intervento presente. Il Servizio competente provvederà a registrare il fatto, rilasciando ricevuta attestatoria al denunciante ovvero inoltrando notizia di reato per i casi previsti dal Codice Penale o dalle Leggi speciali come illeciti penali. Quanto sopra è applicabile, nei limiti di competenza del Servizio, anche per fatti analoghi che accadono in sede aeroportuale. Qualora per avaria dell autovettura o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunziare alla prosecuzione del viaggio e di pagare un quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto. Art. 26 Manutenzione e controlli del veicolo Fatta salva la verifica prevista dagli organi della M.C.T.C., i veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente sono sottoposti, prima dell ammissione in servizio, a verifica da parte della Polizia Locale dell Unione dei Comuni Lombarda di Lonate Pozzolo e di Ferno nelle forme ritenute più idonee. Qualora il mezzo non risulti nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell autorizzazione è tenuto al ripristino delle condizioni o alla sostituzione del mezzo entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; qualora ciò non venga fatto il Responsabile del Servizio, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell autorizzazione comunale ai sensi dell art.. E obbligatorio sottoporre i veicoli adibiti al servizio di noleggio al controllo dei gas di scarico ai sensi della normativa vigente. Art. 27- Sostituzione autoveicoli Ogni sostituzione di autoveicolo deve essere autorizzata dal servizio S.U.A.P. che provvederà ad aggiornare l autorizzazione con l indicazione del nuovo numero di targa, di telaio e delle nuove caratteristiche dell autoveicolo, ad avvenuto collaudo dello stesso presso l Ufficio Provinciale della M.C.T.C. Nel caso di guasto meccanico, incidente, furto o incendio, su istanza dei soggetti interessati, il servizio competente può concedere l autorizzazione alla sostituzione temporanea dell autoveicolo, la quale deve contenere gli estremi di riconoscimento dell autoveicolo sostituito previo collaudo presso l Ufficio Provinciale della M.C.T.C., e il periodo di validità della sostituzione temporanea. Art. 28 - Responsabilità nell esercizio del servizio Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall esercizio del servizio, fa carico all intestatario dell autorizzazione, rimanendo esclusa ed in ogni caso la responsabilità di questa Amministrazione.

Art. 29 Sostituzione alla guida Per svolgere l attività di conducente in qualità di sostituto del titolare dell autorizzazione è necessario essere in possesso dei requisiti professionali di cui al presente regolamento. Art. 30 Comportamento del conducente in servizio Nell esercizio della propria attività il conducente ha l obbligo di: a) comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso; b) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri; c) presentare e mantenere pulito il mezzo; d) curare la qualità del trasporto e tutti i minimi particolari; e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore; g) rilasciare al cliente la ricevuta o l eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto; h) conservare costantemente nel mezzo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli Agenti incaricati della sorveglianza; i) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini; j) nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositarlo all'ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolare la restituzione al proprietario. Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di: k) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa; l) negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione; m) portare animali propri nel veicolo; n) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forma maggiore e di evidente pericolo; o) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni al veicolo; p) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo; q) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap. Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge. Art. 31 Comportamento degli utenti durante la guida Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di: a) salire o scendere dal veicolo in movimento; b)portare sui veicoli materiale infiammabile, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi; c) aprire la portiera dell autovettura verso la corsia di scorrimento; d) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature; e) mangiare, bere o fumare durante il trasporto; f) compiere atti contrari alla decenza, fare schiamazzi o rumori molesti; g) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo; h) gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento; i) pretendere il trasporto di merci o altro materiale di verso dal bagaglio al seguito; l) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada. L inosservanza dei predetti divieti dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento dovuta.

Art. 32 Trasporto di persone diversamente abili Il servizio di noleggio con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori da handicap. Il conducente del mezzo ha l obbligo di prestare tutta l assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle sedie a rotelle e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente. Art. 33 Trasporto bagagli e animali E fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero. E obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo. Art. 34 Tariffe e condizioni del trasporto Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione tra le parti. Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute esposte in modo visibile agli utenti, sia all interno del veicolo che nell autorimessa. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali. La prestazione del servizio non è obbligatoria. Titolo IV SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DELL AUTORIZZAZIONE Art. 35 Sospensione dell autorizzazione L autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo da uno a trenta giorni o, in caso di reiterazione, da uno a novanta giorni nei confronti del titolare che: 1. incorre nella violazione delle disposizioni di cui alla legge 21/1992; 2. abbia destinato l autovettura ad un uso diverso da quello di autovettura da noleggio con conducente. Si applica la sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione per l esercizio dell attività di noleggio con conducente, da 1 (uno) a 90 (novanta) giorni, qualora lo stesso soggetto sia stato sanzionato per violazione alle norme del presente Regolamento, per tre volte nello stesso anno. Si applica altresì, la sanzione accessoria della sospensione dell autorizzazione per l esercizio dell attività di N.C.C. con autovettura, nei seguenti casi: A. violazione di norme al Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo n 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tali da compromettere l incolumità dei passeggeri trasportati; B. violazione di norme fiscali connesse all esercizio dell attività di trasporto; C. violazione delle norme che regolano il trasporto dei soggetti diversamente abili di cui all art. 32 del presente Regolamento; D. violazione alle disposizioni contenute nell art. 18 del presente Regolamento, in materia di collaborazione familiare; E. qualora il titolare non si sia sottoposto alla visita di controllo di cui all art. 23 del presente Regolamento. L applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione dell autorizzazione per l esercizio dell attività di N.C.C., sono comunicate all Ufficio Provinciale della M.C.T.C. per i provvedimenti conseguenti. La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità commessa ed alla recidiva. Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. Durante la sospensione l autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.

Art. 36 Revoca dell autorizzazione L autorizzazione all esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere revocata dal Responsabile del Servizio nel caso di: a) perdita da parte del titolare dell autorizzazione dei requisiti soggettivi; b) perdita da parte del titolare dell autorizzazione dei requisiti professionali; c) sopravvenienza degli impedimenti soggettivi; d) esercizio dell attività da parte di soggetto non avente titolo; e) trasferimento dell autorizzazione per atto fra vivi in violazione alle norme contenute nel precedente art. 17; f) accertata negligenza abituale nell adempimento del servizio; g) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio; h) venir meno della disponibilità della rimessa per lo stazionamento dei veicoli nell area comunale salvo periodi temporanei in casi di forza maggiore preventivamente comunicati all ufficio competente. Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. La revoca comporta il ritiro dell autorizzazione. Art. 37 Decadenza dell autorizzazione L autorizzazione è soggetta a decadenza: a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art.16; b) per morte del titolare dell autorizzazione qualora gli eredi non inizino il servizio entro i termini di cui all art. 18 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini previsti dal medesimo articolo; c) per mancato e ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 6 mesi; d) a seguito di sospensione dell autorizzazione ai sensi del precedente articolo 29 per tre volte nell arco di un anno solare; e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio. Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni. La decadenza comporta il ritiro dell autorizzazione. Art. 38 Cessazione dell attività Qualora il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente decida di cessare l attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l originale dell autorizzazione. L autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei casi previsti dal precedente art. 15, tramite l utilizzo della graduatoria vigente. Art. 39 Comunicazione alla M.C.T.C./D.T.T. La sospensione, la revoca, la decadenza e la cessazione dell autorizzazione sono comunicate all ufficio provinciale della Motorizzazione Civile o del Dipartimento Trasporti Terrestri. Art. 40 Forza Pubblica Titolo V VIGILANZA SUL SERVIZIO E fatto obbligo al titolare di autorizzazione di compiere servizi ordinati da agenti o funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento del servizio in atto. L eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

Art. 41 Vigilanza La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e alle normative vigenti è demandata alla Polizia Locale e agli uffici ed agenti di polizia di cui all art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689. Art. 42 Sanzioni Ferme restando le disposizioni previste da ogni altra legge regionale o statale in materia, tutte le infrazioni alle norme del presente regolamento che non trovino la loro menzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisce reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell art.16 della Legge 689/81 e s.m.i. nel seguente modo: a. con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500; b. con sanzione amministrativa accessoria quali la sospensione, la revoca o la decadenza dell autorizzazione come previsto dagli artt. 35-36 - 37 del presente regolamento. L avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra è ininfluente sull applicazione, nei casi previsti, dei provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza dell autorizzazione. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all assegnatario dell autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza dell autorizzazione. Art. 43 Procedimento sanzionatorio Responsabile del procedimento di irrogazione delle sanzioni accessorie è il Responsabile del Servizio SUAP, il quale agisce sulla base di rapporti redatti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia di cui all art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689. Art. 44 Entrata in vigore TITOLO VI NORME FINALI Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi, successivi all avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Con l entrata in vigore del presente regolamento non verrà più applicato il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con autovettura approvato con delibera di Consiglio dell Unione n. 4 del 01/02/2002 e ss.mm.ii. Eventuali modifiche dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni legislative vigenti in materia. Art. 45 Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione Copia del presente regolamento verrà inviato a tutti i titolari di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciate dall Ente.