CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE ASCIERTO, LAFFRANCO, MANCUSO

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAI RELATORI E ADOTTATO COME TESTO BASE DALLE COMMISSIONI

TESTO UNIFICATO. La parte sottolineata in azzurro è relativa alle modifiche nel testo approvato alla Camera dei Deputati

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

RIORDINO DEI RUOLI. bozza di testo a fronte dell articolato di revisione dei ruoli dell Arma dei Carabinieri RUOLO UFFICIALI RUOLO ISPETTORI

Riordino dei ruoli dell Arma dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VITALI

Legge n. 226 del 23 agosto 2004

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

(2) Vedi, anche, i commi 95 e 101 dell'art. 1, L. 30 dicembre 2004, n Capo I - Disposizioni generali

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

ENATO DELLA REPUBBLIC

Allegato RELAZIONE ANNUALITA 2017

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Istituzione del Corpo dei carabinieri N d iniziativa del deputato DEIANA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

NUOVA BOZZA DI EMENDAMENTO DEL RIORDINO DELLE CARRIERE 16 DICEMBRE 2008

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 31 (STRALCIO)

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

Legge 29 marzo 2001, n. 86. "Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

LIBRO QUARTO PERSONALE MILITARE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DEI MILITARI

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1332

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE AI

INDICE SOMMARIO. Premessa... Introduzione... FORZE ARMATE. Capitolo II.1. LE FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO E LE PECULIARITAv GENERALI DELLA CARRIERA

DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Giovedì, 22 giugno DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94.

MINISTERO DELLA DIFESA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato VILLECCO CALIPARI

Dispensa 14ª Decreti IL MINISTRO DELA DIFESA

d iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

Indirizzo n. Indirizzo n.

d iniziativa dei senatori MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, PARDI, PEDICA e RUSSO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. il 3 agosto 2016 (v. stampato Senato n. 1581) BISINELLA, COMPAGNONE

VI LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RIORDINO FORZE ARMATE 7 febbraio 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica: Promulga la seguente legge:

Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari Commissione Interforze della Categoria Graduati e Truppa

IPOTESI REVISIONE DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA-DIFESA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2002, n. 213

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Stabilizzazione personale precario

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE GIUNTA ESECUTIVA DELIBERAZIONE N COPIA

FORZE ARMATE: IL PROVVEDIMENTO DI RIORDINO DI GRADUATI, SERGENTI, MARESCIALLI ED UFFICIALI IN COMMISSIONE DIFESA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

IL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Comune di Siena SERVIZIO PERSONALE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GREGORIO FONTANA

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139.

DPR 02/09/1997 Num. 332 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 231) Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESTITI IN CONVENZIONE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Guardia nazionale. d iniziativa del senatore STIFFONI

sabato 24 gennaio 2015

DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2001, n. 53

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127.

Legge 189/1959 ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Articolo 93 come approvato dal Senato il 14/11/2007 (gli emendamenti approvati in grassetto)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 1995, n. 196

2. SITUAZIONE DELLE PROCEDURE DI AVANZAMENTO DEGLI ISPETTORI

MINISTERO DELLA DIFESA

Articolo 2 Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Differenze tra militari volontari in ferma annuale (VFA) e militari volontari in ferma prefissata (VFP). Profili di possibile disparità di trattamento

Comune di Lastra a Signa

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

COMPENDIOO MILITARE EVO

b) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24 Consiglio scolastico provinciale e disposizioni in materia di assunzione del personale insegnante

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

MINISTERO DELLA DIFESA

CAPO... Modificazioni all ordinamento del personale dell Arma dei Carabinieri. Sezione I Dotazioni e ruoli

BOLLETTINO UFFICIALE PERSONALE

MINISTERO DELLA DIFESA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato ALESSANDRI

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) (all. A alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 G.U. n. 219 del 2008)

S C H E D A. Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Ministero della Difesa

Decreto Legislativo 5 dicembre 2003, n. 343

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato POLVERINI. Nuovo ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

PUBBLICHIAMO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 213

DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 94. (GU n.143 del Suppl. Ordinario n. 29)

REGIONE TOSCANA - AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze!"#$$"% & () *(+#*(,+ ) Premesso che: o La stabilizzazione non è un

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica. (GU n.259 del )

RIORDINO SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE Decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n. 82

'(&5(72'(/35(6,'(17('(//$5(38%%/,&$DSULOHQ

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Legge Finanziaria 2007 (legge n. 296)

Legge 3 novembre 1963, n (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 311)

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI. Onorevoli colleghi, il Dipartimento regionale della protezione civile,

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Articolo 20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 75/2017 e Paragrafo della circolare n. 3/2017. I commi 1 e 2 del D.lgs. 75/2017 stabiliscono quanto segue:

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 1528 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI ASCIERTO, LAFFRANCO, MANCUSO Modifiche all articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di reclutamento dei sergenti e degli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate Presentata il 23 luglio 2008 ONOREVOLI COLLEGHI! A seguito dell entrata in vigore del decreto legislativo n. 215 del 2001, poi modificato dal decreto legislativo n. 236 del 2003, le Forze armate italiane si sono gradualmente trasformate, nel corso degli ultimi anni, con il passaggio dal vecchio sistema della leva obbligatoria all attuale modello professionale (l Esercito dei professionisti). Oltre 2.000 giovani ufficiali, spinti dal desiderio di prestare servizio volontario per la Patria (termine forse un po dimenticato), hanno in questi ultimi anni prestato servizio a tempo determinato per le Forze armate: dal 2003 in poi, dopo l entrata in vigore del decreto legislativo n. 236 del 2003, sono stati messi in congedo o trattenuti senza speranze di un contratto stabile oltre 2.000 ufficiali ausiliari, vincitori di concorso, delle varie Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri). Molto rumore è stato fatto quando si è stabilizzato il personale precario storico di altri Ministeri, ma quando si parla del personale delle Forze armate scende un penoso silenzio! A questo punto, anche coordinandoci con le associazioni degli ufficiali in congedo nate spontaneamente sul territorio in questi ultimi anni, è stato possibile predisporre la presente proposta di legge, volta a dare una risposta adeguata e concreta alla grave situazione degli ufficiali ausiliari, prevedendo la stabilizzazione di una parte dei precari, sceltisecondo precisi criteri fra i più meritevoli,

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 1528 attribuendo loro la possibilità di concorrere per diventare almeno sergenti in servizio permanente, così comunque da non sprecare l enorme professionalità maturata da queste persone. Infine si richiede l elevazione dell età per il servizio permanente, così da favorire comunque il rientro in servizio di questo personale così penalizzato. Deve essere infine sottolineato che l attuazione della proposta di legge, pur dando una grande risposta al problema, non comporta alcun esborso di ulteriori risorse per le casse dello Stato.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 1528 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. 1. Il comma 1 dell articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti: «1. Il personale del ruolo dei sergenti dell Esercito, esclusa l Arma dei carabinieri, della Marina e dell Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall articolo 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente e dal personale delle Forze armate, inclusa l Arma dei carabinieri, reclutato ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, purché posto in congedo senza demerito in qualità di ufficiale ausiliario in data successiva a quella dell entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi: a) nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, dal personale delle Forze armate, inclusa l Arma dei carabinieri, reclutato ai sensi dell articolo 21, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, purché posto in congedo senza demerito in qualità di ufficiale ausiliario in data successiva a quella dell entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; b) nel limite massimo del 35 per cento dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 1528 c) nel limite minimo del 15 per cento dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti. 1-bis. Il Ministero della difesa definisce annualmente le effettive percentuali dei posti da riservare alle categorie di cui alle lettera a), b) e c) del comma 1 nei relativi bandi annuali. Fermi restando i concorsi già banditi alla data del 1 o marzo 2001, con decreto del Ministro della difesa sono altresì definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso rilevano, limitatamente al personale di cui alla lettera a) del comma 1, i mesi di servizio prestato presso la Forza armata di appartenenza, il titolo di studio, le note caratteristiche, l idoneità conseguita in precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente, il numero degli eventuali figli e il limite di età di quarantacinque anni, conseguito alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I posti di cui a ciascuna delle lettere a), b) o c) del comma 1 eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui a ciascuna delle altre lettere, e viceversa». ART. 2. (Modifiche all articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490). 1. All articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, sono approvate le seguenti modificazioni: a) al numero 2), le parole: «non abbiano superato il 34 o anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «non abbiano superato il 45 o anno di età»;

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 1528 b) al numero 4-bis), le parole: «non abbia superato il 34 o anno di età e abbia maturato almeno tre anni di anzianità nel ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «non abbia superato il 45 o anno di età e abbia maturato almeno due anni di anzianità nel ruolo di appartenenza».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

0,35 *16PDL0013220* *16PDL0013220*